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Diritto internazionale - stefano botti scf

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dai rapporti economici tra l’intermediario ed il cliente, essendo per<br />

quest’ultimo indifferente la misura del mark to market di estinzione<br />

anticipata a seguito della sentenza di nullità.<br />

Tuttavia se la nullità del derivato pronunciata in primo grado venisse<br />

riformata in appello, è evidente che il costo di estinzione anticipata<br />

sostenuto dalla Banca per effetto dell’iniziativa processuale dell’ente<br />

pubblico potrebbe essere correttamente riaddebitato a quest’ultimo,<br />

soccombente nel giudizio di impugnazione.<br />

Ne consegue che entrambe le parti (l’intermediario in via diretta,<br />

l’Ente pubblico in caso di riforma in appello della sentenza di nullità)<br />

risultano di fatto esposte a costi indeterminabili e di cui il Giudice, al<br />

momento in cui scrive la sentenza, non conosce neppure l’ammontare,<br />

essendo quest’ultimo soggetto a continue oscillazioni di mercato.<br />

Poiché il mark to market di estinzione anticipata “forzata” a seguito<br />

di pronuncia giudiziale rappresenta quindi un costo cui non corrisponde<br />

alcun reale beneficio della controparte pubblica (se non addirittura<br />

un rischio nella prospettiva degli ulteriori gradi di giudizio,<br />

specie in questa fase in cui mancano indirizzi giurisprudenziali consolidati),<br />

sarebbe auspicabile l’adozione di regole e di prassi applicative<br />

che consentano agli intermediari una certa elasticità nella gestione dei<br />

contratti derivati dichiarati nulli, permettendo, ad esempio, di poter<br />

mantenere in essere le operazioni senza oneri a carico degli enti, onde<br />

estinguerle successivamente in un momento favorevole del mercato.<br />

In tal modo potrebbero ridursi questi costi imprevedibili, derivanti<br />

dal contenzioso e determinabili soltanto in funzione della data della<br />

sentenza.<br />

Misure di questo tipo potrebbero altresì svolgere un ruolo positivo nel<br />

favorire l’estinzione anticipata delle posizioni in via convenzionale:<br />

la maggiore preoccupazione dei pubblici amministratori, specie dei<br />

piccoli Comuni, nel timore di subire sanzioni personali inflitte dal<br />

Giudice contabile, è oggi quella di uscire dai derivati in essere, indipendentemente<br />

dal loro andamento.<br />

Tale preoccupazione ha generato effetti perversi come la proposizione<br />

di controversie contro gli intermediari finanziari in ipotesi ove non è<br />

configurabile alcun danno attuale a carico dell’Ente, e cioè quando il<br />

derivato ha prodotto e produce flussi positivi a suo favore. Nonostante<br />

in tali fattispecie i prodotti derivati svolgano efficientemente la funzione<br />

per la quale sono stati creati, la pressione mediatica e politica<br />

per uscirne espone l’Ente alla rinuncia dei benefici incassati e genera<br />

effetti imprevedibili in relazione alle fluttuazioni del mark to market,<br />

che, come si è detto, da misura “virtuale” in costanza di contratto<br />

diviene passività attuale in caso di estinzione anticipata, passività che,<br />

nella gran parte dei casi, si pretende di mettere a carico dell’intermediario.<br />

A ciò si aggiunga che l’attuale divieto di nuove operazioni<br />

introduce una ulteriore rigidità a carico delle parti, escludendo dalle<br />

soluzioni praticabili le rinegoziazioni effettuate senza variare il nozio-<br />

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