Diritto internazionale - stefano botti scf
Diritto internazionale - stefano botti scf
Diritto internazionale - stefano botti scf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1’12 A<br />
cura di<br />
SCF<br />
Anno IX°<br />
2012<br />
In questo numero<br />
Pensiero Libero<br />
Condannereste Dante<br />
Alighieri perché non<br />
guardava la televisione?<br />
Economia<br />
La cessione dei NPL: incontro<br />
tra domanda e offerta<br />
Finanza<br />
Risk Parity<br />
Evoluzioni nelle tecniche di<br />
asset allocation di portafoglio<br />
<strong>Diritto</strong><br />
Contenzioso in tema di<br />
derivati con le pubbliche<br />
amministrazioni: spunti di<br />
riflessione<br />
<strong>Diritto</strong> Internazionale<br />
Brevi note sugli accordi<br />
recentemente sottoscritti<br />
dalla Svizzera con il Regno<br />
Unito, la Germania e l’Austria<br />
Fiscalità Internazionale<br />
Monitor di fiscalità<br />
<strong>internazionale</strong> con focus<br />
sul “far east”
Rivista fondata da SCF spa<br />
Diretta da Stefano Botti<br />
e Renata Caspani<br />
Direttore Responsabile<br />
Ruben Razzante<br />
Editore<br />
SCF spa<br />
Advisors in Structured<br />
Corporate Finance<br />
Piazza Missori 2<br />
20122 Milano<br />
Tel. +39 02 8058 3028<br />
Fax +39 02 8058 3049<br />
<strong>scf</strong>@<strong>scf</strong>milano.com<br />
www.<strong>scf</strong>milano.com<br />
Autorizzazione Tribunale Milano<br />
n. 559 del 06/09/2004<br />
Progetto e impaginazione<br />
Giorgio Rocco Associati srl<br />
Milano<br />
Stampa<br />
Litogì srl<br />
Viale Papiniano 36<br />
20123 Milano
1’12<br />
In questo numero<br />
Pensiero Libero<br />
Condannereste Dante Alighieri perché non guardava<br />
la televisione? 2<br />
Ing. Stefano Botti<br />
Economia<br />
La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta 4<br />
a cura di SCF<br />
Finanza<br />
Risk Parity 12<br />
Evoluzioni nelle tecniche di asset allocation di portafoglio<br />
Dott. ssa Sabrina Bonomi<br />
<strong>Diritto</strong><br />
Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni: 18<br />
spunti di riflessione<br />
Avv. Francesco Trotta<br />
<strong>Diritto</strong> Internazionale<br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti 28<br />
dalla Svizzera con il Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
Dott. Francesco Carlo Giorcelli<br />
Fiscalità <strong>internazionale</strong><br />
Monitor di fiscalità <strong>internazionale</strong> con focus sul “far east” 40<br />
Dott. Giuseppe Andrea Giannantonio<br />
Index<br />
Charts 44<br />
a cura di SCF
Pensiero Libero<br />
Condannereste Dante<br />
Alighieri perché non<br />
guardava la televisione?<br />
Ing. Stefano Botti<br />
SCF spa<br />
La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1 gennaio<br />
1948.<br />
L’art 53 recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in<br />
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato<br />
a criteri di progressività ”.<br />
Nel dicembre del 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sancivano<br />
la presenza de facto nella Costituzione del cosiddetto “Abuso del<br />
diritto”, motivandola come riveniente dall’art. 53.<br />
Come noto, l’abuso del diritto conferisce all’amministrazione finanziaria<br />
la possibilità di riprendere a tassazione “risparmi fiscali” nel caso in cui<br />
l’amministrazione, a sua discrezione, ritenga non sufficiente la presenza<br />
di ragioni economiche alternative, pur se l’operato del contribuente non<br />
contrasta con alcuna specifica disposizione.<br />
L’aver stabilito che l’abuso del diritto è parte integrante della Costituzione<br />
ne riconosce l’esistenza giuridica a partire dal 1 gennaio 1948.<br />
Va osservato che nei 61 anni trascorsi tra il gennaio 1948 e il dicembre<br />
2008 non c’è dottrina né sentenza che richiami in alcun modo l’abuso del<br />
diritto.<br />
Nel febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’abuso del diritto<br />
possa assumere anche profili penali, in conseguenza del fatto che,<br />
avendo l’amministrazione la possibilità di riprendere a tassazione determinati<br />
importi, la dichiarazione si potrebbe ritenere infedele (sino a 3 anni<br />
di reclusione).<br />
Anche in questo caso è opportuno notare che nei 64 anni trascorsi tra il<br />
gennaio 1948 e il febbraio 2012 non c’è dottrina né sentenza che richiami<br />
in alcun modo il rischio penale connesso all’abuso del diritto.<br />
Le verifiche che l’amministrazione finanziaria può effettuare sui contribuenti<br />
possono estendersi a ritroso per 9 anni, grazie al raddoppio dei termini<br />
e arrivare quindi sino al 2003.<br />
Gli operatori economici, imprenditori, manager, amministratori e professionisti<br />
che dal 2003, nell’ambito della loro attività, hanno effettuato delle<br />
scelte suscettibili di essere aggredite dall’amministrazione per l’abuso del<br />
2 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
diritto sono quindi esposti al rischio di sanzioni amministrative e di condanne<br />
penali.<br />
A nulla sembrerebbe valere il fatto che, mancando in dottrina e in giurisprudenza<br />
qualsiasi traccia sull’abuso del diritto precedente al dicembre<br />
2008 e al febbraio 2012, il potenziale “abusante” possa in qualche modo<br />
far valere la propria ignoranza sul tema e la conseguente buona fede.<br />
Secondo le interpretazioni più rigorose, poco importa inoltre che l’”abusante”<br />
sia imprenditore in uno dei più disparati settori dell’industria, del<br />
commercio o della finanza e non fine giurista; comunque avrebbe dovuto<br />
rendersi conto della presenza nella Costituzione dell’abuso del diritto, anche<br />
se intere generazioni di avvocati, docenti di diritto, costituzionalisti e<br />
giudici in 61/64 anni non hanno mai trattato l’argomento.<br />
Accreditate teorie scientifiche fanno risalire la formazione del nostro pianeta<br />
a 5 miliardi di anni fa a seguito dell’ipotizzato “Big Bang”.<br />
Da allora, la terra è circondata da campi elettromagnetici che generano in<br />
continuazione flussi di onde elettromagnetiche.<br />
Le prime scoperte sull’esistenza dell’elettromagnetismo risalgono alla prima<br />
metà del 1800 grazie al lavoro di scienziati quali Michael Faraday * .<br />
Nel seguito, con i noti esperimenti di Guglielmo Marconi, le onde elettromagnetiche<br />
sono diventate il canale di comunicazione che ha permesso il<br />
diffondersi delle trasmissioni radio.<br />
È negli anni 20 del secolo scorso che nascono le prime trasmissioni televisive,<br />
sempre basate sull’utilizzo delle onde elettromagnetiche quale mezzo<br />
di diffusione.<br />
Più di recente, sempre le onde elettromagnetiche ci consentono di utilizzare<br />
la telefonia mobile o navigare in internet con uno smartphone.<br />
Va osservato che sono dovuti trascorrere alcuni milioni di anni perché la<br />
dottrina cominciasse a prendere coscienza del magnetismo che circonda il<br />
nostro pianeta, nonostante tali fenomeni fossero da sempre presenti.<br />
Mutuando l’approccio dell’amministrazione sull’abuso del diritto alle<br />
onde elettromagnetiche, si potrebbe quindi arrivare a sostenere che Dante<br />
Alighieri (Firenze 1265 - Ravenna 1321), essendo immerso all’interno di<br />
campi elettromagnetici avrebbe dovuto conoscerne l’esistenza e sfruttarli<br />
per godersi la visione di reality, campionati di calcio e ovviamente … divertenti<br />
commedie.<br />
Poco importa che il nostro sommo poeta svolgesse un mestiere diverso da<br />
quello del fisico o dell’ingegnere, la sola presenza delle onde elettromagnetiche<br />
gli imponeva la conoscenza delle stesse.<br />
Così come a Dante Alighieri, la stessa accusa potrebbe essere rivolta a<br />
Giulio Cesare; che Bruto l’abbia ucciso per questo?<br />
* Già cosciente dell’interazione tra elettromagnetismo<br />
e imposte, alla domanda di un<br />
politico in visita al suo laboratorio su cosa<br />
servissero tutte quelle bobine rispose: “Al<br />
momento non lo so ancora, ma un giorno si<br />
potrà tassarle”.<br />
3 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Economia<br />
1. Cosa sono i NPL<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
La cessione dei NPL:<br />
incontro tra domanda<br />
e offerta<br />
a cura di SCF<br />
Quando si parla di Non Performing Loans (NPL) si fa riferimento genericamente<br />
a crediti problematici e di difficile riscossione e recupero.<br />
Si tratta in pratica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in<br />
termini di rispetto della scadenza che per ammontare recuperabile.<br />
La valutazione dei NPL consiste nello stimare il valore di recupero<br />
del credito tenendo conto di una serie di elementi oggettivi quantificabili:<br />
L’ammontare del credito (Gross Book Value - GBV). Rappresenta<br />
l’importo che la banca può esigere dal debitore per il capitale scaduto<br />
e gli interessi maturati.<br />
La forma tecnica. I crediti sono suddivisi tra GBV Garantito e GBV<br />
Chirografario. Le percentuali di recupero delle due categorie sono<br />
significativamente diverse. Inoltre, mentre per il credito garantito è<br />
solitamente possibile costruire modelli esemplificativi del processo di<br />
recupero, tale possibilità è fortemente semplificata per la parte chirografaria,<br />
dove la stima del recupero viene spesso effettuata applicando<br />
una percentuale al rispettivo ammontare del credito lordo. Attraverso<br />
un processo di due diligence sui crediti viene espresso il prezzo che un<br />
potenziale investitore è disposto a pagare per acquistare il portafoglio<br />
esaminato. Questo prezzo viene generalmente espresso come una<br />
percentuale del GBV suddiviso tra la parte garantita e chirografaria.<br />
La tipologia di garanzia. Le forme di garanzia più comunemente im-<br />
piegate dalle banche sono l’ipoteca, il pegno e la fideiussione: la loro<br />
analisi riveste una grande importanza ed ha l’obiettivo di verificare<br />
l’ammontare delle stesse, il grado di opponibilità ai terzi e la loro effettiva<br />
efficacia.<br />
L’identificazione della garanzia. Nei crediti garantiti da immobili è<br />
necessario identificare correttamente la consistenza dell’immobile e la<br />
sua ubicazione al fine di poter procedere ad un’adeguata valutazione.<br />
Il rischio di non identificare correttamente la garanzia è quello di avere<br />
un dato di partenza scorretto per la stima del valore di mercato con<br />
le inevitabili ripercussioni sulla stima del valore di recupero.<br />
Il tipo di procedura e la fase legale. Questa analisi mira ad individuare<br />
4 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
2. Il mercato dei<br />
NPL e il gap tra<br />
domanda e<br />
offerta<br />
la procedura legale, se già incardinata a carico del debitore, e la fase<br />
in cui la procedura stessa si trova. Le principali procedure legali per<br />
il recupero del credito sono l’azione esecutiva, disciplinata dal Codice<br />
di Procedura Civile, e le procedure concorsuali, regolamentate dalla<br />
Legge Fallimentare.<br />
I NPL rappresentano un grave problema per le banche per diverse<br />
ragioni, le principali delle quali sono:<br />
1. Assorbimento del patrimonio di vigilanza: la normativa Banca d’Italia<br />
prevede che a fronte di crediti problematici le banche effettuino<br />
degli accantonamenti sui crediti che, oltre ad avere un impatto economico<br />
negativo sugli utili e sui ratios patrimoniali, assorbono patrimonio<br />
di vigilanza e quindi distolgono il capitale della banca da impieghi<br />
più redditizi.<br />
2.<br />
Efficacia dell’azione di gestione e recupero del credito: la gestione dei<br />
crediti problematici richiede un forte sforzo organizzativo e quindi di<br />
risorse da parte delle banche. Nonostante le banche siano attrezzate<br />
per questa attività attraverso i servizi di contenzioso e recupero crediti,<br />
l’esperienza italiana dimostra che non sempre tale azione è stata<br />
efficace.<br />
È stato stimato che a fine 2011 i bilanci delle banche europee presentavano<br />
un portafoglio di NPL di circa 1.700 miliardi di Euro di<br />
cui 102 miliardi di Euro solo relativi alle banche italiane (un’analisi<br />
ABI di gennaio 2012 ha poi ulteriormente aumentato la stima a 107,4<br />
miliardi di Euro). Il loro progressivo aumento è da attribuire sostanzialmente<br />
alla crisi finanziaria iniziata alla fine del 2007. Le banche<br />
europee, viste le forti difficoltà sul piano della raccolta e i crescenti<br />
timori circa l’adeguatezza patrimoniale, verso al fine del 2011 hanno<br />
messo in vendita volumi significativi di attività, soprattutto quelle con<br />
ponderazioni di rischio elevate, tra cui rientravano attività cartolarizzate<br />
con basso merito di credito, obbligazioni problematiche, mutui<br />
per l’acquisto di immobili commerciali ed altri prestiti rischiosi. Gli<br />
investitori interessati all’acquisto di importi rilevanti di crediti problematici<br />
sono essenzialmente i fondi hedge internazionali che però,<br />
secondo le stime più recenti, hanno una disponibilità da investire per<br />
circa 150 miliardi di Euro, in confronto al mercato europeo che, come<br />
detto, ha una dimensione di circa 1.700 miliardi di Euro. Il mercato<br />
europeo dei NPL è quindi sostanzialmente dominato dagli acquirenti,<br />
che possono fare un’accurata selezione dei portafogli di crediti in cui<br />
investire ed influenzarne il prezzo. I fondi hedge ragionano in termini<br />
di IRR di un determinato investimento, che è funzione sostanzialmente<br />
del tempo di recupero e dalla differenza tra prezzo di acquisto<br />
e valore di recupero. In Paesi in recessione come l’Italia, i tempi di<br />
recupero tendono ad allungarsi ed i valori di recupero a diminuire (si<br />
pensi ad esempio ai tempi necessari per la vendita di un immobile a<br />
5 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Economia<br />
3. La cartolarizzazione<br />
di NPL<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta<br />
garanzia di un credito in sofferenza e alla necessità di abbassarne il<br />
prezzo per avere la possibilità di venderlo), il che porta gli investitori<br />
ad offrire un prezzo ancor più basso per l’acquisto dei NPL, con l’ulteriore<br />
conseguenza di portare le banche italiane ad avere dei valori di<br />
bilancio dei NPL superiori a quanto richiesto dagli investitori a causa<br />
dell’attuale congiuntura.<br />
Sebbene quindi alcune operazioni di vendita di portafogli NPL siano<br />
state perfezionate, moltissime non sono andate a buon fine perché i<br />
prezzi proposti e considerati congrui dagli investitori erano ampiamente<br />
inferiori al valore contabilizzato dalle banche. La vendita a tali<br />
prezzi avrebbe generato perdite, intaccando il capitale ed impedendo<br />
così alle banche di conseguire il previsto miglioramento in termini di<br />
adeguatezza patrimoniale.<br />
Una potenziale soluzione al problema è rappresentata da una particolare<br />
operazione di cartolarizzazione di NPL, che ha l’obiettivo di<br />
consentire alle banche la cessione di crediti di difficile esigibilità a condizioni<br />
più favorevoli rispetto alla vendita diretta.<br />
Si immagini, a titolo di esempio, una banca che abbia contabilizzato a<br />
bilancio dei NPL per Euro 100 (i valori sono a titolo di esempio e considerati<br />
in milioni di Euro) e che voglia cedere pro soluto questi crediti.<br />
L’attuale congiuntura negativa potrebbe portare il mercato degli<br />
acquirenti ad una temporanea valutazione del suddetto portafoglio<br />
in un range tra Euro 70 ed Euro 75, che potrebbe dissuadere la banca<br />
