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Diritto internazionale - stefano botti scf

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1’12 A<br />

cura di<br />

SCF<br />

Anno IX°<br />

2012<br />

In questo numero<br />

Pensiero Libero<br />

Condannereste Dante<br />

Alighieri perché non<br />

guardava la televisione?<br />

Economia<br />

La cessione dei NPL: incontro<br />

tra domanda e offerta<br />

Finanza<br />

Risk Parity<br />

Evoluzioni nelle tecniche di<br />

asset allocation di portafoglio<br />

<strong>Diritto</strong><br />

Contenzioso in tema di<br />

derivati con le pubbliche<br />

amministrazioni: spunti di<br />

riflessione<br />

<strong>Diritto</strong> Internazionale<br />

Brevi note sugli accordi<br />

recentemente sottoscritti<br />

dalla Svizzera con il Regno<br />

Unito, la Germania e l’Austria<br />

Fiscalità Internazionale<br />

Monitor di fiscalità<br />

<strong>internazionale</strong> con focus<br />

sul “far east”


Rivista fondata da SCF spa<br />

Diretta da Stefano Botti<br />

e Renata Caspani<br />

Direttore Responsabile<br />

Ruben Razzante<br />

Editore<br />

SCF spa<br />

Advisors in Structured<br />

Corporate Finance<br />

Piazza Missori 2<br />

20122 Milano<br />

Tel. +39 02 8058 3028<br />

Fax +39 02 8058 3049<br />

<strong>scf</strong>@<strong>scf</strong>milano.com<br />

www.<strong>scf</strong>milano.com<br />

Autorizzazione Tribunale Milano<br />

n. 559 del 06/09/2004<br />

Progetto e impaginazione<br />

Giorgio Rocco Associati srl<br />

Milano<br />

Stampa<br />

Litogì srl<br />

Viale Papiniano 36<br />

20123 Milano


1’12<br />

In questo numero<br />

Pensiero Libero<br />

Condannereste Dante Alighieri perché non guardava<br />

la televisione? 2<br />

Ing. Stefano Botti<br />

Economia<br />

La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta 4<br />

a cura di SCF<br />

Finanza<br />

Risk Parity 12<br />

Evoluzioni nelle tecniche di asset allocation di portafoglio<br />

Dott. ssa Sabrina Bonomi<br />

<strong>Diritto</strong><br />

Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni: 18<br />

spunti di riflessione<br />

Avv. Francesco Trotta<br />

<strong>Diritto</strong> Internazionale<br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti 28<br />

dalla Svizzera con il Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

Dott. Francesco Carlo Giorcelli<br />

Fiscalità <strong>internazionale</strong><br />

Monitor di fiscalità <strong>internazionale</strong> con focus sul “far east” 40<br />

Dott. Giuseppe Andrea Giannantonio<br />

Index<br />

Charts 44<br />

a cura di SCF


Pensiero Libero<br />

Condannereste Dante<br />

Alighieri perché non<br />

guardava la televisione?<br />

Ing. Stefano Botti<br />

SCF spa<br />

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1 gennaio<br />

1948.<br />

L’art 53 recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in<br />

ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato<br />

a criteri di progressività ”.<br />

Nel dicembre del 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sancivano<br />

la presenza de facto nella Costituzione del cosiddetto “Abuso del<br />

diritto”, motivandola come riveniente dall’art. 53.<br />

Come noto, l’abuso del diritto conferisce all’amministrazione finanziaria<br />

la possibilità di riprendere a tassazione “risparmi fiscali” nel caso in cui<br />

l’amministrazione, a sua discrezione, ritenga non sufficiente la presenza<br />

di ragioni economiche alternative, pur se l’operato del contribuente non<br />

contrasta con alcuna specifica disposizione.<br />

L’aver stabilito che l’abuso del diritto è parte integrante della Costituzione<br />

ne riconosce l’esistenza giuridica a partire dal 1 gennaio 1948.<br />

Va osservato che nei 61 anni trascorsi tra il gennaio 1948 e il dicembre<br />

2008 non c’è dottrina né sentenza che richiami in alcun modo l’abuso del<br />

diritto.<br />

Nel febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’abuso del diritto<br />

possa assumere anche profili penali, in conseguenza del fatto che,<br />

avendo l’amministrazione la possibilità di riprendere a tassazione determinati<br />

importi, la dichiarazione si potrebbe ritenere infedele (sino a 3 anni<br />

di reclusione).<br />

Anche in questo caso è opportuno notare che nei 64 anni trascorsi tra il<br />

gennaio 1948 e il febbraio 2012 non c’è dottrina né sentenza che richiami<br />

in alcun modo il rischio penale connesso all’abuso del diritto.<br />

Le verifiche che l’amministrazione finanziaria può effettuare sui contribuenti<br />

possono estendersi a ritroso per 9 anni, grazie al raddoppio dei termini<br />

e arrivare quindi sino al 2003.<br />

Gli operatori economici, imprenditori, manager, amministratori e professionisti<br />

che dal 2003, nell’ambito della loro attività, hanno effettuato delle<br />

scelte suscettibili di essere aggredite dall’amministrazione per l’abuso del<br />

2 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


diritto sono quindi esposti al rischio di sanzioni amministrative e di condanne<br />

penali.<br />

A nulla sembrerebbe valere il fatto che, mancando in dottrina e in giurisprudenza<br />

qualsiasi traccia sull’abuso del diritto precedente al dicembre<br />

2008 e al febbraio 2012, il potenziale “abusante” possa in qualche modo<br />

far valere la propria ignoranza sul tema e la conseguente buona fede.<br />

Secondo le interpretazioni più rigorose, poco importa inoltre che l’”abusante”<br />

sia imprenditore in uno dei più disparati settori dell’industria, del<br />

commercio o della finanza e non fine giurista; comunque avrebbe dovuto<br />

rendersi conto della presenza nella Costituzione dell’abuso del diritto, anche<br />

se intere generazioni di avvocati, docenti di diritto, costituzionalisti e<br />

giudici in 61/64 anni non hanno mai trattato l’argomento.<br />

Accreditate teorie scientifiche fanno risalire la formazione del nostro pianeta<br />

a 5 miliardi di anni fa a seguito dell’ipotizzato “Big Bang”.<br />

Da allora, la terra è circondata da campi elettromagnetici che generano in<br />

continuazione flussi di onde elettromagnetiche.<br />

Le prime scoperte sull’esistenza dell’elettromagnetismo risalgono alla prima<br />

metà del 1800 grazie al lavoro di scienziati quali Michael Faraday * .<br />

Nel seguito, con i noti esperimenti di Guglielmo Marconi, le onde elettromagnetiche<br />

sono diventate il canale di comunicazione che ha permesso il<br />

diffondersi delle trasmissioni radio.<br />

È negli anni 20 del secolo scorso che nascono le prime trasmissioni televisive,<br />

sempre basate sull’utilizzo delle onde elettromagnetiche quale mezzo<br />

di diffusione.<br />

Più di recente, sempre le onde elettromagnetiche ci consentono di utilizzare<br />

la telefonia mobile o navigare in internet con uno smartphone.<br />

Va osservato che sono dovuti trascorrere alcuni milioni di anni perché la<br />

dottrina cominciasse a prendere coscienza del magnetismo che circonda il<br />

nostro pianeta, nonostante tali fenomeni fossero da sempre presenti.<br />

Mutuando l’approccio dell’amministrazione sull’abuso del diritto alle<br />

onde elettromagnetiche, si potrebbe quindi arrivare a sostenere che Dante<br />

Alighieri (Firenze 1265 - Ravenna 1321), essendo immerso all’interno di<br />

campi elettromagnetici avrebbe dovuto conoscerne l’esistenza e sfruttarli<br />

per godersi la visione di reality, campionati di calcio e ovviamente … divertenti<br />

commedie.<br />

Poco importa che il nostro sommo poeta svolgesse un mestiere diverso da<br />

quello del fisico o dell’ingegnere, la sola presenza delle onde elettromagnetiche<br />

gli imponeva la conoscenza delle stesse.<br />

Così come a Dante Alighieri, la stessa accusa potrebbe essere rivolta a<br />

Giulio Cesare; che Bruto l’abbia ucciso per questo?<br />

* Già cosciente dell’interazione tra elettromagnetismo<br />

e imposte, alla domanda di un<br />

politico in visita al suo laboratorio su cosa<br />

servissero tutte quelle bobine rispose: “Al<br />

momento non lo so ancora, ma un giorno si<br />

potrà tassarle”.<br />

3 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Economia<br />

1. Cosa sono i NPL<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

La cessione dei NPL:<br />

incontro tra domanda<br />

e offerta<br />

a cura di SCF<br />

Quando si parla di Non Performing Loans (NPL) si fa riferimento genericamente<br />

a crediti problematici e di difficile riscossione e recupero.<br />

Si tratta in pratica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in<br />

termini di rispetto della scadenza che per ammontare recuperabile.<br />

La valutazione dei NPL consiste nello stimare il valore di recupero<br />

del credito tenendo conto di una serie di elementi oggettivi quantificabili:<br />

L’ammontare del credito (Gross Book Value - GBV). Rappresenta<br />

l’importo che la banca può esigere dal debitore per il capitale scaduto<br />

e gli interessi maturati.<br />

La forma tecnica. I crediti sono suddivisi tra GBV Garantito e GBV<br />

Chirografario. Le percentuali di recupero delle due categorie sono<br />

significativamente diverse. Inoltre, mentre per il credito garantito è<br />

solitamente possibile costruire modelli esemplificativi del processo di<br />

recupero, tale possibilità è fortemente semplificata per la parte chirografaria,<br />

dove la stima del recupero viene spesso effettuata applicando<br />

una percentuale al rispettivo ammontare del credito lordo. Attraverso<br />

un processo di due diligence sui crediti viene espresso il prezzo che un<br />

potenziale investitore è disposto a pagare per acquistare il portafoglio<br />

esaminato. Questo prezzo viene generalmente espresso come una<br />

percentuale del GBV suddiviso tra la parte garantita e chirografaria.<br />

La tipologia di garanzia. Le forme di garanzia più comunemente im-<br />

piegate dalle banche sono l’ipoteca, il pegno e la fideiussione: la loro<br />

analisi riveste una grande importanza ed ha l’obiettivo di verificare<br />

l’ammontare delle stesse, il grado di opponibilità ai terzi e la loro effettiva<br />

efficacia.<br />

L’identificazione della garanzia. Nei crediti garantiti da immobili è<br />

necessario identificare correttamente la consistenza dell’immobile e la<br />

sua ubicazione al fine di poter procedere ad un’adeguata valutazione.<br />

Il rischio di non identificare correttamente la garanzia è quello di avere<br />

un dato di partenza scorretto per la stima del valore di mercato con<br />

le inevitabili ripercussioni sulla stima del valore di recupero.<br />

Il tipo di procedura e la fase legale. Questa analisi mira ad individuare<br />

4 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


2. Il mercato dei<br />

NPL e il gap tra<br />

domanda e<br />

offerta<br />

la procedura legale, se già incardinata a carico del debitore, e la fase<br />

in cui la procedura stessa si trova. Le principali procedure legali per<br />

il recupero del credito sono l’azione esecutiva, disciplinata dal Codice<br />

di Procedura Civile, e le procedure concorsuali, regolamentate dalla<br />

Legge Fallimentare.<br />

I NPL rappresentano un grave problema per le banche per diverse<br />

ragioni, le principali delle quali sono:<br />

1. Assorbimento del patrimonio di vigilanza: la normativa Banca d’Italia<br />

prevede che a fronte di crediti problematici le banche effettuino<br />

degli accantonamenti sui crediti che, oltre ad avere un impatto economico<br />

negativo sugli utili e sui ratios patrimoniali, assorbono patrimonio<br />

di vigilanza e quindi distolgono il capitale della banca da impieghi<br />

più redditizi.<br />

2.<br />

Efficacia dell’azione di gestione e recupero del credito: la gestione dei<br />

crediti problematici richiede un forte sforzo organizzativo e quindi di<br />

risorse da parte delle banche. Nonostante le banche siano attrezzate<br />

per questa attività attraverso i servizi di contenzioso e recupero crediti,<br />

l’esperienza italiana dimostra che non sempre tale azione è stata<br />

efficace.<br />

È stato stimato che a fine 2011 i bilanci delle banche europee presentavano<br />

un portafoglio di NPL di circa 1.700 miliardi di Euro di<br />

cui 102 miliardi di Euro solo relativi alle banche italiane (un’analisi<br />

ABI di gennaio 2012 ha poi ulteriormente aumentato la stima a 107,4<br />

miliardi di Euro). Il loro progressivo aumento è da attribuire sostanzialmente<br />

alla crisi finanziaria iniziata alla fine del 2007. Le banche<br />

europee, viste le forti difficoltà sul piano della raccolta e i crescenti<br />

timori circa l’adeguatezza patrimoniale, verso al fine del 2011 hanno<br />

messo in vendita volumi significativi di attività, soprattutto quelle con<br />

ponderazioni di rischio elevate, tra cui rientravano attività cartolarizzate<br />

con basso merito di credito, obbligazioni problematiche, mutui<br />

per l’acquisto di immobili commerciali ed altri prestiti rischiosi. Gli<br />

investitori interessati all’acquisto di importi rilevanti di crediti problematici<br />

sono essenzialmente i fondi hedge internazionali che però,<br />

secondo le stime più recenti, hanno una disponibilità da investire per<br />

circa 150 miliardi di Euro, in confronto al mercato europeo che, come<br />

detto, ha una dimensione di circa 1.700 miliardi di Euro. Il mercato<br />

europeo dei NPL è quindi sostanzialmente dominato dagli acquirenti,<br />

che possono fare un’accurata selezione dei portafogli di crediti in cui<br />

investire ed influenzarne il prezzo. I fondi hedge ragionano in termini<br />

di IRR di un determinato investimento, che è funzione sostanzialmente<br />

del tempo di recupero e dalla differenza tra prezzo di acquisto<br />

e valore di recupero. In Paesi in recessione come l’Italia, i tempi di<br />

recupero tendono ad allungarsi ed i valori di recupero a diminuire (si<br />

pensi ad esempio ai tempi necessari per la vendita di un immobile a<br />

5 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Economia<br />

3. La cartolarizzazione<br />

di NPL<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta<br />

garanzia di un credito in sofferenza e alla necessità di abbassarne il<br />

prezzo per avere la possibilità di venderlo), il che porta gli investitori<br />

ad offrire un prezzo ancor più basso per l’acquisto dei NPL, con l’ulteriore<br />

conseguenza di portare le banche italiane ad avere dei valori di<br />

bilancio dei NPL superiori a quanto richiesto dagli investitori a causa<br />

dell’attuale congiuntura.<br />

Sebbene quindi alcune operazioni di vendita di portafogli NPL siano<br />

state perfezionate, moltissime non sono andate a buon fine perché i<br />

prezzi proposti e considerati congrui dagli investitori erano ampiamente<br />

inferiori al valore contabilizzato dalle banche. La vendita a tali<br />

prezzi avrebbe generato perdite, intaccando il capitale ed impedendo<br />

così alle banche di conseguire il previsto miglioramento in termini di<br />

adeguatezza patrimoniale.<br />

Una potenziale soluzione al problema è rappresentata da una particolare<br />

operazione di cartolarizzazione di NPL, che ha l’obiettivo di<br />

consentire alle banche la cessione di crediti di difficile esigibilità a condizioni<br />

più favorevoli rispetto alla vendita diretta.<br />

Si immagini, a titolo di esempio, una banca che abbia contabilizzato a<br />

bilancio dei NPL per Euro 100 (i valori sono a titolo di esempio e considerati<br />

in milioni di Euro) e che voglia cedere pro soluto questi crediti.<br />

L’attuale congiuntura negativa potrebbe portare il mercato degli<br />

acquirenti ad una temporanea valutazione del suddetto portafoglio<br />

in un range tra Euro 70 ed Euro 75, che potrebbe dissuadere la banca<br />

dal procedere con la vendita, perché realizzerebbe una minusvalenza<br />

di Euro 25-30. Tramite la soluzione di seguito descritta è possibile<br />

colmare il gap tra prezzo indicato dal venditore (in questo caso Euro<br />

100) e prezzo offerto dai possibili acquirenti (in questo caso tra Euro<br />

70 ed Euro 75) permettendo quindi la vendita al prezzo gradito alla<br />

banca (Euro 100).<br />

I vantaggi per la banca che effettua questo tipo di operazione possono<br />

essere così sintetizzati:<br />

Mancata realizzazione di una minusvalenza di bilancio provocata dalla<br />

vendita dei NPL ad un prezzo inferiore rispetto a quello di bilancio<br />

della banca;<br />

Minor assorbimento di patrimonio di vigilanza e miglioramento del<br />

coefficiente di solvibilità per la conversione di classi di attività ad alto<br />

rischio in altre che beneficiano di coefficienti di ponderazione più bassi;<br />

