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COMUNE DI GONARS<br />
Provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne<br />
-------------<br />
COPIA<br />
N. 54 del Reg. Delib.<br />
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE<br />
Oggetto: Aggregazione me<strong>di</strong>ante scissione delle società a prevalente capitale pubblico locale CAFC SpA, ACM<br />
SpA, ASP SpA, ASVO SpA, GEA SpA, IRIS SpA, SPIM SpA, VESTA SpA con costituzione delle società NES<br />
HOLDING SpA, NES UTILITY SpA, NES PATRIMONIO SpA e mantenimento <strong>di</strong> società operative territoriali<br />
(SOT). Determinazioni in merito: alle operazioni societarie, alla permanenza del controllo degli enti locali ed alla<br />
continuità gestionale dei servizi pubblici.<br />
Comunicata ai capigruppo consiliari il 10.11.2004 Prot. n. 12138<br />
L'anno duemilaquattro il giorno cinque del mese <strong>di</strong> novembre alle ore 20.30 nella sala<br />
comunale, in seguito a convocazione <strong>di</strong>sposta con invito scritto e relativo or<strong>di</strong>ne del giorno notificato ai singoli<br />
consiglieri il 02.11.2004, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straor<strong>di</strong>naria.<br />
Seduta pubblica, <strong>di</strong> prima convocazione.<br />
Intervengono al presente punto all'or<strong>di</strong>ne del giorno<br />
CONSIGLIERI<br />
COGNOME NOME<br />
PRESENTE ASSENTE<br />
1 CIGNOLA IVAN ○<br />
2 MARTELOSSI FABRIZIO ○<br />
3 MORETTI ELISETTA ○<br />
4 LAVA DOMENICO ○<br />
5<br />
6<br />
COCETTA<br />
DREOSSI<br />
LAURO GIUSEPPE<br />
PIERO<br />
○<br />
○<br />
7 CIROI LAURO ○<br />
8 ZUCCOLO LIVIO ○<br />
9 ZORATTI PAOLO ○<br />
10<br />
11<br />
12<br />
VIRGINIO<br />
SICURO<br />
SEDRANI<br />
ENRICO<br />
MAURO DANIELE<br />
GIORGIO<br />
○<br />
○<br />
•<br />
13<br />
14<br />
BIGOTTO<br />
FERRO<br />
DIEGO EZIO<br />
GIANCARLO<br />
○<br />
○<br />
15 BOARO MARIA GRAZIA ○<br />
16<br />
17<br />
CIANI<br />
DANELAZZO<br />
ALBERTO<br />
ANGELO ○<br />
•<br />
TOTALE<br />
ASSESSORI ESTERNI<br />
15 2<br />
DI BENEDETTO AURELIO ○<br />
GRAZIUTTI ITALO ○<br />
BONINI MARA ○<br />
Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.<br />
Presiede il sig. Ivan Cignola nella sua qualità <strong>di</strong> Sindaco.
Oggetto: Aggregazione me<strong>di</strong>ante scissione delle società a prevalente capitale pubblico locale<br />
CAFC SpA, ACM SpA, ASP SpA, ASVO SpA, GEA SpA, IRIS SpA, SPIM SpA, VESTA SpA<br />
con costituzione delle società NES HOLDING SpA, NES UTILITY SpA, NES PATRIMONIO<br />
SpA e mantenimento <strong>di</strong> società operative territoriali (SOT). Determinazioni in merito: alle<br />
operazioni societarie, alla permanenza del controllo degli enti locali ed alla continuità<br />
gestionale dei servizi pubblici.<br />
IL CONSIGLIO COMUNALE<br />
Premesso<br />
1. che questo <strong>Comune</strong> possiede n. 7.876 azioni della società denominata CAFC SpA –<br />
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale SpA;<br />
2. che assieme a questo <strong>Comune</strong>, sono soci nella società denominata CAFC SpA i seguenti<br />
ulteriori Comuni: Aiello del Friuli, Artegna, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco,<br />
Buja, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Castions <strong>di</strong><br />
Strada, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo <strong>di</strong> Monte Albano, Coseano, Dignano,<br />
Drenchia, Fae<strong>di</strong>s, Fagagna, Flaibano, <strong>Gonars</strong>, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano<br />
Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Martignacco, Majano, Marano Lagunare,<br />
Mereto <strong>di</strong> Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo,<br />
Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmavova, Pasian <strong>di</strong> Prato, Pocenia, Povoletto, Pozzuolo<br />
del Friuli, Precenicco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive D’Arcano,<br />
Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Leonardo, Santa Maria La Longa,<br />
San Vito al Torre, San Vito <strong>di</strong> Fagagna, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana,<br />
Talmassons, Topogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Torreano, Varmo, Villa Vicentina,<br />
Visco nonché la Provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne;<br />
3. che tale società è stata a suo tempo costituita, me<strong>di</strong>ante trasformazione del Consorzio per<br />
l’Acquedotto del Friuli Centrale, dagli enti locali soci ai sensi dell’art.22 comma 3 lettera e)<br />
della legge n.142/90 con atto notarile <strong>di</strong> data 28.12.2000 del dott. Roberto Cutrupia notaio<br />
in U<strong>di</strong>ne Repertorio n.82367 Raccolta n.22537;<br />
4. che parimenti sono società a totale o prevalente capitale pubblico locale, appositamente<br />
costituite o partecipate da enti locali per la gestione dei servizi pubblici in rispettiva<br />
titolarità, quelle <strong>di</strong> seguito elencate: Azienda Consorzio del Mirese SpA - ACM SpA <strong>di</strong><br />
Dolo, Ambiente Servizi Venezia Orientale SpA - ASVO SpA <strong>di</strong> Portogruaro, Azienda<br />
Servizi Pubblici SpA - ASP SpA <strong>di</strong> Chioggia, Gestioni Ecologiche ed Ambientali - GEA<br />
SpA <strong>di</strong> Pordenone, Isontina Reti Integrate e Servizi SpA - IRIS SpA <strong>di</strong> Gorizia, Servizi<br />
Pubblici Integrati Mogliano SpA - SPIM SpA <strong>di</strong> Mogliano Veneto e Venezia Servizi<br />
Territoriali Ambientali SpA - VESTA SpA <strong>di</strong> Venezia;<br />
5. che, in base allo statuto comunale ed a consolidata giurisprudenza la decisione <strong>di</strong> un ente<br />
locale <strong>di</strong> costituire o partecipare ai sensi e per gli effetti delle norme <strong>di</strong> legge poc'anzi citate<br />
ad una società a prevalente capitale pubblico locale rappresenta l'avvenuta opzione per tale<br />
modulo <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong>retta e dunque si sostanzia nell'affidamento del servizio, non essendo<br />
necessario ulteriore provve<strong>di</strong>mento concessorio (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. V, 19<br />
febbraio 1998, n. 192; Cass. civ., sez. un. 29 ottobre 1999, n. 754 nonché recentemente<br />
Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; 23 marzo 2004, n. 1543 e n. 1547); che<br />
pertanto le società oggetto dell'aggregazione erano e sono titolari degli affidamenti dei<br />
servizi pubblici in<strong>di</strong>cati nelle delibere <strong>di</strong> costituzione/partecipazione o negli statuti sociali<br />
approvati con tali delibere, affidamenti che per effetto delle scissioni e delle inerenti<br />
assegnazioni-trasferimenti <strong>di</strong> rami d'azienda sono posti in capo alle assegnatarie o<br />
permangono in capo alle società scisse, secondo quanto sarà più avanti specificato; che la<br />
gestione degli affidamenti prosegue in regime <strong>di</strong> continuità per le durate previste<br />
originariamente e comunque nel limite <strong>di</strong> quanto contemplato dalla legislazione vigente sul<br />
periodo <strong>di</strong> transizione nei servizi pubblici locali e salve nuove <strong>delibera</strong>zioni ai sensi e per
gli effetti dell'art. 113, comma 5° del d.lgs. n. 267 del 2000 e corrispondenti norme <strong>di</strong><br />
settore applicabili;<br />
6. che, in ogni caso, la trasformazione delle preesistenti aziende speciali in società a<br />
prevalente capitale pubblico locale aveva comportato la conservazione dei rapporti attivi e<br />
passivi delle aziende originarie (art.17, comma 51°, legge n.127 del 1997);<br />
7. che con la <strong>delibera</strong>zione n. 70 del giorno 29/09/1992 questo <strong>Comune</strong> ha <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> svolgere a mezzo<br />
della società CAFC SpA l’attività <strong>di</strong> servizio idrico, approvando l’atto costitutivo, lo Statuto sociale<br />
e il contratto <strong>di</strong> servizio. Lo Statuto sociale contempla quale oggetto le seguenti attività:<br />
a) progettazione, <strong>di</strong>rezione lavori, realizzazione e gestione <strong>di</strong> adduttrici per la <strong>di</strong>stribuzione<br />
dell’acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, <strong>di</strong>rezione<br />
lavori, realizzazione e gestione <strong>di</strong> reti interne comunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, come da contratto <strong>di</strong><br />
servizio approvato;<br />
b) progettazione, <strong>di</strong>rezione lavori e gestione <strong>di</strong> impianti fognari ed impianti <strong>di</strong> depurazione delle<br />
acque reflue;<br />
c) captazione, trattamento e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la<br />
raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la<br />
raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche;<br />
d) gestione <strong>di</strong> risorse energetiche e <strong>di</strong>stribuzione del calore; acquisto e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas metano,<br />
compreso la commercializzazione; produzione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica;<br />
e) sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica;<br />
f) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi <strong>di</strong><br />
segnalazione del traffico e verde pubblico;<br />
g) partecipazione e/o costituzione <strong>di</strong> società o consorzi o società consortili, anche miste con altri<br />
Enti pubblici e/o privati, ivi comprese le associazioni in partecipazione per il raggiungimento<br />
degli scopi sociali, anche nei servizi a rete correlati all’oggetto sociale o comunque compresi nei<br />
fini istituzionali <strong>di</strong> tali realtà strumentali;<br />
h) partecipazione e/o costituzione <strong>di</strong> società, consorzi o società consortili (o associazioni in<br />
partecipazione), anche miste con altri enti pubblici e/o privati, per la produzione <strong>di</strong> materie prime<br />
ed accessori affini agli scopi sociali;<br />
8. che, sulla base degli in<strong>di</strong>rizzi politico-amministrativi impartiti dagli enti soci è stato formato, ai<br />
sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all’art. 2506-bis ed all’art. 2501-ter Cod. civ., un [d’ora in poi “Progetto <strong>di</strong> Scissione” (Allegato A alla presente<br />
<strong>delibera</strong>)], recante i seguenti allegati: A.1 Statuto <strong>di</strong> ACM, A.2 Statuto <strong>di</strong> ASP, A.3 Statuto <strong>di</strong><br />
ASVO, A.4 Statuto <strong>di</strong> CAFC, A.5 Statuto <strong>di</strong> GEA, A.6 Statuto <strong>di</strong> IRIS, A.7 Statuto <strong>di</strong> SPIM, A.8<br />
Statuto <strong>di</strong> VESTA, B.1 Statuto <strong>di</strong> NES Patrimonio, B.2 Statuto <strong>di</strong> NES Utility; 3.1 Elementi<br />
patrimoniali attivi e passivi assegnati alle Società Beneficiarie; 4.1 Azionisti delle Società e relative<br />
quote <strong>di</strong> partecipazione nelle Società, nelle Società scisse e nelle società Beneficiarie anche postconferimento,<br />
nonché nella NES Hol<strong>di</strong>ng. Tale Progetto <strong>di</strong> Scissione, sottoscritto dai legali<br />
rappresentanti <strong>di</strong> tutte le società interessate all’aggregazione, è stato <strong>delibera</strong>to dai Consigli <strong>di</strong><br />
Amministrazione delle varie società nelle seguenti date: CAFC s.p.a. 28 giugno 2004; ACM s.p.a. 28<br />
giugno 2004; A.S.V.O s.p.a. 29. giugno 2004; ASP s.p.a 30 giugno 2004; GEA s.p.a. 28 giugno<br />
2004; IRIS s.p.a. 28 giugno 2004; SPIM s.p.a. 29 giugno 2004; VESTA s.p.a. 29 giugno 2004.<br />
Inoltre le relazioni dei Consigli <strong>di</strong> Amministrazione [d’ora in poi “Relazione del Consiglio <strong>di</strong><br />
Amministrazione" (Allegato B alla presente <strong>delibera</strong>)] contengono i seguenti capitoli: 1.<br />
Motivazioni dell’operazione; 2.Dati e notizie relativi alle società partecipanti all’operazione <strong>di</strong>
scissione; 3. Descrizione dell’operazione sotto il profilo giuri<strong>di</strong>co; 4. Elementi patrimoniali oggetto<br />
delle assegnazioni per scissione; 5. Piano industriale del gruppo NES; 6. Rapporti <strong>di</strong> cambio; 7. Data<br />
<strong>di</strong> efficacia della scissione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società scisse afferenti ai<br />
compen<strong>di</strong> patrimoniali assegnati sono imputate al bilancio delle società beneficiarie; 8. Aspetti<br />
tributari dell’operazione. E risultano composte anche dai seguenti allegati: 1.1 Elenco degli<br />
Azionisti; 3.1 Struttura finale del Gruppo NES; 5.1 Piano Industriale Integrato del Gruppo NES; 5.2<br />
Piani Industriali delle Società; 5.3 Elenco Progetti speciali e iniziative <strong>di</strong> sviluppo; 5.4 Piano <strong>di</strong><br />
integrazione;<br />
9. che il Progetto <strong>di</strong> Scissione viene allegato alla presente <strong>delibera</strong>zione sub “A” e che la specifica<br />
Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione, della società <strong>di</strong> cui questo ente locale è attualmente<br />
socio, viene allegata alla presente <strong>delibera</strong>zione sub “B”, entrambi qui uniti per fare parte integrante<br />
e sostanziale della <strong>delibera</strong>zione;<br />
10. che i soci in ciascuna delle società oggetto <strong>di</strong> questa <strong>delibera</strong>zione per l'aggregazione sono<br />
esattamente quelli <strong>di</strong> cui all’allegato 4.1 al Progetto <strong>di</strong> Scissione;<br />
11. che l'aggregazione in NES Utility s.p.a., con permanenza delle società scisse, che assumeranno il<br />
carattere <strong>di</strong> società operative territoriali-SOT (CAFC, ACM, ASVO, ASP, GEA, IRIS, SPIM,<br />
VESTA), risponde alle esigenze <strong>di</strong> razionalizzazione e potenziamento illustrate nel Progetto <strong>di</strong><br />
Scissione e nella Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione;<br />
12. che le partecipazioni <strong>di</strong> controllo in NES Utility s.p.a. degli enti locali, soci delle attuali società a<br />
prevalente capitale pubblico locale, assommano nel Progetto <strong>di</strong> Scissione al 96 % del totale del<br />
capitale sociale e che, per parte loro le società che assumeranno il carattere <strong>di</strong> società operative<br />
territoriali-SOT saranno, in base al Progetto <strong>di</strong> Scissione, ed al processo <strong>di</strong> aggregazione quale deciso<br />
dalla presente <strong>delibera</strong>, partecipate come risultanza della scissione dagli enti locali e poi per<br />
conferimento <strong>di</strong>sposto da essi interamente da NES Utility s.p.a. avente i caratteri <strong>di</strong> azionariato<br />
appena in<strong>di</strong>cati;<br />
13. che, pertanto, in NES Utility s.p.a., come già nelle società a prevalente capitale pubblico locale che<br />
dopo l'aggregazione permarranno con il carattere <strong>di</strong> società operative territoriali-SOT, è presente<br />
sempre il carattere della formula organizzativa <strong>di</strong> cooperazione fra enti locali, nel senso dell'esercizio<br />
in comune attraverso gli strumenti societari, appositamente costituiti, <strong>di</strong> servizi pubblici da parte<br />
degli enti pubblici locali aventi interessi omogenei (sulla formula organizzativa <strong>di</strong> gestione societaria<br />
dei servizi a mezzo <strong>di</strong> società controllate da più Comuni, cfr. tra le altre Cons. Stato, sez. V, 30 aprile<br />
2002, n. 2297 e n. 2300 nonché sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418);<br />
14. che, per effetto delle scissioni e delle assegnazioni <strong>di</strong> rami d'azienda conseguenti, le titolarità degli<br />
affidamenti e l'espletamento materiale dei servizi pubblici risulterà come segue:<br />
TITOLARITA' GESTIONE<br />
AFFIDAMENTO OPERATIVA<br />
servizio idrico integrato NES CAFC - SOT<br />
altri servizi CAFC- SOT CAFC- SOT<br />
E che, in conseguenza <strong>di</strong> quanto sopra, sarà assicurato negli atti <strong>di</strong> regolamentazione esecutiva dei<br />
servizi in titolarità <strong>di</strong> affidamento a NES Utility s.p.a., quali contratti <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong>sciplinari o altri<br />
consimili strumenti, che la società operativa territoriale-SOT, del resto già esercente l'attività prima<br />
della scissione, risponda assieme all'affidatario titolare degli obblighi <strong>di</strong> espletamento dei servizi<br />
pubblici; inoltre per i lavori comunque connessi ai servizi pubblici che le società operative<br />
territoriali-SOT debbano eseguire nell'interesse degli enti locali in esecuzione dei compiti gestionali<br />
loro spettanti, le società stesse sono tenute ad applicare la normativa sui lavori pubblici ai sensi<br />
dell'art. 113, comma 5-ter del d.lgs. n. 267 del 2000;<br />
15. che all'esito del processo <strong>di</strong> aggregazione, con titolarità <strong>di</strong> affidamento dei servizi pubblici per effetto<br />
della scissione in parte in capo a NES Utility s.p.a. ed in parte in capo alle SOT, incaricate comunque
dell'espletamento materiale dei servizi stessi, vi è situazione <strong>di</strong> continuità gestionale in un territorio<br />
che presenta elementi <strong>di</strong> integrazione funzionale anche sotto il profilo economico e industriale,<br />
ricadente nella circoscrizione della Regione Veneto e nella circoscrizione della Regione Friuli –<br />
Venezia Giulia;<br />
16. che quanto <strong>di</strong>sposto da questo ente locale risulta attuazione del <strong>di</strong>segno organizzativo <strong>di</strong><br />