dal procedere con la vendita, perché realizzerebbe una minusvalenza<br />
di Euro 25-30. Tramite la soluzione di seguito descritta è possibile<br />
colmare il gap tra prezzo indicato dal venditore (in questo caso Euro<br />
100) e prezzo offerto dai possibili acquirenti (in questo caso tra Euro<br />
70 ed Euro 75) permettendo quindi la vendita al prezzo gradito alla<br />
banca (Euro 100).<br />
I vantaggi per la banca che effettua questo tipo di operazione possono<br />
essere così sintetizzati:<br />
Mancata realizzazione di una minusvalenza di bilancio provocata dalla<br />
vendita dei NPL ad un prezzo inferiore rispetto a quello di bilancio<br />
della banca;<br />
Minor assorbimento di patrimonio di vigilanza e miglioramento del<br />
coefficiente di solvibilità per la conversione di classi di attività ad alto<br />
rischio in altre che beneficiano di coefficienti di ponderazione più bassi;<br />
Reimpiego delle risorse ottenute in forme alternative di investimento<br />
con effetti in termini di aumento della redditività del capitale investito.<br />
In genere infatti, le nuove risorse finanziarie acquisite consentono di<br />
concentrare l’attività su nuove aree rendendo così possibile recuperare<br />
più velocemente le condizioni di equilibrio finanziario ed economico<br />
con connessi benefici in termini di solidità patrimoniale;<br />
Miglioramento di alcuni indicatori di bilancio tra cui il coefficiente<br />
6 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
.<br />
sofferenze/impieghi e l’indice di copertura degli impieghi;<br />
Miglioramento dei rating della banca e dunque maggiori possibilità di<br />
accesso al mercato per future operazioni sul capitale;<br />
. Riduzione delle spese di gestione del contenzioso, in particolare quelle<br />
legali;<br />
. Diverso uso del personale in precedenza impegnato nella gestione del<br />
portafoglio ceduto.<br />
Le caratteristiche fondamentali di questa particolare operazione di<br />
cartolarizzazione sono riassunti qui di seguito:<br />
1. Preliminarmente, viene costituito un veicolo societario per la cartolarizzazione<br />
dei crediti ex legge 130/1999 (di seguito “SPV 130”),<br />
esclusivamente dedicato all’esecuzione dell’operazione con l’istituto<br />
di credito cedente (di seguito “Banca”). La disciplina delle società di<br />
cartolarizzazione prevede la segregazione dei crediti cartolarizzati,<br />
che vanno a costituire un patrimonio separato sia rispetto ad eventuali<br />
ulteriori portafogli di crediti cartolarizzati, sia rispetto al patrimonio<br />
stesso di SPV 130.<br />
2. SPV 130 raccoglie le risorse finanziarie necessarie al perfezionamento<br />
dell’operazione mediante l’emissione di titoli (Asset Backed Securities o<br />
ABS) che verranno sottoscritti dagli investitori NPL. I flussi di cassa<br />
derivanti dai crediti cartolarizzati saranno di volta in volta utilizzati per<br />
rimborsare e remunerare i sottoscrittori di ABS. La remunerazione a favore<br />
dei sottoscrittori di ABS potrà avvenire solo a condizione che abbia<br />
avuto luogo l’incasso dei flussi di cassa derivanti dal portafoglio crediti.<br />
La segregazione patrimoniale di cui al punto 1 tutela i sottoscrittori<br />
di ABS, in quanto esclude l’aggredibilità dei patrimoni relativi alle<br />
singole operazioni di cartolarizzazione da parte dei creditori di SPV<br />
130 e dei detentori di titoli creati a seguito di altre operazioni eventualmente<br />
effettuate da SPV 130.<br />
3.<br />
SPV 130<br />
Sottoscrizione ABS<br />
SPV 130 Investitori NPL<br />
La Banca emette un prestito obbligazionario, che verrà sottoscritto<br />
per intero da SPV 130 all’atto dell’emissione, avente le seguenti caratteristiche<br />
principali:<br />
7 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Economia<br />
La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta<br />
Importo Euro 69,50<br />
Tasso di interesse 8,30% fisso annuo, corrisposto periodicamente<br />
Rimborso capitale A scadenza<br />
Durata 15 anni<br />
Ciò comporta l’insorgenza di un debito da parte della Banca nei confronti<br />
di SPV 130.<br />
Banca<br />
69.50<br />
Sottoscrizione prestito<br />
obbligazionario<br />
SPV 130<br />
4. SPV 130 acquista, pro soluto, il portafoglio crediti NPL della Banca<br />
ad un prezzo di Euro 100. Di conseguenza, i crediti NPL escono dal<br />
bilancio della Banca.<br />
Tecnicamente, il processo di trasferimento del portafoglio crediti può<br />
essere realizzato attraverso due modalità distinte:<br />
i. Pay-through, in base al quale i crediti vengono ceduti allo SPV, il quale<br />
emette in contropartita titoli sul mercato obbligazionario;<br />
ii.<br />
Pass-through, in base al quale i crediti vengono conferiti allo SPV (che<br />
ha natura di Trust) il quale emette titoli di partecipazione che rappresentano<br />
quote del Trust. Gli acquirenti dei titoli di questo intermediario<br />
diventano proprietari (beneficial ownership), attraverso lo SPV, di<br />
quota parte dei crediti ceduti.<br />
Una delle caratteristiche dell’operazione risiede nel fatto che il prezzo<br />
di acquisto del portafoglio crediti verrà corrisposto da SPV 130 in<br />
parte upfront e in parte differito.<br />
Il prezzo di acquisto differito avrà le seguenti caratteristiche principali:<br />
Importo Euro 96,50<br />
Tasso di interesse sul differimento 3,15% fisso annuo<br />
Rimborso (capitale + interessi) Piano di ammortamento a rata costante +<br />
maxi rata il 15° anno<br />
Durata 15 anni<br />
Ciò comporta l’insorgenza di un credito da parte della Banca nei confronti<br />
di SPV 130.<br />
8 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Cessione crediti NPL<br />
3.50<br />
Prezzo di acquisto upfront<br />
Banca SPV 130<br />
96.50<br />
Prezzo di acquisto differito<br />
Considerando gli interessi<br />
che matureranno in 15<br />
anni, SPV 130 corrisponderà<br />
complessivamente alla<br />
Banca un importo totale<br />
di Euro 137, secondo un<br />
piano di ammortamento che<br />
prevederà il pagamento di<br />
14 rate di Euro 4,50 e una<br />
maxi rata finale di Euro 74.<br />
È importante considerare che ai sensi della disciplina recata dallo Ias<br />
n.39 (par. 18.b e par. 19) il cedente deve operare la derecognition di<br />
un’attività finanziaria, quale i crediti, quando trasferisce i diritti contrattuali<br />
a percepire i flussi di cassa e tutti i rischi e i benefici correlati<br />
alla proprietà dell’attività. Pertanto, la pattuizione di un prezzo<br />
differito nella cessione dei crediti dalla Banca a SPV 130 non incide<br />
sull’eventuale derecognition dei crediti ceduti se il pagamento di tale<br />
prezzo differito sia comunque dovuto in ogni caso, indipendentemente<br />
dalle vicende (i.e. rischi e benefici) relative ai crediti oggetto di<br />
cessione. Nello schema descritto si applica la derecognition dei crediti<br />
ceduti in quanto il prezzo differito è un debito finanziario “senior” di<br />
SPV 130, certo nell’ammontare, garantito da assets diversi dai NPL<br />
(si veda seguente punto 6), remunerato a condizioni di mercato ed è<br />
indipendente dai cash flows derivanti dal portafoglio crediti NPL.<br />
6. A garanzia del rimborso del prezzo dilazionato, SPV 130 metterà in<br />
pegno a favore della Banca il prestito obbligazionario, i cui cash flows<br />
copriranno interamente il prezzo differito comprensivo di interessi.<br />
Il tasso di interesse sul prezzo differito (3,15%) è notevolmente inferiore<br />
al tasso di interesse sui titoli a reddito fisso (8,30%) in quanto il<br />
credito della Banca per il rimborso del prezzo differito è garantito da<br />
pegno su titoli emessi dalla Banca medesima.<br />
Pegno su prestito<br />
obbligazionario<br />
Banca SPV 130<br />
7. La Banca potrà investire per intero le disponibilità liquide derivanti<br />
dall’operazione, pari a Euro 73 (Euro 3,50 prezzo di acquisto upfront<br />
+ Euro 69,50 sottoscrizione prestito obbligazionario). Detta liquidità<br />
9 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Economia<br />
La cessione dei NPL: incontro tra domanda e offerta<br />
potrà essere indirizzata ad esempio al finanziamento di nuovi investimenti<br />
caratterizzati da redditività maggiore o rischio minore rispetto<br />
a quelli degli impieghi dismessi.<br />
Qui sotto viene riportata graficamente la struttura del Progetto NPL:<br />
69.50<br />
Sottoscrizione prestito<br />
obbligazionario Sottoscrizione ABS<br />
Banca SPV 130 Investitori NPL<br />
73,00<br />
Investimento<br />
della liquidità<br />
Cessione crediti NPL<br />
3,50<br />
Prezzo di acquisto upfront<br />
96,50<br />
Prezzo di acquisto differito<br />
Dagli schemi di Stato Patrimoniale della Banca qui sotto riportati, si<br />
evince che sostanzialmente la Banca sostituisce un portafoglio di Euro<br />
100 di crediti deteriorati con un credito per prezzo differito nei confronti<br />
di SPV 130, che per sua natura è un credito “senior”, in quanto<br />
il suo rimborso è garantito da pegno su un prestito obbligazionario<br />
emesso dalla Banca stessa.<br />
Prima della cessione Dopo la cessione<br />
NPL Passività esistenti Credito per pezzo differtito Passività esistenti<br />
100 100 96,50 100<br />
Liquidità Prestito obbligazionario<br />
73 69,50<br />
Nei 15 anni di durata dell’operazione la Banca corrisponderà periodicamente<br />
a SPV 130 gli interessi all’8,30% (pari a Euro 5,77 per anno)<br />
sul prestito obbligazionario di Euro 69,50 e incasserà le rate di rimborso<br />
del prezzo dilazionato di Euro 96,50 al tasso del 3,15% (pari a<br />
Euro 4,50 per anno, capitale + interessi).<br />
5.77<br />
Interessi su prestito<br />
obbligazionario<br />
Banca SPV 130<br />
4.50<br />
Rata prezzo differito<br />
10 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
La differenza di Euro 1,27 annua tra i due flussi sopra evidenziati<br />
potrà essere compensata dai ricavi ottenuti investendo la liquidità di<br />
Euro 73 derivante dall’operazione. Il risultato complessivo che la Banca<br />
riuscirà ad ottenere dall’operazione dipenderà pertanto dal tasso di<br />
rendimento a cui riuscirà ad impiegare tale liquidità.<br />
A titolo di riferimento, utilizzando i valori di questo esempio numerico,<br />
la Banca raggiunge un utile economico a partire da un rendimento<br />
della liquidità intorno al 3,75%. Se la Banca riuscisse comunque ad<br />
impiegare la liquidità a tassi superiori, eventualità molto probabile<br />
visti gli attuali tassi di mercato, potrebbe ottenere degli utili molto<br />
rilevanti, basti pensare che con impieghi ad un tasso medio del 5%, la<br />
Banca potrebbe realizzare un utile lordo, in 15 anni, di Euro 24.<br />
Il 15° anno, quindi alla conclusione dell’operazione, la Banca pagherà<br />
l’ultima cedola di interessi e rimborserà il capitale del prestito obbligazionario.<br />
SPV 130 pagherà alla Banca la maxi rata finale di rimborso<br />
del prezzo di acquisto differito.<br />
Banca<br />
5.77<br />
Interessi su prestito<br />
obbligazionario<br />
69.50<br />
Capitale prestito obbligazionario<br />
74.00<br />
Maxi rata finale prezzo differito<br />
SPV 130<br />
11 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Finanza<br />
1. Introduzione<br />
2. Risk Parity<br />
Risk Parity<br />
Evoluzioni nelle tecniche<br />
di asset allocation di<br />
portafoglio<br />
Dott. ssa Sabrina Bonomi<br />
Senior Risk Manager Credito Emiliano S.p.A. 1<br />
L’integrazione dei mercati finanziari globali e l’incremento di liquidità<br />
negli ultimi decenni hanno reso più impegnativa la costruzione di portafogli<br />
diversificati in grado di offrire un livello di rendimento accettabile;<br />
la crisi finanziaria globale ha dimostrato che la diversificazione<br />
spesso viene meno quando ne abbiamo più bisogno, stimolando così<br />
molti investitori a guardare con occhi nuovi i loro processi di asset allocation<br />
e la loro dipendenza dalla Modern Portfolio Theory (MPT).<br />
Questo contesto ha riacceso il dibattito sulle tecniche di asset allocation<br />
favorendo l’emersione di soluzioni alternative e della Risk Parity<br />
(RP) in particolare. Ma mentre c’è un forte apprezzamento per il<br />
focus di questa tecnica sul rischio e sulla diversificazione, segnaliamo<br />
che la RP soffre di alcuni limiti non trascurabili, in particolare, non<br />
è chiaro se i fattori che hanno guidato le sue prestazioni in passato<br />
continueranno in futuro. In questo articolo cercheremo di mettere in<br />
luce i punti di forza e di debolezza di questa tecnica, avvalendoci della<br />
ricerca accademica e del riscontro degli operatori di mercato.<br />
Recentemente il processo di ottimizzazione di portafoglio basato sulla<br />
media-varianza (MVO) è stato di nuovo oggetto di critiche, sulla base<br />
delle scarse prestazioni sperimentate dagli asset manager durante la<br />
crisi finanziaria globale, in cui il contributo al rischio da parte del<br />
comparto azionario ha di gran lunga superato le previsioni in anni in<br />
cui le azioni globali hanno sofferto in modo significativo. Parte di questa<br />
situazione si spiega con il venir meno delle correlazioni durante<br />
il fallimento Lehman, unitamente all’elevata volatilità dell’azionario<br />
rispetto al debito. Ciò ha comportato una contribuzione al rischio<br />
superiore al 90% da parte dell’azionario in un tipico portafoglio bilanciato<br />
60/40, ovvero ripartito al 60% in obbligazioni ed al 40% in<br />
1 Le opinioni espresse sono personali e non<br />
impegnano in alcun modo l’Istituzione di<br />
appartenenza.<br />
12 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
azioni. Molti hanno posto l’accento sul “fallimento” del processo di<br />
ottimizzazione dell’asset allocation mediante il ricorso a MVO e la<br />
richiesta di un paradigma alternativo di asset allocation non è mai<br />
stato più forte.<br />
La RP si poggia su un’idea relativamente semplice, in quanto percorre<br />
l’obiettivo di creare un portafoglio in cui le varie classi d’attivo contribuiscono<br />
in parti eguali al rischio complessivo del portafoglio stesso.<br />
Questa tecnica non si basa su alcun modello formale di rendimenti<br />
attesi e rappresenta un approccio euristico all’allocazione di portafoglio;<br />
la motivazione è intuitiva (non teorica) ed è guidata dall’insoddisfazione<br />
dei gestori di portafoglio circa le prestazioni realizzate<br />
da portafogli multi-asset class, nata dal parere che la diversificazione<br />
del capitale è meglio realizzata, nella pratica, attraverso la diversificazione<br />
del rischio nella costruzione del portafoglio. In verità, non è la<br />
prima volta che la MVO incontra critiche da parte degli investitori;<br />
negli anni novanta, alcuni accademici hanno proposto di migliorare il<br />
modello di Markowitz correggendone i limiti 2 , ma hanno continuato<br />
a mantenere lo stesso approccio, ovvero minimizzare la volatilità del<br />
portafoglio e stabilendo rendimenti attesi.<br />
I rischi macro che hanno dominato i mercati finanziari durante la crisi<br />
hanno reso molto difficile effettuare qualsiasi stima circa i rendimenti<br />
attesi; data l’elevata sensibilità agli errori di stima, i portafogli MVO<br />
sono stati contraddistinti da significativi limiti. La sfida, allora, consiste<br />
nell’individuare ed adottare una strategia di allocazione multiasset<br />
class che, in pratica dovrà mostrare di poter generare migliori<br />
rendimenti dati appunto dalla maggiore/migliore diversificazione dei<br />
rischi. Segnaliamo, però, che un modello formale di rendimenti tramite<br />
la RP, inteso come la soluzione portafoglio ottimale, deve ancora<br />