Reimpiego delle risorse ottenute in forme alternative di investimento<br />

con effetti in termini di aumento della redditività del capitale investito.<br />

In genere infatti, le nuove risorse finanziarie acquisite consentono di<br />

concentrare l’attività su nuove aree rendendo così possibile recuperare<br />

più velocemente le condizioni di equilibrio finanziario ed economico<br />

con connessi benefici in termini di solidità patrimoniale;<br />

Miglioramento di alcuni indicatori di bilancio tra cui il coefficiente<br />

6 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


.<br />

sofferenze/impieghi e l’indice di copertura degli impieghi;<br />

Miglioramento dei rating della banca e dunque maggiori possibilità di<br />

accesso al mercato per future operazioni sul capitale;<br />

. Riduzione delle spese di gestione del contenzioso, in particolare quelle<br />

legali;<br />

. Diverso uso del personale in precedenza impegnato nella gestione del<br />

portafoglio ceduto.<br />

Le caratteristiche fondamentali di questa particolare operazione di<br />

cartolarizzazione sono riassunti qui di seguito:<br />

1. Preliminarmente, viene costituito un veicolo societario per la cartolarizzazione<br />

dei crediti ex legge 130/1999 (di seguito “SPV 130”),<br />

esclusivamente dedicato all’esecuzione dell’operazione con l’istituto<br />

di credito cedente (di seguito “Banca”). La disciplina delle società di<br />

cartolarizzazione prevede la segregazione dei crediti cartolarizzati,<br />

che vanno a costituire un patrimonio separato sia rispetto ad eventuali<br />

ulteriori portafogli di crediti cartolarizzati, sia rispetto al patrimonio<br />

stesso di SPV 130.<br />

2. SPV 130 raccoglie le risorse finanziarie necessarie al perfezionamento<br />

dell’operazione mediante l’emissione di titoli (Asset Backed Securities o<br />

ABS) che verranno sottoscritti dagli investitori NPL. I flussi di cassa<br />

derivanti dai crediti cartolarizzati saranno di volta in volta utilizzati per<br />

rimborsare e remunerare i sottoscrittori di ABS. La remunerazione a favore<br />

dei sottoscrittori di ABS potrà avvenire solo a condizione che abbia<br />

avuto luogo l’incasso dei flussi di cassa derivanti dal portafoglio crediti.<br />

La segregazione patrimoniale di cui al punto 1 tutela i sottoscrittori<br />

di ABS, in quanto esclude l’aggredibilità dei patrimoni relativi alle<br />

singole operazioni di cartolarizzazione da parte dei creditori di SPV<br />

130 e dei detentori di titoli creati a seguito di altre operazioni eventualmente<br />

effettuate da SPV 130.<br />

3.<br />

SPV 130<br />

Sottoscrizione ABS<br />

SPV 130 Investitori NPL<br />

La Banca emette un prestito obbligazionario, che verrà sottoscritto<br />

per intero da SPV 130 all’atto dell’emissione, avente le seguenti caratteristiche<br />

principali:<br />

7 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Economia<br />

La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta<br />

Importo Euro 69,50<br />

Tasso di interesse 8,30% fisso annuo, corrisposto periodicamente<br />

Rimborso capitale A scadenza<br />

Durata 15 anni<br />

Ciò comporta l’insorgenza di un debito da parte della Banca nei confronti<br />

di SPV 130.<br />

Banca<br />

69.50<br />

Sottoscrizione prestito<br />

obbligazionario<br />

SPV 130<br />

4. SPV 130 acquista, pro soluto, il portafoglio crediti NPL della Banca<br />

ad un prezzo di Euro 100. Di conseguenza, i crediti NPL escono dal<br />

bilancio della Banca.<br />

Tecnicamente, il processo di trasferimento del portafoglio crediti può<br />

essere realizzato attraverso due modalità distinte:<br />

i. Pay-through, in base al quale i crediti vengono ceduti allo SPV, il quale<br />

emette in contropartita titoli sul mercato obbligazionario;<br />

ii.<br />

Pass-through, in base al quale i crediti vengono conferiti allo SPV (che<br />

ha natura di Trust) il quale emette titoli di partecipazione che rappresentano<br />

quote del Trust. Gli acquirenti dei titoli di questo intermediario<br />

diventano proprietari (beneficial ownership), attraverso lo SPV, di<br />

quota parte dei crediti ceduti.<br />

Una delle caratteristiche dell’operazione risiede nel fatto che il prezzo<br />

di acquisto del portafoglio crediti verrà corrisposto da SPV 130 in<br />

parte upfront e in parte differito.<br />

Il prezzo di acquisto differito avrà le seguenti caratteristiche principali:<br />

Importo Euro 96,50<br />

Tasso di interesse sul differimento 3,15% fisso annuo<br />

Rimborso (capitale + interessi) Piano di ammortamento a rata costante +<br />

maxi rata il 15° anno<br />

Durata 15 anni<br />

Ciò comporta l’insorgenza di un credito da parte della Banca nei confronti<br />

di SPV 130.<br />

8 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Cessione crediti NPL<br />

3.50<br />

Prezzo di acquisto upfront<br />

Banca SPV 130<br />

96.50<br />

Prezzo di acquisto differito<br />

Considerando gli interessi<br />

che matureranno in 15<br />

anni, SPV 130 corrisponderà<br />

complessivamente alla<br />

Banca un importo totale<br />

di Euro 137, secondo un<br />

piano di ammortamento che<br />

prevederà il pagamento di<br />

14 rate di Euro 4,50 e una<br />

maxi rata finale di Euro 74.<br />

È importante considerare che ai sensi della disciplina recata dallo Ias<br />

n.39 (par. 18.b e par. 19) il cedente deve operare la derecognition di<br />

un’attività finanziaria, quale i crediti, quando trasferisce i diritti contrattuali<br />

a percepire i flussi di cassa e tutti i rischi e i benefici correlati<br />

alla proprietà dell’attività. Pertanto, la pattuizione di un prezzo<br />

differito nella cessione dei crediti dalla Banca a SPV 130 non incide<br />

sull’eventuale derecognition dei crediti ceduti se il pagamento di tale<br />

prezzo differito sia comunque dovuto in ogni caso, indipendentemente<br />

dalle vicende (i.e. rischi e benefici) relative ai crediti oggetto di<br />

cessione. Nello schema descritto si applica la derecognition dei crediti<br />

ceduti in quanto il prezzo differito è un debito finanziario “senior” di<br />

SPV 130, certo nell’ammontare, garantito da assets diversi dai NPL<br />

(si veda seguente punto 6), remunerato a condizioni di mercato ed è<br />

indipendente dai cash flows derivanti dal portafoglio crediti NPL.<br />

6. A garanzia del rimborso del prezzo dilazionato, SPV 130 metterà in<br />

pegno a favore della Banca il prestito obbligazionario, i cui cash flows<br />

copriranno interamente il prezzo differito comprensivo di interessi.<br />

Il tasso di interesse sul prezzo differito (3,15%) è notevolmente inferiore<br />

al tasso di interesse sui titoli a reddito fisso (8,30%) in quanto il<br />

credito della Banca per il rimborso del prezzo differito è garantito da<br />

pegno su titoli emessi dalla Banca medesima.<br />

Pegno su prestito<br />

obbligazionario<br />

Banca SPV 130<br />

7. La Banca potrà investire per intero le disponibilità liquide derivanti<br />

dall’operazione, pari a Euro 73 (Euro 3,50 prezzo di acquisto upfront<br />

+ Euro 69,50 sottoscrizione prestito obbligazionario). Detta liquidità<br />

9 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Economia<br />

La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta<br />

potrà essere indirizzata ad esempio al finanziamento di nuovi investimenti<br />

caratterizzati da redditività maggiore o rischio minore rispetto<br />

a quelli degli impieghi dismessi.<br />

Qui sotto viene riportata graficamente la struttura del Progetto NPL:<br />

69.50<br />

Sottoscrizione prestito<br />

obbligazionario Sottoscrizione ABS<br />

Banca SPV 130 Investitori NPL<br />

73,00<br />

Investimento<br />

della liquidità<br />

Cessione crediti NPL<br />

3,50<br />

Prezzo di acquisto upfront<br />

96,50<br />

Prezzo di acquisto differito<br />

Dagli schemi di Stato Patrimoniale della Banca qui sotto riportati, si<br />

evince che sostanzialmente la Banca sostituisce un portafoglio di Euro<br />

100 di crediti deteriorati con un credito per prezzo differito nei confronti<br />

di SPV 130, che per sua natura è un credito “senior”, in quanto<br />

il suo rimborso è garantito da pegno su un prestito obbligazionario<br />

emesso dalla Banca stessa.<br />

Prima della cessione Dopo la cessione<br />

NPL Passività esistenti Credito per pezzo differtito Passività esistenti<br />

100 100 96,50 100<br />

Liquidità Prestito obbligazionario<br />

73 69,50<br />

Nei 15 anni di durata dell’operazione la Banca corrisponderà periodicamente<br />

a SPV 130 gli interessi all’8,30% (pari a Euro 5,77 per anno)<br />

sul prestito obbligazionario di Euro 69,50 e incasserà le rate di rimborso<br />

del prezzo dilazionato di Euro 96,50 al tasso del 3,15% (pari a<br />

Euro 4,50 per anno, capitale + interessi).<br />

5.77<br />

Interessi su prestito<br />

obbligazionario<br />

Banca SPV 130<br />

4.50<br />

Rata prezzo differito<br />

10 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


La differenza di Euro 1,27 annua tra i due flussi sopra evidenziati<br />

potrà essere compensata dai ricavi ottenuti investendo la liquidità di<br />

Euro 73 derivante dall’operazione. Il risultato complessivo che la Banca<br />

riuscirà ad ottenere dall’operazione dipenderà pertanto dal tasso di<br />

rendimento a cui riuscirà ad impiegare tale liquidità.<br />

A titolo di riferimento, utilizzando i valori di questo esempio numerico,<br />

la Banca raggiunge un utile economico a partire da un rendimento<br />

della liquidità intorno al 3,75%. Se la Banca riuscisse comunque ad<br />

impiegare la liquidità a tassi superiori, eventualità molto probabile<br />

visti gli attuali tassi di mercato, potrebbe ottenere degli utili molto<br />

rilevanti, basti pensare che con impieghi ad un tasso medio del 5%, la<br />

Banca potrebbe realizzare un utile lordo, in 15 anni, di Euro 24.<br />

Il 15° anno, quindi alla conclusione dell’operazione, la Banca pagherà<br />

l’ultima cedola di interessi e rimborserà il capitale del prestito obbligazionario.<br />

SPV 130 pagherà alla Banca la maxi rata finale di rimborso<br />

del prezzo di acquisto differito.<br />

Banca<br />

5.77<br />

Interessi su prestito<br />

obbligazionario<br />

69.50<br />

Capitale prestito obbligazionario<br />

74.00<br />

Maxi rata finale prezzo differito<br />

SPV 130<br />

11 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Finanza<br />

1. Introduzione<br />

2. Risk Parity<br />

Risk Parity<br />

Evoluzioni nelle tecniche<br />

di asset allocation di<br />

portafoglio<br />

Dott. ssa Sabrina Bonomi<br />

Senior Risk Manager Credito Emiliano S.p.A. 1<br />

L’integrazione dei mercati finanziari globali e l’incremento di liquidità<br />

negli ultimi decenni hanno reso più impegnativa la costruzione di portafogli<br />

diversificati in grado di offrire un livello di rendimento accettabile;<br />

la crisi finanziaria globale ha dimostrato che la diversificazione<br />

spesso viene meno quando ne abbiamo più bisogno, stimolando così<br />

molti investitori a guardare con occhi nuovi i loro processi di asset allocation<br />

e la loro dipendenza dalla Modern Portfolio Theory (MPT).<br />

Questo contesto ha riacceso il dibattito sulle tecniche di asset allocation<br />

favorendo l’emersione di soluzioni alternative e della Risk Parity<br />

(RP) in particolare. Ma mentre c’è un forte apprezzamento per il<br />

focus di questa tecnica sul rischio e sulla diversificazione, segnaliamo<br />

che la RP soffre di alcuni limiti non trascurabili, in particolare, non<br />

è chiaro se i fattori che hanno guidato le sue prestazioni in passato<br />

continueranno in futuro. In questo articolo cercheremo di mettere in<br />

luce i punti di forza e di debolezza di questa tecnica, avvalendoci della<br />

ricerca accademica e del riscontro degli operatori di mercato.<br />

Recentemente il processo di ottimizzazione di portafoglio basato sulla<br />

media-varianza (MVO) è stato di nuovo oggetto di critiche, sulla base<br />

delle scarse prestazioni sperimentate dagli asset manager durante la<br />

crisi finanziaria globale, in cui il contributo al rischio da parte del<br />

comparto azionario ha di gran lunga superato le previsioni in anni in<br />

cui le azioni globali hanno sofferto in modo significativo. Parte di questa<br />

situazione si spiega con il venir meno delle correlazioni durante<br />

il fallimento Lehman, unitamente all’elevata volatilità dell’azionario<br />

rispetto al debito. Ciò ha comportato una contribuzione al rischio<br />

superiore al 90% da parte dell’azionario in un tipico portafoglio bilanciato<br />

