Diritto internazionale - stefano botti scf
Diritto internazionale - stefano botti scf
Diritto internazionale - stefano botti scf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere<br />
Le banche svizzere s’impegnano a effettuare un pagamento anticipato<br />
delle imposte dovute in base agli accordi a dimostrazione della volontà<br />
di mettere in pratica lo spirito e la lettera degli accordi (l’accordo<br />
con l’Austria non prevede tale pagamento anticipato).<br />
Detto acconto sarà pagato dopo l’entrata in vigore dell’accordo e<br />
computato successivamente con i pagamenti unici (importi da regolarizzazione)<br />
versati dalle banche per conto dei clienti.<br />
Imposta liberatoria per il futuro<br />
Con cadenza annuale, le banche detraggono, in forma anonima dai<br />
redditi patrimoniali del singolo cliente, un importo pari all’imposta<br />
sul reddito che sarebbe applicabile nello Stato di residenza estero.<br />
L’aliquota fiscale viene, infatti, determinata in base allo stato di residenza<br />
del contribuente.<br />
La deduzione di tale imposta alla fonte ha carattere liberatorio.<br />
Rimane applicabile la fiscalità del risparmio UE con l’aliquota del<br />
35%.<br />
Anche in caso di successione ereditaria l’imposta relativa potrà essere<br />
dedotta dalle banche svizzere se gli eredi decidono di non sottoporsi<br />
alla tassazione direttamente nello stato di residenza.<br />
Misure di controllo del sistema<br />
Le autorità fiscali straniere hanno il diritto di procedere alla verifica<br />
della corretta applicazione della propria imposta liberatoria da parte<br />
della Svizzera per mezzo di richieste a campione.<br />
Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione<br />
dell’accesso al mercato<br />
Le banche svizzere possono operare sul mercato dello stato estero a<br />
condizioni agevolate.<br />
Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti<br />
La regolarizzazione tutela i clienti, le banche e i loro collaboratori dal<br />
perseguimento penale.<br />
Astensione dall’utilizzo di dati rubati in futuro<br />
Gli Stati si impegnano a non utilizzare in futuro le informazioni ottenute<br />
con dati acquisiti illegalmente per intentare procedimenti giudiziari<br />
contro le banche svizzere o i loro collaboratori.<br />
30 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2