essere sviluppato in accademia e dovrebbe fornire uno spazio fecondo<br />
per la ricerca futura.<br />
I portafogli di RP fanno ricorso ad una maggiore allocazione in obbligazioni<br />
rispetto alle azioni, comportando rendimenti più contenuti<br />
in presenza di indicatori di efficienza rischio-rendimento migliori.<br />
Utilizzando un portafoglio composto da due classi, ad esempio, Qian<br />
(2011) paragona un portafoglio bilanciato 60/40 ad un portafoglio RP<br />
che assegna il 25% in azioni ed il 75% in obbligazioni. Questo portafoglio<br />
ha un più alto Sharpe ratio, ma rendimenti più bassi. Quindi, la<br />
soluzione è portare a leva il portafoglio 25/75. Per ottenere lo stesso<br />
rischio del portafoglio 60/40, il porfolio RP avrebbe un’allocazione<br />
più elevata in entrambe le asset class. Nel suo esempio, risulta essere<br />
il 41% in equity e 124% in obbligazioni. Qian esamina i benefici derivanti<br />
dalla diversificazione del portafoglio RP utilizzando tre para-<br />
2 “Portfolio Resampling” (Michaud, 1989)<br />
o “Robust Allocation” (Tütüncü e Koenig,<br />
2004); il concetto di “risk contribution” è<br />
stato sviluppato da Booth & Fama (1992).<br />
13 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Finanza<br />
3. Critiche alla<br />
Risk Parity<br />
Risk Parity Evoluzioni nelle tecniche di asset allocation di portafoglio<br />
metri - correlazioni con le azioni e con le obbligazioni, beta rispetto<br />
alle attività sottostanti ed il contributo alle perdite. I portafogli RP<br />
presentano rischi più bassi ed una migliore diversificazione.<br />
La RP si pone l’obiettivo di mantenere il rischio equilibrato tra le diverse<br />
classi d’attivo, cercando di sfruttarne i premi al rischio. Molti operatori<br />
e ricercatori hanno condotto approfondimenti e ricerche ad hoc. Il<br />
quadro che emerge è molto complesso. Inker (2011) solleva molti interrogativi,<br />
sia sul paradigma della RP compresa l’esistenza di premi per<br />
il rischio in alcune classi di attivo (ad es. le commodities), l’uso della<br />
deviazione standard come misura di volatilità (misura importante, ma<br />
non la migliore) e dei rischi di timing. Innazitutto, mettere a leva la<br />
componente obbligazionaria (tipicamente la tecnica della RP vi ricorre<br />
attraverso questa asset class) in un momento in cui i rendimenti sono<br />
storicamente bassi, può comportare problemi (sfide!) a livello di performance.<br />
Due sono le preoccupazioni circa l’uso della leva finanziaria in<br />
generale. Ogni volta che un bene deve essere “levered”, si deve valutare<br />
il costo della leva finanziaria, con il rendimento atteso (componente “levered”).<br />
La seconda preoccupazione è il rischio timing, dato che andare<br />
a leva su una classe d’attivo a basso rischio può mettere il portafoglio<br />
sotto stress se, come dice Inker, la leva è attivata dopo un periodo di<br />
rendimenti particolarmente elevati su questa classe d’attivo. Il rischio<br />
ulteriore associato alla leva è il cd tail risk (eventi anomali, rari ma di<br />
magnitudo). Durante le crisi, i mercati diventano macro-driven, introducendo<br />
livelli di volatilità molto elevati.<br />
Mentre la value proposition della RP è di per sé molto semplice, l’implementazione<br />
di portafoglio si presta a molte sfide. Ruban e Melas<br />
(2011) contribuiscono a questo aspetto della discussione mettendo in<br />
evidenza che il ricorso alla leva presenta un elevato livello di sofisticazione<br />
che, a sua volta, presenta sfide di tipo operativo e sul piano della<br />
liquidità. Gli autori segnalano che ci sono due modi di costruire un<br />
portafoglio RP. Un approccio consiste nel ribilanciare il portafoglio.<br />
Come abbiamo visto, sulla base degli studi di Qian, un portafoglio<br />
60/40 con i rischi non uguali può essere riequilibrato per raggiungere<br />
la RP, allocando maggiore peso alle obbligazioni a scapito delle azioni.<br />
Ciò si traduce in un portafoglio con un più alto Sharpe ratio, ma<br />
con rendimenti più bassi. Essi fanno però giustamente notare che “the<br />
consistency of higher risk-reward ratios for the Risk Parity strategy<br />
seem impressive, however, it is worth keeping in mind that higher-risk<br />
reward ratios do not put money in the bank - returns do”.<br />
Utilizzando la leva per raggiungere la RP, è possibile mettere a leva<br />
la sola componente obbligazionaria, mantenendo costante l’equity e<br />
l’ammontare della leva finanziaria è una funzione delle volatilità relative<br />
di azioni e obbligazioni. Gli autori mostrano che l’aggiunta di<br />
14 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
leva è in grado di ridurre la volatilità del portafoglio solo se la correlazione<br />
tra classi di attività è sufficientemente negativa. La correlazione<br />
tra obbligazioni e azioni deve diventare più negativa dato che la<br />
quantità di leva in portafoglio sale, il peso azionario nel portafoglio<br />
scende e il ratio di equity/bond volatility aumenta. Questo articolo è<br />
un interessante follow-up al loro precedente lavoro (Ruban & Melas,<br />
2010), che dimostra che, sebbene l’aggiunta di leva possa ridurre il rischio<br />
di portafoglio, le condizioni necessarie perché ciò avvenga sono<br />
piuttosto restrittive. Un terzo modo comune per raggiungere la parità<br />
di rischio è quello di coniugare il rebalancing ed il leverage.<br />
La discussione circa la leva finanziaria introduce alcuni quesiti circa<br />
i costi di negoziazione. Da un punto di vista operativo, i costi di funding<br />
possono variare a seconda del programma di borrowing. A questo<br />
livello di granularità, è più difficile separare la questione del grado<br />
di leva dal processo di costruzione del portafoglio stesso. Un aspetto<br />
molto rilevante, ma che necessita di ulteriori approfondimenti, riguarda<br />
i costi da turnover di portafoglio (rotazione), soprattutto quando il<br />
livello di leverage aumenta in misura significativa.<br />
Infine, non è del tutto evidente che l’approccio RP dominerà l’approccio<br />
MV. Ruban e Melas (2011) confrontano i risultati di una semplice<br />
strategia RP, con un portafoglio composto da azioni e obbligazioni<br />
in cui i pesi sono una funzione delle volatilità ed uno con approccio<br />
statico “60/40”. Durante la bolla internet, il portafoglio euristico in<br />
forma semplice con peso 60/40 azioni/obbligazioni ha sovraperformato<br />
in modo significativo la strategia semplice RP. Con lo scoppio della<br />
bolla internet, la sovraperformance delle obbligazioni (v. leva) è stata<br />
abbastanza impressionante. Pur riconoscendo che la maggior parte<br />
dei programmi di RP sono più complessi e coinvolgono più classi di<br />
attività, questo semplice confronto offre un segnale che portafogli RP<br />
possono performare meglio rispetto ad altre tecniche in determinati<br />
contesti di mercato. Chaves, Shu, Li & Shakernia (2011) confrontano<br />
portafogli RP con quattro diversi tipi di strategie di asset allocation<br />
comuni - “equal weighting”, “minimum variance”, MVO ed il portafoglio<br />
60/40. Si sono osservati i rendimenti, la consistenza e la diversificazione.<br />
Utilizzando nove classi di attivo e dati su un periodo di<br />
30 anni (da gennaio 1980 a giugno 2010), gli autori mostrano che il<br />
portafoglio RP non sovraperforma in misura consistente né il portafoglio<br />
60/40 né quello con equi-pesi. Tuttavia, RP sovraperforma sia<br />
il portafoglio “minimum variance” sia le strategie MVO. Sebbene RP<br />
non consegua risultati migliori della strategia “equally weighted”, gli<br />
autori mostrano che essi comportano una migliore diversificazione<br />
basata su un’analisi della attribuzione della varianza di portafoglio.<br />
Gli stessi ricercatori sollevano una questione importante relativa alla<br />
definizione di “asset class” ai fini dell’inserimento nei portafogli RP.<br />
Ad esempio, tutte le azioni rientrano in un’unica classe di attivo o<br />
15 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Finanza<br />
4. Risk Factor<br />
Analysis<br />
Risk Parity Evoluzioni nelle tecniche di asset allocation di portafoglio<br />
è meglio collocare le azioni domestiche, quelle emergenti e quelle di<br />
frontiera in diverse asset class? Chaves, et al. (2011) mostrano che le<br />
variazioni di portafogli RP sono sensibili al modo in cui le attività<br />
sono raggruppate nelle diverse classi di attività. Pertanto, i risultati<br />
variano in funzione della modalità attraverso la quale il portafoglio<br />
RP è costruito. Come sempre, i confronti empirici della performance<br />
del portafoglio possono essere ingannevoli in quanto i risultati possono<br />
essere molto sensibili agli input, alle definizioni operative, ai periodi<br />
scelti ed alle metriche utilizzate per condurre l’analisi. Ovviamente,<br />
questa preoccupazione non riguarda solo il dibattito circa i portafogli<br />
RP, ma si inserisce e rileva in questo dibattito a causa della disponibilità<br />
di molte asset class nonché della molteplicità di strumenti che<br />
possono essere selezionati per definire ognuna di esse.<br />
Le classi d’attivo sono complessi set di rischi, la cui comprensione e<br />
modellizzazione è cruciale per qualsiasi processo e strategia d’investimento.<br />
La stima dei rendimenti attesi è molto complessa e “noisy” e la<br />
premessa della RP consiste appunto nel fatto che modellizzare i rischi<br />
è molto più semplice rispetto ai rendimenti. Tuttavia, occorre pensare<br />
ad un approccio al rischio comprensivo, che consenta agli investitori<br />
di cogliere e capire le differenti fonti di rischio. In un articolo molto<br />
interessante, Bhansali (2011) discute le fonti di rischio dalla prospettiva<br />
di un modello fattoriale suggerendo che le previsioni macroeconomiche<br />
possono essere mappate facilmente a fattori di rischio, mentre la<br />
mappatura per classi d’attivo (che sono “complessi cesti di fattori di<br />
rischio”) è più complicato. Egli sottolinea l’importanza di guardare agli<br />
asset attraverso la lente dei rischi piuttosto che la lente dei rendimenti<br />
attesi. Come esempio dell’importanza di questo punto di vista, Bhansali<br />
dimostra che un portafoglio che si considera molto diversificato,<br />
allocato su nove diverse classi (di cui solo tre totalizzano il 35% investito<br />
in azioni), ha un’elevata esposizione al fattore di rischio azionario<br />
(quasi l’81% del rischio, nel suo portafoglio). Usando l’analisi di risk<br />
contribution si deduce che indici comuni come l’Emerging Market Bond<br />
Index e l’High Yield Bond Index (alcuni dei quali sono probabilmente<br />
oggetto di leva nelle implementazioni RP) hanno un’elevata esposizione<br />
al fattore equity.<br />
Bhansali fa emergere un’altra proprietà molto interessante dell’analisi<br />
di rischio fattoriale. Mentre i rendimenti possono essere altamente<br />
correlati, i fattori di rischio non sono suscettibili di esserlo altrettanto;<br />
con ciò suggerendo che l’investimento nella modellazione dei fattori di<br />
rischio rappresenta uno sforzo per l’industria dell’asset management 3 .<br />
3 Page e Taborsky (2010)<br />
16 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
5. Conclusioni<br />
Uno degli aspetti più affascinanti di questa discussione è la rinnovata<br />
attenzione ed esigenza di comprensione dei rischi e la loro ritrovata<br />
centralità nel processo d’investimento. Altresì, appare ragionevole una<br />
politica di investimento che non ignori totalmente gli output derivanti<br />
dall’applicazione di tecniche basate sui rendimenti attesi e che non<br />
corra il rischio di scartare informazioni potenzialmente molto utili<br />
nella costruzione di portafogli. In un mondo dominato da movimenti<br />
macro, è importante avere una politica di investimento equilibrata in<br />
cui viene assegnata al rischio attenzione e pesi adeguati.<br />
Bibliografia<br />
Bhansali, Beyond Risk Parity, The Journal Of Investing,<br />
Spring 2011 20 (1)<br />
Booth - Fama, Diversification and asset contributions,<br />
Financial Analysts Journal, 1992, 48 (3)<br />
Chaves, Hsu, Li, Shakernia, Risk Parity Portfolios vs Other Asset<br />
Allocation Heuristic Portfolio, The Journal of Investing,<br />
Spring 2011 20 (1)<br />
Ilmanen, Rendimenti attesi, Egea, 2012<br />
Inker, Dangers of Risk Parity, The Journal of Investing,<br />
Spring 2011 20 (1)<br />
Page, Taborsky, The Myth of Diversification: Risk Factors vs Asset<br />
Classes, Pimco, 2010<br />
disponibile sul sito:<br />
http://www.pimco.com/EN/Insights/Pages/TheMythofDiversificationRiskFactorsvsAssetClasses.aspx<br />
Qian, Risk Parity and Diversification, The Journal of Investing,<br />
Spring 2011 20 (1)<br />
Ruban, Melas, Constructing Risk Parity Portfolios: Rebalance,<br />
Leverage or Both?, Spring 2011 20 (1)<br />
Ruban, Melas, The Perils of Risk Parity, MSCI Barra Research<br />
Paper, 2010<br />
disponibile sul sito:<br />
http://www.mscibarra.com/research<br />
17 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong><br />
1. Premessa<br />
2. Gli interventi<br />
sulla normativa<br />
Contenzioso in tema<br />
di derivati con le<br />
pubbliche amministrazioni:<br />
spunti di riflessione<br />
Avv. Francesco Trotta<br />
Graziadei Studio Legale<br />
I derivati verso la pubblica amministrazione hanno generato problemi<br />
giudiziali la cui definitiva soluzione appare per il momento assai lontana.<br />
Come è noto i dati dimensionali del fenomeno, recentemente approfonditi<br />
nel corso della “Indagine conoscitiva sull’utilizzo e la diffusione<br />
degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle<br />
pubbliche amministrazioni” dinanzi al Senato della Repubblica sono<br />
imponenti, sia in relazione al numero di amministrazioni coinvolte,<br />
sia in relazione ai valori in gioco. Pur essendosi registrata di recente<br />
una netta tendenza alla estinzione anticipata dei contratti in essere la<br />
Corte dei Conti nella recente Relazione sull’attività svolta nel 2011<br />
ha rilevato che “oltre la metà dei comuni con popolazione superiore ai<br />
100.000 abitanti (53,33%) ed il 44,23% delle province utilizzano contratti<br />
di interest rate swap”, su un nozionale di “19,928 milioni di euro,<br />
pari al 26,56% dello stock del loro debito”.<br />
Il progressivo sfavore verso i derivati delle pubbliche amministrazioni<br />
ha determinato sia uno stravolgimento della normativa di settore, sia<br />
una moltiplicazione di iniziative giudiziali in ogni sede diretta a bloccare<br />
l’operatività dei derivati in essere o ad ottenere dagli intermediari<br />
il risarcimento dei danni generati. In questa sede ci si limiterà a svolgere<br />
alcune riflessioni su determinati aspetti di questa problematica,<br />
specie in relazione al contenzioso dinanzi al giudice civile.<br />
La crescente consapevolezza delle criticità connesse all’utilizzo di tali<br />
strumenti da parte degli enti pubblici territoriali ha in primo luogo determinato<br />
una sorta di paralisi normativa del settore, determinata dal<br />
divieto di effettuare nuove operazioni disposto dall’art. 62 del d.l. 25<br />
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto<br />
2008, n. 133, e successivamente modificato dall’art. 3 della legge<br />
22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio<br />
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009).<br />
Sorprendente è il succedersi delle modifiche normative intervenute<br />
nell’arco di un tempo brevissimo, che ha portato da una sostanziale<br />
18 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