60/40, ovvero ripartito al 60% in obbligazioni ed al 40% in<br />

1 Le opinioni espresse sono personali e non<br />

impegnano in alcun modo l’Istituzione di<br />

appartenenza.<br />

12 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


azioni. Molti hanno posto l’accento sul “fallimento” del processo di<br />

ottimizzazione dell’asset allocation mediante il ricorso a MVO e la<br />

richiesta di un paradigma alternativo di asset allocation non è mai<br />

stato più forte.<br />

La RP si poggia su un’idea relativamente semplice, in quanto percorre<br />

l’obiettivo di creare un portafoglio in cui le varie classi d’attivo contribuiscono<br />

in parti eguali al rischio complessivo del portafoglio stesso.<br />

Questa tecnica non si basa su alcun modello formale di rendimenti<br />

attesi e rappresenta un approccio euristico all’allocazione di portafoglio;<br />

la motivazione è intuitiva (non teorica) ed è guidata dall’insoddisfazione<br />

dei gestori di portafoglio circa le prestazioni realizzate<br />

da portafogli multi-asset class, nata dal parere che la diversificazione<br />

del capitale è meglio realizzata, nella pratica, attraverso la diversificazione<br />

del rischio nella costruzione del portafoglio. In verità, non è la<br />

prima volta che la MVO incontra critiche da parte degli investitori;<br />

negli anni novanta, alcuni accademici hanno proposto di migliorare il<br />

modello di Markowitz correggendone i limiti 2 , ma hanno continuato<br />

a mantenere lo stesso approccio, ovvero minimizzare la volatilità del<br />

portafoglio e stabilendo rendimenti attesi.<br />

I rischi macro che hanno dominato i mercati finanziari durante la crisi<br />

hanno reso molto difficile effettuare qualsiasi stima circa i rendimenti<br />

attesi; data l’elevata sensibilità agli errori di stima, i portafogli MVO<br />

sono stati contraddistinti da significativi limiti. La sfida, allora, consiste<br />

nell’individuare ed adottare una strategia di allocazione multiasset<br />

class che, in pratica dovrà mostrare di poter generare migliori<br />

rendimenti dati appunto dalla maggiore/migliore diversificazione dei<br />

rischi. Segnaliamo, però, che un modello formale di rendimenti tramite<br />

la RP, inteso come la soluzione portafoglio ottimale, deve ancora<br />

essere sviluppato in accademia e dovrebbe fornire uno spazio fecondo<br />

per la ricerca futura.<br />

I portafogli di RP fanno ricorso ad una maggiore allocazione in obbligazioni<br />

rispetto alle azioni, comportando rendimenti più contenuti<br />

in presenza di indicatori di efficienza rischio-rendimento migliori.<br />

Utilizzando un portafoglio composto da due classi, ad esempio, Qian<br />

(2011) paragona un portafoglio bilanciato 60/40 ad un portafoglio RP<br />

che assegna il 25% in azioni ed il 75% in obbligazioni. Questo portafoglio<br />

ha un più alto Sharpe ratio, ma rendimenti più bassi. Quindi, la<br />

soluzione è portare a leva il portafoglio 25/75. Per ottenere lo stesso<br />

rischio del portafoglio 60/40, il porfolio RP avrebbe un’allocazione<br />

più elevata in entrambe le asset class. Nel suo esempio, risulta essere<br />

il 41% in equity e 124% in obbligazioni. Qian esamina i benefici derivanti<br />

dalla diversificazione del portafoglio RP utilizzando tre para-<br />

2 “Portfolio Resampling” (Michaud, 1989)<br />

o “Robust Allocation” (Tütüncü e Koenig,<br />

2004); il concetto di “risk contribution” è<br />

stato sviluppato da Booth & Fama (1992).<br />

13 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Finanza<br />

3. Critiche alla<br />

Risk Parity<br />

Risk Parity Evoluzioni nelle tecniche di asset allocation di portafoglio<br />

metri - correlazioni con le azioni e con le obbligazioni, beta rispetto<br />

alle attività sottostanti ed il contributo alle perdite. I portafogli RP<br />

presentano rischi più bassi ed una migliore diversificazione.<br />

La RP si pone l’obiettivo di mantenere il rischio equilibrato tra le diverse<br />

classi d’attivo, cercando di sfruttarne i premi al rischio. Molti operatori<br />

e ricercatori hanno condotto approfondimenti e ricerche ad hoc. Il<br />

quadro che emerge è molto complesso. Inker (2011) solleva molti interrogativi,<br />

sia sul paradigma della RP compresa l’esistenza di premi per<br />

il rischio in alcune classi di attivo (ad es. le commodities), l’uso della<br />

deviazione standard come misura di volatilità (misura importante, ma<br />

non la migliore) e dei rischi di timing. Innazitutto, mettere a leva la<br />

componente obbligazionaria (tipicamente la tecnica della RP vi ricorre<br />

attraverso questa asset class) in un momento in cui i rendimenti sono<br />

storicamente bassi, può comportare problemi (sfide!) a livello di performance.<br />

Due sono le preoccupazioni circa l’uso della leva finanziaria in<br />

generale. Ogni volta che un bene deve essere “levered”, si deve valutare<br />

il costo della leva finanziaria, con il rendimento atteso (componente “levered”).<br />

La seconda preoccupazione è il rischio timing, dato che andare<br />

a leva su una classe d’attivo a basso rischio può mettere il portafoglio<br />

sotto stress se, come dice Inker, la leva è attivata dopo un periodo di<br />

rendimenti particolarmente elevati su questa classe d’attivo. Il rischio<br />

ulteriore associato alla leva è il cd tail risk (eventi anomali, rari ma di<br />

magnitudo). Durante le crisi, i mercati diventano macro-driven, introducendo<br />

livelli di volatilità molto elevati.<br />

Mentre la value proposition della RP è di per sé molto semplice, l’implementazione<br />

di portafoglio si presta a molte sfide. Ruban e Melas<br />

(2011) contribuiscono a questo aspetto della discussione mettendo in<br />

evidenza che il ricorso alla leva presenta un elevato livello di sofisticazione<br />

che, a sua volta, presenta sfide di tipo operativo e sul piano della<br />

liquidità. Gli autori segnalano che ci sono due modi di costruire un<br />

portafoglio RP. Un approccio consiste nel ribilanciare il portafoglio.<br />

Come abbiamo visto, sulla base degli studi di Qian, un portafoglio<br />

60/40 con i rischi non uguali può essere riequilibrato per raggiungere<br />

la RP, allocando maggiore peso alle obbligazioni a scapito delle azioni.<br />

Ciò si traduce in un portafoglio con un più alto Sharpe ratio, ma<br />

con rendimenti più bassi. Essi fanno però giustamente notare che “the<br />

consistency of higher risk-reward ratios for the Risk Parity strategy<br />

seem impressive, however, it is worth keeping in mind that higher-risk<br />

reward ratios do not put money in the bank - returns do”.<br />

Utilizzando la leva per raggiungere la RP, è possibile mettere a leva<br />

la sola componente obbligazionaria, mantenendo costante l’equity e<br />

l’ammontare della leva finanziaria è una funzione delle volatilità relative<br />

di azioni e obbligazioni. Gli autori mostrano che l’aggiunta di<br />

14 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


leva è in grado di ridurre la volatilità del portafoglio solo se la correlazione<br />

tra classi di attività è sufficientemente negativa. La correlazione<br />

tra obbligazioni e azioni deve diventare più negativa dato che la<br />

quantità di leva in portafoglio sale, il peso azionario nel portafoglio<br />

scende e il ratio di equity/bond volatility aumenta. Questo articolo è<br />

un interessante follow-up al loro precedente lavoro (Ruban & Melas,<br />

2010), che dimostra che, sebbene l’aggiunta di leva possa ridurre il rischio<br />

di portafoglio, le condizioni necessarie perché ciò avvenga sono<br />

piuttosto restrittive. Un terzo modo comune per raggiungere la parità<br />

di rischio è quello di coniugare il rebalancing ed il leverage.<br />

La discussione circa la leva finanziaria introduce alcuni quesiti circa<br />

i costi di negoziazione. Da un punto di vista operativo, i costi di funding<br />

possono variare a seconda del programma di borrowing. A questo<br />

livello di granularità, è più difficile separare la questione del grado<br />

di leva dal processo di costruzione del portafoglio stesso. Un aspetto<br />

molto rilevante, ma che necessita di ulteriori approfondimenti, riguarda<br />

i costi da turnover di portafoglio (rotazione), soprattutto quando il<br />

livello di leverage aumenta in misura significativa.<br />

Infine, non è del tutto evidente che l’approccio RP dominerà l’approccio<br />

MV. Ruban e Melas (2011) confrontano i risultati di una semplice<br />

strategia RP, con un portafoglio composto da azioni e obbligazioni<br />

in cui i pesi sono una funzione delle volatilità ed uno con approccio<br />

statico “60/40”. Durante la bolla internet, il portafoglio euristico in<br />

forma semplice con peso 60/40 azioni/obbligazioni ha sovraperformato<br />

in modo significativo la strategia semplice RP. Con lo scoppio della<br />

bolla internet, la sovraperformance delle obbligazioni (v. leva) è stata<br />

abbastanza impressionante. Pur riconoscendo che la maggior parte<br />

dei programmi di RP sono più complessi e coinvolgono più classi di<br />

attività, questo semplice confronto offre un segnale che portafogli RP<br />

possono performare meglio rispetto ad altre tecniche in determinati<br />

contesti di mercato. Chaves, Shu, Li & Shakernia (2011) confrontano<br />

portafogli RP con quattro diversi tipi di strategie di asset allocation<br />

comuni - “equal weighting”, “minimum variance”, MVO ed il portafoglio<br />

60/40. Si sono osservati i rendimenti, la consistenza e la diversificazione.<br />

Utilizzando nove classi di attivo e dati su un periodo di<br />

30 anni (da gennaio 1980 a giugno 2010), gli autori mostrano che il<br />

portafoglio RP non sovraperforma in misura consistente né il portafoglio<br />

60/40 né quello con equi-pesi. Tuttavia, RP sovraperforma sia<br />

il portafoglio “minimum variance” sia le strategie MVO. Sebbene RP<br />

non consegua risultati migliori della strategia “equally weighted”, gli<br />

autori mostrano che essi comportano una migliore diversificazione<br />

basata su un’analisi della attribuzione della varianza di portafoglio.<br />

Gli stessi ricercatori sollevano una questione importante relativa alla<br />

definizione di “asset class” ai fini dell’inserimento nei portafogli RP.<br />

Ad esempio, tutte le azioni rientrano in un’unica classe di attivo o<br />

15 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Finanza<br />

4. Risk Factor<br />

Analysis<br />

Risk Parity Evoluzioni nelle tecniche di asset allocation di portafoglio<br />

è meglio collocare le azioni domestiche, quelle emergenti e quelle di<br />

frontiera in diverse asset class? Chaves, et al. (2011) mostrano che le<br />

variazioni di portafogli RP sono sensibili al modo in cui le attività<br />

sono raggruppate nelle diverse classi di attività. Pertanto, i risultati<br />

variano in funzione della modalità attraverso la quale il portafoglio<br />

RP è costruito. Come sempre, i confronti empirici della performance<br />

del portafoglio possono essere ingannevoli in quanto i risultati possono<br />

essere molto sensibili agli input, alle definizioni operative, ai periodi<br />

scelti ed alle metriche utilizzate per condurre l’analisi. Ovviamente,<br />

questa preoccupazione non riguarda solo il dibattito circa i portafogli<br />

RP, ma si inserisce e rileva in questo dibattito a causa della disponibilità<br />

di molte asset class nonché della molteplicità di strumenti che<br />

possono essere selezionati per definire ognuna di esse.<br />

Le classi d’attivo sono complessi set di rischi, la cui comprensione e<br />

modellizzazione è cruciale per qualsiasi processo e strategia d’investimento.<br />

La stima dei rendimenti attesi è molto complessa e “noisy” e la<br />

premessa della RP consiste appunto nel fatto che modellizzare i rischi<br />

è molto più semplice rispetto ai rendimenti. Tuttavia, occorre pensare<br />

ad un approccio al rischio comprensivo, che consenta agli investitori<br />

di cogliere e capire le differenti fonti di rischio. In un articolo molto<br />

interessante, Bhansali (2011) discute le fonti di rischio dalla prospettiva<br />

di un modello fattoriale suggerendo che le previsioni macroeconomiche<br />

possono essere mappate facilmente a fattori di rischio, mentre la<br />

mappatura per classi d’attivo (che sono “complessi cesti di fattori di<br />

rischio”) è più complicato. Egli sottolinea l’importanza di guardare agli<br />

asset attraverso la lente dei rischi piuttosto che la lente dei rendimenti<br />

attesi. Come esempio dell’importanza di questo punto di vista, Bhansali<br />

dimostra che un portafoglio che si considera molto diversificato,<br />

allocato su nove diverse classi (di cui solo tre totalizzano il 35% investito<br />

in azioni), ha un’elevata esposizione al fattore di rischio azionario<br />

(quasi l’81% del rischio, nel suo portafoglio). Usando l’analisi di risk<br />

contribution si deduce che indici comuni come l’Emerging Market Bond<br />

Index e l’High Yield Bond Index (alcuni dei quali sono probabilmente<br />

oggetto di leva nelle implementazioni RP) hanno un’elevata esposizione<br />

al fattore equity.<br />

Bhansali fa emergere un’altra proprietà molto interessante dell’analisi<br />

di rischio fattoriale. Mentre i rendimenti possono essere altamente<br />

correlati, i fattori di rischio non sono suscettibili di esserlo altrettanto;<br />

con ciò suggerendo che l’investimento nella modellazione dei fattori di<br />

rischio rappresenta uno sforzo per l’industria dell’asset management 3 .<br />

3 Page e Taborsky (2010)<br />

16 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


5. Conclusioni<br />

Uno degli aspetti più affascinanti di questa discussione è la rinnovata<br />

attenzione ed esigenza di comprensione dei rischi e la loro ritrovata<br />

centralità nel processo d’investimento. Altresì, appare ragionevole una<br />

politica di investimento che non ignori totalmente gli output derivanti<br />

dall’applicazione di tecniche basate sui rendimenti attesi e che non<br />

corra il rischio di scartare informazioni potenzialmente molto utili<br />

nella costruzione di portafogli. In un mondo dominato da movimenti<br />

macro, è importante avere una politica di investimento equilibrata in<br />

cui viene assegnata al rischio attenzione e pesi adeguati.<br />

Bibliografia<br />

Bhansali, Beyond Risk Parity, The Journal Of Investing,<br />

Spring 2011 20 (1)<br />

Booth - Fama, Diversification and asset contributions,<br />

Financial Analysts Journal, 1992, 48 (3)<br />

Chaves, Hsu, Li, Shakernia, Risk Parity Portfolios vs Other Asset<br />

Allocation Heuristic Portfolio, The Journal of Investing,<br />

Spring 2011 20 (1)<br />

Ilmanen, Rendimenti attesi, Egea, 2012<br />

Inker, Dangers of Risk Parity, The Journal of Investing,<br />

Spring 2011 20 (1)<br />

Page, Taborsky, The Myth of Diversification: Risk Factors vs Asset<br />

Classes, Pimco, 2010<br />

disponibile sul sito:<br />

http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/TheMythofDiversificationRiskFactorsvsAssetClasses.aspx<br />

Qian, Risk Parity and Diversification, The Journal of Investing,<br />

Spring 2011 20 (1)<br />

Ruban, Melas, Constructing Risk Parity Portfolios: Rebalance,<br />

Leverage or Both?, Spring 2011 20 (1)<br />

Ruban, Melas, The Perils of Risk Parity, MSCI Barra Research<br />

Paper, 2010<br />

disponibile sul sito:<br />

http://www.mscibarra.com/research<br />

17 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong><br />

1. Premessa<br />

2. Gli interventi<br />

sulla normativa<br />

Contenzioso in tema<br />

di derivati con le<br />

pubbliche amministrazioni:<br />

spunti di riflessione<br />

Avv. Francesco Trotta<br />

Graziadei Studio Legale<br />

I derivati verso la pubblica amministrazione hanno generato problemi<br />

giudiziali la cui definitiva soluzione appare per il momento assai lontana.<br />