aggregazione oggetto della presente <strong>delibera</strong>, nel preciso presupposto che lo statuto <strong>di</strong> NES Utility<br />
s.p.a. prevede (art. 2.4) che essa ha per oggetto l'esercizio <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, da intendersi come a<br />
mezzo <strong>di</strong> società totalitariamente controllate o, se consentito dall'or<strong>di</strong>namento, partecipate e/o<br />
collegate, delle attività e specificamente dei servizi pubblici ad essa attribuiti e rientranti nei suoi<br />
scopi sociali;<br />
17. che questo ente locale approva e determina il <strong>di</strong>segno organizzativo-gestionale sopra descritto e<br />
risultante dagli allegati Progetto <strong>di</strong> Scissione, Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione a<br />
<strong>di</strong>mostrazione della convenienza per l'ente locale e per gli utenti del nuovo <strong>di</strong>segno organizzativogestionale;<br />
18. che le società per azioni CAFC, ACM, ASP, ASVO, GEA, IRIS, SPIM, VESTA in base all'art. 113,<br />
comma 15-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), nel testo oggi vigente, ed in base alle<br />
corrispondenti norme delle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> settore applicabili, proseguirebbero nella gestione dei servizi<br />
pubblici, <strong>di</strong> cui sono titolari, per il periodo <strong>di</strong> transizione stabilito dalla legge anche nel caso <strong>di</strong><br />
cessione totale o parziale della propria partecipazione da parte degli enti locali (art. 113, comma 12°,<br />
t.u. enti locali); e che pertanto lo stesso principio <strong>di</strong> prosecuzione si applica a maggior ragione per i<br />
casi come quello qui considerato, <strong>di</strong> creazione con il processo aggregativo <strong>di</strong> una società unica per<br />
tutti i Comuni soci delle attuali n. 8 società, attraverso un meccanismo <strong>di</strong> scissione societaria con<br />
mantenimento delle società scisse quali società operative territoriali-SOT, che saranno in<strong>di</strong>rettamente<br />
controllate dai Comuni;<br />
19. che la volontà amministrativa <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong>, da attuarsi me<strong>di</strong>ante il processo <strong>di</strong> aggregazione<br />
oggetto del presente <strong>delibera</strong>to, è nel senso della continuità gestionale dei servizi anche attraverso la<br />
riorganizzazione dei vari rami d'azienda, con persistente mantenimento del controllo pubblico,<br />
secondo quanto già sopra descritto, in particolare ai paragrafi 5 seconda parte, 13, 14 e 15;<br />
20. che, relativamente alla prosecuzione delle gestioni nel modo organizzativo sopra descritto, per la<br />
durata del periodo transitorio, l’art. 113, comma 15 bis del t.u. enti locali stabilisce che «Nel caso in<br />
cui le <strong>di</strong>sposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo <strong>di</strong> transizione, ai<br />
fini dell'attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con<br />
procedure <strong>di</strong>verse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31<br />
<strong>di</strong>cembre 2006, senza necessità <strong>di</strong> apposita <strong>delibera</strong>zione dell'ente affidante. Sono escluse dalla<br />
cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio<br />
privato sia stato scelto me<strong>di</strong>ante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia <strong>di</strong><br />
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia <strong>di</strong> concorrenza, nonché quelle affidate a<br />
società a capitale interamente pubblico a con<strong>di</strong>zione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale<br />
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società<br />
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.<br />
Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società<br />
già quotate in borsa e a quelle da esse <strong>di</strong>rettamente partecipate a tale data a con<strong>di</strong>zione che siano<br />
concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente<br />
pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote <strong>di</strong> capitale<br />
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi in<strong>di</strong>cate, le concessioni<br />
cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata me<strong>di</strong>a delle concessioni<br />
aggiu<strong>di</strong>cate nello stesso settore a seguito <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong> evidenza pubblica, salva la possibilità <strong>di</strong><br />
determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti<br />
proporzionata ai tempi <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> particolari investimenti effettuati da parte del gestore»;<br />
21. che ulteriormente l’art. 113, comma 15-ter del t.u. enti locali prevede che «Il termine del 31<br />
<strong>di</strong>cembre 2006, <strong>di</strong> cui al comma 15-bis, può essere <strong>di</strong>fferito ad una data successiva, previo accordo,
aggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle con<strong>di</strong>zioni sotto in<strong>di</strong>cate: // a) nel caso in<br />
cui, almeno do<strong>di</strong>ci mesi prima dello scadere del suddetto termine si <strong>di</strong>a luogo, me<strong>di</strong>ante una o più<br />
fusioni, alla costituzione <strong>di</strong> una nuova società capace <strong>di</strong> servire un bacino <strong>di</strong> utenza<br />
complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in<br />
questa ipotesi il <strong>di</strong>fferimento non può comunque essere superiore ad un anno; // b) nel caso in cui,<br />
entro il termine <strong>di</strong> cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito <strong>di</strong> una o più fusioni, si<br />
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello<br />
ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il <strong>di</strong>fferimento non può comunque<br />
essere superiore a due anni»;<br />
22. che, invece, relativamente al servizio pubblico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas naturale, l’art. 15, comma 5°,<br />
6°, 7° e 8° del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 stabilisce che «gli affidamenti e le concessioni in essere<br />
alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del ... decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione<br />
delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal<br />
comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è<br />
previsto un termine <strong>di</strong> scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono<br />
fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti<br />
e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del<br />
comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e,<br />
per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) dell'articolo<br />
24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato<br />
profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto <strong>di</strong> gestione. // 6. Decorso il periodo<br />
transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo<br />
14. // 7. Il periodo transitorio <strong>di</strong> cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 <strong>di</strong>cembre<br />
2000. Tale periodo può essere incrementato, alle con<strong>di</strong>zioni sotto in<strong>di</strong>cate, in misura non superiore a:<br />
// a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una<br />
fusione societaria che consenta <strong>di</strong> servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte<br />
quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto <strong>di</strong> fusione; // b) due anni nel caso<br />
in cui, entro il termine <strong>di</strong> cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali,<br />
o il gas naturale <strong>di</strong>stribuito superi i cento milioni <strong>di</strong> metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un<br />
ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; // c) due anni nel caso in cui, entro il<br />
termine <strong>di</strong> cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale. // 8.<br />
Ove ricorra più <strong>di</strong> una delle con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate al comma 7 i relativi incrementi possono essere<br />
sommati»<br />
23. che è stata recentemente approvata in via definitiva dalle Camere la legge n.239/04 (pubblicata in<br />
G.U. in data 13.09.2004 ed in vigore dal 28.09.2004) recante «Rior<strong>di</strong>no del settore energetico nonché<br />
delega al Governo per il riassetto delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> energia», il cui art. 1,<br />
comma 69° sempre relativamente al servizio pubblico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione gas stabilisce che «La<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa<br />