deregulation iniziale, all’introduzione di limitazioni operative abbastanza<br />
blande e talora non molto chiare (D.M. 389/2003) alla opinabile<br />
fissazione di ulteriori limiti con l’infelice ricorso allo strumento della<br />
circolare ministeriale (Circ. Min. Economia 27.05.2004 n. 101118),<br />
ad una progressiva e quasi precipitosa introduzione di adempimenti<br />
e di ulteriori controlli al fine di scoraggiare per quanto possibile il<br />
ricorso ai derivati, ed infine al divieto temporaneo di effettuare nuove<br />
operazioni del dicembre 2008.<br />
Divieto questo, che in conformità alla più squisita tradizione normativa<br />
nazionale viene dichiarato provvisorio, ma che, dopo oltre tre anni,<br />
ha ormai di fatto assunto una impropria “stabilità”, di certo maggiore<br />
rispetto ai precedenti interventi legislativi, mentre la bozza di<br />
Regolamento in materia del Ministero dell’Economia - che dovrebbe<br />
disciplinare ex novo il settore e alla cui entrata in vigore è correlato<br />
il venir meno del divieto temporaneo di nuove operazioni - non vede<br />
ancora la luce, impantanato tra discussioni di principio ed incertezze<br />
su diversi aspetti 1 .<br />
Il regime “temporaneo” di divieto ha ricevuto poi un’autorevole<br />
conferma e sanzione dalla Corte costituzionale, che nella sentenza<br />
n. 52/2010 ne ha sostenuto con convinzione l’opportunità, quale doverosa<br />
cautela apprestata verso un fenomeno ritenuto pericoloso ed<br />
incontrollabile:<br />
“La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a<br />
contenere l’esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti<br />
che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive<br />
finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione<br />
dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari.<br />
Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e<br />
urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla<br />
1 L’art. 62 3 del d.l. n. 112 del 2008, novellato<br />
dalla legge n. 203 del 2008 prevede<br />
infatti che «il Ministro dell’economia e<br />
delle finanze, sentite la Banca d’Italia e<br />
la Commissione nazionale per le società<br />
e la borsa, con uno o più regolamenti da<br />
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma<br />
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa,<br />
per i profili d’interesse regionale, con<br />
la Conferenza permanente per i rapporti<br />
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome<br />
di Trento e di Bolzano, individua<br />
la tipologia dei contratti relativi agli strumenti<br />
finanziari derivati» che le Regioni,<br />
le Province autonome di Trento e di Bolzano<br />
e gli enti locali «possono concludere,<br />
e indica le componenti derivate, implicite<br />
o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà<br />
di prevedere nei contratti di finanziamento».<br />
Il comma in esame stabilisce,<br />
inoltre, che «al fine di assicurare la massi-<br />
ma trasparenza dei contratti relativi agli<br />
strumenti finanziari derivati nonché delle<br />
clausole relative alle predette componenti<br />
derivate, il medesimo regolamento individua<br />
altresì le informazioni, rese in lingua<br />
italiana, che gli stessi devono contenere».<br />
Su quest’ultimo punto violente polemiche<br />
stanno accompagnando il lungo dibattito<br />
circa l’opportunità di prevedere obbligatoriamente<br />
nel nuovo testo di regolamento,<br />
quali ausili alla trasparenza contrattuale,<br />
i c.d. scenari probabilistici o le analisi di<br />
sensitività: sullo scadere del dibattito dalle<br />
problematiche scientifiche alla polemica<br />
politica cfr. da ultimo la singolare interrogazione<br />
parlamentare del Sen. Lannutti n.<br />
4-07253 dell’1.04.2012, reperibile su www.<br />
senato.it., contenente pesanti attacchi personali<br />
al Direttore della Direzione del Debito<br />
pubblico del Dipartimento del Tesoro.<br />
19 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong><br />
3. In contenzioso<br />
in corso - aspetti<br />
generali<br />
Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />
spunti di riflessione<br />
disciplina a regime del fenomeno e, dall’altro, al divieto immediato per<br />
gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari”.<br />
In altre parole con il divieto di nuove operazioni introdotto dall’art.<br />
62 si è certificata l’assoluta inadeguatezza della disciplina normativa<br />
previgente (peraltro più volte corretta ed emendata) a consentire una<br />
regolazione efficiente del fenomeno.<br />
Vietate quindi le nuove operazioni, la valutazione delle operazioni in<br />
essere resta demandata all’Autorità Giudiziaria, che in questi anni si<br />
è occupata di derivati in ogni suo ordine e grado. Il Giudice civile, il<br />
Giudice penale, il Giudice amministrativo e la Corte dei Conti si sono<br />
quindi cimentati nella risoluzione delle più varie problematiche insorte<br />
in relazione ai derivati sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni 2 .<br />
Lo sguardo d’insieme sui risultati attuali di tali interventi delinea un<br />
quadro estremamente problematico, certamente non idoneo a suscitare<br />
negli operatori un affidamento sulla stabilità degli indirizzi interprativi.<br />
Due elementi in particolare contribuiscono a generare confusione in<br />
argomento: da un lato la natura estremamente tecnica della materia<br />
dei contratti derivati, la cui interpretazione appare controversa tra gli<br />
economisti e specialisti del settore su vari aspetti e persino sulla terminologia<br />
utilizzata; dall’altro l’obiettiva debolezza e genericità della<br />
previgente normativa speciale di riferimento, oramai “delegittimata”<br />
dal divieto di nuove operazioni, che spinge l’interprete ad integrarla<br />
facendo ricorso ai principi generali e, soprattutto, alla disciplina in<br />
tema di intermediazione finanziaria, che negli ultimi anni ha visto lo<br />
sviluppo di orientamenti giurisprudenziali ben più consolidati.<br />
Sotto quest’ultimo aspetto è stato evidente il contributo degli avvocati<br />
degli Enti locali, spesso esperti di controversie in tema di intermediazione<br />
finanziaria, che hanno preso “di peso” istituti e categorie elaborate<br />
in filoni giurisprudenziali precedenti (si pensi alla sterminata<br />
casistica in tema di bond Cirio o Argentina) fondandovi le difese nelle<br />
cause in tema di derivati.<br />
Un esempio evidente delle forzature generate da tale impostazione è<br />
rappresentato dalla diffusa invocazione nella fattispecie della nullità<br />
ex art. 30 t.u.f. per essere stati i contratti derivati sottoscritti presso il<br />
Comune, e quindi fuori della sede della Banca, senza indicazione della<br />
facoltà di recesso nei sette giorni.<br />
L’applicazione in materia della norma appare infatti a prima vista<br />
2 La recente pronuncia della Cass. sez. un.<br />
27.02.2012 n. 2926 ha anche stabilito la<br />
devoluzione alla giurisdizione italiana delle<br />
cause in derivati con intermediari stranieri,<br />
nonostante la presenza nel contratto secondo<br />
il formulario dell’ISDA di una clausola<br />
di deroga a favore della giurisdizione inglese,<br />
considerando che la domanda principale<br />
svolta dall’Ente (nella specie il Comune di<br />
Milano) era di responsabilità extracontrattuale.<br />
20 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
quanto meno problematica, tanto per la lettera della disposizione, che<br />
parla di “collocamento” di strumenti finanziari, offerti al pubblico in<br />
maniera differenziata e non costruiti su misura del cliente come i derivati,<br />
quanto per la sua ratio, che è quella di fornire una ulteriore tutela<br />
al consumatore contro l’effetto sorpresa nel caso di offerta di strumenti<br />
finanziari “porta a porta” da parte di promotori finanziari: in questi<br />
casi è opportuno prevedere la facoltà di recesso, mentre è irragionevole<br />
pretenderla a favore di un Comune, atteso che la sottoscrizione del derivato<br />
avviene dopo un lungo iter formale che prevede l’intervento di<br />
diversi organi dell’Ente e una delibera della Giunta Comunale.<br />
Ciò nonostante la nullità ex art. 30 t.u.f. è stata affermata in due provvedimenti<br />
in materia di derivati degli Enti locali 3 , mentre la sua applicazione<br />
in futuro sembra improbabile, dopo la netta interpretazione restrittiva<br />
della norma, sotto entrambi i profili indicati, da parte della Corte<br />
di Cassazione con la sentenza 14.02.2012 n. 2065. In questa pronuncia<br />
infatti da un lato si sottolinea l’esistenza di diversi argomenti letterali che<br />
escludono la configurabilità della facoltà di recesso al di fuori del collocamento<br />
in senso stretto, dall’altro si sottolinea la natura eccezionale<br />
della disposizione, precisandone la ratio, ricollegata all’effetto sorpresa 4 .<br />
In altri casi è emersa la tendenza a considerare isolatamente singoli<br />
aspetti della fattispecie, con autentico travisamento della funzione<br />
economica del derivato, con particolare riguardo alla componente essenziale<br />
della durata nel tempo. Desta impressione al riguardo che la<br />
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei<br />
Conti per la Regione Lazio (un organo quindi “tecnico” e qualificato,<br />
non un Giudice di pace di provincia) sia giunta a contestare ad alcuni<br />
amministratori comunali un danno erariale per gli esercizi finanziari<br />
nei quali il derivato aveva prodotto differenziali negativi per l’Ente,<br />
astraendo i dati del singolo esercizio dal complessivo andamento<br />
dell’operazione, che invece aveva avuto un saldo nettamente positivo<br />
per l’Ente, addirittura sin dagli esercizi precedenti a quelli oggetto di<br />
contestazione 5 .<br />
3 Trib. Rimini 13.07.2010 n. 1523 (peraltro<br />
obiter dictum); Trib. Orvieto ord.<br />
21.10.2011 (riformata sul punto in sede di<br />
reclamo da Trib. Orvieto ord. 13.04.2012).<br />
4 Cass. 14.02.2012 n. 2065: “Con la sospensione,<br />
per l’investitore, dell’efficacia della<br />
vendita per un arco temporale di sette<br />
giorni il legislatore ha dunque ritenuto di<br />
poter correggere le eventuali distorsioni<br />
negoziali derivanti dall’eventuale effetto<br />
“sorpresa” subito dall’acquirente e di assicurare,<br />
quindi, un corretto equilibrio fra<br />
le posizioni dei due contraenti. Da quanto<br />
sinora esposto discende dunque che, in<br />
tanto può trovare ragionevole applicazione<br />
la disciplina dello “ius poenitendi”, in<br />
quanto si sia verificata una situazione in<br />
cui il risparmiatore sia stato esposto al<br />
rischio di assumere iniziative e prendere<br />
decisioni poco meditate”.<br />
5 Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Reg. Lazio<br />
sent. n. 245/2010, in www.corteconti.it<br />
La tesi della Procura Regionale era infatti<br />
basata sull’osservazione che nell’esercizio<br />
in cui il differenziale era stato negativo per<br />
l’Ente, questo avrebbe subito una contrazione<br />
dei servizi pubblici complessivamente<br />
resi, generando così un “valore perduto”<br />
insuscettibile di compensazione con i differenziali<br />
positivi degli altri esercizi.<br />
21 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong><br />
4. I problemi<br />
specifici delle<br />
azioni di nullità<br />
dei contratti<br />
derivati in corso.<br />
Il problema del<br />
mark to market<br />
in caso di<br />
sentenza di<br />
nullità<br />
Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />
spunti di riflessione<br />
Sebbene la Corte in sentenza abbia nettamente respinto tale prospettazione<br />
(ritenendo che il saldo finale positivo fosse “circostanza ex se<br />
idonea ad elidere in radice la sussistenza di un danno erariale riveniente<br />
dalla stipula del contratto di interest rate swap”), essa appare sintomatica<br />
della profonda incomprensione di tali strumenti talora riscontrabile<br />
nella prassi giudiziaria 6 .<br />
Il contenzioso in essere tra enti locali ed intermediari vede principalmente<br />
la proposizione di azioni di nullità del contratto, fondate sui<br />
presupposti più vari.<br />
Sul tema della nullità è noto che in passato in materia di intermediazione<br />
finanziaria si sono registrati significativi sbandamenti giurisprudenziali,<br />
con l’affermazione, in decine di sentenze di merito su tutto<br />
il territorio nazionale, della nullità del contratto in caso di violazione<br />
degli obblighi informativi, orientamento la cui inesattezza è stata finalmente<br />
stabilita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.<br />
19.12.2007 n. 26725) dopo anni di oscillazioni.<br />
Ma le azioni di nullità contro i derivati in essere comportano specifiche<br />
ulteriori criticità in considerazione dell’elemento del mark to market<br />
dell’operazione alla data della pronuncia di nullità.<br />
Come è noto il mark to market non esprime un danno attuale ma un<br />
valore di mera proiezione, trattandosi di un costo di estinzione dovuto<br />
esclusivamente nel caso in cui il rapporto venga interrotto prima della<br />
sua naturale scadenza, alla cui data il mark to market diviene zero 7 .<br />
Tuttavia nel caso in cui venga pronunciata con sentenza la nullità del<br />
derivato, oltre alla restituzione dei flussi reciprocamente scambiati,<br />
occorrerà chiudere anticipatamente l’operazione sul mercato con<br />
oneri concreti potenzialmente assai elevati a carico dell’intermediario.<br />
Tale costo ulteriore ed imprevedibile è in realtà del tutto scollegato<br />
6 Nel caso di specie, correggendo tale impostazione<br />
della Procura, la Corte nella sentenza<br />
citata ha opportunamente rilevato che<br />
“lo swap non può mai essere considerato<br />
un negozio giuridico ad esecuzione istantanea,<br />
essenziale essendo per la sua configurazione<br />
che intercorra un certo spazio<br />
temporale tra la conclusione dell’accordo<br />
e la sua esecuzione”, concludendo nel<br />
senso che la valutazione della convenienza<br />
economico-finanziaria dell’operazione di<br />
finanza derivata “non possa essere limitata<br />
all’esame di singole annualità, ma vada<br />
più propriamente correlata al complesso<br />
dei risultati conseguibili (o nel caso di specie<br />
conseguiti) nel periodo di validità del<br />
contratto”.<br />
7 Cfr. Cass. pen. 16.12.2011 secondo cui il<br />
mark to market “non esprime affatto un<br />
valore concreto ed attuale, ma esclusivamente<br />
una proiezione finanziaria basata<br />
sul valore teorico di mercato in caso di<br />
risoluzione anticipata. Il valore del mark<br />
to market, infatti, è influenzato da una serie<br />
di fattori ed è quindi sistematicamente<br />
aggiustato in funzione dell’andamento<br />
dei mercati finanziari, dovendosi poi attrarre<br />
nell’ambito dei relativi parametri di<br />
determinazione anche l’upfront erogato e<br />
l’utile per la Banca”. Secondo la recente<br />
Trib. pen. Terni, ord. 8.02.2012, “al pari<br />
di una clausola penale, tale importo [il<br />
mark to market] si presenta come un costo<br />
ulteriore ed eventuale (senza per questo<br />
essere occulto), connesso all’esercizio<br />
della facoltà di anticipata risoluzione del<br />
contratto”.<br />
22 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
dai rapporti economici tra l’intermediario ed il cliente, essendo per<br />
quest’ultimo indifferente la misura del mark to market di estinzione<br />
anticipata a seguito della sentenza di nullità.<br />
Tuttavia se la nullità del derivato pronunciata in primo grado venisse<br />
riformata in appello, è evidente che il costo di estinzione anticipata<br />