Come è noto i dati dimensionali del fenomeno, recentemente approfonditi<br />

nel corso della “Indagine conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione<br />

degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle<br />

pubbliche amministrazioni” dinanzi al Senato della Repubblica sono<br />

imponenti, sia in relazione al numero di amministrazioni coinvolte,<br />

sia in relazione ai valori in gioco. Pur essendosi registrata di recente<br />

una netta tendenza alla estinzione anticipata dei contratti in essere la<br />

Corte dei Conti nella recente Relazione sull’attività svolta nel 2011<br />

ha rilevato che “oltre la metà dei comuni con popolazione superiore ai<br />

100.000 abitanti (53,33%) ed il 44,23% delle province utilizzano contratti<br />

di interest rate swap”, su un nozionale di “19,928 milioni di euro,<br />

pari al 26,56% dello stock del loro debito”.<br />

Il progressivo sfavore verso i derivati delle pubbliche amministrazioni<br />

ha determinato sia uno stravolgimento della normativa di settore, sia<br />

una moltiplicazione di iniziative giudiziali in ogni sede diretta a bloccare<br />

l’operatività dei derivati in essere o ad ottenere dagli intermediari<br />

il risarcimento dei danni generati. In questa sede ci si limiterà a svolgere<br />

alcune riflessioni su determinati aspetti di questa problematica,<br />

specie in relazione al contenzioso dinanzi al giudice civile.<br />

La crescente consapevolezza delle criticità connesse all’utilizzo di tali<br />

strumenti da parte degli enti pubblici territoriali ha in primo luogo determinato<br />

una sorta di paralisi normativa del settore, determinata dal<br />

divieto di effettuare nuove operazioni disposto dall’art. 62 del d.l. 25<br />

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto<br />

2008, n. 133, e successivamente modificato dall’art. 3 della legge<br />

22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio<br />

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009).<br />

Sorprendente è il succedersi delle modifiche normative intervenute<br />

nell’arco di un tempo brevissimo, che ha portato da una sostanziale<br />

18 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


deregulation iniziale, all’introduzione di limitazioni operative abbastanza<br />

blande e talora non molto chiare (D.M. 389/2003) alla opinabile<br />

fissazione di ulteriori limiti con l’infelice ricorso allo strumento della<br />

circolare ministeriale (Circ. Min. Economia 27.05.2004 n. 101118),<br />

ad una progressiva e quasi precipitosa introduzione di adempimenti<br />

e di ulteriori controlli al fine di scoraggiare per quanto possibile il<br />

ricorso ai derivati, ed infine al divieto temporaneo di effettuare nuove<br />

operazioni del dicembre 2008.<br />

Divieto questo, che in conformità alla più squisita tradizione normativa<br />

nazionale viene dichiarato provvisorio, ma che, dopo oltre tre anni,<br />

ha ormai di fatto assunto una impropria “stabilità”, di certo maggiore<br />

rispetto ai precedenti interventi legislativi, mentre la bozza di<br />

Regolamento in materia del Ministero dell’Economia - che dovrebbe<br />

disciplinare ex novo il settore e alla cui entrata in vigore è correlato<br />

il venir meno del divieto temporaneo di nuove operazioni - non vede<br />

ancora la luce, impantanato tra discussioni di principio ed incertezze<br />

su diversi aspetti 1 .<br />

Il regime “temporaneo” di divieto ha ricevuto poi un’autorevole<br />

conferma e sanzione dalla Corte costituzionale, che nella sentenza<br />

n. 52/2010 ne ha sostenuto con convinzione l’opportunità, quale doverosa<br />

cautela apprestata verso un fenomeno ritenuto pericoloso ed<br />

incontrollabile:<br />

“La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a<br />

contenere l’esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti<br />

che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive<br />

finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione<br />

dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari.<br />

Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e<br />

urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla<br />

1 L’art. 62 3 del d.l. n. 112 del 2008, novellato<br />

dalla legge n. 203 del 2008 prevede<br />

infatti che «il Ministro dell’economia e<br />

delle finanze, sentite la Banca d’Italia e<br />

la Commissione nazionale per le società<br />

e la borsa, con uno o più regolamenti da<br />

emanare ai sensi dell’articolo 17, comma<br />

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa,<br />

per i profili d’interesse regionale, con<br />

la Conferenza permanente per i rapporti<br />

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome<br />

di Trento e di Bolzano, individua<br />

la tipologia dei contratti relativi agli strumenti<br />

finanziari derivati» che le Regioni,<br />

le Province autonome di Trento e di Bolzano<br />

e gli enti locali «possono concludere,<br />

e indica le componenti derivate, implicite<br />

o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà<br />

di prevedere nei contratti di finanziamento».<br />

Il comma in esame stabilisce,<br />

inoltre, che «al fine di assicurare la massi-<br />

ma trasparenza dei contratti relativi agli<br />

strumenti finanziari derivati nonché delle<br />

clausole relative alle predette componenti<br />

derivate, il medesimo regolamento individua<br />

altresì le informazioni, rese in lingua<br />

italiana, che gli stessi devono contenere».<br />

Su quest’ultimo punto violente polemiche<br />

stanno accompagnando il lungo dibattito<br />

circa l’opportunità di prevedere obbligatoriamente<br />

nel nuovo testo di regolamento,<br />

quali ausili alla trasparenza contrattuale,<br />

i c.d. scenari probabilistici o le analisi di<br />

sensitività: sullo scadere del dibattito dalle<br />

problematiche scientifiche alla polemica<br />

politica cfr. da ultimo la singolare interrogazione<br />

parlamentare del Sen. Lannutti n.<br />

4-07253 dell’1.04.2012, reperibile su www.<br />

senato.it., contenente pesanti attacchi personali<br />

al Direttore della Direzione del Debito<br />

pubblico del Dipartimento del Tesoro.<br />

19 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong><br />

3. In contenzioso<br />

in corso - aspetti<br />

generali<br />

Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />

spunti di riflessione<br />

disciplina a regime del fenomeno e, dall’altro, al divieto immediato per<br />

gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari”.<br />

In altre parole con il divieto di nuove operazioni introdotto dall’art.<br />

62 si è certificata l’assoluta inadeguatezza della disciplina normativa<br />

previgente (peraltro più volte corretta ed emendata) a consentire una<br />

regolazione efficiente del fenomeno.<br />

Vietate quindi le nuove operazioni, la valutazione delle operazioni in<br />

essere resta demandata all’Autorità Giudiziaria, che in questi anni si<br />

è occupata di derivati in ogni suo ordine e grado. Il Giudice civile, il<br />

Giudice penale, il Giudice amministrativo e la Corte dei Conti si sono<br />

quindi cimentati nella risoluzione delle più varie problematiche insorte<br />

in relazione ai derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni 2 .<br />

Lo sguardo d’insieme sui risultati attuali di tali interventi delinea un<br />

quadro estremamente problematico, certamente non idoneo a suscitare<br />

negli operatori un affidamento sulla stabilità degli indirizzi interprativi.<br />

Due elementi in particolare contribuiscono a generare confusione in<br />

argomento: da un lato la natura estremamente tecnica della materia<br />

dei contratti derivati, la cui interpretazione appare controversa tra gli<br />

economisti e specialisti del settore su vari aspetti e persino sulla terminologia<br />

utilizzata; dall’altro l’obiettiva debolezza e genericità della<br />

previgente normativa speciale di riferimento, oramai “delegittimata”<br />

dal divieto di nuove operazioni, che spinge l’interprete ad integrarla<br />

facendo ricorso ai principi generali e, soprattutto, alla disciplina in<br />

tema di intermediazione finanziaria, che negli ultimi anni ha visto lo<br />

sviluppo di orientamenti giurisprudenziali ben più consolidati.<br />

Sotto quest’ultimo aspetto è stato evidente il contributo degli avvocati<br />

degli Enti locali, spesso esperti di controversie in tema di intermediazione<br />

finanziaria, che hanno preso “di peso” istituti e categorie elaborate<br />

in filoni giurisprudenziali precedenti (si pensi alla sterminata<br />

casistica in tema di bond Cirio o Argentina) fondandovi le difese nelle<br />

cause in tema di derivati.<br />

Un esempio evidente delle forzature generate da tale impostazione è<br />

rappresentato dalla diffusa invocazione nella fattispecie della nullità<br />

ex art. 30 t.u.f. per essere stati i contratti derivati sottoscritti presso il<br />

Comune, e quindi fuori della sede della Banca, senza indicazione della<br />

facoltà di recesso nei sette giorni.<br />

L’applicazione in materia della norma appare infatti a prima vista<br />

2 La recente pronuncia della Cass. sez. un.<br />

27.02.2012 n. 2926 ha anche stabilito la<br />

devoluzione alla giurisdizione italiana delle<br />

cause in derivati con intermediari stranieri,<br />

nonostante la presenza nel contratto secondo<br />

il formulario dell’ISDA di una clausola<br />

di deroga a favore della giurisdizione inglese,<br />

considerando che la domanda principale<br />

svolta dall’Ente (nella specie il Comune di<br />

Milano) era di responsabilità extracontrattuale.<br />

20 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


quanto meno problematica, tanto per la lettera della disposizione, che<br />

parla di “collocamento” di strumenti finanziari, offerti al pubblico in<br />

maniera differenziata e non costruiti su misura del cliente come i derivati,<br />

quanto per la sua ratio, che è quella di fornire una ulteriore tutela<br />

al consumatore contro l’effetto sorpresa nel caso di offerta di strumenti<br />

finanziari “porta a porta” da parte di promotori finanziari: in questi<br />

casi è opportuno prevedere la facoltà di recesso, mentre è irragionevole<br />

pretenderla a favore di un Comune, atteso che la sottoscrizione del derivato<br />

avviene dopo un lungo iter formale che prevede l’intervento di<br />

diversi organi dell’Ente e una delibera della Giunta Comunale.<br />

Ciò nonostante la nullità ex art. 30 t.u.f. è stata affermata in due provvedimenti<br />

in materia di derivati degli Enti locali 3 , mentre la sua applicazione<br />

in futuro sembra improbabile, dopo la netta interpretazione restrittiva<br />

della norma, sotto entrambi i profili indicati, da parte della Corte<br />

di Cassazione con la sentenza 14.02.2012 n. 2065. In questa pronuncia<br />

infatti da un lato si sottolinea l’esistenza di diversi argomenti letterali che<br />

escludono la configurabilità della facoltà di recesso al di fuori del collocamento<br />

in senso stretto, dall’altro si sottolinea la natura eccezionale<br />

della disposizione, precisandone la ratio, ricollegata all’effetto sorpresa 4 .<br />

In altri casi è emersa la tendenza a considerare isolatamente singoli<br />

aspetti della fattispecie, con autentico travisamento della funzione<br />

economica del derivato, con particolare riguardo alla componente essenziale<br />

della durata nel tempo. Desta impressione al riguardo che la<br />

Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei<br />

Conti per la Regione Lazio (un organo quindi “tecnico” e qualificato,<br />

non un Giudice di pace di provincia) sia giunta a contestare ad alcuni<br />

amministratori comunali un danno erariale per gli esercizi finanziari<br />

nei quali il derivato aveva prodotto differenziali negativi per l’Ente,<br />

astraendo i dati del singolo esercizio dal complessivo andamento<br />

dell’operazione, che invece aveva avuto un saldo nettamente positivo<br />

per l’Ente, addirittura sin dagli esercizi precedenti a quelli oggetto di<br />

contestazione 5 .<br />

3 Trib. Rimini 13.07.2010 n. 1523 (peraltro<br />

obiter dictum); Trib. Orvieto ord.<br />

21.10.2011 (riformata sul punto in sede di<br />

reclamo da Trib. Orvieto ord. 13.04.2012).<br />

4 Cass. 14.02.2012 n. 2065: “Con la sospensione,<br />

per l’investitore, dell’efficacia della<br />

vendita per un arco temporale di sette<br />

giorni il legislatore ha dunque ritenuto di<br />

poter correggere le eventuali distorsioni<br />

negoziali derivanti dall’eventuale effetto<br />

“sorpresa” subito dall’acquirente e di assicurare,<br />

quindi, un corretto equilibrio fra<br />

le posizioni dei due contraenti. Da quanto<br />

sinora esposto discende dunque che, in<br />

tanto può trovare ragionevole applicazione<br />

la disciplina dello “ius poenitendi”, in<br />

quanto si sia verificata una situazione in<br />

cui il risparmiatore sia stato esposto al<br />

rischio di assumere iniziative e prendere<br />

decisioni poco meditate”.<br />

5 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Reg. Lazio<br />

sent. n. 245/2010, in www.corteconti.it<br />

La tesi della Procura Regionale era infatti<br />

basata sull’osservazione che nell’esercizio<br />

in cui il differenziale era stato negativo per<br />

l’Ente, questo avrebbe subito una contrazione<br />

dei servizi pubblici complessivamente<br />

resi, generando così un “valore perduto”<br />

insuscettibile di compensazione con i differenziali<br />

positivi degli altri esercizi.<br />

21 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong><br />

4. I problemi<br />

specifici delle<br />

azioni di nullità<br />

dei contratti<br />

derivati in corso.<br />

Il problema del<br />

mark to market<br />

in caso di<br />

sentenza di<br />

nullità<br />

Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />

spunti di riflessione<br />

Sebbene la Corte in sentenza abbia nettamente respinto tale prospettazione<br />

(ritenendo che il saldo finale positivo fosse “circostanza ex se<br />

idonea ad elidere in radice la sussistenza di un danno erariale riveniente<br />

dalla stipula del contratto di interest rate swap”), essa appare sintomatica<br />

della profonda incomprensione di tali strumenti talora riscontrabile<br />

nella prassi giudiziaria 6 .<br />

Il contenzioso in essere tra enti locali ed intermediari vede principalmente<br />

la proposizione di azioni di nullità del contratto, fondate sui<br />

presupposti più vari.<br />

Sul tema della nullità è noto che in passato in materia di intermediazione<br />

finanziaria si sono registrati significativi sbandamenti giurisprudenziali,<br />

con l’affermazione, in decine di sentenze di merito su tutto<br />

il territorio nazionale, della nullità del contratto in caso di violazione<br />

degli obblighi informativi, orientamento la cui inesattezza è stata finalmente<br />

stabilita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.<br />

19.12.2007 n. 26725) dopo anni di oscillazioni.<br />

Ma le azioni di nullità contro i derivati in essere comportano specifiche<br />

ulteriori criticità in considerazione dell’elemento del mark to market<br />

dell’operazione alla data della pronuncia di nullità.<br />

Come è noto il mark to market non esprime un danno attuale ma un<br />

valore di mera proiezione, trattandosi di un costo di estinzione dovuto<br />

esclusivamente nel caso in cui il rapporto venga interrotto prima della<br />

sua naturale scadenza, alla cui data il mark to market diviene zero 7 .<br />

Tuttavia nel caso in cui venga pronunciata con sentenza la nullità del<br />

derivato, oltre alla restituzione dei flussi reciprocamente scambiati,<br />

occorrerà chiudere anticipatamente l’operazione sul mercato con<br />

oneri concreti potenzialmente assai elevati a carico dell’intermediario.<br />

Tale costo ulteriore ed imprevedibile è in realtà del tutto scollegato<br />

6 Nel caso di specie, correggendo tale impostazione<br />

della Procura, la Corte nella sentenza<br />

citata ha opportunamente rilevato che<br />

“lo swap non può mai essere considerato<br />

un negozio giuridico ad esecuzione istantanea,<br />

essenziale essendo per la sua configurazione<br />

che intercorra un certo spazio<br />

temporale tra la conclusione dell’accordo<br />

e la sua esecuzione”, concludendo nel<br />

senso che la valutazione della convenienza<br />

economico-finanziaria dell’operazione di<br />

finanza derivata “non possa essere limitata<br />

all’esame di singole annualità, ma vada<br />

più propriamente correlata al complesso<br />

dei risultati conseguibili (o nel caso di specie<br />

conseguiti) nel periodo di validità del<br />

contratto”.<br />

7 Cfr. Cass. pen. 16.12.2011 secondo cui il<br />

mark to market “non esprime affatto un<br />

valore concreto ed attuale, ma esclusivamente<br />

una proiezione finanziaria basata<br />

sul valore teorico di mercato in caso di<br />

risoluzione anticipata. Il valore del mark<br />

to market, infatti, è influenzato da una serie<br />

di fattori ed è quindi sistematicamente<br />

aggiustato in funzione dell’andamento<br />

dei mercati finanziari, dovendosi poi attrarre<br />

nell’ambito dei relativi parametri di<br />

determinazione anche l’upfront erogato e<br />

l’utile per la Banca”. Secondo la recente<br />

Trib. pen. Terni, ord. 8.02.2012, “al pari<br />

di una clausola penale, tale importo [il<br />

mark to market] si presenta come un costo<br />

ulteriore ed eventuale (senza per questo<br />

essere occulto), connesso all’esercizio<br />

della facoltà di anticipata risoluzione del<br />

contratto”.<br />

22 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


dai rapporti economici tra l’intermediario ed il cliente, essendo per<br />

quest’ultimo indifferente la misura del mark to market di estinzione<br />

anticipata a seguito della sentenza di nullità.<br />

Tuttavia se la nullità del derivato pronunciata in primo grado venisse<br />

riformata in appello, è evidente che il costo di estinzione anticipata<br />

sostenuto dalla Banca per effetto dell’iniziativa processuale dell’ente<br />

pubblico potrebbe essere correttamente riaddebitato a quest’ultimo,<br />

soccombente nel giudizio di impugnazione.<br />

Ne consegue che entrambe le parti (l’intermediario in via diretta,<br />

l’Ente pubblico in caso di riforma in appello della sentenza di nullità)<br />

risultano di fatto esposte a costi indeterminabili e di cui il Giudice, al<br />

momento in cui scrive la sentenza, non conosce neppure l’ammontare,<br />

essendo quest’ultimo soggetto a continue oscillazioni di mercato.<br />

Poiché il mark to market di estinzione anticipata “forzata” a seguito<br />

di pronuncia giudiziale rappresenta quindi un costo cui non corrisponde<br />

alcun reale beneficio della controparte pubblica (se non addirittura<br />

un rischio nella prospettiva degli ulteriori gradi di giudizio,<br />

specie in questa fase in cui mancano indirizzi giurisprudenziali consolidati),<br />

sarebbe auspicabile l’adozione di regole e di prassi applicative<br />

che consentano agli intermediari una certa elasticità nella gestione dei<br />

contratti derivati dichiarati nulli, permettendo, ad esempio, di poter<br />

mantenere in essere le operazioni senza oneri a carico degli enti, onde<br />

estinguerle successivamente in un momento favorevole del mercato.<br />

In tal modo potrebbero ridursi questi costi imprevedibili, derivanti<br />

dal contenzioso e determinabili soltanto in funzione della data della<br />

sentenza.<br />

Misure di questo tipo potrebbero altresì svolgere un ruolo positivo nel<br />

favorire l’estinzione anticipata delle posizioni in via convenzionale:<br />

la maggiore preoccupazione dei pubblici amministratori, specie dei<br />

piccoli Comuni, nel timore di subire sanzioni personali inflitte dal<br />

Giudice contabile, è oggi quella di uscire dai derivati in essere, indipendentemente<br />

dal loro andamento.<br />

Tale preoccupazione ha generato effetti perversi come la proposizione<br />

di controversie contro gli intermediari finanziari in ipotesi ove non è<br />

configurabile alcun danno attuale a carico dell’Ente, e cioè quando il<br />

derivato ha prodotto e produce flussi positivi a suo favore. Nonostante<br />

in tali fattispecie i prodotti derivati svolgano efficientemente la funzione<br />

per la quale sono stati creati, la pressione mediatica e politica<br />

per uscirne espone l’Ente alla rinuncia dei benefici incassati e genera<br />

effetti imprevedibili in relazione alle fluttuazioni del mark to market,<br />

che, come si è detto, da misura “virtuale” in costanza di contratto<br />

diviene passività attuale in caso di estinzione anticipata, passività che,<br />

nella gran parte dei casi, si pretende di mettere a carico dell’intermediario.<br />

