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Diritto internazionale - stefano botti scf

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deregulation iniziale, all’introduzione di limitazioni operative abbastanza<br />

blande e talora non molto chiare (D.M. 389/2003) alla opinabile<br />

fissazione di ulteriori limiti con l’infelice ricorso allo strumento della<br />

circolare ministeriale (Circ. Min. Economia 27.05.2004 n. 101118),<br />

ad una progressiva e quasi precipitosa introduzione di adempimenti<br />

e di ulteriori controlli al fine di scoraggiare per quanto possibile il<br />

ricorso ai derivati, ed infine al divieto temporaneo di effettuare nuove<br />

operazioni del dicembre 2008.<br />

Divieto questo, che in conformità alla più squisita tradizione normativa<br />

nazionale viene dichiarato provvisorio, ma che, dopo oltre tre anni,<br />

ha ormai di fatto assunto una impropria “stabilità”, di certo maggiore<br />

rispetto ai precedenti interventi legislativi, mentre la bozza di<br />

Regolamento in materia del Ministero dell’Economia - che dovrebbe<br />

disciplinare ex novo il settore e alla cui entrata in vigore è correlato<br />

il venir meno del divieto temporaneo di nuove operazioni - non vede<br />

ancora la luce, impantanato tra discussioni di principio ed incertezze<br />

su diversi aspetti 1 .<br />

Il regime “temporaneo” di divieto ha ricevuto poi un’autorevole<br />

conferma e sanzione dalla Corte costituzionale, che nella sentenza<br />

n. 52/2010 ne ha sostenuto con convinzione l’opportunità, quale doverosa<br />

cautela apprestata verso un fenomeno ritenuto pericoloso ed<br />

incontrollabile:<br />

“La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a<br />

contenere l’esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti<br />

che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive<br />

finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all’atto della stipulazione<br />

dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari.<br />

Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e<br />

urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla<br />

1 L’art. 62 3 del d.l. n. 112 del 2008, novellato<br />

dalla legge n. 203 del 2008 prevede<br />

infatti che «il Ministro dell’economia e<br />

delle finanze, sentite la Banca d’Italia e<br />

la Commissione nazionale per le società<br />

e la borsa, con uno o più regolamenti da<br />

emanare ai sensi dell’articolo 17, comma<br />

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa,<br />

per i profili d’interesse regionale, con<br />

la Conferenza permanente per i rapporti<br />

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome<br />

di Trento e di Bolzano, individua<br />

la tipologia dei contratti relativi agli strumenti<br />

finanziari derivati» che le Regioni,<br />

le Province autonome di Trento e di Bolzano<br />

e gli enti locali «possono concludere,<br />

e indica le componenti derivate, implicite<br />

o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà<br />

di prevedere nei contratti di finanziamento».<br />

Il comma in esame stabilisce,<br />

inoltre, che «al fine di assicurare la massi-<br />

ma trasparenza dei contratti relativi agli<br />

strumenti finanziari derivati nonché delle<br />

clausole relative alle predette componenti<br />

derivate, il medesimo regolamento individua<br />

altresì le informazioni, rese in lingua<br />

italiana, che gli stessi devono contenere».<br />

Su quest’ultimo punto violente polemiche<br />

stanno accompagnando il lungo dibattito<br />

circa l’opportunità di prevedere obbligatoriamente<br />

nel nuovo testo di regolamento,<br />

quali ausili alla trasparenza contrattuale,<br />

i c.d. scenari probabilistici o le analisi di<br />

sensitività: sullo scadere del dibattito dalle<br />

problematiche scientifiche alla polemica<br />

politica cfr. da ultimo la singolare interrogazione<br />

parlamentare del Sen. Lannutti n.<br />

4-07253 dell’1.04.2012, reperibile su www.<br />

senato.it., contenente pesanti attacchi personali<br />

al Direttore della Direzione del Debito<br />

pubblico del Dipartimento del Tesoro.<br />

19 F i n a n z i a r i a S C F 1 1 2

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