sostenuto dalla Banca per effetto dell’iniziativa processuale dell’ente<br />
pubblico potrebbe essere correttamente riaddebitato a quest’ultimo,<br />
soccombente nel giudizio di impugnazione.<br />
Ne consegue che entrambe le parti (l’intermediario in via diretta,<br />
l’Ente pubblico in caso di riforma in appello della sentenza di nullità)<br />
risultano di fatto esposte a costi indeterminabili e di cui il Giudice, al<br />
momento in cui scrive la sentenza, non conosce neppure l’ammontare,<br />
essendo quest’ultimo soggetto a continue oscillazioni di mercato.<br />
Poiché il mark to market di estinzione anticipata “forzata” a seguito<br />
di pronuncia giudiziale rappresenta quindi un costo cui non corrisponde<br />
alcun reale beneficio della controparte pubblica (se non addirittura<br />
un rischio nella prospettiva degli ulteriori gradi di giudizio,<br />
specie in questa fase in cui mancano indirizzi giurisprudenziali consolidati),<br />
sarebbe auspicabile l’adozione di regole e di prassi applicative<br />
che consentano agli intermediari una certa elasticità nella gestione dei<br />
contratti derivati dichiarati nulli, permettendo, ad esempio, di poter<br />
mantenere in essere le operazioni senza oneri a carico degli enti, onde<br />
estinguerle successivamente in un momento favorevole del mercato.<br />
In tal modo potrebbero ridursi questi costi imprevedibili, derivanti<br />
dal contenzioso e determinabili soltanto in funzione della data della<br />
sentenza.<br />
Misure di questo tipo potrebbero altresì svolgere un ruolo positivo nel<br />
favorire l’estinzione anticipata delle posizioni in via convenzionale:<br />
la maggiore preoccupazione dei pubblici amministratori, specie dei<br />
piccoli Comuni, nel timore di subire sanzioni personali inflitte dal<br />
Giudice contabile, è oggi quella di uscire dai derivati in essere, indipendentemente<br />
dal loro andamento.<br />
Tale preoccupazione ha generato effetti perversi come la proposizione<br />
di controversie contro gli intermediari finanziari in ipotesi ove non è<br />
configurabile alcun danno attuale a carico dell’Ente, e cioè quando il<br />
derivato ha prodotto e produce flussi positivi a suo favore. Nonostante<br />
in tali fattispecie i prodotti derivati svolgano efficientemente la funzione<br />
per la quale sono stati creati, la pressione mediatica e politica<br />
per uscirne espone l’Ente alla rinuncia dei benefici incassati e genera<br />
effetti imprevedibili in relazione alle fluttuazioni del mark to market,<br />
che, come si è detto, da misura “virtuale” in costanza di contratto<br />
diviene passività attuale in caso di estinzione anticipata, passività che,<br />
nella gran parte dei casi, si pretende di mettere a carico dell’intermediario.<br />
A ciò si aggiunga che l’attuale divieto di nuove operazioni<br />
introduce una ulteriore rigidità a carico delle parti, escludendo dalle<br />
soluzioni praticabili le rinegoziazioni effettuate senza variare il nozio-<br />
23 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong><br />
5. La tesi della<br />
nullità del derivato<br />
per difetto di causa<br />
nel caso di swap<br />
non par all’apertura<br />
ed il problema delle<br />
c.d. “commissioni<br />
implicite”<br />
Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />
spunti di riflessione<br />
nale sottostante 8 .<br />
È evidente che una maggiore elasticità della normativa di settore potrebbe<br />
permettere in questi casi accordi che garantiscano la sterilizzazione<br />
immediata della posizione dell’Ente pubblico ed al contempo<br />
consentano agli intermediari di estinguere le operazioni in un momento<br />
futuro e più favorevole del mercato, riducendo nel comune interesse<br />
gli oneri derivanti dal mark to market attuale.<br />
Sempre in tema di nullità un argomento assai controverso è rappresentato<br />
dalla tesi sviluppata dalla nota sentenza Trib. Milano 14.04.2011<br />
n. 5118, secondo la quale può pronunciarsi la nullità degli swap degli<br />
enti locali per difetto della causa in concreto loro consentita, nell’ipotesi<br />
di mark to market iniziale negativo per l’Ente e quindi di squilibrio<br />
iniziale delle prestazioni (swap non par).<br />
Secondo tale sentenza il mark to market negativo iniziale genera quindi<br />
uno squilibrio contrattuale che priva gli swap della funzione causale<br />
di strumento finanziario meramente conservativo, propria invece<br />
degli swap “par”, in quanto la previsione in partenza di una perdita<br />
per l’Ente locale sarebbe incompatibile con la funzione di ristrutturazione<br />
delle passività esistenti ed attribuirebbe ai contratti una funzione<br />
speculativa 9 in contrasto con la tipologia dei derivati stipulabili<br />
dagli enti locali secondo la disciplina vigente (art. 41 L. 448/01, art. 3<br />
DM 389/03).<br />
A questo tema è collegata la nota questione delle c.d. “commissioni<br />
implicite” (talora denominate “costi occulti”) applicate dall’intermediario,<br />
di cui spesso in giudizio gli Enti richiedono la restituzione,<br />
ritenendole illegittime sotto un duplice profilo: (i) perché le Banche<br />
le avrebbero illegittimamente applicate e (ii) perché esse sarebbero occulte,<br />
e cioè applicate senza comunicarne al cliente l’esistenza e l’ammontare.<br />
8 Un ulteriore e frequente effetto perverso<br />
della situazione attuale è dato dal notevole<br />
impatto delle spese legali e peritali, stante<br />
le difficoltà tecniche della materia, sulle<br />
controversie in derivati di modesto valore:<br />
in tali ipotesi infatti la condotta dell’Ente<br />
al momento dell’estinzione anticipata viene<br />
condizionata dalla pretesa di farsi rimborsare<br />
integralmente dall’intermediario<br />
finanziario le spese legali e peritali affrontate<br />
ante causam, spesso del tutto sproporzionate<br />
rispetto ai valori in contestazione e<br />
che non troverebbero adeguato ristoro neppure<br />
in caso di vittoria finale nella causa e<br />
conseguente condanna dell’intermediario<br />
al rimborso delle spese di lite.<br />
9 In realtà la nozione di operazione speculati-<br />
va nella specie è controversa: da parte degli<br />
intermediari si sottolinea essa si avrebbe<br />
nell’ipotesi in cui uno strumento finanziario<br />
viene acquistato con il solo fine di lucrare<br />
una differenza positiva fra il prezzo di vendita<br />
ed il prezzo di acquisto, indipendentemente<br />
dall’esistenza di un sottostante. Nel<br />
caso degli swap delle pubbliche amministrazioni<br />
l’obbligo di effettuare operazioni<br />
solamente in corrispondenza delle passività<br />
sottostanti ne escluderebbe qualsiasi<br />
utilizzo con finalità speculative.<br />
Da parte degli enti locali vengono spesso<br />
definite speculative le operazioni che consentono<br />
il passaggio da tasso fisso a tasso<br />
variabile, scelta invece pacificamente ammessa<br />
dal D.M. 389/2003.<br />
24 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Su questi argomenti si realizza una obiettiva commistione degli aspetti<br />
giuridici con quelli tecnici, che rende assai diffuso il ricorso a consulenze<br />
tecniche d’ufficio e, prima ancora, a perizie di parte a supporto<br />
delle reciproche difese dell’Ente pubblico e dell’intermediario.<br />
L’estensione del dibattito ai profili tecnici genera ovviamente ulteriori<br />
incertezze aumentando l’alea processuale a carico delle parti.<br />
Senza entrare nei dettagli delle fattispecie controverse, ciascuna meritevole<br />
di una trattazione a parte, sorprende sul punto la obiettiva carenza<br />
del dato normativo, che finisce con l’affidare al Giudice margini<br />
di interpretazione amplissimi che possono quindi determinare esiti<br />
difficilmente prevedibili.<br />
Così Trib. Milano 5118/2011 fonda la radicale sanzione della nullità<br />
del contratto su un fondamento normativo improprio ed evanescente<br />
quale l’allegato 3 al reg. Consob 11522/98 10 : è questo il modello di<br />
documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari,<br />
documento conoscitivo che si limita ad una breve descrizione alla<br />
clientela delle più varie tipologie di strumenti finanziari. È evidente<br />
che tale documento, anche a prescindere dalla natura di normativa<br />
secondaria di fonte Consob, è in sé privo di alcuna portata precettiva:<br />
esso descrive in estrema sintesi i vari tipi di strumenti presenti sul mercato<br />
allo scopo segnalarne al consumatore i relativi rischi, mentre non<br />
ne detta i limiti che non sarebbero superabili dagli operatori: in questo<br />
contesto l’affermazione ivi contenuta per cui “alla stipula del contratto<br />
il valore di uno swap è sempre nullo” costituisce una mera descrizione<br />
sintetica e teorica dello strumento finanziario, non essendo quella la<br />
sede per stabilire limiti e divieti, attesa la natura di documento orientativo<br />
per i consumatori.<br />
Il riferimento normativo individuato dal Tribunale appare quindi incongruo<br />
ed insufficiente a supportare la pronuncia di nullità, ed anche<br />
il fondamento tecnico della stessa, e cioè il postulato che lo swap<br />
tra intermediario e cliente finale debba essere par all’apertura sembra<br />
smentito dalla realtà del mercato, essendo generalizzata la pratica di<br />
ricomprendere un margine di guadagno per l’intermediario nel prezzo<br />
finito, trattandosi di operatività in conto proprio 11 . Del resto la stessa<br />
Consob, con la recente Comunicazione n. 9019104 del 2.03.2009, ha<br />
considerato naturale (e quindi lecito) che all’interno del prezzo finito<br />
dei derivati venissero calcolate componenti di costo, limitandosi a<br />
“raccomandare” agli intermediari di effettuare la scomposizione (un-<br />
10 Secondo tal pronuncia, infatti, l’inesistenza,<br />
sostenuta nel giudizio dalla Banca<br />
convenuta, di contratti di swap “par” nella<br />
realtà delle contrattazioni finanziarie sarebbe<br />
smentita dal dato normativo consistente<br />
nell’all. 3 al Reg. Consob 11522/98,<br />
secondo cui “alla stipula del contratto,<br />
il valore di uno swap è sempre nullo ma<br />
esso può assumere rapidamente un valore<br />
negativo (o positivo) a seconda di come<br />
si muove i parametro a cui è collegato il<br />
contratto”.<br />
11 È opportuno evidenziare che la sentenza in<br />
esame del Tribunale di Milano non giunge<br />
a negare la circostanza allegata dalla difesa<br />
dell’intermediario, secondo cui non esiste-<br />
25 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong><br />
Contenzioso in tema di derivati con le pubbliche amministrazioni:<br />
spunti di riflessione<br />
bundling) delle diverse componenti dell’esborso finanziario sostenuto<br />
dal cliente in “fair value” e “costi” di vario genere, previo aggiornamento<br />
delle proprie procedure. In precedenza l’indicazione dei margini<br />
applicati dall’intermediario non era invece prescritta da alcuna<br />
disposizione di legge o di regolamento 12 .<br />
Considerando che la norma che espressamente autorizza i Comuni ad<br />
effettuare operazioni in derivati (art. 3 DM 389/2003) nulla dispone al<br />
riguardo, prevedendo requisiti tecnici del tutto differenti (corrispondenza<br />
con passività effettivamente dovute; indicizzazione a parametri<br />
monetari di paesi G7; controparte dotata di rating adeguato; frazionamento<br />
del rischio su posizioni elevate), lascia quindi perplessi la<br />
introduzione ex post, in via giudiziale, di un requisito causale nei derivati<br />
con gli Enti pubblici che è privo di una attendibile base normativa<br />
e contrasta con la generale libertà contrattuale che contraddistingue<br />
rebbero nella realtà operazioni concluse<br />
tra banche e clientela finale configurate<br />
ab origine come “par” e cioè effettuate al<br />
puro “fair price”, senza margini a favore<br />
della Banca: una tale conclusione sarebbe<br />
stata probabilmente anche in contrasto con<br />
la CTU su cui si fonda la sentenza, che comunque<br />
aveva considerato legittima una<br />
limitata commissione della Banca.<br />
La sentenza si è quindi limitata ad escludere<br />
- e non si comprende su quali basi - che<br />
lo squilibrio contrattuale determinato dal<br />
mark to market negativo a carico del Comune<br />
fosse riconducibile alle commissioni,<br />
affermando che la Banca non avrebbe dimostrato<br />
né il fondamento contrattuale che<br />
avrebbe autorizzato l’addebito delle stesse,<br />
né la loro individuazione e comunicazione<br />
al cliente (peraltro non dovuta prima<br />
dell’entrata in vigore della citata Comunicazione<br />
Consob del 2009).<br />
Ma il riferimento alle commissioni contenuto<br />
in sentenza (art. 61 Reg. Consob<br />
11522/98 e contratto-quadro) non appare<br />
convincente, non potendosi dimenticare<br />
che gli swap sono oggetto di negoziazione<br />
in conto proprio, nell’ambito della quale<br />
margini e commissioni non si aggiungono<br />
all’esterno ma formano parte integrante<br />
del costo finale per il cliente.<br />
In proposito l’art. 32, comma 5, del Regolamento<br />
Intermediari CONSOB (Delibera<br />
n. 11522/98) prevedeva che “nella prestazione<br />
del servizio di negoziazione per<br />
conto proprio gli intermediari autorizzati<br />
comunicano all’investitore, all’atto della<br />
ricezione dell’ordine, il prezzo al quale<br />
sono disposti a comprare o a vendere gli<br />
strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione<br />
contestualmente all’assenso<br />
dell’investitore; sul prezzo pattuito non<br />
possono applicare alcuna commissione”,<br />
e la stessa Consob aveva chiarito che:<br />
. “La disposizione è da intendersi nel senso<br />
che il prezzo praticato al cliente (e ad<br />
esso preventivamente comunicato) deve<br />
presumersi comprensivo della remunerazione<br />
dell’intermediario a fronte del servizio<br />
reso” (Comunicazione CONSOB n.<br />
DAL/97007264 del 20-8-1997, che fornisce<br />
un’interpretazione dell’art. 32 del Regolamento<br />
Emittenti);<br />
. “la mancata evidenziazione delle commissioni<br />
di negoziazione, nel caso di negoziazioni<br />
eseguite dall’intermediario per<br />
conto proprio, agendo quindi in qualità di<br />
dealer, risponde alla natura tipica di tale<br />
modalità di esecuzione degli ordini” (Comunicazione<br />
CONSOB n. DI/99014081<br />
dell’1-3-1999).<br />
12 Cfr. la recente CTU del Dr. Roberto Angeletti<br />
della Banca d’Italia del 20.01.2012,<br />
pag. 57, resa nella nota causa dinanzi alla<br />
V sezione del Consiglio di Stato tra Provincia<br />
di Pisa e gli istituti stranieri DEPFA e<br />
Dexia, nell’ambito della quale è stata pronunciata<br />
la sentenza parziale 7.09.2011,<br />
contenente affermazioni assai discusse circa<br />
i limiti dell’autotutela delle pubbliche<br />
amministrazioni in materia. Nella autorevole<br />
perizia, si afferma nettamente che “la<br />
normativa applicabile con riferimento ai<br />
contratti di swap non imponeva alle Banche<br />
obblighi informativi verso la Provincia<br />
sulle singole componenti del prezzo di tali<br />
prodotti” e che la Comunicazione Consob<br />
n. 9019104 del 2.03.2009 “conferma, a contrario,<br />
come queste previsioni non fossero<br />
contemplate dalla disciplina preesistente”.<br />
Tale posizione è stata confermata dal CTU<br />
anche nei chiarimenti forniti al Consiglio di<br />
Stato in data 14.05.2012, pagg. 29-31.<br />
26 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
6. Osservazioni<br />
conclusive<br />
la negoziazione di strumenti derivati.<br />
Per altro verso, in un’ottica più ampia, la sanzione applicata appare<br />