A ciò si aggiunga che l’attuale divieto di nuove operazioni<br />

introduce una ulteriore rigidità a carico delle parti, escludendo dalle<br />

soluzioni praticabili le rinegoziazioni effettuate senza variare il nozio-<br />

23 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong><br />

5. La tesi della<br />

nullità del derivato<br />

per difetto di causa<br />

nel caso di swap<br />

non par all’apertura<br />

ed il problema delle<br />

c.d. “commissioni<br />

implicite”<br />

Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />

spunti di riflessione<br />

nale sottostante 8 .<br />

È evidente che una maggiore elasticità della normativa di settore potrebbe<br />

permettere in questi casi accordi che garantiscano la sterilizzazione<br />

immediata della posizione dell’Ente pubblico ed al contempo<br />

consentano agli intermediari di estinguere le operazioni in un momento<br />

futuro e più favorevole del mercato, riducendo nel comune interesse<br />

gli oneri derivanti dal mark to market attuale.<br />

Sempre in tema di nullità un argomento assai controverso è rappresentato<br />

dalla tesi sviluppata dalla nota sentenza Trib. Milano 14.04.2011<br />

n. 5118, secondo la quale può pronunciarsi la nullità degli swap degli<br />

enti locali per difetto della causa in concreto loro consentita, nell’ipotesi<br />

di mark to market iniziale negativo per l’Ente e quindi di squilibrio<br />

iniziale delle prestazioni (swap non par).<br />

Secondo tale sentenza il mark to market negativo iniziale genera quindi<br />

uno squilibrio contrattuale che priva gli swap della funzione causale<br />

di strumento finanziario meramente conservativo, propria invece<br />

degli swap “par”, in quanto la previsione in partenza di una perdita<br />

per l’Ente locale sarebbe incompatibile con la funzione di ristrutturazione<br />

delle passività esistenti ed attribuirebbe ai contratti una funzione<br />

speculativa 9 in contrasto con la tipologia dei derivati stipulabili<br />

dagli enti locali secondo la disciplina vigente (art. 41 L. 448/01, art. 3<br />

DM 389/03).<br />

A questo tema è collegata la nota questione delle c.d. “commissioni<br />

implicite” (talora denominate “costi occulti”) applicate dall’intermediario,<br />

di cui spesso in giudizio gli Enti richiedono la restituzione,<br />

ritenendole illegittime sotto un duplice profilo: (i) perché le Banche<br />

le avrebbero illegittimamente applicate e (ii) perché esse sarebbero occulte,<br />

e cioè applicate senza comunicarne al cliente l’esistenza e l’ammontare.<br />

8 Un ulteriore e frequente effetto perverso<br />

della situazione attuale è dato dal notevole<br />

impatto delle spese legali e peritali, stante<br />

le difficoltà tecniche della materia, sulle<br />

controversie in derivati di modesto valore:<br />

in tali ipotesi infatti la condotta dell’Ente<br />

al momento dell’estinzione anticipata viene<br />

condizionata dalla pretesa di farsi rimborsare<br />

integralmente dall’intermediario<br />

finanziario le spese legali e peritali affrontate<br />

ante causam, spesso del tutto sproporzionate<br />

rispetto ai valori in contestazione e<br />

che non troverebbero adeguato ristoro neppure<br />

in caso di vittoria finale nella causa e<br />

conseguente condanna dell’intermediario<br />

al rimborso delle spese di lite.<br />

9 In realtà la nozione di operazione speculati-<br />

va nella specie è controversa: da parte degli<br />

intermediari si sottolinea essa si avrebbe<br />

nell’ipotesi in cui uno strumento finanziario<br />

viene acquistato con il solo fine di lucrare<br />

una differenza positiva fra il prezzo di vendita<br />

ed il prezzo di acquisto, indipendentemente<br />

dall’esistenza di un sottostante. Nel<br />

caso degli swap delle pubbliche amministrazioni<br />

l’obbligo di effettuare operazioni<br />

solamente in corrispondenza delle passività<br />

sottostanti ne escluderebbe qualsiasi<br />

utilizzo con finalità speculative.<br />

Da parte degli enti locali vengono spesso<br />

definite speculative le operazioni che consentono<br />

il passaggio da tasso fisso a tasso<br />

variabile, scelta invece pacificamente ammessa<br />

dal D.M. 389/2003.<br />

24 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Su questi argomenti si realizza una obiettiva commistione degli aspetti<br />

giuridici con quelli tecnici, che rende assai diffuso il ricorso a consulenze<br />

tecniche d’ufficio e, prima ancora, a perizie di parte a supporto<br />

delle reciproche difese dell’Ente pubblico e dell’intermediario.<br />

L’estensione del dibattito ai profili tecnici genera ovviamente ulteriori<br />

incertezze aumentando l’alea processuale a carico delle parti.<br />

Senza entrare nei dettagli delle fattispecie controverse, ciascuna meritevole<br />

di una trattazione a parte, sorprende sul punto la obiettiva carenza<br />

del dato normativo, che finisce con l’affidare al Giudice margini<br />

di interpretazione amplissimi che possono quindi determinare esiti<br />

difficilmente prevedibili.<br />

Così Trib. Milano 5118/2011 fonda la radicale sanzione della nullità<br />

del contratto su un fondamento normativo improprio ed evanescente<br />

quale l’allegato 3 al reg. Consob 11522/98 10 : è questo il modello di<br />

documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari,<br />

documento conoscitivo che si limita ad una breve descrizione alla<br />

clientela delle più varie tipologie di strumenti finanziari. È evidente<br />

che tale documento, anche a prescindere dalla natura di normativa<br />

secondaria di fonte Consob, è in sé privo di alcuna portata precettiva:<br />

esso descrive in estrema sintesi i vari tipi di strumenti presenti sul mercato<br />

allo scopo segnalarne al consumatore i relativi rischi, mentre non<br />

ne detta i limiti che non sarebbero superabili dagli operatori: in questo<br />

contesto l’affermazione ivi contenuta per cui “alla stipula del contratto<br />

il valore di uno swap è sempre nullo” costituisce una mera descrizione<br />

sintetica e teorica dello strumento finanziario, non essendo quella la<br />

sede per stabilire limiti e divieti, attesa la natura di documento orientativo<br />

per i consumatori.<br />

Il riferimento normativo individuato dal Tribunale appare quindi incongruo<br />

ed insufficiente a supportare la pronuncia di nullità, ed anche<br />

il fondamento tecnico della stessa, e cioè il postulato che lo swap<br />

tra intermediario e cliente finale debba essere par all’apertura sembra<br />

smentito dalla realtà del mercato, essendo generalizzata la pratica di<br />

ricomprendere un margine di guadagno per l’intermediario nel prezzo<br />

finito, trattandosi di operatività in conto proprio 11 . Del resto la stessa<br />

Consob, con la recente Comunicazione n. 9019104 del 2.03.2009, ha<br />

considerato naturale (e quindi lecito) che all’interno del prezzo finito<br />

dei derivati venissero calcolate componenti di costo, limitandosi a<br />

“raccomandare” agli intermediari di effettuare la scomposizione (un-<br />

10 Secondo tal pronuncia, infatti, l’inesistenza,<br />

sostenuta nel giudizio dalla Banca<br />

convenuta, di contratti di swap “par” nella<br />

realtà delle contrattazioni finanziarie sarebbe<br />

smentita dal dato normativo consistente<br />

nell’all. 3 al Reg. Consob 11522/98,<br />

secondo cui “alla stipula del contratto,<br />

il valore di uno swap è sempre nullo ma<br />

esso può assumere rapidamente un valore<br />

negativo (o positivo) a seconda di come<br />

si muove i parametro a cui è collegato il<br />

contratto”.<br />

11 È opportuno evidenziare che la sentenza in<br />

esame del Tribunale di Milano non giunge<br />

a negare la circostanza allegata dalla difesa<br />

dell’intermediario, secondo cui non esiste-<br />

25 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong><br />

Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />

spunti di riflessione<br />

bundling) delle diverse componenti dell’esborso finanziario sostenuto<br />

dal cliente in “fair value” e “costi” di vario genere, previo aggiornamento<br />

delle proprie procedure. In precedenza l’indicazione dei margini<br />

applicati dall’intermediario non era invece prescritta da alcuna<br />

disposizione di legge o di regolamento 12 .<br />

Considerando che la norma che espressamente autorizza i Comuni ad<br />

effettuare operazioni in derivati (art. 3 DM 389/2003) nulla dispone al<br />

riguardo, prevedendo requisiti tecnici del tutto differenti (corrispondenza<br />

con passività effettivamente dovute; indicizzazione a parametri<br />

monetari di paesi G7; controparte dotata di rating adeguato; frazionamento<br />

del rischio su posizioni elevate), lascia quindi perplessi la<br />

introduzione ex post, in via giudiziale, di un requisito causale nei derivati<br />

con gli Enti pubblici che è privo di una attendibile base normativa<br />

e contrasta con la generale libertà contrattuale che contraddistingue<br />

rebbero nella realtà operazioni concluse<br />

tra banche e clientela finale configurate<br />

ab origine come “par” e cioè effettuate al<br />

puro “fair price”, senza margini a favore<br />

della Banca: una tale conclusione sarebbe<br />

stata probabilmente anche in contrasto con<br />

la CTU su cui si fonda la sentenza, che comunque<br />

aveva considerato legittima una<br />

limitata commissione della Banca.<br />

La sentenza si è quindi limitata ad escludere<br />

- e non si comprende su quali basi - che<br />

lo squilibrio contrattuale determinato dal<br />

mark to market negativo a carico del Comune<br />

fosse riconducibile alle commissioni,<br />

affermando che la Banca non avrebbe dimostrato<br />

né il fondamento contrattuale che<br />

avrebbe autorizzato l’addebito delle stesse,<br />

né la loro individuazione e comunicazione<br />

al cliente (peraltro non dovuta prima<br />

dell’entrata in vigore della citata Comunicazione<br />

Consob del 2009).<br />

Ma il riferimento alle commissioni contenuto<br />

in sentenza (art. 61 Reg. Consob<br />

11522/98 e contratto-quadro) non appare<br />

convincente, non potendosi dimenticare<br />

che gli swap sono oggetto di negoziazione<br />

in conto proprio, nell’ambito della quale<br />

margini e commissioni non si aggiungono<br />

all’esterno ma formano parte integrante<br />

del costo finale per il cliente.<br />

In proposito l’art. 32, comma 5, del Regolamento<br />

Intermediari CONSOB (Delibera<br />

n. 11522/98) prevedeva che “nella prestazione<br />

del servizio di negoziazione per<br />

conto proprio gli intermediari autorizzati<br />

comunicano all’investitore, all’atto della<br />

ricezione dell’ordine, il prezzo al quale<br />

sono disposti a comprare o a vendere gli<br />

strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione<br />

contestualmente all’assenso<br />

dell’investitore; sul prezzo pattuito non<br />

possono applicare alcuna commissione”,<br />

e la stessa Consob aveva chiarito che:<br />

. “La disposizione è da intendersi nel senso<br />

che il prezzo praticato al cliente (e ad<br />

esso preventivamente comunicato) deve<br />

presumersi comprensivo della remunerazione<br />

dell’intermediario a fronte del servizio<br />

reso” (Comunicazione CONSOB n.<br />

DAL/97007264 del 20-8-1997, che fornisce<br />

un’interpretazione dell’art. 32 del Regolamento<br />

Emittenti);<br />

. “la mancata evidenziazione delle commissioni<br />

di negoziazione, nel caso di negoziazioni<br />

eseguite dall’intermediario per<br />

conto proprio, agendo quindi in qualità di<br />

dealer, risponde alla natura tipica di tale<br />

modalità di esecuzione degli ordini” (Comunicazione<br />

CONSOB n. DI/99014081<br />

dell’1-3-1999).<br />

12 Cfr. la recente CTU del Dr. Roberto Angeletti<br />

della Banca d’Italia del 20.01.2012,<br />

pag. 57, resa nella nota causa dinanzi alla<br />

V sezione del Consiglio di Stato tra Provincia<br />

di Pisa e gli istituti stranieri DEPFA e<br />

Dexia, nell’ambito della quale è stata pronunciata<br />

la sentenza parziale 7.09.2011,<br />

contenente affermazioni assai discusse circa<br />

i limiti dell’autotutela delle pubbliche<br />

amministrazioni in materia. Nella autorevole<br />

perizia, si afferma nettamente che “la<br />

normativa applicabile con riferimento ai<br />

contratti di swap non imponeva alle Banche<br />

obblighi informativi verso la Provincia<br />

sulle singole componenti del prezzo di tali<br />

prodotti” e che la Comunicazione Consob<br />

n. 9019104 del 2.03.2009 “conferma, a contrario,<br />

come queste previsioni non fossero<br />

contemplate dalla disciplina preesistente”.<br />

Tale posizione è stata confermata dal CTU<br />

anche nei chiarimenti forniti al Consiglio di<br />

Stato in data 14.05.2012, pagg. 29-31.<br />

26 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


6. Osservazioni<br />

conclusive<br />

la negoziazione di strumenti derivati.<br />

Per altro verso, in un’ottica più ampia, la sanzione applicata appare<br />

comunque sproporzionata all’obiettivo, dal momento che la stessa<br />

sentenza riconosce che lo swap par può ben essere sottoscritto da un<br />

Ente locale: infatti gli eventuali squilibri contrattuali potrebbero essere<br />

per definizione riequilibrati, anche ricorrendo all’equità, con ciò<br />

garantendo la conservazione del contratto per gli anni a venire, salvaguardando<br />

la comune volontà delle parti di apprestare uno strumento<br />

di copertura di durata pluriennale.<br />

Più in generale lascia perplessi l’affermazione in giurisprudenza di<br />

principi teorici che non trovano base alcuna nella (pur carente) disciplina<br />