al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data <strong>di</strong><br />
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la<br />
facoltà <strong>di</strong> riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti <strong>di</strong><br />
affidamento o <strong>di</strong> concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono<br />
svolte in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio<br />
<strong>di</strong> cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 <strong>di</strong>cembre 2007, fatta salva la facoltà per<br />
l'ente locale affidante o concedente <strong>di</strong> prorogare, entro sei mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della<br />
presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni<br />
<strong>di</strong> pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio<br />
2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 <strong>di</strong>cembre 2012. E'<br />
abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000». Che inoltre, a<br />
partire dal 1° gennaio 2003 la ven<strong>di</strong>ta del gas è attività che può essere svolta in concorrenza tra tutti
gli operatori in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 164 del<br />
2000 e dunque non rappresenta più un servizio pubblico locale;<br />
24. che l'art. 113, comma 5-ter t.u. enti locali così <strong>di</strong>spone:
29. che, in considerazione <strong>di</strong> quanto sopra, con riguardo alla società da esso partecipata, questo <strong>Comune</strong><br />
in<strong>di</strong>vidua quali beni da scorporare quelli <strong>di</strong> cui al Piano <strong>di</strong> “scorporo”, pre<strong>di</strong>sposto da CAFC s.p.a.,<br />
in quanto attuale forma <strong>di</strong> gestione dei servizi pubblici comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 9°<br />
della legge n. 448 del 2001, documento ove sono in<strong>di</strong>cati i beni da assegnare a NES Patrimonio<br />
s.p.a., a NES Utility s.p.a. ed alla SOT così come elencati nell’allegato sub “A suo allegato 3.1"<br />
parte integrante e sostanziale della presente <strong>delibera</strong>zione fermo quanto in<strong>di</strong>cato nel successivo<br />
paragrafo 37., parte seconda;<br />
30. che inoltre l’art. 113, comma 1° del t.u. enti locali prevede che «restano esclusi dal campo <strong>di</strong><br />
applicazione del presente articolo i settori <strong>di</strong>sciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e<br />
23 maggio 2000, n. 164»;<br />
31. che dunque, l’obbligo <strong>di</strong> scorporo imposto dall’art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001,<br />
rappresentando specifica attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 113, comma 2° e 13° del t.u. enti<br />
locali, non riguarda i beni relativi al servizio pubblico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas naturale;<br />
32. che, ancora, per la medesima ragione ora in<strong>di</strong>cata, non sono oggetto dell’obbligo <strong>di</strong> scorporo i beni<br />
non relativi all’esercizio <strong>di</strong> servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economica, ma relativi ad altra<br />
tipologia <strong>di</strong> servizi e/o attività;<br />
33. che, tutto ciò premesso occorre richiamare le fasi attraverso le quali si è sviluppato e si eseguirà il<br />
processo <strong>di</strong> aggregazione oggetto del presente <strong>delibera</strong>to;<br />
34. che nell’ottobre 2003, tutte le sopra ricordate società CAFC s.p.a., ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP<br />
s.p.a., GEA s.p.a., IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a. hanno sottoscritto una lettera d’intenti<br />
avente ad oggetto la realizzazione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> aggregazione tra le stesse società, finalizzato a<br />
valorizzare le competenze acquisite da ciascuna nel proprio settore, a migliorare i servizi agli utenti e<br />
a raggiungere <strong>di</strong>mensioni più consone alle esigenze del mercato dei servizi pubblici locali, nel<br />
rispetto delle normative vigenti e cogliendone le opportunità;<br />
35. che le sopra elencate società, a seguito <strong>di</strong> complessa istruttoria svolta altresì con l’ausilio della<br />
Unicre<strong>di</strong>t Banca Mobiliare s.p.a., hanno messo a punto un progetto <strong>di</strong> aggregazione tra le stesse,<br />
illustrato nella Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione e nel Progetto <strong>di</strong> Scissione già sopra<br />
citati;<br />
36. che in particolare l'aggregazione prevede:<br />
a) scissioni parziali, ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui agli art. 2506 e segg. Cod. civ., delle attuali società<br />
(proporzionale per CAFC, ACM, ASP, ASVO, GEA e VESTA e non proporzionale per IRIS E<br />
SPIM) dalle quali risulteranno: i) una società patrimoniale <strong>di</strong> nuova costituzione denominata NORD<br />
EST SERVIZI - NES Patrimonio s.p.a. (già citata e parimenti <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cata come "NES<br />
Patrimonio") assegnataria <strong>di</strong> reti, impianti e dotazioni delle attuali società, in<strong>di</strong>viduati con<br />
<strong>delibera</strong>zione <strong>di</strong> ciascun ente locale socio (v. sopra al paragrafo 28.); ii) una società <strong>di</strong> nuova<br />
costituzione denominata NORD EST SERVIZI - NES Utility s.p.a. (già citata e parimenti <strong>di</strong> seguito<br />
in<strong>di</strong>cata come “NES Utility”) assegnataria dei compen<strong>di</strong> finora facenti capo alle società partecipanti<br />
alla aggregazione inerenti la gestione dei servizi pubblici e comprensivi dei vigenti rapporti <strong>di</strong><br />
affidamento e concessione <strong>di</strong> servizio pubblico nonché concessioni <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> beni pubblici e privati;<br />
iii) permanenza delle attuali società [scisse dei beni e compen<strong>di</strong> ricordati ai precedenti p.ti i) e ii)]<br />
quali società operative territoriali (SOT);<br />
b conferimento tempestivo nella NES Utility s.p.a., da parte degli enti locali soci, delle azioni da essi<br />
ancora detenute nelle SOT per effetto imme<strong>di</strong>ato dell'operazione <strong>di</strong> scissione;<br />
c) conferimento in una società <strong>di</strong> nuova costituzione denominata NORD EST SERVIZI - NES Hol<strong>di</strong>ng<br />
s.p.a., da parte degli enti locali soci (quale struttura <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento unitario in esecuzione della<br />
volontà dei Comuni e da essi esclusivamente partecipata), delle azioni dagli stessi detenute in NES<br />
Utility s.p.a. e in NES Patrimonio s.p.a.;<br />
37. che dunque all’esito dell’operazione <strong>di</strong> aggregazione gli enti locali risulteranno soci in NES Hol<strong>di</strong>ng<br />
s.p.a. la quale dovrà sempre rimanere a totale capitale degli enti locali. NES Hol<strong>di</strong>ng s.p.a. sarà socio<br />
unico in NES Patrimonio s.p.a., società rispondente al modello descritto dall’art. 35, comma 9° della<br />
legge n. 448 del 2001 e dall’art. 113, comma 13° del t.u. enti locali; ed inoltre socio in NES Utility
s.p.a. assieme agli attuali soci presenti in IRIS s.p.a. e SPIM s.p.a., <strong>di</strong>versi dagli enti locali. A sua<br />
volta NES Utility s.p.a. sarà socio unico nelle SOT ovvero, in base a decisioni da assumere, e<br />
comunque nei limiti <strong>di</strong> quanto consentito dalla legge, assieme agli attuali soci in IRIS s.p.a. e SPIM<br />
s.p.a. Che peraltro, al fine <strong>di</strong> garantire la permanenza <strong>di</strong> destinazione allo svolgimento dei servizi<br />
pubblici per quanto riguarda i beni oggetto <strong>di</strong> scorporo, come sopra in<strong>di</strong>cati e assegnati a NES<br />
Patrimonio s.p.a., dovrà essere costituito nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso pubblico consimile a<br />
quello previsto dall’art. 35, comma 11° della legge n. 448 del 2001, il quale sussisterà fin tanto che i<br />
predetti beni siano idonei allo svolgimento del pubblico servizio;<br />
38. che la descritta aggregazione lascia impregiu<strong>di</strong>cata la facoltà degli enti locali soci per quanto<br />
riguarda la conformazione della forma <strong>di</strong> gestione dei servizi pubblici da valere al termine del<br />
periodo <strong>di</strong> transizione stabilito dalla legge, secondo uno dei tre modelli <strong>di</strong> cui al sopra riportato art.<br />
113, comma 5° del t.u. enti locali, forma <strong>di</strong> gestione che sarà precisata nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge anche in<br />
relazione alla riforma ancora in itinere circa i servizi pubblici locali e comunque prima che venga a<br />
terminare l'attuale periodo transitorio <strong>di</strong> prosecuzione delle gestioni in essere caratterizzato dal<br />