comunque sproporzionata all’obiettivo, dal momento che la stessa<br />
sentenza riconosce che lo swap par può ben essere sottoscritto da un<br />
Ente locale: infatti gli eventuali squilibri contrattuali potrebbero essere<br />
per definizione riequilibrati, anche ricorrendo all’equità, con ciò<br />
garantendo la conservazione del contratto per gli anni a venire, salvaguardando<br />
la comune volontà delle parti di apprestare uno strumento<br />
di copertura di durata pluriennale.<br />
Più in generale lascia perplessi l’affermazione in giurisprudenza di<br />
principi teorici che non trovano base alcuna nella (pur carente) disciplina<br />
di settore e che sono del tutto incompatibili con la prassi dei<br />
mercati: il comportamento negoziale degli intermediari deve essere<br />
infatti valutato alla luce del quadro normativo all’epoca vigente, altrimenti<br />
si perviene alla demolizione a posteriori di contratti di lunga<br />
durata sulla base di postulati di incerto fondamento.<br />
La pretesa che gli intermediari non possano calcolare margini sulle<br />
operazioni in derivati - e che le stesse debbano quindi svolgersi in<br />
condizioni di pura parità - ove accolta in via generalizzata determinerebbe<br />
l’invalidità di tutti i contratti in essere, un esito questo obiettivamente<br />
irragionevole.<br />
Dato il contesto di estrema incertezza del quadro giurisprudenziale<br />
attuale, e la conclamata insufficienza dei riferimenti della normativa<br />
di settore primaria e secondaria, non sembra quindi ragionevole che<br />
controversie che possono incidere pesantemente sui conti degli enti<br />
locali e del sistema bancario vengano semplicemente “abbandonate”<br />
agli incerti esiti giudiziali, poiché in tal modo si finirebbe con il creare<br />
margini di aleatorietà ulteriori rispetto all’alea naturale dei derivati.<br />
Se il fine principale perseguito dal legislatore è quello di ridurre per<br />
quanto possibile i derivati “pubblici” in circolazione, si rende opportuna<br />
la previsione di regole e meccanismi che incentivino l’estinzione<br />
anticipata dei derivati e che dettino parametri obiettivi che consentano<br />
agli amministratori locali di indirizzare la loro condotta senza il<br />
timore di successive contestazioni del loro operato.<br />
Tale iniziativa sarebbe peraltro utile ed opportuna per accompagnare<br />
e rafforzare una netta tendenza all’estinzione anticipata già riscontrabile<br />
nei fatti, grazie alle attuali condizioni di mercato: secondo la Corte<br />
dei Conti 13 è infatti già assai ampio “il ricorso all’estinzione anticipata<br />
rispetto alla scadenza: nel 2010, il 30,67% dei contratti dei comuni<br />
ed il 14,87% di quelli delle province sono stati estinti”.<br />
13 Relazione sull’attività svolta nel 2011, pag.<br />
104, reperibile su www.corteconti.it.<br />
27 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
1. Premessa<br />
Brevi note sugli accordi<br />
recentemente sottoscritti<br />
dalla Svizzera con il Regno<br />
Unito, la Germania e l’Austria<br />
Dott. Francesco Carlo Giorcelli 1<br />
Steimle & Partners Consulting Sagl 2<br />
Gli accordi concernenti un’imposta alla fonte “liberatoria” costituiscono<br />
un tassello importante della strategia della Confederazione elvetica<br />
per preservare la reputazione della piazza finanziaria.<br />
Questi accordi bilaterali dovrebbero rappresentare uno strumento<br />
efficace, da un lato, per assicurare l’assoggettamento a tassazione di<br />
averi di contribuenti esteri detenuti presso istituti bancari in Svizzera<br />
mai dichiarati, in passato, al fisco del proprio Stato di residenza e,<br />
dall’altro, per mantenere intatta la tutela della sfera privata del cliente.<br />
Gli accordi prevedono, infatti, sia la possibilità di tassare a posteriori,<br />
mediante il versamento di un’imposta unica forfetaria i valori<br />
patrimoniali che le persone domiciliate all’estero hanno detenuto<br />
e continuano a detenere alla data di entrata in vigore degli accordi<br />
presso istituti bancari in Svizzera, sia la possibilità di assoggettare a<br />
un’imposta alla fonte, basata sulle regole dello Stato di residenza del<br />
contribuente estero, i futuri redditi e utili da capitale.<br />
In tal modo si vorrebbe raggiungere il duplice obiettivo di sanare le<br />
omissioni fiscali passate e future del contribuente estero e di legittimare<br />
l’operato della banca svizzera.<br />
Per garantire la protezione della sfera privata dei clienti bancari, alle<br />
1 Francesco Carlo Giorcelli, laureato in giurisprudenza<br />
presso l’Università degli Studi<br />
di Milano, svolge la propria attività professionale<br />
presso la Steimle & Partners Consulting<br />
Sagl. Dopo aver conseguito il Master<br />
in <strong>Diritto</strong> e Pratica Tributaria presso<br />
la Business School de “IlSole24ore” di Milano,<br />
ha maturato una vasta esperienza nella<br />
consulenza fiscale <strong>internazionale</strong> rivolta<br />
tanto alle persone fisiche che alle società.<br />
Quale socio ordinario dellaSociety of<br />
Trust and Estate Practitioners (STEP),<br />
è registered Trust and Estate Practitioner<br />
(TEP).<br />
2 Steimle & Partners Consulting Sagl opera<br />
dal 2003 come società di consulenza indipendente,<br />
in ambito fiscale e legale, offrendo<br />
soluzioni dedicate, con un approccio<br />
cross-border e interdisciplinare che spazia<br />
dal diritto tributario al diritto societario,<br />
con una particolare expertise nella relocation<br />
di persone fisiche e giuridiche e nella<br />
corretta strutturazione del patrimonio<br />
privato e pianificazione del passaggio generazionale.<br />
Una ottimale comunicazione<br />
e’ assicurata in inglese, italiano, tedesco e<br />
francese.<br />
28 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
2. I punti salienti<br />
degli accordi<br />
con la Germania,<br />
il Regno Unito<br />
e l’Austria<br />
.<br />
.<br />
autorità fiscali estere verrebbero comunicati unicamente gli ammontari<br />
di imposta, ma non i nomi dei clienti delle banche. La divulgazione<br />
delle relazioni bancarie dovrebbe aver luogo soltanto in caso di esplicito<br />
consenso della persona interessata: nel prosieguo vedremo come<br />
questo non sia scevro da dubbi.<br />
Sebbene gli accordi siano applicabili direttamente nei confronti delle<br />
banche in Svizzera, per la loro attuazione concreta in Svizzera, necessitano<br />
di una legge federale che ne disciplini l’organizzazione, la<br />
procedura di applicazione, i rimedi giuridici e le disposizioni penali<br />
applicabili. La legge federale sull’imposizione <strong>internazionale</strong> alla fonte<br />
(LIIF) assolve a questo scopo disciplinando:<br />
la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali;<br />
il prelievo dell’imposta liberatoria sui redditi da capitale;<br />
la comunicazione dei redditi da capitale;<br />
il pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri;<br />
le rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione;<br />
la garanzia del rispetto degli accordi;<br />
le disposizioni penali.<br />
Questi accordi rientrano nella strategia del Consiglio federale adottata<br />
nel mese di marzo del 2009 con l’adozione dello standard OCSE<br />
sullo scambio d’informazioni in materia fiscale che è stato introdotto<br />
in circa 40 convenzioni per evitare la doppia imposizione.<br />
Gli accordi concernenti un’imposta alla fonte ad oggi concluse con<br />
la Germania, la Gran Bretagna e l’Austria e la relativa LIFI saranno<br />
dibattuti dalle Camere federali nella prossima sessione estiva e dovrebbero<br />
entrare in vigore all’inizio del 2013.<br />
I testi relativi possono essere scaricati alla seguente pagina:<br />
http://www.efd.admin.ch/themen/wirtschaft_waehrung/02316/index.<br />
html?lang=it<br />
Regolarizzazione delle pendenze passate<br />
I clienti hanno due possibilità per procedere alla regolarizzazione dei<br />
beni patrimoniali non dichiarati depositati presso banche svizzere:<br />
Corresponsione di un pagamento forfettario una tantum.<br />
Notifica volontaria alle autorità tedesche mediante autodenuncia senza<br />
conseguenze penali.<br />
La regolarizzazione avviene tramite un pagamento una tantum in forma<br />
anonima.<br />
Questa procedura ha carattere liberatorio.<br />
Per la determinazione dell’ammontare del pagamento unico viene<br />
applicata un’aliquota fiscale nominale che varia in base allo stato di<br />
residenza del contribuente.<br />
29 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere<br />
Le banche svizzere s’impegnano a effettuare un pagamento anticipato<br />
delle imposte dovute in base agli accordi a dimostrazione della volontà<br />
di mettere in pratica lo spirito e la lettera degli accordi (l’accordo<br />
con l’Austria non prevede tale pagamento anticipato).<br />
Detto acconto sarà pagato dopo l’entrata in vigore dell’accordo e<br />
computato successivamente con i pagamenti unici (importi da regolarizzazione)<br />
versati dalle banche per conto dei clienti.<br />
Imposta liberatoria per il futuro<br />
Con cadenza annuale, le banche detraggono, in forma anonima dai<br />
redditi patrimoniali del singolo cliente, un importo pari all’imposta<br />
sul reddito che sarebbe applicabile nello Stato di residenza estero.<br />
L’aliquota fiscale viene, infatti, determinata in base allo stato di residenza<br />
del contribuente.<br />
La deduzione di tale imposta alla fonte ha carattere liberatorio.<br />
Rimane applicabile la fiscalità del risparmio UE con l’aliquota del<br />
35%.<br />
Anche in caso di successione ereditaria l’imposta relativa potrà essere<br />
dedotta dalle banche svizzere se gli eredi decidono di non sottoporsi<br />
alla tassazione direttamente nello stato di residenza.<br />
Misure di controllo del sistema<br />
Le autorità fiscali straniere hanno il diritto di procedere alla verifica<br />
della corretta applicazione della propria imposta liberatoria da parte<br />
della Svizzera per mezzo di richieste a campione.<br />
Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione<br />
dell’accesso al mercato<br />
Le banche svizzere possono operare sul mercato dello stato estero a<br />
condizioni agevolate.<br />
Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti<br />
La regolarizzazione tutela i clienti, le banche e i loro collaboratori dal<br />
perseguimento penale.<br />
Astensione dall’utilizzo di dati rubati in futuro<br />
Gli Stati si impegnano a non utilizzare in futuro le informazioni ottenute<br />
con dati acquisiti illegalmente per intentare procedimenti giudiziari<br />
contro le banche svizzere o i loro collaboratori.<br />
30 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
3. Schema operativo<br />
e tabella<br />
comparativa degli<br />
accordi sottoscritti<br />
con la Germania,<br />
il Regno Unito e<br />
l’Austria<br />
Autodenuncia<br />
senza conseguenze<br />
penali<br />
Il cliente avvisa<br />
la Banca<br />
Lo schema fa riferimento all’accordo stipulato con la Germania ma<br />
è parimente applicabile agli accordi sottoscritti con il Regno Unito e<br />
l’Austria.<br />
I tre accordi con l’Austria, la Germania e la Gran Bretagna sono ampiamente<br />
impostati in maniera analoga. Le differenze sono dovute essenzialmente<br />
ai diversi regimi tributari e alle differenti aliquote fiscali.<br />
Il cliente avvisa<br />
la Banca<br />
AFC = Amministrazione Federale delle Contribuzioni<br />
Il cliente comunica<br />
che desidera venga<br />
fatta una notifica<br />
alle autorità tedesche<br />
Autorizzazione<br />
scritta del cliente no<br />
Detrazione<br />
una tantum no<br />
Autorizzazione<br />
scritta del cliente<br />
Addebito annuo<br />
automatico in no<br />
Autorizzazione<br />
scritta del cliente<br />
automatica<br />
forma anonima<br />
retroattiva<br />
sulla base<br />
si in forma<br />
anonima<br />
si dell’imposta sul<br />
reddito tedesca<br />
si<br />
La banca<br />
notifica i valori<br />
patrimoniali<br />
all’AFC<br />
L’AFC ne<br />
dà notifica<br />
alle autorità<br />
tedesche<br />
Fonte: Dipartimento<br />
Federale delle Finanze<br />
DFF<br />
Regolarizzazione<br />
delle pendenze<br />
passate<br />
Regolarizzazione<br />
anonima -<br />
Variante<br />
standard<br />
Patrimoni dichiarati<br />
Notifica volontaria<br />
La banca<br />
notifica i valori<br />
patrimoniali<br />
all’AFC<br />
L’AFC ne<br />
dà notifica<br />
alle autorità<br />
tedesche<br />
Liberatoria<br />
anonima -<br />
Variante<br />
standard<br />
Imposta<br />
liberatoria<br />
per il futuro<br />
Notifica<br />
volontaria<br />
La banca<br />
notifica i valori<br />
patrimoniali<br />
all’AFC<br />
L’AFC ne<br />
dà notifica<br />
alle autorità<br />
tedesche<br />
Per una visione d’insieme, si allega qui di seguito una tabella comparativa<br />
dei tre accordi finora sottoscritti dalla Svizzera.<br />
31 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
Germania Gran Bretagna Austria<br />
Regolarizzazione del passato Ammontare d’imposta Ammontare d’imposta Ammontare d’imposta<br />
unico (tra il 21 e il 34%) unico (tra il 21 e il 34%) unico (tra il 15 e il 30%)<br />
sulla base di una formula sulla base di una formula sulla base di una formula<br />
fissa, in casi speciali fino fissa, in casi speciali fino fissa, in casi speciali fino<br />
al 41% o comunicazione al 41% o comunicazione al 38% o comunicazione<br />
volontaria volontaria volontaria<br />
Pagamento anticipato Importo di 2 mld. CHF. Importo di 500 mln CHF. Nessun pagamento<br />
da parte degli agenti Rimborso integrale quando Rimborso integrale quando anticipato<br />
pagatori il sistema dei pagamenti unici il sistema dei pagamenti unici<br />
(banche in Svizzera) ha pro-dotto 4 mld. CHF ha prodotto 1,3 mld. CHF<br />
Stato di destinazione Indicazione dei 10 Stati e Territori in cui la maggior parte dei valori patrimoniali è stata<br />
del denaro prelevato trasferita, completata dal rispettivo numero di persone interessate<br />
Imposta alla fonte su redditi 26,375% per redditi e utili Aliquota secondo tipo di 25% per redditi e utili<br />
da capitale da capitale. 35% sui redditi reddito da capitale: da capitale. 35% sui<br />
derivanti da pagamenti di interessi 48%, dividendi 40%, redditi derivanti da<br />
interessi secondo l’Accordo altri redditi da capitale 28% pagamenti di interessi<br />
sulla fiscalità del risparmio secondo l’Accordo sulla<br />
tra la Svizzera e l’UE fiscalità del risparmio tra<br />
la Svizzera e l’UE<br />
Imposta alla fonte in caso In caso di successione: In caso di successione: Nessuna regola:<br />
di successione 50% di imposta o 40% di imposta o l’Austria non conosce<br />
comunicazione volontaria comunicazione volontaria l’imposta sulle successioni<br />
Garanzia del rispetto In caso di motivo plausibile In caso di motivo plausibile Nessuna possibilità di<br />
degli accordi da 900 fino a 1300 domande 500 domande al massimo presentare domande<br />
al massimo entro 2 anni. entro un anno. all’infuori delle vigenti<br />
Lo scambio di informazioni Lo scambio di informazioni disposizioni sull’assistenza<br />
secondo la CDI non viene secondo la CDI non viene amministrativa secondo<br />
pregiudicato pregiudicato la CDI<br />
Reciprocità Forma di reciprocità che può Forma di reciprocità che può Forma di reciprocità che può<br />
essere richiesta dalla Svizzera: essere richiesta dalla Svizzera: essere richiesta dalla Svizzera:<br />
comunicazione analoga allo comunicazione analoga allo ritenuta d’imposta secondo la<br />
scambio automatico di scambio automatico di direttiva sulla fiscalità del<br />
informazioni informazioni risparmio<br />