di settore e che sono del tutto incompatibili con la prassi dei<br />

mercati: il comportamento negoziale degli intermediari deve essere<br />

infatti valutato alla luce del quadro normativo all’epoca vigente, altrimenti<br />

si perviene alla demolizione a posteriori di contratti di lunga<br />

durata sulla base di postulati di incerto fondamento.<br />

La pretesa che gli intermediari non possano calcolare margini sulle<br />

operazioni in derivati - e che le stesse debbano quindi svolgersi in<br />

condizioni di pura parità - ove accolta in via generalizzata determinerebbe<br />

l’invalidità di tutti i contratti in essere, un esito questo obiettivamente<br />

irragionevole.<br />

Dato il contesto di estrema incertezza del quadro giurisprudenziale<br />

attuale, e la conclamata insufficienza dei riferimenti della normativa<br />

di settore primaria e secondaria, non sembra quindi ragionevole che<br />

controversie che possono incidere pesantemente sui conti degli enti<br />

locali e del sistema bancario vengano semplicemente “abbandonate”<br />

agli incerti esiti giudiziali, poiché in tal modo si finirebbe con il creare<br />

margini di aleatorietà ulteriori rispetto all’alea naturale dei derivati.<br />

Se il fine principale perseguito dal legislatore è quello di ridurre per<br />

quanto possibile i derivati “pubblici” in circolazione, si rende opportuna<br />

la previsione di regole e meccanismi che incentivino l’estinzione<br />

anticipata dei derivati e che dettino parametri obiettivi che consentano<br />

agli amministratori locali di indirizzare la loro condotta senza il<br />

timore di successive contestazioni del loro operato.<br />

Tale iniziativa sarebbe peraltro utile ed opportuna per accompagnare<br />

e rafforzare una netta tendenza all’estinzione anticipata già riscontrabile<br />

nei fatti, grazie alle attuali condizioni di mercato: secondo la Corte<br />

dei Conti 13 è infatti già assai ampio “il ricorso all’estinzione anticipata<br />

rispetto alla scadenza: nel 2010, il 30,67% dei contratti dei comuni<br />

ed il 14,87% di quelli delle province sono stati estinti”.<br />

13 Relazione sull’attività svolta nel 2011, pag.<br />

104, reperibile su www.corteconti.it.<br />

27 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

1. Premessa<br />

Brevi note sugli accordi<br />

recentemente sottoscritti<br />

dalla Svizzera con il Regno<br />

Unito, la Germania e l’Austria<br />

Dott. Francesco Carlo Giorcelli 1<br />

Steimle & Partners Consulting Sagl 2<br />

Gli accordi concernenti un’imposta alla fonte “liberatoria” costituiscono<br />

un tassello importante della strategia della Confederazione elvetica<br />

per preservare la reputazione della piazza finanziaria.<br />

Questi accordi bilaterali dovrebbero rappresentare uno strumento<br />

efficace, da un lato, per assicurare l’assoggettamento a tassazione di<br />

averi di contribuenti esteri detenuti presso istituti bancari in Svizzera<br />

mai dichiarati, in passato, al fisco del proprio Stato di residenza e,<br />

dall’altro, per mantenere intatta la tutela della sfera privata del cliente.<br />

Gli accordi prevedono, infatti, sia la possibilità di tassare a posteriori,<br />

mediante il versamento di un’imposta unica forfetaria i valori<br />

patrimoniali che le persone domiciliate all’estero hanno detenuto<br />

e continuano a detenere alla data di entrata in vigore degli accordi<br />

presso istituti bancari in Svizzera, sia la possibilità di assoggettare a<br />

un’imposta alla fonte, basata sulle regole dello Stato di residenza del<br />

contribuente estero, i futuri redditi e utili da capitale.<br />

In tal modo si vorrebbe raggiungere il duplice obiettivo di sanare le<br />

omissioni fiscali passate e future del contribuente estero e di legittimare<br />

l’operato della banca svizzera.<br />

Per garantire la protezione della sfera privata dei clienti bancari, alle<br />

1 Francesco Carlo Giorcelli, laureato in giurisprudenza<br />

presso l’Università degli Studi<br />

di Milano, svolge la propria attività professionale<br />

presso la Steimle & Partners Consulting<br />

Sagl. Dopo aver conseguito il Master<br />

in <strong>Diritto</strong> e Pratica Tributaria presso<br />

la Business School de “IlSole24ore” di Milano,<br />

ha maturato una vasta esperienza nella<br />

consulenza fiscale <strong>internazionale</strong> rivolta<br />

tanto alle persone fisiche che alle società.<br />

Quale socio ordinario dellaSociety of<br />

Trust and Estate Practitioners (STEP),<br />

è registered Trust and Estate Practitioner<br />

(TEP).<br />

2 Steimle & Partners Consulting Sagl opera<br />

dal 2003 come società di consulenza indipendente,<br />

in ambito fiscale e legale, offrendo<br />

soluzioni dedicate, con un approccio<br />

cross-border e interdisciplinare che spazia<br />

dal diritto tributario al diritto societario,<br />

con una particolare expertise nella relocation<br />

di persone fisiche e giuridiche e nella<br />

corretta strutturazione del patrimonio<br />

privato e pianificazione del passaggio generazionale.<br />

Una ottimale comunicazione<br />

e’ assicurata in inglese, italiano, tedesco e<br />

francese.<br />

28 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


2. I punti salienti<br />

degli accordi<br />

con la Germania,<br />

il Regno Unito<br />

e l’Austria<br />

.<br />

.<br />

autorità fiscali estere verrebbero comunicati unicamente gli ammontari<br />

di imposta, ma non i nomi dei clienti delle banche. La divulgazione<br />

delle relazioni bancarie dovrebbe aver luogo soltanto in caso di esplicito<br />

consenso della persona interessata: nel prosieguo vedremo come<br />

questo non sia scevro da dubbi.<br />

Sebbene gli accordi siano applicabili direttamente nei confronti delle<br />

banche in Svizzera, per la loro attuazione concreta in Svizzera, necessitano<br />

di una legge federale che ne disciplini l’organizzazione, la<br />

procedura di applicazione, i rimedi giuridici e le disposizioni penali<br />

applicabili. La legge federale sull’imposizione <strong>internazionale</strong> alla fonte<br />

(LIIF) assolve a questo scopo disciplinando:<br />

la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali;<br />

il prelievo dell’imposta liberatoria sui redditi da capitale;<br />

la comunicazione dei redditi da capitale;<br />

il pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri;<br />

le rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione;<br />

la garanzia del rispetto degli accordi;<br />

le disposizioni penali.<br />

Questi accordi rientrano nella strategia del Consiglio federale adottata<br />

nel mese di marzo del 2009 con l’adozione dello standard OCSE<br />

sullo scambio d’informazioni in materia fiscale che è stato introdotto<br />

in circa 40 convenzioni per evitare la doppia imposizione.<br />

Gli accordi concernenti un’imposta alla fonte ad oggi concluse con<br />

la Germania, la Gran Bretagna e l’Austria e la relativa LIFI saranno<br />

dibattuti dalle Camere federali nella prossima sessione estiva e dovrebbero<br />

entrare in vigore all’inizio del 2013.<br />

I testi relativi possono essere scaricati alla seguente pagina:<br />

http://www.efd.admin.ch/themen/wirtschaft_waehrung/02316/index.<br />

html?lang=it<br />

Regolarizzazione delle pendenze passate<br />

I clienti hanno due possibilità per procedere alla regolarizzazione dei<br />

beni patrimoniali non dichiarati depositati presso banche svizzere:<br />

Corresponsione di un pagamento forfettario una tantum.<br />

Notifica volontaria alle autorità tedesche mediante autodenuncia senza<br />

conseguenze penali.<br />

La regolarizzazione avviene tramite un pagamento una tantum in forma<br />

anonima.<br />

Questa procedura ha carattere liberatorio.<br />

Per la determinazione dell’ammontare del pagamento unico viene<br />

applicata un’aliquota fiscale nominale che varia in base allo stato di<br />

residenza del contribuente.<br />

29 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />

Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere<br />

Le banche svizzere s’impegnano a effettuare un pagamento anticipato<br />

delle imposte dovute in base agli accordi a dimostrazione della volontà<br />

di mettere in pratica lo spirito e la lettera degli accordi (l’accordo<br />

con l’Austria non prevede tale pagamento anticipato).<br />

Detto acconto sarà pagato dopo l’entrata in vigore dell’accordo e<br />

computato successivamente con i pagamenti unici (importi da regolarizzazione)<br />

versati dalle banche per conto dei clienti.<br />

Imposta liberatoria per il futuro<br />

Con cadenza annuale, le banche detraggono, in forma anonima dai<br />

redditi patrimoniali del singolo cliente, un importo pari all’imposta<br />

sul reddito che sarebbe applicabile nello Stato di residenza estero.<br />

L’aliquota fiscale viene, infatti, determinata in base allo stato di residenza<br />

del contribuente.<br />

La deduzione di tale imposta alla fonte ha carattere liberatorio.<br />

Rimane applicabile la fiscalità del risparmio UE con l’aliquota del<br />

35%.<br />

Anche in caso di successione ereditaria l’imposta relativa potrà essere<br />

dedotta dalle banche svizzere se gli eredi decidono di non sottoporsi<br />

alla tassazione direttamente nello stato di residenza.<br />

Misure di controllo del sistema<br />

Le autorità fiscali straniere hanno il diritto di procedere alla verifica<br />

della corretta applicazione della propria imposta liberatoria da parte<br />

della Svizzera per mezzo di richieste a campione.<br />

Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione<br />

dell’accesso al mercato<br />

Le banche svizzere possono operare sul mercato dello stato estero a<br />

condizioni agevolate.<br />

Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti<br />

La regolarizzazione tutela i clienti, le banche e i loro collaboratori dal<br />

perseguimento penale.<br />

Astensione dall’utilizzo di dati rubati in futuro<br />

Gli Stati si impegnano a non utilizzare in futuro le informazioni ottenute<br />

con dati acquisiti illegalmente per intentare procedimenti giudiziari<br />

contro le banche svizzere o i loro collaboratori.<br />

30 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


3. Schema operativo<br />

e tabella<br />

comparativa degli<br />

accordi sottoscritti<br />

con la Germania,<br />

il Regno Unito e<br />

l’Austria<br />

Autodenuncia<br />

senza conseguenze<br />

penali<br />

Il cliente avvisa<br />

la Banca<br />

Lo schema fa riferimento all’accordo stipulato con la Germania ma<br />

è parimente applicabile agli accordi sottoscritti con il Regno Unito e<br />

l’Austria.<br />

I tre accordi con l’Austria, la Germania e la Gran Bretagna sono ampiamente<br />

impostati in maniera analoga. Le differenze sono dovute essenzialmente<br />

ai diversi regimi tributari e alle differenti aliquote fiscali.<br />

Il cliente avvisa<br />

la Banca<br />

AFC = Amministrazione Federale delle Contribuzioni<br />

Il cliente comunica<br />

che desidera venga<br />

fatta una notifica<br />

alle autorità tedesche<br />

Autorizzazione<br />

scritta del cliente no<br />

Detrazione<br />

una tantum no<br />

Autorizzazione<br />

scritta del cliente<br />

Addebito annuo<br />

automatico in no<br />

Autorizzazione<br />

scritta del cliente<br />

automatica<br />

forma anonima<br />

retroattiva<br />

sulla base<br />

si in forma<br />

anonima<br />

si dell’imposta sul<br />

reddito tedesca<br />

si<br />

La banca<br />

notifica i valori<br />

patrimoniali<br />

all’AFC<br />

L’AFC ne<br />

dà notifica<br />

alle autorità<br />

tedesche<br />

Fonte: Dipartimento<br />

Federale delle Finanze<br />

DFF<br />

Regolarizzazione<br />

delle pendenze<br />

passate<br />

Regolarizzazione<br />

anonima -<br />

Variante<br />

standard<br />

Patrimoni dichiarati<br />

Notifica volontaria<br />

La banca<br />

notifica i valori<br />

patrimoniali<br />

all’AFC<br />

L’AFC ne<br />

dà notifica<br />

alle autorità<br />

tedesche<br />

Liberatoria<br />

anonima -<br />

Variante<br />

standard<br />

Imposta<br />

liberatoria<br />

per il futuro<br />

Notifica<br />

volontaria<br />

La banca<br />

notifica i valori<br />

patrimoniali<br />

all’AFC<br />

L’AFC ne<br />

dà notifica<br />

alle autorità<br />

tedesche<br />

Per una visione d’insieme, si allega qui di seguito una tabella comparativa<br />

dei tre accordi finora sottoscritti dalla Svizzera.<br />

31 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />

Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

Germania Gran Bretagna Austria<br />

Regolarizzazione del passato Ammontare d’imposta Ammontare d’imposta Ammontare d’imposta<br />

unico (tra il 21 e il 34%) unico (tra il 21 e il 34%) unico (tra il 15 e il 30%)<br />

sulla base di una formula sulla base di una formula sulla base di una formula<br />

fissa, in casi speciali fino fissa, in casi speciali fino fissa, in casi speciali fino<br />

al 41% o comunicazione al 41% o comunicazione al 38% o comunicazione<br />

volontaria volontaria volontaria<br />

Pagamento anticipato Importo di 2 mld. CHF. Importo di 500 mln CHF. Nessun pagamento<br />

da parte degli agenti Rimborso integrale quando Rimborso integrale quando anticipato<br />

pagatori il sistema dei pagamenti unici il sistema dei pagamenti unici<br />

(banche in Svizzera) ha pro-dotto 4 mld. CHF ha prodotto 1,3 mld. CHF<br />

Stato di destinazione Indicazione dei 10 Stati e Territori in cui la maggior parte dei valori patrimoniali è stata<br />

del denaro prelevato trasferita, completata dal rispettivo numero di persone interessate<br />

Imposta alla fonte su redditi 26,375% per redditi e utili Aliquota secondo tipo di 25% per redditi e utili<br />

da capitale da capitale. 35% sui redditi reddito da capitale: da capitale. 35% sui<br />

derivanti da pagamenti di interessi 48%, dividendi 40%, redditi derivanti da<br />

interessi secondo l’Accordo altri redditi da capitale 28% pagamenti di interessi<br />

sulla fiscalità del risparmio secondo l’Accordo sulla<br />

tra la Svizzera e l’UE fiscalità del risparmio tra<br />

la Svizzera e l’UE<br />

Imposta alla fonte in caso In caso di successione: In caso di successione: Nessuna regola:<br />

di successione 50% di imposta o 40% di imposta o l’Austria non conosce<br />

comunicazione volontaria comunicazione volontaria l’imposta sulle successioni<br />

Garanzia del rispetto In caso di motivo plausibile In caso di motivo plausibile Nessuna possibilità di<br />

degli accordi da 900 fino a 1300 domande 500 domande al massimo presentare domande<br />

al massimo entro 2 anni. entro un anno. all’infuori delle vigenti<br />

Lo scambio di informazioni Lo scambio di informazioni disposizioni sull’assistenza<br />

secondo la CDI non viene secondo la CDI non viene amministrativa secondo<br />

pregiudicato pregiudicato la CDI<br />

Reciprocità Forma di reciprocità che può Forma di reciprocità che può Forma di reciprocità che può<br />

essere richiesta dalla Svizzera: essere richiesta dalla Svizzera: essere richiesta dalla Svizzera:<br />

comunicazione analoga allo comunicazione analoga allo ritenuta d’imposta secondo la<br />

scambio automatico di scambio automatico di direttiva sulla fiscalità del<br />

informazioni informazioni risparmio<br />

Impunità per le banche Di principio nessun Perseguimento penale Di principio nessun<br />

e i propri collaboratori perseguimento penale dei molto improbabile dei perseguimento penale dei<br />

partecipanti (in particolare partecipanti (in particolare partecipanti (in particolare<br />

le banche e i propri le banche e i loro le banche e i loro<br />

collaboratori) a un delitto collaboratori) a un delitto collaboratori) a un delitto<br />

finanziario commesso prima finanziario commesso prima finanziario commesso prima<br />

della firma dell’accordo della firma dell’accordo della firma dell’accordo<br />

Equivalenza sullo SAI Riconoscimento da parte degli Stati partner che la soluzione concordata nella convenzione<br />

