guida ai finanziamenti regionali - Consiglio regionale del Piemonte
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ARTIGIANATO<br />
ARTIGIANATO<br />
FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE<br />
- SEZIONE ARTIGIANATO<br />
LR <strong>del</strong> 14 genn<strong>ai</strong>o 2009 n. 1 art. 7 B.U. 22 genn<strong>ai</strong>o 2009, n. 3<br />
Destinatari Imprese artigiane sia singole che associate o consorziate, iscritte al registro <strong>del</strong>le imprese<br />
e all’Albo provinciale <strong>del</strong>le imprese artigiane, con le limitazioni di cui al Regolamento<br />
de minimis CE n. 1998/2006.<br />
Sono ammesse anche le imprese che ottengono l’iscrizione all’Albo <strong>del</strong>le Imprese Artigiane<br />
entro i 12 mesi dalla data di presentazione <strong>del</strong>la domanda.Possono beneficiare<br />
<strong>del</strong>l’agevolazione le imprese aventi sede operativa nel territorio <strong>del</strong>la Regione <strong>Piemonte</strong><br />
(con la sola eccezione <strong>del</strong>le imprese con insediamenti ubicati nelle fasce fluviali soggette<br />
a vincolo, <strong>ai</strong> sensi <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong> Comitato Istituzionale <strong>del</strong>l’Autorità di Bacino <strong>del</strong><br />
Fiume Po) e che non abbiano subito perdite negli ultimi due esercizi finanziari.I soggetti<br />
richiedenti devono essere finanziariamente sani e con solide prospettive; non sono ammesse<br />
le imprese che negli ultimi due esercizi precedenti alla presentazione <strong>del</strong>la domanda<br />
abbiano conseguito un utile di esercizio medio inferiore al 5% dei ricavi. Al<br />
momento <strong>del</strong>la presentazione <strong>del</strong>la domanda le imprese di nuova costituzione possono<br />
anche non risultare attive se gli investimenti oggetto <strong>del</strong>la domanda sono propedeutici al<br />
conseguimento dei requisiti minimi necessari per l’avvio <strong>del</strong>l’attività.<br />
Procedura Preliminarmente l’impresa deve inoltrare domanda, su moduli scaricabili dal sito<br />
www.finpiemonte.it alla Banca ed al Confidi prescelti per la predisposizione <strong>del</strong>la<br />
<strong>del</strong>ibera.<br />
Ad avvenuta <strong>del</strong>ibera, sia da parte <strong>del</strong>la Banca sia <strong>del</strong> Confidi, potrà essere presentata<br />
la domanda di agevolazione, tramite procedura informatica collegandosi al sito Finpiemonte:<br />
https://www.finpiemonte.info/index.aspx.<br />
Entro i 5 giorni lavorativi successivi, occorre inviare il cartaceo, debitamente sottoscritto<br />
e corredato dalla documentazione richiesta, compresi gli originali <strong>del</strong>le attestazioni<br />
firmate dalla banca e dal confidi relative alla <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’operazione. La mancanza<br />
anche di un solo allegato determinerà l’irricevibilità <strong>del</strong>la domanda. Il Gruppo<br />
Tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte SpA esprime entro 30 giorni dal<br />
ricevimento un parere sull’ammissibilità <strong>del</strong>la domanda. In caso di esito negativo,<br />
l’azienda potrà presentare, entro 45 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>la comunicazione, richiesta<br />
di riesame.<br />
L’erogazione <strong>del</strong> finanziamento (a preventivo) avviene al ricevimento,da parte di<br />
Finpiemonte, <strong>del</strong>la documentazione relativa alla normativa anti-riciclaggio e <strong>del</strong>la dichiarazione<br />
sul de minimis.<br />
La data di ultimazione <strong>del</strong> programma viene determinata sommando alla data di erogazione<br />
<strong>del</strong> finanziamento la durata <strong>del</strong> programma indicata in domanda. Entro 30 giorni<br />
successivi a tale data di ultimazione occorre procedere alla rendicontazione <strong>del</strong>le spese.<br />
Eventuali modifiche <strong>ai</strong> programmi d’investimento (variazioni programma) nonchè richieste<br />
proroga devono essere inviate, debitamente motivate, almeno 90 giorni prima<br />
<strong>del</strong>la data indicata di conclusione <strong>del</strong> programma. Le proroghe potranno essere concesse<br />
per un periodo massimo di 6 mesi. La mancata osservanza <strong>del</strong>le procedure e dei<br />
termini, l’incompletezza o difformità <strong>del</strong>la modulistica e <strong>del</strong>la documentazione determina<br />
l’irricevibilità <strong>del</strong>la domanda, <strong>del</strong>le richieste di riesame, di proroga, di variazione di<br />
programma, e <strong>del</strong>la rendicontazione, senza la possibilità di successive integrazioni.<br />
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