Impunità per le banche Di principio nessun Perseguimento penale Di principio nessun<br />
e i propri collaboratori perseguimento penale dei molto improbabile dei perseguimento penale dei<br />
partecipanti (in particolare partecipanti (in particolare partecipanti (in particolare<br />
le banche e i propri le banche e i loro le banche e i loro<br />
collaboratori) a un delitto collaboratori) a un delitto collaboratori) a un delitto<br />
finanziario commesso prima finanziario commesso prima finanziario commesso prima<br />
della firma dell’accordo della firma dell’accordo della firma dell’accordo<br />
Equivalenza sullo SAI Riconoscimento da parte degli Stati partner che la soluzione concordata nella convenzione<br />
è equiparabile nel lungo termine allo scambio automatico di informazioni (SAI)<br />
Impiego di dati rubati Non è permesso l’acquisto e l’impiego di dati rubati<br />
Migliore accesso al mercato Sarà possibile avviare una relazione con il cliente direttamente dalla Svizzera, maggiore<br />
attività di consulenza, possibilità di distribuire fondi.<br />
32 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
4. Domande<br />
e risposte<br />
.<br />
.<br />
A quali clienti si riferisce l’imposta liberatoria?<br />
L’accordo concerne unicamente le persone fisiche con domicilio in<br />
Germania/Regno Unito/Austria. Sono comprese anche le persone fisiche<br />
che detengono in via indiretta valori patrimoniali in Svizzera, ad<br />
esempio tramite una fondazione o un trust o una società con sede in<br />
un paradiso fiscale di cui siano beneficiarie effettive.<br />
Quali valori patrimoniali vengono regolarizzati in virtù dell’accordo?<br />
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo i valori in conto e<br />
in deposito detenuti in Svizzera presso banche, commercianti di valori<br />
mobiliari, gestori patrimoniali con relazioni aperte anteriormente al<br />
31.12.2010 e ancora esistenti al 31.12.2012 (ipotizzando l’entrata in<br />
vigore dell’accordo il 1 gennaio 2013).<br />
Le relazioni aperte per la prima volta nel periodo 1 gennaio 2011<br />
- 31.12.2012 non possono essere regolarizzate con il versamento<br />
dell’imposta liberatoria.<br />
Come devono comportarsi le persone interessate?<br />
Sebbene gli accordi debbano ancora essere ratificati dai rispettivi Parlamenti<br />
degli Stati contraenti e l’entrata in vigore sia prevista per il<br />
1° gennaio 2013, una persona interessata deve già ora sapere se vorrà<br />
procedere con:<br />
la regolarizzazione anonima acconsentendo al prelevamento dell’im-<br />
posta liberatoria una tantum (nel caso della Germania e della Gran<br />
Bretagna la fascia oscilla tra il 21 e il 41 per cento dei valori patrimoniali<br />
e in quello dell’Austria tra il 15 e il 38 per cento, la progressione<br />
dipende dal fattore tempo come si evidenzierà in seguito attraverso<br />
alcuni esempi pratici); ovvero<br />
l’autodenuncia alle autorità tributarie del proprio paese di residenza.<br />
Infatti, le persone interessate che non accettano né una comunicazione<br />
volontaria, né il versamento di un’imposta liberatoria anonima devono<br />
chiudere i loro conti o depositi in Svizzera entro l’entrata in vigore<br />
dell’accordo.<br />
Entro un termine di due mesi dall’entrata in vigore dell’accordo le<br />
banche devono contattare le persone interessate loro clienti per informarle<br />
in merito alle suddette opzioni.<br />
Qualora il cliente non indichi nessuna delle opzioni sopra menzionate,<br />
viene automaticamente applicata l’imposta liberatoria.<br />
Quando si procede all’addebito dell’imposta liberatoria retroattiva?<br />
Cinque mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo (presumibilmente<br />
quindi il 31 maggio 2013), le banche addebiteranno l’importo dovuto<br />
sul conto del cliente e gli rilasceranno un’attestazione della ritenuta<br />
d’imposta che potrà essere prodotta come prova in caso di richiesta.<br />
La tutela della sfera privata viene meno se il cliente opta per l’imposta<br />
liberatoria?<br />
La ratio dell’imposta è proprio quella di continuare a preservare la<br />
33 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
sfera privata. La banca in Svizzera addebita alla persona interessata<br />
l’imposta liberatoria dovuta e versa l’importo all’Amministrazione federale<br />
delle contribuzioni (AFC) che a sua volta lo trasmette in forma<br />
anonima alle autorità tributarie dello Stato di residenza della persona<br />
interessata.<br />
Cosa accade se al momento dell’addebito non è disponibile sufficiente<br />
liquidità sul conto del cliente?<br />
Qualora il cliente opti per la regolarizzazione anonima, è tenuto ad<br />
accertarsi che al momento del prelevamento dell’imposta vi sia sul<br />
conto una liquidità sufficiente. Nel caso in cui la liquidità sul conto<br />
non copra l’importo complessivo della ritenuta d‘imposta, la banca<br />
informa il cliente del saldo insufficiente e gli concede un determinato<br />
termine (8 settimane) per provvedere a coprire l’ammanco. Se allo<br />
scadere del termine, il saldo del conto risulta ancora insufficiente, la<br />
banca adotta una procedura analoga alla notifica volontaria, inoltrando<br />
all’AFC le informazioni del caso sul cliente senza che questi<br />
possa opporsi.<br />
Le persone “regolarizzate” possono essere chiamate a rispondere di reati<br />
fiscali nonostante la regolarizzazione?<br />
La regolarizzazione solleva i clienti, le banche svizzere e i loro collaboratori<br />
da qualsiasi perseguibilità penale o responsabilità pecuniaria<br />
per reati fiscali, a condizione che prima della sottoscrizione dell’accordo<br />
non sussistesse alcun indizio per avviare un procedimento penale.<br />
Come devono comportarsi i clienti che scelgono l’autodenuncia volontaria?<br />
Ai fini delle pratiche fiscali in Svizzera, la persona interessata informa<br />
la banca della volontà di avvalersi dell’autodenuncia, autorizzandola<br />
altresì per iscritto a notificare i valori patrimoniali da essa gestiti<br />
all’AFC che a sua volta trasmette tali informazioni alle autorità tributarie<br />
dello Stato di residenza estero.<br />
Quali dati vengono trasmessi dall’AFC alle autorità tributarie tedesche<br />
competenti?<br />
Una volta ottenuta l’autorizzazione scritta del cliente, la banca ne trasmette<br />
all’AFC il nominativo, la data di nascita e il domicilio, il nome<br />
dell’istituto di credito, il numero di conto/codice IBAN e l’ammontare<br />
del patrimonio a fine anno, per ogni anno non caduto in prescrizione.<br />
La banca rilascia al cliente un’attestazione recante i dettagli delle informazioni<br />
trasmesse all’AFC.<br />
Come funziona l’imposta liberatoria per il futuro?<br />
Dopo l’entrata in vigore dell’accordo i clienti hanno soltanto due possibilità:<br />
o acconsentono alla trattenuta dell’imposta alla fonte liberatoria<br />
e anonima o devono dichiarare i redditi alle autorità fiscali del<br />
loro Paese attraverso una dichiarazione spontanea.<br />
34 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
5. Esempi di<br />
applicazione<br />
Al fine di evitare distorsioni della concorrenza in ambito fiscale, l’ammontare<br />
delle aliquote fiscali dell’imposta liberatoria si basa sulle<br />
aliquote d’imposta applicate in Austria, Germania e Gran Bretagna.<br />
Per i contribuenti tedeschi l’aliquota unica per redditi da capitale ammonta<br />
a 26,375 per cento, che corrisponde all’aliquota dell’imposta<br />
liberatoria in vigore in Germania (25 per cento più il supplemento di<br />
solidarietà). In Gran Bretagna le aliquote sono state fissate tra il 27 e il<br />
48 per cento a seconda della categoria del reddito da capitale (si veda<br />
la tabella comparativa a pag. 32). In Austria si applica un’aliquota<br />
del 25 per cento, che corrisponde all’imposta sugli utili da capitale<br />
austriaca. Anche per le successioni viene applicata la stessa aliquota<br />
dello Stato di provenienza (50% per la Germania, 40% per la Gran<br />
Bretagna mentre l’Austria non conosce l’imposta sulle successioni).<br />
L’accordo prevede una complessa formula di calcolo dell’imposta liberatoria<br />
una tantum per il passato che varia in base alla durata del<br />
periodo di computo, alla consistenza del patrimonio al 31.12.2010<br />
raffrontata con la consistenza dello stesso al 31.12.2012.<br />
Si prenda ad esempio il caso di una relazione aperta nel 2002 presso<br />
una banca in Svizzera con un apporto iniziale di EUR 100’000.che<br />
è stata alimentata nel corso degli anni con ulteriori apporti. Al<br />
31.12.2010 il saldo della relazione era di EUR 900’000.- mentre al<br />
31.12.2012 la consistenza del patrimonio è di EUR 1’000’000.- .<br />
In questo caso, il capitale determinante ai fini dell’imposta liberatoria<br />
sarebbe pari a EUR 1’000’000.- . Applicando la formula prevista negli<br />
accordi a oggi sottoscritti dalla Svizzera, l’imposta liberatoria una<br />
tantum ammonterebbe a circa il 32%.<br />
Se al 31.12.2012 la consistenza del patrimonio fosse superiore a più<br />
del 20% del capitale al 31.12.2010 (ai fini dell’incremento si tiene solo<br />
conto di nuovi apporti), allora il capitale determinante sarebbe stato<br />
limitato al 120% del montante al 31.12.2010.<br />
Lo stesso esempio poc’anzi descritto porterebbe a un risultato differente<br />
se al 31.12.2010 il saldo della relazione fosse stato di EUR<br />
1’000’000.- e al 31.12.2012 la consistenza del patrimonio fosse di EUR<br />
300’000.- in quanto, nel suddetto lasso temporale, si sono effettuati<br />
dei prelevamenti. Il capitale determinante ai fini dell’imposta liberatoria<br />
sarebbe comunque pari a EUR 1’000’000.- e applicando la formula<br />
prevista negli accordi a oggi sottoscritti dalla Svizzera, l’imposta<br />
liberatoria una tantum ammonterebbe a circa il 35%. In questo caso,<br />
poiché l’ammontare dell’imposta liberatoria (EUR 350’000.-) risulta<br />
essere superiore alla consistenza della relazione al 31.12.2012 (EUR<br />
300’000.-), il cliente deve, entro un termine massimo di 8 settimane,<br />
mettere a disposizione della banca la differenza di EUR 50’000.- af-<br />
35 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
6. Questioni aperte<br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
finché questa possa effettuare il versamento dell’imposta. Se non lo fa’<br />
nel termine prescritto, la banca sarà autorizzata, senza dover richiedere<br />
e ottenere il consenso del cliente, a comunicare i dati del cliente e del<br />
conto all’AFC.<br />
Con questo accordo le banche non violano il dovere di lealtà nei confronti<br />
dei clienti?<br />
A parere di chi scrive appare evidente un conflitto d’interessi bancacliente:<br />
è vero che con questi accordi si dà la possibilità al “contribuente<br />
infedele” di sanare una volta per tutte e in modo definitivo<br />
le pendenze passate con il fisco del proprio Stato di residenza ma è<br />
anche vero che il cliente sanando la propria posizione (versando grosso<br />
modo da 1/4 a 1/3 del proprio patrimonio) sana anche quella della<br />
banca e dei propri funzionari, senza scordare che con questi accordi<br />
le banche in Svizzera beneficeranno di agevolazioni per poter offrire i<br />
propri servizi negli Stati contraenti.<br />
Le banche effettueranno un pagamento anticipato di imposta (CHF<br />
2 miliardi nel caso della Germania) a dimostrazione della volontà di<br />
attuare lo spirito e la lettera dell’accordo, che sarà restituito nella sua<br />
totalità solo nella misura in cui le imposte effettivamente prelevate<br />
supereranno una soglia prestabilita: e se l’accordo non fosse ritenuto<br />
vantaggioso da parte dei clienti e questi preferissero lasciare la Svizzera<br />
o procedere ad una disclosure volontaria direttamente con il proprio<br />
fisco?<br />
Last but not least, emerge un elemento di criticità dalla lettera degli<br />
accordi. Ipotizzando che il cliente manifesti la volontà di aderire<br />
all’imposta liberatoria, volendo pertanto mantenere integra la propria<br />
sfera privata, le banche in Svizzera sarebbero comunque autorizzate<br />
a comunicare i dati del cliente all’AFC qualora i fondi depositati dal<br />
cliente presso la banca in Svizzera risultassero insufficienti a coprire<br />
l’ammontare dell’imposta liberatoria: un principio cardine dell’impianto<br />
normativo elvetico che poggia sulla salvaguardia della tutela<br />
della sfera privata, verrebbe così scardinato, sulla base di un accordo<br />
bilaterale, in nome della tutela reputazionale delle banche elvetiche?<br />
Come verrà controllato il rispetto dell’accordo?<br />
Come nel caso della fiscalità del risparmio UE, sarà l’autorità fiscale<br />
elvetica a dover garantire l’osservanza dell’accordo da parte delle<br />
banche in Svizzera.<br />
Le autorità fiscali estere hanno il diritto di procedere alla verifica della<br />
corretta applicazione dell’imposta liberatoria da parte delle banche<br />
svizzere per mezzo di richieste a campione. Ad esempio nel caso della<br />
Germania, le autorità tedesche possono presentare tra 900 e 1300 richieste<br />
nei primi due anni, in cui devono obbligatoriamente indicare<br />
il nominativo del cliente e il sospetto fondato di irregolarità fiscali.<br />
36 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
In questo modo si escludono le cosiddette «fishing expedition». Non<br />
è invece necessario indicare nella richiesta il nome della banca in Svizzera.<br />
Qualora la domanda soddisfi tali requisiti, le autorità svizzere<br />
ricercano e notificano esclusivamente le relazioni bancarie in essere.<br />
Se desiderano ricevere ulteriori informazioni e documentazione sulle<br />
relazioni bancarie notificate, le autorità fiscali estere sono tenute a presentare<br />
una normale domanda di assistenza amministrativa secondo la<br />
convenzione di doppia imposizione. La domanda di assistenza amministrativa<br />
deve essere conforme all’art. 26 del modello OCSE.<br />
Come si concilia l’introduzione dell’imposta liberatoria con la fiscalità<br />
del risparmio UE?<br />
L’aliquota del 35% trova applicazione anche in pendenza dei nuovi<br />
accordi. Inoltre, l’imposta liberatoria dovrebbe essere considerata<br />
un’alternativa equivalente allo scambio automatico di informazioni<br />
conformemente alla direttiva UE sulla fiscalità del risparmio.<br />
L’UE propende più per lo scambio automatico di informazioni. Come<br />
reagirà?<br />
I membri dell’UE sono liberi di sottoscrivere accordi bilaterali con<br />
Stati terzi purché non violino il diritto comunitario. Gli accordi con<br />
la Germania e il Regno Unito sono stati modificati proprio per garantire<br />
il rispetto di quanto pattuito a livello comunitario ad esempio<br />
dalla direttiva risparmio. L’auspicio della Svizzera è che i Paesi che<br />
sigleranno questo tipo di accordo si impegnino a livello dell’Unione<br />
Europea per far sì che l’imposta liberatoria venga considerata una<br />
soluzione equivalente allo scambio automatico di informazioni.<br />
Se guardiamo all’applicazione della direttiva risparmio, questa ha<br />
dato risultati al di sotto delle aspettative degli Stati UE. Si è detto<br />
che la direttiva applicandosi alle sole persone fisiche e non anche alle<br />
persone giuridiche aveva prestato il fianco a un facile aggiramento.<br />
Questi accordi, pur applicandosi alle sole persone fisiche, presentano<br />
una differenza di rilievo rispetto alla direttiva risparmio in quanto<br />
solo le società ordinariamente imposte nello Stato in cui hanno la loro<br />
sede sono considerate come titolari effettive degli averi in banca. Alla<br />
