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Regolamento Commissioni Consiliari - Comune di Monza

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COMUNE DI MONZA<br />

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI<br />

(Approvato con deliberazioni C.C. n. 46 del 22.6.1998 e n. 81 del 22.7.1998)<br />

(Con deliberazione C.C. n. 93 del 21.10.2002 sono state apportate mo<strong>di</strong>fiche agli articoli 2 e 12)<br />

ART. 1 - ISTITUZIONE<br />

1. Il Consiglio comunale, entro 90 gg. dal suo inse<strong>di</strong>amento istituisce <strong>Commissioni</strong> consiliari a carattere permanente<br />

fissandone il numero e le materie <strong>di</strong> competenza in relazione a quanto previsto dallo Statuto.<br />

2. Le <strong>Commissioni</strong> sono convocate per esaminare preventivamente le più importanti materie <strong>di</strong> competenza del<br />

Consiglio comunale ed esprimono su <strong>di</strong> esse il proprio parere che viene allegato alla relativa proposta <strong>di</strong> deliberazione<br />

consiliare.<br />

3. Le <strong>Commissioni</strong> consiliari speciali e temporanee <strong>di</strong> cui all’art. 19, comma 4, dello Statuto sono <strong>di</strong>sciplinate dal<br />

presente regolamento.<br />

4. Alla nomina delle <strong>Commissioni</strong> speciali il Consiglio comunale procede caso per caso.<br />

ART. 2 - COMPOSIZIONE<br />

1. Le <strong>Commissioni</strong> sono composte da tanti membri quanti sono i gruppi consiliari costituiti ai sensi del vigente<br />

regolamento del Consiglio comunale.<br />

2. Ciascun gruppo consiliare designa nel proprio interno il membro che farà parte della Commissione medesima. Il<br />

Consiglio comunale con proprio provve<strong>di</strong>mento formalizza le nomine entro 15 giorni dalla istituzione delle<br />

<strong>Commissioni</strong>. La stessa modalità verrà eseguita in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni o <strong>di</strong> evento che reclami surrogazione.


3. Ogni componente della Commissione interviene alle riunioni quale rappresentante <strong>di</strong> Consiglieri del gruppo <strong>di</strong><br />

appartenenza. A ciascun componente sono quin<strong>di</strong> attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo consiliare<br />

rappresentato.<br />

4. Ogni Consigliere può far parte <strong>di</strong> più <strong>Commissioni</strong> consiliari.<br />

5. In caso <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento temporaneo è ammessa, <strong>di</strong> volta in volta, la delega ad altro Consigliere prioritariamente dello<br />

stesso gruppo.<br />

6. Per un maggior approfon<strong>di</strong>mento degli oggetti, il commissario può avvalersi, durante le riunioni, dell’assistenza <strong>di</strong> un<br />

proprio tecnico <strong>di</strong> fiducia. I predetti tecnici non possono intervenire nella <strong>di</strong>scussione, non hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e non<br />

percepiranno alcun compenso né rimborso spese.<br />

(comma 6 aggiunto con deliberazione C.C. n. 93 del 21.10.02)<br />

ART. 3 - INSEDIAMENTO<br />

1. Entro 15 giorni dalla data del provve<strong>di</strong>mento consiliare <strong>di</strong> cui al precedente art. 2 comma 2, il Presidente del<br />

Consiglio comunale, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione<br />

per:<br />

a) l’inse<strong>di</strong>amento della commissione<br />

b) la nomina del Presidente<br />

c) la nomina del Vice Presidente<br />

La seduta <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />

2. Se entro il termine <strong>di</strong> cui al comma precedente, un gruppo consiliare non nomina il proprio membro, la Commissione<br />

si dà per costituita in presenza <strong>di</strong> almeno la metà più uno dei voti espressi dai componenti su base ponderale.<br />

ART. 4 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE<br />

1. Ogni Commissione elegge nella stessa seduta, il Presidente e il vice Presidente. Il vice Presidente collabora con il<br />

Presidente e lo sostituisce in caso <strong>di</strong> assenza o impe<strong>di</strong>mento.<br />

2. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e si integra secondo quanto stabilito<br />

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3<br />

dall’art. 2 del presente regolamento: nel caso <strong>di</strong> scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i componenti<br />

cessano automaticamente dalla carica.<br />

ART. 5 -IL PRESIDENTE<br />

1. Il Presidente pre<strong>di</strong>spone l’or<strong>di</strong>ne del giorno degli argomenti per i quali è richiesta la convocazione, presiede la<br />

Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, <strong>di</strong>sciplinandone lo svolgimento.<br />

2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a <strong>di</strong>fesa delle<br />

prerogative della Commissione e dei <strong>di</strong>ritti dei singoli Consiglieri.<br />

ART. 6 - CONVOCAZIONE E FUNZIONI DEL PRESIDENTE<br />

1. La Commissione è convocata dal Presidente anche su richiesta del Sindaco o dell’Assessore competente, o <strong>di</strong> almeno<br />

un terzo dei componenti la Commissione, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio <strong>di</strong> ogni componente eletto,<br />

almeno tre giorni prima della seduta, unitamente alla in<strong>di</strong>cazione degli oggetti all’or<strong>di</strong>ne del giorno.<br />

2. L’avviso <strong>di</strong> convocazione dovrà essere inviato anche al Sindaco, all’Assessore competente, al Presidente del<br />

Consiglio e, per sola conoscenza, ai Capigruppo.<br />

3. In particolare il Presidente provvede a:<br />

a) convocare la Commissione;<br />

b) pre<strong>di</strong>sporre il calendario delle riunioni e gli or<strong>di</strong>ni del giorno delle sedute;<br />

c) inserire all’or<strong>di</strong>ne del giorno gli argomenti eventualmente richiesti da almeno 1/3 dei componenti le <strong>Commissioni</strong>;<br />

d) curare i rapporti con altre <strong>Commissioni</strong> al fine del coor<strong>di</strong>namento dei lavori;<br />

e) curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;<br />

f) curare altresì che i risultati dei lavori della Commissione siano portati tempestivamente a conoscenza del Sindaco e<br />

dell’Assessore competente, nonché del Presidente del Consiglio.<br />

4. Potrà altresì, su propria iniziativa o <strong>di</strong> almeno 1/3 dei componenti la Commissione invitare i funzionari del <strong>Comune</strong>,<br />

amministratori e <strong>di</strong>rigenti <strong>di</strong> enti, aziende ed organismi cui il <strong>Comune</strong> partecipa, per fornire approfon<strong>di</strong>menti sugli


argomenti in <strong>di</strong>scussione, e potrà altresì invitare esperti a relazionare su particolari materie <strong>di</strong> notevole complessità,<br />

senza oneri per l’Amministrazione comunale.<br />

5. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a <strong>di</strong>fesa delle<br />

prerogative della Commissione e dei <strong>di</strong>ritti dei singoli Consiglieri.<br />

ART. 7 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE<br />

Le riunioni sono <strong>di</strong> norma pubbliche, salvo i casi <strong>di</strong> persone o <strong>di</strong> specifiche questioni <strong>di</strong> riservatezza stabilite dalla<br />

Commissione stessa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.<br />

ART. 8 – PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI ALLE SEDUTE<br />

1. Il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale possono partecipare ai lavori della Commissione,<br />

senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />

2. Essi possono intervenire per illustrare gli aspetti dei problemi all’or<strong>di</strong>ne del giorno.<br />

ART. 9 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE<br />

1. Per la vali<strong>di</strong>tà delle sedute delle <strong>Commissioni</strong> sarà necessaria, o la presenza <strong>di</strong> almeno la metà dei voti esprimibili<br />

secondo quanto previsto al successivo articolo 10 oppure, in alternativa, della metà dei componenti le <strong>Commissioni</strong>.<br />

ART. 10 – MODALITA’ DELLA VOTAZIONE<br />

1. Le <strong>Commissioni</strong> deliberano a maggioranza assoluta dei votanti.<br />

2. Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei votanti; se il numero dei votanti è <strong>di</strong>spari, la maggioranza è<br />

data da quel numero <strong>di</strong> voti che, raddoppiato, superi <strong>di</strong> uno il numero dei votanti.<br />

