Diritto internazionale - stefano botti scf
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<strong>Diritto</strong> <strong>internazionale</strong><br />
6. Questioni aperte<br />
Brevi note sugli accordi recentemente sottoscritti dalla Svizzera con il<br />
Regno Unito, la Germania e l’Austria<br />
finché questa possa effettuare il versamento dell’imposta. Se non lo fa’<br />
nel termine prescritto, la banca sarà autorizzata, senza dover richiedere<br />
e ottenere il consenso del cliente, a comunicare i dati del cliente e del<br />
conto all’AFC.<br />
Con questo accordo le banche non violano il dovere di lealtà nei confronti<br />
dei clienti?<br />
A parere di chi scrive appare evidente un conflitto d’interessi bancacliente:<br />
è vero che con questi accordi si dà la possibilità al “contribuente<br />
infedele” di sanare una volta per tutte e in modo definitivo<br />
le pendenze passate con il fisco del proprio Stato di residenza ma è<br />
anche vero che il cliente sanando la propria posizione (versando grosso<br />
modo da 1/4 a 1/3 del proprio patrimonio) sana anche quella della<br />
banca e dei propri funzionari, senza scordare che con questi accordi<br />
le banche in Svizzera beneficeranno di agevolazioni per poter offrire i<br />
propri servizi negli Stati contraenti.<br />
Le banche effettueranno un pagamento anticipato di imposta (CHF<br />
2 miliardi nel caso della Germania) a dimostrazione della volontà di<br />
attuare lo spirito e la lettera dell’accordo, che sarà restituito nella sua<br />
totalità solo nella misura in cui le imposte effettivamente prelevate<br />
supereranno una soglia prestabilita: e se l’accordo non fosse ritenuto<br />
vantaggioso da parte dei clienti e questi preferissero lasciare la Svizzera<br />
o procedere ad una disclosure volontaria direttamente con il proprio<br />
fisco?<br />
Last but not least, emerge un elemento di criticità dalla lettera degli<br />
accordi. Ipotizzando che il cliente manifesti la volontà di aderire<br />
all’imposta liberatoria, volendo pertanto mantenere integra la propria<br />
sfera privata, le banche in Svizzera sarebbero comunque autorizzate<br />
a comunicare i dati del cliente all’AFC qualora i fondi depositati dal<br />
cliente presso la banca in Svizzera risultassero insufficienti a coprire<br />
l’ammontare dell’imposta liberatoria: un principio cardine dell’impianto<br />
normativo elvetico che poggia sulla salvaguardia della tutela<br />
della sfera privata, verrebbe così scardinato, sulla base di un accordo<br />
bilaterale, in nome della tutela reputazionale delle banche elvetiche?<br />
Come verrà controllato il rispetto dell’accordo?<br />
Come nel caso della fiscalità del risparmio UE, sarà l’autorità fiscale<br />
elvetica a dover garantire l’osservanza dell’accordo da parte delle<br />
banche in Svizzera.<br />
Le autorità fiscali estere hanno il diritto di procedere alla verifica della<br />
corretta applicazione dell’imposta liberatoria da parte delle banche<br />
svizzere per mezzo di richieste a campione. Ad esempio nel caso della<br />
Germania, le autorità tedesche possono presentare tra 900 e 1300 richieste<br />
nei primi due anni, in cui devono obbligatoriamente indicare<br />
il nominativo del cliente e il sospetto fondato di irregolarità fiscali.<br />
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