è equiparabile nel lungo termine allo scambio automatico di informazioni (SAI)<br />

Impiego di dati rubati Non è permesso l’acquisto e l’impiego di dati rubati<br />

Migliore accesso al mercato Sarà possibile avviare una relazione con il cliente direttamente dalla Svizzera, maggiore<br />

attività di consulenza, possibilità di distribuire fondi.<br />

32 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


4. Domande<br />

e risposte<br />

.<br />

.<br />

A quali clienti si riferisce l’imposta liberatoria?<br />

L’accordo concerne unicamente le persone fisiche con domicilio in<br />

Germania/Regno Unito/Austria. Sono comprese anche le persone fisiche<br />

che detengono in via indiretta valori patrimoniali in Svizzera, ad<br />

esempio tramite una fondazione o un trust o una società con sede in<br />

un paradiso fiscale di cui siano beneficiarie effettive.<br />

Quali valori patrimoniali vengono regolarizzati in virtù dell’accordo?<br />

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo i valori in conto e<br />

in deposito detenuti in Svizzera presso banche, commercianti di valori<br />

mobiliari, gestori patrimoniali con relazioni aperte anteriormente al<br />

31.12.2010 e ancora esistenti al 31.12.2012 (ipotizzando l’entrata in<br />

vigore dell’accordo il 1 gennaio 2013).<br />

Le relazioni aperte per la prima volta nel periodo 1 gennaio 2011<br />

- 31.12.2012 non possono essere regolarizzate con il versamento<br />

dell’imposta liberatoria.<br />

Come devono comportarsi le persone interessate?<br />

Sebbene gli accordi debbano ancora essere ratificati dai rispettivi Parlamenti<br />

degli Stati contraenti e l’entrata in vigore sia prevista per il<br />

1° gennaio 2013, una persona interessata deve già ora sapere se vorrà<br />

procedere con:<br />

la regolarizzazione anonima acconsentendo al prelevamento dell’im-<br />

posta liberatoria una tantum (nel caso della Germania e della Gran<br />

Bretagna la fascia oscilla tra il 21 e il 41 per cento dei valori patrimoniali<br />

e in quello dell’Austria tra il 15 e il 38 per cento, la progressione<br />

dipende dal fattore tempo come si evidenzierà in seguito attraverso<br />

alcuni esempi pratici); ovvero<br />

l’autodenuncia alle autorità tributarie del proprio paese di residenza.<br />

Infatti, le persone interessate che non accettano né una comunicazione<br />

volontaria, né il versamento di un’imposta liberatoria anonima devono<br />

chiudere i loro conti o depositi in Svizzera entro l’entrata in vigore<br />

dell’accordo.<br />

Entro un termine di due mesi dall’entrata in vigore dell’accordo le<br />

banche devono contattare le persone interessate loro clienti per informarle<br />

in merito alle suddette opzioni.<br />

Qualora il cliente non indichi nessuna delle opzioni sopra menzionate,<br />

viene automaticamente applicata l’imposta liberatoria.<br />

Quando si procede all’addebito dell’imposta liberatoria retroattiva?<br />

Cinque mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo (presumibilmente<br />

quindi il 31 maggio 2013), le banche addebiteranno l’importo dovuto<br />

sul conto del cliente e gli rilasceranno un’attestazione della ritenuta<br />

d’imposta che potrà essere prodotta come prova in caso di richiesta.<br />

La tutela della sfera privata viene meno se il cliente opta per l’imposta<br />

liberatoria?<br />

La ratio dell’imposta è proprio quella di continuare a preservare la<br />

33 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />

Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

sfera privata. La banca in Svizzera addebita alla persona interessata<br />

l’imposta liberatoria dovuta e versa l’importo all’Amministrazione federale<br />

delle contribuzioni (AFC) che a sua volta lo trasmette in forma<br />

anonima alle autorità tributarie dello Stato di residenza della persona<br />

interessata.<br />

Cosa accade se al momento dell’addebito non è disponibile sufficiente<br />

liquidità sul conto del cliente?<br />

Qualora il cliente opti per la regolarizzazione anonima, è tenuto ad<br />

accertarsi che al momento del prelevamento dell’imposta vi sia sul<br />

conto una liquidità sufficiente. Nel caso in cui la liquidità sul conto<br />

non copra l’importo complessivo della ritenuta d‘imposta, la banca<br />

informa il cliente del saldo insufficiente e gli concede un determinato<br />

termine (8 settimane) per provvedere a coprire l’ammanco. Se allo<br />

scadere del termine, il saldo del conto risulta ancora insufficiente, la<br />

banca adotta una procedura analoga alla notifica volontaria, inoltrando<br />

all’AFC le informazioni del caso sul cliente senza che questi<br />

possa opporsi.<br />

Le persone “regolarizzate” possono essere chiamate a rispondere di reati<br />

fiscali nonostante la regolarizzazione?<br />

La regolarizzazione solleva i clienti, le banche svizzere e i loro collaboratori<br />

da qualsiasi perseguibilità penale o responsabilità pecuniaria<br />

per reati fiscali, a condizione che prima della sottoscrizione dell’accordo<br />

non sussistesse alcun indizio per avviare un procedimento penale.<br />

Come devono comportarsi i clienti che scelgono l’autodenuncia volontaria?<br />

Ai fini delle pratiche fiscali in Svizzera, la persona interessata informa<br />

la banca della volontà di avvalersi dell’autodenuncia, autorizzandola<br />

altresì per iscritto a notificare i valori patrimoniali da essa gestiti<br />

all’AFC che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie<br />

dello Stato di residenza estero.<br />

Quali dati vengono trasmessi dall’AFC alle autorità tributarie tedesche<br />

competenti?<br />

Una volta ottenuta l’autorizzazione scritta del cliente, la banca ne trasmette<br />

all’AFC il nominativo, la data di nascita e il domicilio, il nome<br />

dell’istituto di credito, il numero di conto/codice IBAN e l’ammontare<br />

del patrimonio a fine anno, per ogni anno non caduto in prescrizione.<br />

La banca rilascia al cliente un’attestazione recante i dettagli delle informazioni<br />

trasmesse all’AFC.<br />

Come funziona l’imposta liberatoria per il futuro?<br />

Dopo l’entrata in vigore dell’accordo i clienti hanno soltanto due possibilità:<br />

o acconsentono alla trattenuta dell’imposta alla fonte liberatoria<br />

e anonima o devono dichiarare i redditi alle autorità fiscali del<br />

loro Paese attraverso una dichiarazione spontanea.<br />

34 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


5. Esempi di<br />

applicazione<br />

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza in ambito fiscale, l’ammontare<br />

delle aliquote fiscali dell’imposta liberatoria si basa sulle<br />

aliquote d’imposta applicate in Austria, Germania e Gran Bretagna.<br />

Per i contribuenti tedeschi l’aliquota unica per redditi da capitale ammonta<br />

a 26,375 per cento, che corrisponde all’aliquota dell’imposta<br />

liberatoria in vigore in Germania (25 per cento più il supplemento di<br />

solidarietà). In Gran Bretagna le aliquote sono state fissate tra il 27 e il<br />

48 per cento a seconda della categoria del reddito da capitale (si veda<br />

la tabella comparativa a pag. 32). In Austria si applica un’aliquota<br />

del 25 per cento, che corrisponde all’imposta sugli utili da capitale<br />

austriaca. Anche per le successioni viene applicata la stessa aliquota<br />

dello Stato di provenienza (50% per la Germania, 40% per la Gran<br />

Bretagna mentre l’Austria non conosce l’imposta sulle successioni).<br />

L’accordo prevede una complessa formula di calcolo dell’imposta liberatoria<br />

una tantum per il passato che varia in base alla durata del<br />

periodo di computo, alla consistenza del patrimonio al 31.12.2010<br />

raffrontata con la consistenza dello stesso al 31.12.2012.<br />

Si prenda ad esempio il caso di una relazione aperta nel 2002 presso<br />

una banca in Svizzera con un apporto iniziale di EUR 100’000.che<br />

è stata alimentata nel corso degli anni con ulteriori apporti. Al<br />

31.12.2010 il saldo della relazione era di EUR 900’000.- mentre al<br />

31.12.2012 la consistenza del patrimonio è di EUR 1’000’000.- .<br />

In questo caso, il capitale determinante ai fini dell’imposta liberatoria<br />

sarebbe pari a EUR 1’000’000.- . Applicando la formula prevista negli<br />

accordi a oggi sottoscritti dalla Svizzera, l’imposta liberatoria una<br />

tantum ammonterebbe a circa il 32%.<br />

Se al 31.12.2012 la consistenza del patrimonio fosse superiore a più<br />

del 20% del capitale al 31.12.2010 (ai fini dell’incremento si tiene solo<br />

conto di nuovi apporti), allora il capitale determinante sarebbe stato<br />

limitato al 120% del montante al 31.12.2010.<br />

Lo stesso esempio poc’anzi descritto porterebbe a un risultato differente<br />

se al 31.12.2010 il saldo della relazione fosse stato di EUR<br />

1’000’000.- e al 31.12.2012 la consistenza del patrimonio fosse di EUR<br />

300’000.- in quanto, nel suddetto lasso temporale, si sono effettuati<br />

dei prelevamenti. Il capitale determinante ai fini dell’imposta liberatoria<br />

sarebbe comunque pari a EUR 1’000’000.- e applicando la formula<br />

prevista negli accordi a oggi sottoscritti dalla Svizzera, l’imposta<br />

liberatoria una tantum ammonterebbe a circa il 35%. In questo caso,<br />

poiché l’ammontare dell’imposta liberatoria (EUR 350’000.-) risulta<br />

essere superiore alla consistenza della relazione al 31.12.2012 (EUR<br />

300’000.-), il cliente deve, entro un termine massimo di 8 settimane,<br />

mettere a disposizione della banca la differenza di EUR 50’000.- af-<br />

35 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

6. Questioni aperte<br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />

Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

finché questa possa effettuare il versamento dell’imposta. Se non lo fa’<br />

nel termine prescritto, la banca sarà autorizzata, senza dover richiedere<br />

e ottenere il consenso del cliente, a comunicare i dati del cliente e del<br />

conto all’AFC.<br />

Con questo accordo le banche non violano il dovere di lealtà nei confronti<br />

dei clienti?<br />

A parere di chi scrive appare evidente un conflitto d’interessi bancacliente:<br />

è vero che con questi accordi si dà la possibilità al “contribuente<br />

infedele” di sanare una volta per tutte e in modo definitivo<br />

le pendenze passate con il fisco del proprio Stato di residenza ma è<br />

anche vero che il cliente sanando la propria posizione (versando grosso<br />

modo da 1/4 a 1/3 del proprio patrimonio) sana anche quella della<br />

banca e dei propri funzionari, senza scordare che con questi accordi<br />

le banche in Svizzera beneficeranno di agevolazioni per poter offrire i<br />

propri servizi negli Stati contraenti.<br />

Le banche effettueranno un pagamento anticipato di imposta (CHF<br />

2 miliardi nel caso della Germania) a dimostrazione della volontà di<br />

attuare lo spirito e la lettera dell’accordo, che sarà restituito nella sua<br />

totalità solo nella misura in cui le imposte effettivamente prelevate<br />

supereranno una soglia prestabilita: e se l’accordo non fosse ritenuto<br />

vantaggioso da parte dei clienti e questi preferissero lasciare la Svizzera<br />

o procedere ad una disclosure volontaria direttamente con il proprio<br />

fisco?<br />

Last but not least, emerge un elemento di criticità dalla lettera degli<br />

accordi. Ipotizzando che il cliente manifesti la volontà di aderire<br />

all’imposta liberatoria, volendo pertanto mantenere integra la propria<br />

sfera privata, le banche in Svizzera sarebbero comunque autorizzate<br />

a comunicare i dati del cliente all’AFC qualora i fondi depositati dal<br />

cliente presso la banca in Svizzera risultassero insufficienti a coprire<br />

l’ammontare dell’imposta liberatoria: un principio cardine dell’impianto<br />

normativo elvetico che poggia sulla salvaguardia della tutela<br />

della sfera privata, verrebbe così scardinato, sulla base di un accordo<br />

bilaterale, in nome della tutela reputazionale delle banche elvetiche?<br />

Come verrà controllato il rispetto dell’accordo?<br />

Come nel caso della fiscalità del risparmio UE, sarà l’autorità fiscale<br />

elvetica a dover garantire l’osservanza dell’accordo da parte delle<br />

banche in Svizzera.<br />

Le autorità fiscali estere hanno il diritto di procedere alla verifica della<br />

corretta applicazione dell’imposta liberatoria da parte delle banche<br />

svizzere per mezzo di richieste a campione. Ad esempio nel caso della<br />

Germania, le autorità tedesche possono presentare tra 900 e 1300 richieste<br />

nei primi due anni, in cui devono obbligatoriamente indicare<br />

il nominativo del cliente e il sospetto fondato di irregolarità fiscali.<br />

36 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


In questo modo si escludono le cosiddette «fishing expedition». Non<br />

è invece necessario indicare nella richiesta il nome della banca in Svizzera.<br />

Qualora la domanda soddisfi tali requisiti, le autorità svizzere<br />

ricercano e notificano esclusivamente le relazioni bancarie in essere.<br />

Se desiderano ricevere ulteriori informazioni e documentazione sulle<br />

relazioni bancarie notificate, le autorità fiscali estere sono tenute a presentare<br />

una normale domanda di assistenza amministrativa secondo la<br />

convenzione di doppia imposizione. La domanda di assistenza amministrativa<br />

deve essere conforme all’art. 26 del modello OCSE.<br />

Come si concilia l’introduzione dell’imposta liberatoria con la fiscalità<br />

del risparmio UE?<br />

L’aliquota del 35% trova applicazione anche in pendenza dei nuovi<br />

accordi. Inoltre, l’imposta liberatoria dovrebbe essere considerata<br />

un’alternativa equivalente allo scambio automatico di informazioni<br />

conformemente alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio.<br />

L’UE propende più per lo scambio automatico di informazioni. Come<br />

reagirà?<br />

I membri dell’UE sono liberi di sottoscrivere accordi bilaterali con<br />

Stati terzi purché non violino il diritto comunitario. Gli accordi con<br />

la Germania e il Regno Unito sono stati modificati proprio per garantire<br />

il rispetto di quanto pattuito a livello comunitario ad esempio<br />

dalla direttiva risparmio. L’auspicio della Svizzera è che i Paesi che<br />

sigleranno questo tipo di accordo si impegnino a livello dell’Unione<br />

Europea per far sì che l’imposta liberatoria venga considerata una<br />

soluzione equivalente allo scambio automatico di informazioni.<br />

Se guardiamo all’applicazione della direttiva risparmio, questa ha<br />

dato risultati al di sotto delle aspettative degli Stati UE. Si è detto<br />

che la direttiva applicandosi alle sole persone fisiche e non anche alle<br />

persone giuridiche aveva prestato il fianco a un facile aggiramento.<br />

Questi accordi, pur applicandosi alle sole persone fisiche, presentano<br />

una differenza di rilievo rispetto alla direttiva risparmio in quanto<br />

solo le società ordinariamente imposte nello Stato in cui hanno la loro<br />

sede sono considerate come titolari effettive degli averi in banca. Alla<br />

stessa stregua sono considerati i trust discrezionali e irrevocabili.<br />

Se, dunque, al 31.12.2012 la relazione bancaria presso una banca in<br />

Svizzera fosse intestata a una società di capitali fiscalmente residente<br />

in uno Stato UE e ivi ordinariamente imposta, allora la banca potrebbe<br />

ritenere gli accordi non applicabili: il condizionale è d’obbligo<br />

poiché l’ultima parola spetta al metro interpretativo del compliance<br />

bancario.<br />

Di più complessa applicazione appare il caso del trust irrevocabile e<br />

discrezionale in quanto difficilmente “assimilabile” da clienti di estrazione<br />

non anglosassone.<br />

In base a come verrà interpretata questa apparente “apertura” dal<br />

compliance bancario elvetico, dipenderà la bontà e solidità agli occhi<br />

37 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />

Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

europei di questi accordi.<br />

Quello che, invece, appare ormai evidente è l’irreversibile agonia del<br />

“segreto bancario” elvetico il cui epitaffio è già stato scritto proprio<br />

tra le righe di questi accordi.<br />

Al momento di redigere il presente articolo, il Dipartimento federale<br />

delle finanze svizzero e il Ministero dell’Economia e delle Finanze<br />

italiano hanno annunciato che un gruppo di lavoro si riunirà il 24<br />

maggio 2012 per risolvere le questioni pendenti quali la revisione della<br />

convenzione per evitare la doppia imposizione con particolare riferimento<br />

allo scambio d’informazioni, l’uscita della Svizzera dalle<br />

“black lists” italiane, come pure l’adozione di un modello di accordo<br />

sulla regolarizzazione dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera sulla<br />

falsa riga degli accordi sopra esaminati.<br />

Rimaniamo a disposizione per ulteriori ragguagli sull’avanzamento<br />

dei lavori.<br />

Steimle & Partners Consulting Sagl<br />

Tax & Legal Consultants<br />

Via Dogana Vecchia 2/Via Nassa<br />

CH - 6900 Lugano<br />

Tel. +41 91 9139900<br />

Fax +41 91 9139909<br />

www.steimle-consulting.ch<br />

38 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


39 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Fiscalità <strong>internazionale</strong><br />