mantenimento, nei limiti temporali relativi, degli affidamenti o<strong>di</strong>erni in corso;<br />
39. che i reciproci rapporti, obblighi ed adempimenti degli enti locali e delle società da loro controllate<br />
per quanto riguarda la realizzazione dell’operazione <strong>di</strong> aggregazione sono stati formalizzati nello<br />
Schema <strong>di</strong> Accordo allegato alla presente <strong>delibera</strong>zione alla lett. “C”;<br />
40. che la Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione, in particolare al paragrafo 5. ("Compiti delle<br />
società del gruppo") dell'ivi allegato “Piano <strong>di</strong> integrazione”, specifica come all’interno del gruppo<br />
NES le funzioni saranno così ripartite: // Compiti <strong>di</strong> NES Hol<strong>di</strong>ng: // «▪ <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong><br />
NES Patrimonio e NES Utility; // ▪ definizione degli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> gruppo per la gestione unitaria <strong>di</strong><br />
NES Patrimonio e NES Utility sotto il profilo strategico, economico e finanziario e determinazione<br />
dei rapporti contrattuali fra le stesse società; // ▪ strategia <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e <strong>di</strong> controllo; // ▪<br />
coor<strong>di</strong>namento e gestione <strong>di</strong> partecipazioni <strong>di</strong> società, consorzi, enti sia <strong>di</strong>rettamente che<br />
in<strong>di</strong>rettamente con NES Patrimonio e NES Utility; // ▪ determinazione delle linee guida della politica<br />
<strong>di</strong> investimento e finanziamento del gruppo; // ▪ definizione della politica <strong>di</strong> <strong>di</strong>viden<strong>di</strong>; // ▪<br />
mantenimento delle relazioni con gli enti locali azionisti; // ▪ responsabilità sul bilancio<br />
consolidato.» // Compiti <strong>di</strong> NES Patrimonio: // «▪ gestione amministrativa della proprietà, <strong>di</strong> reti,<br />
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali delle società del gruppo e/o degli enti locali destinati<br />
all’esercizio dei servizi pubblici, garantendone la totalità della proprietà pubblica e la destinazione<br />
d’uso; // ▪ gestione delle concessioni in uso <strong>di</strong> detti beni a NES Utility nell’ambito degli in<strong>di</strong>rizzi del<br />
gruppo.» // Compiti <strong>di</strong> NES Utility: // «▪definizione delle strategie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, consolidamento e<br />
sviluppo del gruppo nei servizi alla popolazione e al territorio, tenuto conto delle in<strong>di</strong>cazioni della<br />
SOT; // ▪ gestione del patrimonio, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni; // ▪ stu<strong>di</strong>o e<br />
sviluppo <strong>di</strong> nuovi servizi e <strong>di</strong> nuove attività complementari e sinergiche con le attività core nel<br />
territorio attualmente servito, tenuto conto delle in<strong>di</strong>cazioni delle SOT; // ▪ stu<strong>di</strong>o e sviluppo <strong>di</strong><br />
servizi pubblici locali in nuove aree; // ▪ gestione delle attività generali e comuni delle società del<br />
gruppo e fornitura, <strong>di</strong>retta e/o in<strong>di</strong>retta, dei relativi servizi; // ▪ promozione e gestione <strong>di</strong> una<br />
graduale integrazione fra le società operative partecipate per sfruttare le economie <strong>di</strong> scala e <strong>di</strong><br />
scopo; // ▪ gestione dei rapporti con gli enti locali e gli enti <strong>di</strong> regolazione in base alle linee guida<br />
della Hol<strong>di</strong>ng.» // Compiti delle SOT: // «▪ autonoma gestione operativa del Piano Industriale sul<br />
proprio territorio in coerenza con gli in<strong>di</strong>rizzi e gli obiettivi del gruppo; // ▪ organizzazione e<br />
gestione operativa della fornitura dei servizi pubblici locali sul territorio, sviluppando<br />
l’orientamento alla sod<strong>di</strong>sfazione delle esigenze dei citta<strong>di</strong>ni, delle attività produttive e delle<br />
comunità locali, in coerenza con gli in<strong>di</strong>rizzi strategici <strong>di</strong> NES Hol<strong>di</strong>ng e NES Utility; // ▪ utilizzo,<br />
gestione operativa e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni <strong>di</strong> competenza del<br />
territorio servito; // ▪ consolidamento del ra<strong>di</strong>camento territoriale e del costruttivo e positivo<br />
rapporto con le pubbliche istituzioni locali, gli utenti ed i clienti; // ▪ proposta a NES Utility <strong>di</strong><br />
soluzioni e iniziative collegate allo sviluppo degli affari ed alla migliore gestione dei servizi sul<br />
proprio territorio»;
41. che peraltro il progetto <strong>di</strong> aggregazione prevede altresì l’implementazione <strong>di</strong> società <strong>di</strong> scopo (SOS)<br />
e società <strong>di</strong> servizi (SOSERV) attualmente detenute dalle società partecipanti all’aggregazione o <strong>di</strong><br />
nuova costituzione;<br />
42. che con riguardo alle predette SOS e SOSERV, la Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione<br />
sempre al paragrafo 5. sopra citato prevede i seguenti compiti: Compiti delle SOS: // «▪<br />
organizzazione e gestione della commercializzazione e dello sviluppo <strong>di</strong> servizi e attività, soprattutto<br />
sul libero mercato, mettendo a profitto le professionalità aziendali utilizzando, dove possibile, le<br />
strutture territoriali presenti nelle SOT.» // Compiti delle SOSERV: // «▪ organizzazione e gestione<br />
della fornitura <strong>di</strong> servizi alle aziende del gruppo e ad altri soggetti per ottimizzare i costi e<br />
qualificare le attività svolte»;<br />
43. che la descritta operazione <strong>di</strong> aggregazione appare coerente con la necessità <strong>di</strong> ottemperare<br />
all’obbligo <strong>di</strong> scorporo <strong>di</strong> cui al sopra riportato art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001 e nel<br />
contempo <strong>di</strong> attribuire agli enti locali una sede unitaria <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento (NES Hol<strong>di</strong>ng)<br />
sia relativamente alla amministrazione patrimoniale dei beni funzionali allo svolgimento dei servizi<br />
pubblici (attività effettuata tramite NES Patrimonio) sia per quanto riguarda la gestione dei medesimi<br />
servizi pubblici (la cui titolarità transiterà a NES Utility), valorizzando altresì (attraverso le SOT) le<br />
competenze e i rapporti sviluppati dalle società coinvolte nel processo <strong>di</strong> aggregazione nel segno<br />
della continuità gestionale in un quadro razionalizzato sul territorio e potenziato;<br />
44. che la convenienza della sopra descritta operazione <strong>di</strong> Aggregazione societaria, per questo ente<br />
locale e la collettività <strong>di</strong> riferimento risulta dagli allegati Progetto <strong>di</strong> Scissione, Relazione del<br />
Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione dalla Relazione <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo 17;<br />
45. che del resto, le risultanze degli allegati in<strong>di</strong>cati al precedente punto sono coerenti con i contenuti<br />
della già menzionata Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione la quale, nel relativo paragrafo 1.<br />
intitolato «Motivazioni dell’operazione», espone che «La proposta mira alla costituzione <strong>di</strong> un<br />
gruppo (<strong>di</strong> seguito “Gruppo NES”) … con al vertice una hol<strong>di</strong>ng finanziaria (<strong>di</strong> seguito NES<br />
Hol<strong>di</strong>ng) che controlla due sub-hol<strong>di</strong>ng (l’una patrimoniale, NES Patrimonio, e l’altra gestionale<br />
NES Utility) il cui assetto societario e struttura permettano <strong>di</strong> perseguire i seguenti obiettivi: // ▪<br />
offrire agli utenti, ai clienti e al territorio servizi sempre più qualificati a costi congrui e sostenibili,<br />
in grado <strong>di</strong> rispondere alle esigenze degli stessi nel pieno rispetto delle norme <strong>di</strong> legge; // ▪<br />
conseguire le <strong>di</strong>mensioni necessarie per fronteggiare la concorrenza in un settore in progressiva<br />
liberalizzazione e gestire i servizi in modo ottimale attraverso il conseguimento <strong>di</strong> economie <strong>di</strong> scala<br />
ed attraverso l’incremento sostanziale della capacità <strong>di</strong> investimento nel territorio <strong>di</strong> riferimento; // ▪<br />
definire un assetto <strong>di</strong> funzioni che concentri in “NES hol<strong>di</strong>ng” i compiti strategici <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e<br />
gestione nonché il controllo, mantenendo uno stretto rapporto con il territorio attraverso le società<br />
operative territoriali (<strong>di</strong> seguito “SOT”), responsabili dell’esecuzione operativa del proprio piano<br />