stessa stregua sono considerati i trust discrezionali e irrevocabili.<br />
Se, dunque, al 31.12.2012 la relazione bancaria presso una banca in<br />
Svizzera fosse intestata a una società di capitali fiscalmente residente<br />
in uno Stato UE e ivi ordinariamente imposta, allora la banca potrebbe<br />
ritenere gli accordi non applicabili: il condizionale è d’obbligo<br />
poiché l’ultima parola spetta al metro interpretativo del compliance<br />
bancario.<br />
Di più complessa applicazione appare il caso del trust irrevocabile e<br />
discrezionale in quanto difficilmente “assimilabile” da clienti di estrazione<br />
non anglosassone.<br />
In base a come verrà interpretata questa apparente “apertura” dal<br />
compliance bancario elvetico, dipenderà la bontà e solidità agli occhi<br />
37 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
europei di questi accordi.<br />
Quello che, invece, appare ormai evidente è l’irreversibile agonia del<br />
“segreto bancario” elvetico il cui epitaffio è già stato scritto proprio<br />
tra le righe di questi accordi.<br />
Al momento di redigere il presente articolo, il Dipartimento federale<br />
delle finanze svizzero e il Ministero dell’Economia e delle Finanze<br />
italiano hanno annunciato che un gruppo di lavoro si riunirà il 24<br />
maggio 2012 per risolvere le questioni pendenti quali la revisione della<br />
convenzione per evitare la doppia imposizione con particolare riferimento<br />
allo scambio d’informazioni, l’uscita della Svizzera dalle<br />
“black lists” italiane, come pure l’adozione di un modello di accordo<br />
sulla regolarizzazione dei valori patrimoniali detenuti in Svizzera sulla<br />
falsa riga degli accordi sopra esaminati.<br />
Rimaniamo a disposizione per ulteriori ragguagli sull’avanzamento<br />
dei lavori.<br />
Steimle & Partners Consulting Sagl<br />
Tax & Legal Consultants<br />
Via Dogana Vecchia 2/Via Nassa<br />
CH - 6900 Lugano<br />
Tel. +41 91 9139900<br />
Fax +41 91 9139909<br />
www.steimle-consulting.ch<br />
38 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
39 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Fiscalità <strong>internazionale</strong><br />
Monitor di fiscalità<br />
<strong>internazionale</strong> con focus<br />
sul “far east”<br />
Dott. Giuseppe Andrea Giannantonio 1<br />
Dottore commercialista, Tax Partner, dello Studio Legale Chiomenti - Milano<br />
1. Cina: imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni<br />
realizzate da investitori istituzionali esteri<br />
Secondo la legislazione fiscale cinese i dividendi e gli interessi conseguiti<br />
in Cina da investitori qualificati esteri (i.e. le società di gestione<br />
del risparmio, le società di assicurazione, le “security companies”, i<br />
trust e le banche commerciali) sono soggetti, a partire dal 2009, alle<br />
imposte sui redditi delle società con una aliquota del 10% (Guo Shui<br />
Han [2009] no. 47), mentre, le plusvalenze realizzate in Cina dai medesimi<br />
soggetti a seguito della cessione di azioni sono esenti dal reddito<br />
d’impresa (Cai Shui [2005] no. 155).<br />
Al riguardo, l’autorità fiscale cinese ha avanzato una proposta di modifica<br />
di tale regime, in base alla quale le plusvalenze su partecipazioni<br />
realizzate in Cina da tali investitori qualificati esteri sarebbero assoggettate<br />
all’imposta sui redditi delle società con un’aliquota del 10%,<br />
mentre le eventuali minusvalenze sarebbero fiscalmente indeducibili.<br />
2. Cina: chiarimenti in merito al regime di deducibilità degli<br />
accantonamenti per la svalutazione dei crediti da parte degli<br />
enti finanziari<br />
Lo scorso 29 gennaio 2012, il Ministero delle finanze cinese e l’amministrazione<br />
fiscale cinese hanno emanato una nota (Cai Shui [2012]<br />
no. 5) al fine di chiarire il regime fiscale della deducibilità degli accantonamenti<br />
per la svalutazione dei crediti da parte degli enti finanziari.<br />
Ai sensi della citata nota le banche centrali, le banche commerciali,<br />
le società finanziarie e le società di leasing possono dedurre gli accantonamenti<br />
per la svalutazione dei crediti su finanziamenti (inclusi<br />
1 Giuseppe Andrea Giannantonio è Dottore<br />
Commercialista, socio dello Studio Legale<br />
Chiomenti che è composto da oltre 300<br />
avvocati e dottori commercialisti e ha sedi<br />
a Roma, Milano, Torino, Londra, Bruxelles,<br />
New York, Pechino, Shanghai e Hong<br />
Kong.<br />
40 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
quelli garantiti da ipoteca e pegno), scoperti di carte di credito, crediti<br />
per operazioni di import-export, crediti fiduciari, crediti derivanti da<br />
contratti di leasing, finanziamenti internazionali ecc.. L’ammontare<br />
massimo annuale della deduzione è pari all’1% del valore di bilancio<br />
dei crediti a fine esercizio al netto dell’ammontare degli accantonamenti<br />
per svalutazione crediti dedotti fino al termine dell’esercizio<br />
precedente.<br />
Gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti non sono comunque<br />
consentiti per certe tipologie di finanziamenti o crediti, tra i quali<br />
rientrano, a titolo esemplificativo, i titoli del governo, i crediti per dividendi,<br />
i depositi obbligatori alla Banca centrale, nonché altri finanziamenti<br />
privi di rischio.<br />
Ai fini fiscali, qualora sia realizzata una perdita su crediti, questa deve<br />
prioritariamente essere imputata all’ammontare di accantonamenti<br />
già dedotto, mentre l’eccedenza potrà essere dedotta dal reddito imponibile<br />
dell’anno in cui è stata realizzata.<br />
3. Cina: applicazione della disciplina sul transfer pricing ad una<br />
cessione di partecipazione tra società consociate residenti<br />
Lo scorso 16 maggio 2012 il China Taxation Newspaper ha riferito di<br />
un caso in cui un ufficio fiscale locale cinese ha rettificato l’ammontare<br />
di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione<br />
tra società consociate residenti.<br />
Come riportato dalla rivista, una società quotata cinese ha trasferito<br />
delle azioni detenute in una società quotata al proprio azionista per<br />
un corrispettivo pari al 50 per cento della media dei prezzi di quotazione<br />
delle azioni nei cinque giorni precedenti l’operazione. L’ufficio<br />
fiscale ha rettificato la plusvalenza realizzata dalla società in quanto il<br />
prezzo di cessione delle azioni non sarebbe stato conforme al valore di<br />
mercato delle azioni stesse in applicazione della disciplina sul transfer<br />
pricing. Dopo 10 mesi di negoziazione la società cedente ha accettato<br />
le rettifiche effettuate dall’ufficio fiscale pagando quanto dovuto.<br />
Tale caso merita attenzione in quanto riguarda l’applicazione della<br />
disciplina sul transfer pricing ad una cessione di una partecipazione<br />
intervenuta tra soggetti residenti nel medesimo Stato e, quindi, nei<br />
confronti di un’operazione che non si caratterizza come transfrontaliera.<br />
4. Isola di Man: emanato un documento di consultazione<br />
in relazione alla residenza delle società ai fini delle imposte<br />
sui redditi<br />
Lo scorso 3 aprile 2012 il Dipartimento delle imposte sui redditi<br />
dell’Isola di Man ha emanato un documento di consultazione (il periodo<br />
di consultazione è terminato il 14 maggio 2012) intitolato “La<br />
41 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Fiscalità <strong>internazionale</strong><br />
a.<br />
b.<br />
.<br />
.<br />
Monitor di fiscalità <strong>internazionale</strong> con focus sul “far east”<br />
residenza delle società ai fini delle imposte sui redditi”, al fine di risolvere<br />
le problematiche derivanti da situazioni di doppia residenza fiscale.<br />
Sulla base delle modifiche normative proposte all’Income Tax Act<br />
del 1970, una società costituita nell’Isola di Man ma gestita dall’estero<br />
e controllata da un soggetto residente in uno Stato estero, sarà considerata<br />
residente ai fini fiscali nell’altro Stato se, alternativamente:<br />
la società è fiscalmente residente nell’altro Stato ai sensi della legislazione<br />
interna di tale Stato;<br />
l’altro Stato applica una tassazione effettiva più elevata rispetto a<br />
quella a cui la società sarebbe assoggettata nell’Isola di Man.<br />
5. Stai Uniti: disconosciuta la deduzione di minusvalenze derivanti<br />
da operazioni prive di sostanza economica<br />
Nella sentenza John Paul Reddam v. Commisioner of Internal Revenue,<br />
la Corte fiscale statunitense ha disconosciuto la deducibilità di<br />
una minusvalenza derivante da una transazione considerata priva di<br />
sostanza economica.<br />
Il caso di specie riguardava un contribuente statunitense che aveva<br />
effettuato una complessa serie di transazioni al fine di incrementare<br />
fittiziamente (per circa 50 milioni di dollari) l’ammontare delle minusvalenze<br />
fiscalmente rilevanti da portare in compensazione con le<br />
plusvalenza realizzate mediante altre operazioni. L’amministrazione<br />
fiscale statunitense (l’IRS) aveva disconosciuto tali minusvalenze in<br />
quanto la transazione da cui traevano origine era stata ritenuta priva<br />
di sostanza economica.<br />
La Corte fiscale statunitense, in seguito al ricorso proposto dal contribuente,<br />
ha confermato quanto sostenuto dall’IRS, statuendo che il<br />
principio della “sostanza economica” è un meccanismo giuridico che<br />
consente di disconoscere una operazione ai fini fiscali qualora sia provato<br />
che la stessa non sia stata realizzata per valide ragioni economiche<br />
ma al fine di ottenere un beneficio fiscale altrimenti non previsto<br />
dalla normativa tributaria.<br />
6. Finlandia: proposta di legge per l’introduzione di una generale<br />
limitazione alla deducibilità degli interessi passivi<br />
Lo scorso 12 aprile 2012 il Ministero delle finanze finlandese ha pubblicato<br />
una bozza per una proposta di legge in relazione alla limitazione<br />
della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa. In<br />
particolare, tale bozza:<br />
introduce una limitazione generale alla deduzione degli interessi passivi<br />
(al netto degli interessi attivi e ad una franchigia di 500.000 euro)<br />
fissata nel 30% del reddito operativo lordo;<br />
riduce la deducibilità dal reddito d’impresa degli interessi passivi in<br />
ipotesi di interessi sostenuti con parti correlate (sia direttamente che<br />
42 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
.<br />
indirettamente) residenti sia in Finlandia che all’estero;<br />
applica le limitazioni alla deducibilità degli interessi anche alle società<br />
considerate fiscalmente trasparenti.<br />
7. Polonia: aboliti i benefici fiscali per gli investimenti in fondi<br />
comuni nazionali<br />
È stata abolita, con effetti dal 1 gennaio 2013, la legge sui fondi di<br />
investimento nazionali e sulla loro privatizzazione del 1993, la quale<br />
prevedeva, inter alia, un regime fiscale di esenzione in relazione ai proventi<br />
derivanti dai fondi comuni nazionali e alle plusvalenze realizzate<br />
sulle quote detenute in tali fondi.<br />
Tuttavia, sulla base delle disposizioni transitorie, i proventi derivanti<br />
dai fondi comuni nazionali continueranno ad essere esenti da imposte<br />
qualora il diritto alla loro percezione è stato acquisito dall’investitore<br />
antecedentemente al 1 gennaio 2013 e, per i fondi comuni nazionali il<br />
cui periodo fiscale differisce dall’anno solare, l’esenzione sulle plusvalenze<br />
troverà applicazione anche alle cessioni delle quote effettuate tra<br />
il 1 gennaio 2013 fino al termine del relativo periodo d’imposta.<br />
43 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Index<br />
Figura 1<br />
Euro/Dollaro USA<br />
I quadrimestre 2012<br />
Figura 2<br />
Standard & Poor’s 500<br />
I quadrimestre 2012<br />
Indice della Borsa<br />
di New York calcolato<br />
sui 500 maggiori titoli<br />
per capitalizzazione<br />
Charts<br />
A cura di SCF<br />
1.35<br />
1.34<br />
1.33<br />
1.32<br />
1.31<br />
1.30<br />
1.29<br />
1.28<br />
1.27<br />
1.26<br />
1.425<br />
1.400<br />
1.375<br />
1.350<br />
1.325<br />
1.300<br />
1.275<br />
mar 12<br />
mar 12<br />
apr 12<br />
apr 12<br />
44 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />
mag 12<br />
mag 12
Figura 3<br />
Dow Jones EuroSTOXX 50<br />
I quadrimestre 2012<br />
Indice relativo ai 50 titoli<br />
europei a maggiore<br />
capitalizzazione.<br />
Figura 4<br />
FTSE Mib<br />
I quadrimestre 2012<br />
Indice azionario che<br />
racchiude le azioni delle<br />
40 maggiori società<br />
italiane ed estere quotate<br />
sui mercati gestiti da<br />
Borsa Italiana<br />
2.700<br />
2.600<br />
2.500<br />
2.400<br />
2.300<br />
2.200<br />
2.100<br />
18.000<br />
17.000<br />
16.000<br />
15.000<br />
14.000<br />
dic 11<br />
feb 12<br />
gen 12<br />
mar 12<br />
feb 12<br />
45 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />
mar 12<br />
apr 12<br />
apr 12<br />
mag 12<br />
mag 12
Index<br />
Figura 5<br />
Costo del petrolio<br />
Indice WTI<br />
I quadrimestre 2012<br />
Il West Texas Intermediate<br />
Cushing Crude Oil Index<br />
rappresenta il prezzo di<br />
riferimento per il costo<br />
del petrolio negli Stati Uniti<br />
(New York Mercantile Exange).<br />
Viene scambiato in lotti da<br />
1000 fino a 5000 barili<br />
al giorno per la consegna tra<br />
il 25 del mese fino al 25 del<br />
mese successivo.<br />
I prezzi sono per consegne<br />
fisiche.<br />
Figura 6<br />
Costo del Nikel<br />
I quadrimestre 2012<br />
Charts<br />
128<br />
126<br />
124<br />
122<br />
120<br />
118<br />
116<br />
114<br />
112<br />
110<br />
108<br />
106<br />
$US/lb<br />
10.000<br />
9.500<br />
9.000<br />
8.500<br />
8.000<br />
7.500<br />
7.000<br />
23 nov 11<br />
mar 12<br />
09 dic 11<br />
29 dic 11<br />
17 gen 12<br />
02 feb 12<br />
apr 12<br />
46 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />
20 feb 12<br />
07 mar 12<br />
23 mar 12<br />
mag 12<br />
10 apr 12<br />
26 apr 12<br />
14 mag 12
Figura 7<br />
Costo del Rame<br />
I quadrimestre 2012<br />
Figura 8<br />
Costo dell’Alluminio<br />
I quadrimestre 2012<br />
$US/lb<br />
4.000<br />
3.800<br />
3.600<br />
3.400<br />
3.200<br />
$US/lb<br />
1.100<br />
1.050<br />
1.000<br />
0.950<br />
0.900<br />
0.850<br />
23 nov 11<br />
23 nov 11<br />
09 dic 11<br />
09 dic 11<br />
29 dic 11<br />
29 dic 11<br />
17 gen 12<br />
17 gen 12<br />
02 feb 12<br />
02 feb 12<br />
47 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />
20 feb 12<br />
20 feb 12<br />
07 mar 12<br />
07 mar 12<br />
23 mar 12<br />
23 mar 12<br />
10 apr 12<br />
10 apr 12<br />
26 apr 12<br />
26 apr 12<br />
14 mag 12<br />
14 mag 12
Index<br />
Figura 9<br />
Costo del Grano<br />
I quadrimestre 2012<br />
Figura 10<br />
Bund<br />
(scad. 04-07-2017)<br />
I quadrimestre 2012<br />
Charts<br />
720<br />
700<br />
680<br />
660<br />
640<br />
620<br />
600<br />
580<br />
119<br />
118<br />
117<br />
116<br />
115<br />
114<br />
dic 10<br />
gen 12<br />
gen 11<br />
feb 12<br />
feb 11<br />
48 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2<br />
mar 12<br />
mar 11<br />
apr 12<br />
apr 11<br />
mag 12<br />
mag 11
49 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
Note<br />
50 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
51 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
SCF spa<br />
Advisors in Structured<br />
Corporate Finance<br />
Piazza Missori 2<br />
20122 Milano<br />
Tel. +39 02 8058 3028<br />
Fax +39 02 8058 3049<br />
52 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2
ISSN: 2240-3299