Monitor di fiscalità<br />

<strong>internazionale</strong> con focus<br />

sul “far east”<br />

Dott. Giuseppe Andrea Giannantonio 1<br />

Dottore commercialista, Tax Partner, dello Studio Legale Chiomenti - Milano<br />

1. Cina: imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni<br />

realizzate da investitori istituzionali esteri<br />

Secondo la legislazione fiscale cinese i dividendi e gli interessi conseguiti<br />

in Cina da investitori qualificati esteri (i.e. le società di gestione<br />

del risparmio, le società di assicurazione, le “security companies”, i<br />

trust e le banche commerciali) sono soggetti, a partire dal 2009, alle<br />

imposte sui redditi delle società con una aliquota del 10% (Guo Shui<br />

Han [2009] no. 47), mentre, le plusvalenze realizzate in Cina dai medesimi<br />

soggetti a seguito della cessione di azioni sono esenti dal reddito<br />

d’impresa (Cai Shui [2005] no. 155).<br />

Al riguardo, l’autorità fiscale cinese ha avanzato una proposta di modifica<br />

di tale regime, in base alla quale le plusvalenze su partecipazioni<br />

realizzate in Cina da tali investitori qualificati esteri sarebbero assoggettate<br />

all’imposta sui redditi delle società con un’aliquota del 10%,<br />

mentre le eventuali minusvalenze sarebbero fiscalmente indeducibili.<br />

2. Cina: chiarimenti in merito al regime di deducibilità degli<br />

accantonamenti per la svalutazione dei crediti da parte degli<br />

enti finanziari<br />

Lo scorso 29 gennaio 2012, il Ministero delle finanze cinese e l’amministrazione<br />

fiscale cinese hanno emanato una nota (Cai Shui [2012]<br />

no. 5) al fine di chiarire il regime fiscale della deducibilità degli accantonamenti<br />

per la svalutazione dei crediti da parte degli enti finanziari.<br />

Ai sensi della citata nota le banche centrali, le banche commerciali,<br />

le società finanziarie e le società di leasing possono dedurre gli accantonamenti<br />

per la svalutazione dei crediti su finanziamenti (inclusi<br />

1 Giuseppe Andrea Giannantonio è Dottore<br />

Commercialista, socio dello Studio Legale<br />

Chiomenti che è composto da oltre 300<br />

avvocati e dottori commercialisti e ha sedi<br />

a Roma, Milano, Torino, Londra, Bruxelles,<br />

New York, Pechino, Shanghai e Hong<br />

Kong.<br />

40 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


quelli garantiti da ipoteca e pegno), scoperti di carte di credito, crediti<br />

per operazioni di import-export, crediti fiduciari, crediti derivanti da<br />

contratti di leasing, finanziamenti internazionali ecc.. L’ammontare<br />

massimo annuale della deduzione è pari all’1% del valore di bilancio<br />

dei crediti a fine esercizio al netto dell’ammontare degli accantonamenti<br />

per svalutazione crediti dedotti fino al termine dell’esercizio<br />

precedente.<br />

Gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti non sono comunque<br />

consentiti per certe tipologie di finanziamenti o crediti, tra i quali<br />

rientrano, a titolo esemplificativo, i titoli del governo, i crediti per dividendi,<br />

i depositi obbligatori alla Banca centrale, nonché altri finanziamenti<br />

privi di rischio.<br />

Ai fini fiscali, qualora sia realizzata una perdita su crediti, questa deve<br />

prioritariamente essere imputata all’ammontare di accantonamenti<br />

già dedotto, mentre l’eccedenza potrà essere dedotta dal reddito imponibile<br />

dell’anno in cui è stata realizzata.<br />

3. Cina: applicazione della disciplina sul transfer pricing ad una<br />

cessione di partecipazione tra società consociate residenti<br />

Lo scorso 16 maggio 2012 il China Taxation Newspaper ha riferito di<br />

un caso in cui un ufficio fiscale locale cinese ha rettificato l’ammontare<br />

di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione<br />

tra società consociate residenti.<br />

Come riportato dalla rivista, una società quotata cinese ha trasferito<br />

delle azioni detenute in una società quotata al proprio azionista per<br />

un corrispettivo pari al 50 per cento della media dei prezzi di quotazione<br />

delle azioni nei cinque giorni precedenti l’operazione. L’ufficio<br />

fiscale ha rettificato la plusvalenza realizzata dalla società in quanto il<br />

prezzo di cessione delle azioni non sarebbe stato conforme al valore di<br />

mercato delle azioni stesse in applicazione della disciplina sul transfer<br />

pricing. Dopo 10 mesi di negoziazione la società cedente ha accettato<br />

le rettifiche effettuate dall’ufficio fiscale pagando quanto dovuto.<br />

Tale caso merita attenzione in quanto riguarda l’applicazione della<br />

disciplina sul transfer pricing ad una cessione di una partecipazione<br />

intervenuta tra soggetti residenti nel medesimo Stato e, quindi, nei<br />

confronti di un’operazione che non si caratterizza come transfrontaliera.<br />

4. Isola di Man: emanato un documento di consultazione<br />

in relazione alla residenza delle società ai fini delle imposte<br />

sui redditi<br />

Lo scorso 3 aprile 2012 il Dipartimento delle imposte sui redditi<br />

dell’Isola di Man ha emanato un documento di consultazione (il periodo<br />

di consultazione è terminato il 14 maggio 2012) intitolato “La<br />

41 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Fiscalità <strong>internazionale</strong><br />

a.<br />

b.<br />

.<br />

.<br />

Monitor di fiscalità <strong>internazionale</strong> con focus sul “far east”<br />

residenza delle società ai fini delle imposte sui redditi”, al fine di risolvere<br />

le problematiche derivanti da situazioni di doppia residenza fiscale.<br />

Sulla base delle modifiche normative proposte all’Income Tax Act<br />

del 1970, una società costituita nell’Isola di Man ma gestita dall’estero<br />

e controllata da un soggetto residente in uno Stato estero, sarà considerata<br />

residente ai fini fiscali nell’altro Stato se, alternativamente:<br />

la società è fiscalmente residente nell’altro Stato ai sensi della legislazione<br />

interna di tale Stato;<br />

l’altro Stato applica una tassazione effettiva più elevata rispetto a<br />

quella a cui la società sarebbe assoggettata nell’Isola di Man.<br />

5. Stai Uniti: disconosciuta la deduzione di minusvalenze derivanti<br />

da operazioni prive di sostanza economica<br />

Nella sentenza John Paul Reddam v. Commisioner of Internal Revenue,<br />

la Corte fiscale statunitense ha disconosciuto la deducibilità di<br />

una minusvalenza derivante da una transazione considerata priva di<br />

sostanza economica.<br />

Il caso di specie riguardava un contribuente statunitense che aveva<br />

effettuato una complessa serie di transazioni al fine di incrementare<br />

fittiziamente (per circa 50 milioni di dollari) l’ammontare delle minusvalenze<br />

fiscalmente rilevanti da portare in compensazione con le<br />

plusvalenza realizzate mediante altre operazioni. L’amministrazione<br />

fiscale statunitense (l’IRS) aveva disconosciuto tali minusvalenze in<br />

quanto la transazione da cui traevano origine era stata ritenuta priva<br />

di sostanza economica.<br />

La Corte fiscale statunitense, in seguito al ricorso proposto dal contribuente,<br />

ha confermato quanto sostenuto dall’IRS, statuendo che il<br />

principio della “sostanza economica” è un meccanismo giuridico che<br />

consente di disconoscere una operazione ai fini fiscali qualora sia provato<br />

che la stessa non sia stata realizzata per valide ragioni economiche<br />

ma al fine di ottenere un beneficio fiscale altrimenti non previsto<br />

dalla normativa tributaria.<br />

6. Finlandia: proposta di legge per l’introduzione di una generale<br />

limitazione alla deducibilità degli interessi passivi<br />

Lo scorso 12 aprile 2012 il Ministero delle finanze finlandese ha pubblicato<br />

una bozza per una proposta di legge in relazione alla limitazione<br />

della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. In<br />

particolare, tale bozza:<br />

introduce una limitazione generale alla deduzione degli interessi passivi<br />

(al netto degli interessi attivi e ad una franchigia di 500.000 euro)<br />

fissata nel 30% del reddito operativo lordo;<br />

riduce la deducibilità dal reddito d’impresa degli interessi passivi in<br />

ipotesi di interessi sostenuti con parti correlate (sia direttamente che<br />

42 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


.<br />

indirettamente) residenti sia in Finlandia che all’estero;<br />

applica le limitazioni alla deducibilità degli interessi anche alle società<br />

considerate fiscalmente trasparenti.<br />

7. Polonia: aboliti i benefici fiscali per gli investimenti in fondi<br />

comuni nazionali<br />

È stata abolita, con effetti dal 1 gennaio 2013, la legge sui fondi di<br />

investimento nazionali e sulla loro privatizzazione del 1993, la quale<br />

prevedeva, inter alia, un regime fiscale di esenzione in relazione ai proventi<br />

derivanti dai fondi comuni nazionali e alle plusvalenze realizzate<br />

sulle quote detenute in tali fondi.<br />

Tuttavia, sulla base delle disposizioni transitorie, i proventi derivanti<br />

dai fondi comuni nazionali continueranno ad essere esenti da imposte<br />

qualora il diritto alla loro percezione è stato acquisito dall’investitore<br />

antecedentemente al 1 gennaio 2013 e, per i fondi comuni nazionali il<br />

cui periodo fiscale differisce dall’anno solare, l’esenzione sulle plusvalenze<br />

troverà applicazione anche alle cessioni delle quote effettuate tra<br />

il 1 gennaio 2013 fino al termine del relativo periodo d’imposta.<br />

43 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Index<br />

Figura 1<br />

Euro/Dollaro USA<br />

I quadrimestre 2012<br />

Figura 2<br />

Standard & Poor’s 500<br />

I quadrimestre 2012<br />

Indice della Borsa<br />

di New York calcolato<br />

sui 500 maggiori titoli<br />

per capitalizzazione<br />

Charts<br />

A cura di SCF<br />

1.35<br />

1.34<br />

1.33<br />

1.32<br />

1.31<br />

1.30<br />

1.29<br />

1.28<br />

1.27<br />

1.26<br />

1.425<br />

1.400<br />

1.375<br />

1.350<br />

1.325<br />

1.300<br />

1.275<br />

mar 12<br />

mar 12<br />

apr 12<br />

apr 12<br />

44 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />

mag 12<br />

mag 12


Figura 3<br />

Dow Jones EuroSTOXX 50<br />

I quadrimestre 2012<br />

Indice relativo ai 50 titoli<br />

europei a maggiore<br />

capitalizzazione.<br />

Figura 4<br />

FTSE Mib<br />

I quadrimestre 2012<br />

Indice azionario che<br />

racchiude le azioni delle<br />

40 maggiori società<br />

italiane ed estere quotate<br />

sui mercati gestiti da<br />

Borsa Italiana<br />

2.700<br />

2.600<br />

2.500<br />

2.400<br />

2.300<br />

2.200<br />

2.100<br />

18.000<br />

17.000<br />

16.000<br />

15.000<br />

14.000<br />

dic 11<br />

feb 12<br />

gen 12<br />

mar 12<br />

feb 12<br />

45 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />

mar 12<br />

apr 12<br />

apr 12<br />

mag 12<br />

mag 12


Index<br />

Figura 5<br />

Costo del petrolio<br />

Indice WTI<br />

I quadrimestre 2012<br />

Il West Texas Intermediate<br />

Cushing Crude Oil Index<br />

rappresenta il prezzo di<br />

riferimento per il costo<br />

del petrolio negli Stati Uniti<br />

(New York Mercantile Exange).<br />

Viene scambiato in lotti da<br />

1000 fino a 5000 barili<br />

al giorno per la consegna tra<br />

il 25 del mese fino al 25 del<br />

mese successivo.<br />

I prezzi sono per consegne<br />

fisiche.<br />

Figura 6<br />

Costo del Nikel<br />

I quadrimestre 2012<br />

Charts<br />

128<br />

126<br />

124<br />

122<br />

120<br />

118<br />

116<br />

114<br />

112<br />

110<br />

108<br />

106<br />

$US/lb<br />

10.000<br />

9.500<br />

9.000<br />

8.500<br />

8.000<br />

7.500<br />

7.000<br />

23 nov 11<br />

mar 12<br />

09 dic 11<br />

29 dic 11<br />

17 gen 12<br />

02 feb 12<br />

apr 12<br />

46 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />

20 feb 12<br />

07 mar 12<br />

23 mar 12<br />

mag 12<br />

10 apr 12<br />

26 apr 12<br />

14 mag 12


Figura 7<br />

Costo del Rame<br />

I quadrimestre 2012<br />

Figura 8<br />

Costo dell’Alluminio<br />

I quadrimestre 2012<br />

$US/lb<br />

4.000<br />

3.800<br />

3.600<br />

3.400<br />

3.200<br />

$US/lb<br />

1.100<br />

1.050<br />

1.000<br />

0.950<br />

0.900<br />

0.850<br />

23 nov 11<br />

23 nov 11<br />

09 dic 11<br />

09 dic 11<br />

29 dic 11<br />

29 dic 11<br />

17 gen 12<br />

17 gen 12<br />

02 feb 12<br />

02 feb 12<br />

47 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />

20 feb 12<br />

20 feb 12<br />

07 mar 12<br />

07 mar 12<br />

23 mar 12<br />

23 mar 12<br />

10 apr 12<br />

10 apr 12<br />

26 apr 12<br />

26 apr 12<br />

14 mag 12<br />

14 mag 12


Index<br />

Figura 9<br />

Costo del Grano<br />

I quadrimestre 2012<br />

Figura 10<br />

Bund<br />

(scad. 04-07-2017)<br />

I quadrimestre 2012<br />

Charts<br />

720<br />

700<br />

680<br />

660<br />

640<br />

620<br />

600<br />

580<br />

119<br />

118<br />

117<br />

116<br />

115<br />

114<br />

dic 10<br />

gen 12<br />

gen 11<br />

feb 12<br />

feb 11<br />

48 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />

mar 12<br />

mar 11<br />

apr 12<br />

apr 11<br />

mag 12<br />

mag 11


49 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


Note<br />

50 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


51 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


SCF spa<br />

Advisors in Structured<br />

Corporate Finance<br />

Piazza Missori 2<br />

20122 Milano<br />

Tel. +39 02 8058 3028<br />

Fax +39 02 8058 3049<br />

52 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2


ISSN: 2240-3299

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