industriale sul proprio territorio in coerenza con gli in<strong>di</strong>rizzi e gli obiettivi del gruppo; // ▪ mettere a<br />
fattor comune, nell’ottica <strong>di</strong> ottimizzazione delle risorse e <strong>di</strong> economicità della gestione, le<br />
competenze professionali più qualificate attraverso società <strong>di</strong> scopo de<strong>di</strong>cate allo sviluppo <strong>di</strong><br />
particolari servizi o settori e società <strong>di</strong> servizi comuni; // ▪ perseguire una politica coor<strong>di</strong>nata degli<br />
investimenti e delle tariffe, ottimizzando le opportunità che si possono determinare con<br />
l’unificazione delle attività generali. // L’operazione ha una forte valenza industriale derivante dallo<br />
sfruttamento del ra<strong>di</strong>camento territoriale delle Società e dalla congruità delle aree in cui le stesse<br />
operano»;<br />
46. che inoltre nell’allegato 5.1 della Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione , rubricato «Piano<br />
Industriale Integrato del Gruppo NES» si da atto, anche dal punto <strong>di</strong> vista delle società, della<br />
convenienza tecnica economica e finanziaria dell’operazione <strong>di</strong> aggregazione;<br />
47. che gli statuti <strong>di</strong> NES Hol<strong>di</strong>ng e quelli <strong>di</strong> NES Patrimonio, NES Utility allegati rispettivamente allo<br />
schema <strong>di</strong> Accordo tra gli azionisti delle attuali società e le società stesse (allegato C) ed al Progetto<br />
<strong>di</strong> Scissione (allegato A), sono tutti documenti già sopra illustrati e allegati al presente atto;
48. che gli Statuti delle SOT, e per quanto <strong>di</strong> specifico interesse lo Statuto <strong>di</strong> CAFC s.p.a., sono quelli<br />
allegati al Progetto <strong>di</strong> Scissione, fatti salvi comunque gli eventuali adeguamenti richiesti dalla<br />
riforma del <strong>di</strong>ritto societario;<br />
49. che è altresì necessario coor<strong>di</strong>nare l’esercizio, da parte degli enti locali, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto nelle<br />
Assemblee delle società costituenti il Gruppo NES nonché le con<strong>di</strong>zioni e modalità <strong>di</strong> trasferimento<br />
delle azioni delle società stesse e che a questo riguardo gli enti locali soci nelle società partecipanti<br />
all’operazione <strong>di</strong> aggregazione hanno concordato uno Schema <strong>di</strong> “Contratto <strong>di</strong> Sindacato <strong>di</strong> voto e<br />
<strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti azionari” allegato alla presente <strong>delibera</strong>zione alla lett. “D”;<br />
50. che con la presente <strong>delibera</strong>zione si esprime dunque la volontà della prosecuzione da parte <strong>di</strong> NES<br />
Utility s.p.a., anche a mezzo della SOT esattamente denominata CAFC s.p.a., dello svolgimento dei<br />
sopra elencati servizi pubblici (ve<strong>di</strong> paragrafo 14) in titolarità amministrativa <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> e<br />
oggi svolti tramite la società CAFC s.p.a.;<br />
51. che la presente <strong>delibera</strong>zione non incide su eventuali rapporti in essere tra questo <strong>Comune</strong> e soggetti<br />
terzi, aventi ad oggetto la gestione <strong>di</strong> servizi pubblici rientranti nell’oggetto delle società risultanti<br />
dall’aggregazione;<br />
52. che in relazione al termine del periodo transitorio stabilito dalle nuove <strong>di</strong>scipline sui servizi pubblici<br />
locali e sopra ricordato sarà data attuazione a quanto in<strong>di</strong>cato al precedente paragrafo 37. anche in<br />
relazione ai contenuti <strong>di</strong> una eventualmente necessaria convenzione intercomunale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, per stabilizzare la governance<br />
pubblica, dovendosi ora stabilire la volontà degli enti locali per il periodo <strong>di</strong> transizione dettato dalla<br />
legge nonché l'aggregazione e riorganizzazione quale espressione <strong>di</strong> una già presente e definita<br />
volontà <strong>di</strong> collaborazione e coor<strong>di</strong>namento tra tutti gli enti locali interessati, attraverso un Accordo<br />
tra essi e le società e attraverso un Contratto <strong>di</strong> Sindacato <strong>di</strong> voto, e per le motivazioni tecnicoeconomiche<br />
e gestionali già tutte sopra ricordate e risultanti dai citati allegati alla presente<br />
<strong>delibera</strong>zione;<br />
53. che, pertanto, questo ente locale così come gli altri interessati, si riserva <strong>di</strong> assumere attraverso gli<br />
organi competenti, tutte le <strong>delibera</strong>zioni e determinazioni spettanti secondo tutto quanto sopra<br />
illustrato;<br />
tutto ciò premesso<br />
visto l’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;<br />
visto il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;<br />
vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché le<br />
corrispondenti normative regionali;<br />
visto l’art. 35, comma 9° della legge 28 <strong>di</strong>cembre 2001, n. 448;<br />
visti il ricordato Progetto <strong>di</strong> Scissione nonché la ricordata e correlata Relazione del<br />
Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., CAFC s.p.a., GEA s.p.a.,<br />
IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a. e relativi allegati;<br />
visto il menzionato Schema <strong>di</strong> Accordo recante gli obblighi ed adempimenti degli enti<br />
locali e delle società interessate dall'aggregazione in relazione alla realizzazione dell’operazione;<br />
visto il menzionato Schema <strong>di</strong> Contratto <strong>di</strong> Sindacato <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti<br />
azionari;<br />
visti gli allegati Statuti <strong>di</strong> NES Utility s.p.a., NES Patrimonio s.p.a., NES Hol<strong>di</strong>ng s.p.a.,<br />
nonché gli Statuti delle società operative territoriali-SOT allegati al Progetto <strong>di</strong> Scissione;<br />
visto il ricordato Piano <strong>di</strong> Scorporo <strong>di</strong> determinati beni ai sensi e per gli effetti del citato art.<br />
35, comma 9° della legge n. 448 del 2001;<br />
vista la giurisprudenza del giu<strong>di</strong>ce amministrativo sulle società con partecipazione <strong>di</strong> una<br />
pluralità <strong>di</strong> enti locali quale forma organizzativa <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong>retta dei servizi pubblici<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalle quote <strong>di</strong> capitale spettanti a ciascun ente locale socio (paragrafo 12. delle<br />
premesse);
vista la giurisprudenza del giu<strong>di</strong>ce amministrativo e della Corte <strong>di</strong> Cassazione sugli effetti<br />
costitutivi dell'affidamento derivante dalla <strong>delibera</strong> con la quale vennero costituite le società CAFC<br />
s.p.a., ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., GEA s.p.a., IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a. e se<br />
ne approvarono gli Statuti con in<strong>di</strong>cazione degli oggetti sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22,<br />
comma 3°, lett. e) della legge n. 142 del 1990 poi art. 113, lett. e) testo originario del d.lgs. n. 267 del<br />
2000 (paragrafo 4. delle premesse);<br />
visto in particolare l'art. 113, comma 15-bis e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000 sul<br />
mantenimento delle gestioni in atto per il periodo <strong>di</strong> transizione stabilito dalla legge; e visto l'art. 15<br />
del d.lgs. n. 164 del 2000 <strong>di</strong> corrispondente contenuto;<br />
visto l'art. 113, comma 5-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 sull'esecuzione, da parte e a cura dei<br />
tipi <strong>di</strong> società qui considerate, dei lavori inerenti e comunque connessi alla gestione dei servizi<br />
pubblici e relative reti con gli stessi obblighi delle amministrazioni aggiu<strong>di</strong>catrici;<br />
vista la giurisprudenza amministrativa sulla persistente competenza degli enti locali circa<br />
l'amministrazione e concessione dei beni <strong>di</strong> loro proprietà anche quando sono costituite forme <strong>di</strong><br />
cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio unitario <strong>di</strong> funzioni amministrative (Cons. Stato, sez.<br />
V, 3 settembre 2001, n. 4586 al p.to 18 delle considerazioni in <strong>di</strong>ritto);<br />
***************************************************************************<br />
Il Sindaco fa presente al Consiglio che è stato invitato il <strong>di</strong>rettore del CAFC dottor Minighini<br />
che illustrerà al Consiglio tutta l’operazione <strong>di</strong> costituzione della Hol<strong>di</strong>ng Nes.<br />
Quin<strong>di</strong> cede la parola all’assessore Ciroi, il quale ricorda la situazione del <strong>Comune</strong>, che si<br />