4


3. Ogni membro <strong>di</strong> Commissione, ai fini della determinazione della maggioranza assoluta <strong>di</strong> cui ai commi precedenti,<br />

<strong>di</strong>spone <strong>di</strong> tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali che fanno parte del rispettivo gruppo consiliare <strong>di</strong><br />

appartenenza.<br />

ART. 11 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE<br />

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della Commissione.<br />

2. Alla segreteria della commissione è assegnato un <strong>di</strong>pendente comunale del settore cui fanno capo gli argomenti e le<br />

problematiche attribuiti alla Commissione.<br />

3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale è posto alla approvazione dei membri della<br />

Commissione stessa all’inizio della seduta imme<strong>di</strong>atamente successiva.<br />

4. Il Segretario Generale designa un funzionario o altro impiegato addetto al Settore. Suo compito è quello <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere i<br />

verbali in forma succinta e <strong>di</strong> far pre<strong>di</strong>sporre, su in<strong>di</strong>cazione del Presidente, avvalendosi delle strutture comunali, tutto<br />

il materiale informativo perché la Commissione sia in grado <strong>di</strong> valutare gli argomenti da trattare.<br />

ART. 12 - PARERI DELLE COMMISSIONI<br />

1. Le <strong>Commissioni</strong> consiliari esprimono pareri consultivi in or<strong>di</strong>ne agli argomenti che ad esse vengono attribuiti.<br />

(correzione apportata con deliberaz. C.C. n. 93 del 21.10.02)<br />

2. La Commissione esprime il proprio parere entro un termine non superiore a 30 giorni, salvo casi particolari per i quali<br />

va richiesta espressa deroga.<br />

3. Decorsi detti termini, la proposta <strong>di</strong> deliberazione che ha determinato la richiesta <strong>di</strong> parere, è sottoposta all’esame del<br />

Consiglio comunale, anche se sprovvista del parere della Commissione.<br />

ART. 13 - DOVERI, INDENNITA’<br />

1. Ogni consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione <strong>di</strong> cui fa parte.<br />

2. Ai Consiglieri componenti, che siano presenti alla seduta, è corrisposto un gettone <strong>di</strong> presenza <strong>di</strong> importo pari a quello<br />

stabilito per le sedute <strong>di</strong> Consiglio comunale.<br />

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ART. 14 - RELAZIONE CONCLUSIVA<br />

1. La Commissione conclude i propri lavori e re<strong>di</strong>ge una sintetica relazione scritta, da trasmettere tempestivamente al<br />

Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo nei mo<strong>di</strong> e tempi previsti, per il proseguimento<br />

dell’iter procedurale.<br />

2. E’ facoltà dei membri che non ritengono <strong>di</strong> riconoscersi nel parere della Commissione, presentare un’unica relazione<br />

definita “<strong>di</strong> minoranza”.<br />

ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI<br />

1. Il Consiglio comunale, nell’ambito <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 19 comma 4 del vigente statuto, può istituire, a<br />

maggioranza assoluta dei presenti, apposite commissioni speciali.<br />

2. Nell’atto <strong>di</strong> costituzione, il Consiglio comunale in<strong>di</strong>ca i compiti speciali ed i termini entro i quali la Commissione<br />

deve rassegnare i propri lavori.<br />

3. Le sedute ed i lavori della Commissione sono segreti.<br />

4. Alla Commissione non è opponibile, da parte degli uffici comunali, il segreto d’ufficio.<br />

5. Ai lavori della Commissione partecipano esclusivamente i membri della Commissione medesima. E’ facoltà della<br />

Commissione <strong>di</strong> convocare ad au<strong>di</strong>zione soggetti estranei alla Commissione.<br />

ART. 16 – RINVIO AD ALTRE NORME<br />

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a tutte le norme che <strong>di</strong>sciplinano l’attività<br />

del Consiglio comunale.<br />

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