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guida ai finanziamenti regionali - Consiglio regionale del Piemonte

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ARTIGIANATO<br />

Assessorato Assessorato allo sviluppo economico, Ricerca e Innovazione - Settore Promozione,<br />

Sviluppo e Disciplina <strong>del</strong>l’Artigianato<br />

Via Pisano, 6 - 10152 Torino - tel. 011.432.1493<br />

Em<strong>ai</strong>l: infoartigianato@regione.piemonte.it<br />

Sito: http://www.regione.piemonte.it/artig/bandi/index.htm<br />

LOCAZIONE FINANZIARIA ‘ARTIGIANCASSA’ AVENTE AD OGGETTO L’IMPIANTO<br />

(ACQUISTO O COSTRUZIONE) E/O AMPLIAMENTO DEL LABORATORIO, L’ACQUISTO DI<br />

MACCHINE E ATTREZZI NUOVI ED USATI E AUTOVEICOLI NUOVI COMUNQUE POSTI<br />

AL SERVIZIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ CERTIFICATE SVOLTE DALL’IMPRESA<br />

L. <strong>del</strong> 21 maggio 1981 n. 240 G.U. 27 maggio 1981, n.143<br />

Destinatari Imprese artigiane come disciplinate dalla legge quadro n° 443 <strong>del</strong> 1985, sia singole che<br />

associate o consorziate<br />

Procedura La domanda di ammissione al contributo in conto interessi deve essere compilata dall’impresa<br />

artigiana e dal soggetto presentatore (Società di leasing/Banca/Confidi/Associazione<br />

di categoria) convenzionato, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando<br />

esclusivamente lo schema appositamente predisposto. La predetta domanda deve essere<br />

trasmessa dal soggetto presentatore alla Sede Regionale <strong>del</strong>l’Artigiancassa <strong>del</strong> <strong>Piemonte</strong><br />

entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza <strong>del</strong> contributo. Alla domanda,<br />

utilizzabile anche per autocertificare l’iscrizione all’Albo <strong>del</strong>le imprese artigiane, deve<br />

essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società di leasing, la seguente<br />

documentazione:<br />

a) il verbale di consegna sottoscritto dall’impresa contenente la descrizione, la data e il<br />

luogo di consegna dei beni;<br />

b) la planimetria dei locali con l’indicazione <strong>del</strong>la loro singola destinazione, nel caso di<br />

operazioni di locazione finanziaria immobiliare.<br />

Finanziamenti Il contributo in conto canoni, determinato in funzione <strong>del</strong> tasso di riferimento UE vigente<br />

al momento <strong>del</strong>la stipula <strong>del</strong> contratto di locazione finanziaria e <strong>del</strong>la localizzazione<br />

<strong>del</strong>l’investimento, è calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante<br />

ad una corrispondente operazione effettuata <strong>ai</strong> sensi <strong>del</strong>l’art. 37 <strong>del</strong>la Legge n.<br />

949/52. Il contributo è pari al:<br />

- 50% <strong>del</strong> tasso di riferimento comunitario;<br />

- 70% <strong>del</strong> tasso di riferimento comunitario, nei seguenti casi:<br />

a. imprese operanti nei settori tessile-abbigliamento (sottosezioni DB 17 e DB 18 <strong>del</strong>la<br />

classificazione Istat 2002), oreficeria (categorie 36.22.1 e 36.22.2), automobilistico (sottosezioni<br />

DM 34.3 e DM 35), indotto auto (cioè aziende i cui ricavi siano riconducibili<br />

per una quota non inferiore al 30% a commesse provenienti da imprese appartenenti alla<br />

filiera produttiva <strong>del</strong> settore automobilistico);<br />

b. imprese che, insediate in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, si rilocalizzano in<br />

aree idonee;<br />

c. imprese localizzate nei comuni montani. L’importo massimo agevolabile è di 500.000,00<br />

g rotativo. Il plafond rotativo si ricostituisce sulla base <strong>del</strong>l’avvenuto pagamento <strong>del</strong>le<br />

rate dei leasing e dei <strong>finanziamenti</strong> agevolati in corso e quindi l’utilizzo in essere è rappresentato<br />

unicamente dal debito residuo. Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa,<br />

l’importo massimo ammissibile è fissato in 62.000 g per ogni socio. Per i consorzi e le<br />

società consortili l’importo massimo si determina moltiplicando g 500.000 per il numero<br />

<strong>del</strong>le imprese consorziate. L’importo <strong>del</strong>l’operazione ammissibile è pari al valore <strong>del</strong> bene<br />

diminuito <strong>del</strong> prezzo di riscatto; inoltre non è ammesso il pagamento anticipato di canoni<br />

superiori al 15% <strong>del</strong> valore <strong>del</strong> bene locato per le operazioni con durata fino a 5 anni, ed al<br />

20% per le operazioni oltre i 5 anni. Qualunque sia la maggiore durata dei contratti di<br />

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