serve del CAFC per la <strong>di</strong>stribuzione e utenza dell’acqua e del Consorzio Depurazione Laguna<br />
(cd. Tubone) per lo smaltimento. I servizi presi in considerazione sono però anche altri, quali:<br />
la <strong>di</strong>stribuzione del gas, rifiuti, servizi cimiteriali, parcheggi, energia. Da un anno CAFC sta<br />
tentando <strong>di</strong> fare un’aggregazione e raggiungere <strong>di</strong>mensioni più ampie che gli consentano <strong>di</strong><br />
gestire da posizione industriale altri servizi. Inizialmente, le società interessate erano circa 15,<br />
anche extra-regionali. Di queste ne sono rimaste 8. Sono: Vesta (<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Venezia), IRIS<br />
(Gorizia e Monfalcone), GEA (Pordenone), CAFC (Provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne), altre minori. Quasi<br />
tutte queste società si occupano <strong>di</strong> acqua, anche se alcune si occupano non <strong>di</strong> gestione, ma <strong>di</strong><br />
rifiuti. L’AMGA dopo un primo interesse, si è ritirata purtroppo, infatti, secondo l’assessore,<br />
la sua presenza avrebbe contribuito a rendere la nostra posizione locale più forte. L’AMGA<br />
ha però preferito perseguire una sua <strong>di</strong>mensione. La mancata partecipazione <strong>di</strong> AMGA è<br />
dovuta anche all’incongruenza delle valutazione del valore delle società da parte dei<br />
consulenti AMGA (PricewaterhouseCoopers) e dei consulenti CAFC (UBM). AMGA è stata<br />
valutata 205 milioni <strong>di</strong> Euro da PricewaterhouseCoopers contro 145 milioni della UBM; il<br />
CAFC è stato valutato 82 milioni <strong>di</strong> Euro da PricewaterhouseCoopers e 99 milioni <strong>di</strong> Euro da<br />
UBM.<br />
Il Sindaco cede la parola al <strong>di</strong>rettore del Consorzio, Meneghini il quale relaziona con maggior<br />
dettaglio il percorso seguito dalle varie società, del progetto <strong>di</strong> aggregazione secondo una<br />
struttura <strong>di</strong> impresa societariamente articolata con lo scopo comune <strong>di</strong> migliorare i servizi resi<br />
agli utenti, valorizzare la partecipazione degli azionisti, rendere più efficace efficiente e<br />
competitivo a livello locale e nazionale il nuovo soggetto giuri<strong>di</strong>co in<strong>di</strong>viduata in una hol<strong>di</strong>ng<br />
finanziaria NES Hol<strong>di</strong>g e in due sub hol<strong>di</strong>ng Nes Utility e Nes patrimonio, riferisce altresì che<br />
le attuali società territoriali verrebbero mantenute, costituendo le Sot. Riferisce che tutte le<br />
società sono state valutate a periti del tribunale <strong>di</strong> Venezia. Quin<strong>di</strong> prosegue analizzando i<br />
valori azionari delle singole società all’interno <strong>di</strong> Nes, valutazioni che hanno portato alla<br />
costituzione <strong>di</strong> NES. Dopo una lunga e minuziosa <strong>di</strong>sanima <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sponibile a<br />
rispondere ad eventuali domande che i signori volessero.<br />
L’Assessore Ciroi legge una comunicazione del 20 ottobre sottoscritta dai sindaci<br />
rappresentanti delle società interessate all’aggregazione NES.
Il Sindaco apre il <strong>di</strong>battito.<br />
Interviene il consigliere Danelazzo che si <strong>di</strong>chiara contrario ad affidare la gestione completa<br />
del ciclo dell’acqua a una grande società sovraregionale, dal momento che, come ha affermato<br />
il <strong>di</strong>rettore del CAFC, si tratta <strong>di</strong> una decisione politica prima che economica. Ritiene invece<br />
che si dovrebbe valutare la possibilità <strong>di</strong> costituire una società più piccola, <strong>di</strong> ambito<br />
regionale.<br />
Il <strong>di</strong>rettore CAFC precisa che per quanto riguarda l’acqua, la gestione rimane delle<br />
maestranze locali. Il problema riguarda piuttosto il costo, che viene quantificato in funzione<br />
della <strong>di</strong>stanza percorsa dall’acqua <strong>di</strong>visa per il numero <strong>di</strong> utenti serviti. Quin<strong>di</strong>, in zone ad alta<br />
densità, come le città, l’acqua costa <strong>di</strong> meno per il singolo utente; in zone più scarsamente<br />
abitate, come la montagna, l’acqua costerebbe <strong>di</strong> più: se la società <strong>di</strong> gestione è grande, i costi<br />
vengono ripartiti arrivando a una me<strong>di</strong>a omogenea.<br />
Il consigliere Sedrani chiede quale deve essere il quorum affinché il progetto passi.<br />
La risposta del <strong>di</strong>rettore CAFC è il 60% delle quote.<br />
Il consigliere Sedrani chiede inoltre a chi spetta il pagamento dei periti;<br />
Il <strong>di</strong>rettore risponde che sarà a carico della neocostituenda NES, se viene costituita; in caso<br />
contrario, la quota parte del CAFC spetta al CAFC.<br />
Il consigliere Sedrani lamenta la scarsa informazione da parte della maggioranza nei confronti<br />
della minoranza, che ha ricevuto le prime informazioni solo <strong>di</strong> recente. Esprime inoltre le sue<br />
perplessità sulla costituzione <strong>di</strong> NES, perché, afferma, mentre si conosce bene la situazione <strong>di</strong><br />
CAFC, non si ha la stessa conoscenza delle altre società, che potrebbero presentare situazioni<br />
più problematiche. Inoltre i territori coinvolti hanno esigenze e necessità molto <strong>di</strong>verse. Per<br />
esempio, contribuire alla gestione <strong>di</strong> Marghera potrebbe costituire una spesa superiore per il<br />
citta<strong>di</strong>no friulano; le aggregazioni, secondo il consigliere Sedrani, porteranno inevitabilmente<br />
a dei costi superiori. NES sarà costituita per il 53% da una parte veneta e solo dal 47% dalla<br />
parte friulana; quin<strong>di</strong> la parte del Veneto avrà sempre una superiorità numerica, nonostante il<br />
capitale netto delle società venete sia decisamente inferiore a quello delle società friulane.<br />
Chiede quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> riflettere bene prima <strong>di</strong> prendere la decisione. Dichiara che il gruppo che<br />
rappresenta non ritiene che questo sia il momento adatto per entrare in questa società.<br />
Il <strong>di</strong>rettore del CAFC risponde che la valutazione che è stata fatta non è <strong>di</strong> tipo patrimoniale;<br />
nelle concessioni <strong>di</strong> gestione la parte da valutare non è il patrimonio, che spesso è in realtà da<br />
restituire all’ente pubblico. Per quanto riguarda le tariffe, ricorda che non è l’ente gestore che<br />
le può mo<strong>di</strong>ficare, in quanto esse <strong>di</strong>pendono dall’autorità d’ambito.<br />
L’Assessore Ciroi afferma <strong>di</strong> considerare la partecipazione del Friuli in una società più grande<br />
come un beneficio per il Friuli e non un limite. Dice inoltre che i dubbi espressi dalle parti<br />
locali sono sempre uguali, siano esse <strong>di</strong> Gorizia, <strong>di</strong> Venezia o friulane.<br />
Il Sindaco ringrazia il <strong>di</strong>rettore per la partecipazione e per l’illustrazione esauriente. Quin<strong>di</strong><br />
ricorda che nel 2006 scadranno tutte le concessioni dell’acqua e che quin<strong>di</strong> entro quella data<br />
comunque bisognerà decidere il destino <strong>di</strong> CAFC. Afferma inoltre che, benché tutti siano<br />
d’accordo nel <strong>di</strong>re che la cosa migliore sarebbe che le varie società regionali <strong>di</strong> servizi si<br />
aggregassero, in realtà ci sono <strong>di</strong>versi contrasti locali dove si inseriscono anche pressioni<br />
politiche. In questo modo, insistere nel <strong>di</strong>fendere i propri singoli interessi può far correre il<br />
rischio <strong>di</strong> essere travolti. Ci sono inoltre anche grossi interessi industriali. Per quanto riguarda<br />
AMGA, l’opinione del sindaco è che essa voglia far fallire la prospettiva NES per poter<br />
rimanere in tal modo l’unico interlocutore <strong>di</strong> un certo peso. È chiaro, secondo il sindaco, che<br />
si sta facendo un gioco al <strong>di</strong> sopra dei singoli comuni e che probabilmente nell’assemblea<br />
dell’8 novembre non si raggiungerà il quorum del 60%. Chiede quin<strong>di</strong> al Consiglio <strong>di</strong> mettere<br />
il sindaco o suo delegato, nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> poter partecipare all’assemblea dell’8 novembre<br />
e <strong>di</strong> votare a favore affinché i soci del CAFC possano dare un segnale forte anche contro tutte<br />
le interferenze che impe<strong>di</strong>scono loro <strong>di</strong> decidere per se stessi. Si <strong>di</strong>ce inoltre favorevole a<br />
sostenere la can<strong>di</strong>datura <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne per ospitare la sede <strong>di</strong> NES.
