18.04.2013 Views

Diritto internazionale - stefano botti scf

Diritto internazionale - stefano botti scf

Diritto internazionale - stefano botti scf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />

Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />

Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />

Pagamento in acconto da parte delle banche svizzere<br />

Le banche svizzere s’impegnano a effettuare un pagamento anticipato<br />

delle imposte dovute in base agli accordi a dimostrazione della volontà<br />

di mettere in pratica lo spirito e la lettera degli accordi (l’accordo<br />

con l’Austria non prevede tale pagamento anticipato).<br />

Detto acconto sarà pagato dopo l’entrata in vigore dell’accordo e<br />

computato successivamente con i pagamenti unici (importi da regolarizzazione)<br />

versati dalle banche per conto dei clienti.<br />

Imposta liberatoria per il futuro<br />

Con cadenza annuale, le banche detraggono, in forma anonima dai<br />

redditi patrimoniali del singolo cliente, un importo pari all’imposta<br />

sul reddito che sarebbe applicabile nello Stato di residenza estero.<br />

L’aliquota fiscale viene, infatti, determinata in base allo stato di residenza<br />

del contribuente.<br />

La deduzione di tale imposta alla fonte ha carattere liberatorio.<br />

Rimane applicabile la fiscalità del risparmio UE con l’aliquota del<br />

35%.<br />

Anche in caso di successione ereditaria l’imposta relativa potrà essere<br />

dedotta dalle banche svizzere se gli eredi decidono di non sottoporsi<br />

alla tassazione direttamente nello stato di residenza.<br />

Misure di controllo del sistema<br />

Le autorità fiscali straniere hanno il diritto di procedere alla verifica<br />

della corretta applicazione della propria imposta liberatoria da parte<br />

della Svizzera per mezzo di richieste a campione.<br />

Semplificazione delle operazioni transfrontaliere / Agevolazione<br />

dell’accesso al mercato<br />

Le banche svizzere possono operare sul mercato dello stato estero a<br />

condizioni agevolate.<br />

Decriminalizzazione di banche, collaboratori e clienti<br />

La regolarizzazione tutela i clienti, le banche e i loro collaboratori dal<br />

perseguimento penale.<br />

Astensione dall’utilizzo di dati rubati in futuro<br />

Gli Stati si impegnano a non utilizzare in futuro le informazioni ottenute<br />

con dati acquisiti illegalmente per intentare procedimenti giudiziari<br />

contro le banche svizzere o i loro collaboratori.<br />

30 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!