Il consigliere Sedrani afferma che la maggiore forza delle società friulane <strong>di</strong> cui il <strong>di</strong>rettore<br />
CAFC ha parlato e anche la can<strong>di</strong>datura <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne sono state raggiunte per le battaglie portate<br />
avanti negli ultimi tempi. Nega che la decisione venga presa solo in relazione alla propria<br />
parte politica, visto che ci sono stati consigli comunali che hanno votato all’unanimità o parti<br />
politiche lontane da Cecotti, che sembra essere l’artefice della posizione <strong>di</strong> AMGA, che<br />
hanno votato contro la NES. E ritiene che le varie posizioni rispondano solo alla volontà <strong>di</strong><br />
prendere la decisione migliore per il Friuli. Ricorda che il tentativo <strong>di</strong> smembrare la provincia<br />
è iniziato qualche hanno fa con il referendum della montagna. Subito dopo, anche la Bassa<br />
friulana ha riven<strong>di</strong>cato qualche respiro autonomistico. Secondo il consigliere Sedrani, tutto<br />
questo deve essere riferito al tentativo <strong>di</strong> svendere le nostre specificità. A nome del suo<br />
gruppo, si <strong>di</strong>chiara quin<strong>di</strong> contrario ad aderire a un progetto che non consentirebbe al Friuli <strong>di</strong><br />
decidere autonomamente delle proprie risorse.<br />
Interviene il consigliere Martelossi, che riba<strong>di</strong>sce la necessità <strong>di</strong> procedere all’aggregazione,<br />
che rappresenta sicuramente un beneficio per il territorio. Rinunciare a questa occasione<br />
significherebbe limitarsi a una realtà meno che provinciale.<br />
L’Assessore Ciroi ricorda che Cecotti si è fatto vivo solo negli ultimi tempi e che <strong>di</strong> quello<br />
che ha fatto e sta facendo AMGA si sa ben poco. Non sembra che Cecotti stia dando una<br />
mano al Friuli con questo atteggiamento, ma piuttosto che faccia dell’ostruzionismo.<br />
Il consigliere Sedrani sostiene che comunque anche Cecotti avrà necessità <strong>di</strong> fare delle<br />
aggregazioni e che se il CAFC non entrasse in Nes, avrebbe sicuramente contattato subito<br />
dopo da AMGA. Dopo <strong>di</strong> che consegna al segretario comunale il suo intervento per allegarlo<br />
alla presente <strong>delibera</strong>zione.<br />
Il consigliere Martelossi ricorda che le aggregazioni esistenti nel resto d’Italia e d’Europa<br />
sono molto più importanti della proposta NES, e quin<strong>di</strong> se non si decide per questa<br />
aggregazione, si rischia <strong>di</strong> venire assorbiti da queste società molto gran<strong>di</strong>.<br />
Il Sindaco pone alla votazione la proposta <strong>di</strong> aggregazione me<strong>di</strong>ante scissione del CAF alla<br />
società NES. A con<strong>di</strong>zione che la stessa rimanga in Friuli e con l’auspicio che anche Amga<br />
faccia parte della società:<br />
Ultimata la <strong>di</strong>scussione il sindaco mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:<br />
Favorevoli, n 10 - contrari n. 5 (Ferro, Sedrani, Bigotto, Boaro, Danelazzo) – astenuti n. =.<br />
DELIBERA<br />
1. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporre l'attuazione del progetto <strong>di</strong> aggregazione tra le società CAFC s.p.a., ACM<br />
s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., GEA s.p.a., IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a., oggetto della<br />
presente <strong>delibera</strong>zione e considerato e giustificato nei sopramenzionati documenti che qui <strong>di</strong> seguito<br />
si approvano;<br />
2. <strong>di</strong> approvare e fare proprio, per quanto <strong>di</strong> ragione, il "Progetto <strong>di</strong> Scissione" nonché la "Relazione<br />
del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione" <strong>di</strong> CAFC s.p.a., entrambi allegati sub “A” e “B” alla presente<br />
<strong>delibera</strong>zione per formarne parte integrante e sostanziale;<br />
3. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporne la costituzione nei mo<strong>di</strong> descritti e qui <strong>di</strong> seguito riba<strong>di</strong>ti e <strong>di</strong> approvare lo<br />
Statuto <strong>di</strong> Nord Est Servizi-NES Hol<strong>di</strong>ng s.p.a., Nord Est Servizi-NES Patrimonio s.p.a. e Nord Est<br />
Servizi-NES Utility s.p.a. allegati, rispettivamente, il primo allo Schema <strong>di</strong> Accordo tra gli azionisti<br />
delle attuali società e le società stesse, e gli altri due allegati al Progetto <strong>di</strong> Scissione, uniti alla<br />
presente <strong>delibera</strong>zione per formarne parte integrante e sostanziale;<br />
4. <strong>di</strong> approvare lo Statuto della società CAFC s.p.a. nel testo contenente le mo<strong>di</strong>fiche conseguenti<br />
alla scissione, parimenti allegato al Progetto <strong>di</strong> Scissione, unito alla presente <strong>delibera</strong>zione per<br />
formarne parte integrante e sostanziale;
5. <strong>di</strong> approvare lo Schema <strong>di</strong> Accordo allegato sub “C”, con gli allegati che lo compongono, tra gli<br />
enti locali soci e le società CAFC s.p.a., ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., GEA s.p.a., IRIS<br />
s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a., che lo devono eseguire, recante regolazione dei reciproci<br />
rapporti, obblighi e adempimenti degli enti locali e delle società da loro controllate per quanto<br />
riguarda la realizzazione dell'operazione <strong>di</strong> aggregazione, nel testo allegato alla presente<br />
<strong>delibera</strong>zione per farne parte integrante e sostanziale;<br />
6. <strong>di</strong> approvare lo Schema <strong>di</strong> "Contratto <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti azionari",<br />
allegato sub “D” alla presente <strong>delibera</strong>zione per farne parte integrante e sostanziale;<br />
7. <strong>di</strong> stabilire che ai sensi dell’art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001 i beni oggetto <strong>di</strong><br />
assegnazione a NES Patrimonio s.p.a., appartenenti alla società CAFC s.p.a. <strong>di</strong> cui questo <strong>Comune</strong> è<br />
socio, sono quelli dettagliatamente elencati nel Piano <strong>di</strong> Scorporo <strong>di</strong> cui al paragrafo 29. delle<br />
premesse, unito alla presente <strong>delibera</strong>zione per farne parte integrante e sostanziale;<br />
8. <strong>di</strong> stabilire che sui beni <strong>di</strong> cui al precedente p.to 7. deve essere costituito, all’atto della scissione<br />
dalla attuale società CAFC s.p.a., un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso pubblico a garanzia dell’impiego <strong>di</strong> detti beni per<br />
il servizio pubblico, che dovrà perdurare finché non venga meno la loro destinazione allo<br />
svolgimento del servizio a seguito dell’accertamento della relativa obsolescenza ovvero<br />
deterioramento o, in generale, dell’inidoneità ad essere ulteriormente utilizzati per l’espletamento<br />
della attività alla quale erano de<strong>di</strong>cati;<br />
9. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporre fin d’ora il conferimento nel capitale <strong>di</strong> NORD EST SERVIZI - NES<br />
Utility s.p.a. <strong>di</strong> tutte le azioni della SOT CAFC s.p.a. spettanti all'ente locale con la scissione,<br />
secondo quanto previsto nella Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione sopracitata al p.to 3 e<br />
relativi documenti correlati e allegati nonché nel Progetto <strong>di</strong> Scissione all'allegato 4.1;<br />
10. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporre fin d’ora il conferimento nel capitale <strong>di</strong> NORD EST SERVIZI - NES<br />
Hol<strong>di</strong>ng s.p.a. <strong>di</strong> tutte le azioni possedute in NES Patrimonio s.p.a. e NES Utility s.p.a. a seguito<br />
della predetta operazione <strong>di</strong> scissione, con la precisazione che la prima società dovrà essere<br />
interamente ed esclusivamente partecipata dagli enti locali e la seconda interamente controllata dalla<br />
prima;<br />
11. <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare e stabilire che per effetto delle scissioni e delle assegnazioni dei compen<strong>di</strong> alla<br />
società NES Utility s.p.a. essa prosegue nella titolarità degli affidamenti trasferiti e già facenti capo<br />
alla società a prevalente capitale pubblico locale scissa, con possibilità <strong>di</strong> gestione operativa a mezzo<br />
della medesima società operativa territoriale SOT CAFC s.p.a., in conformità allo statuto <strong>di</strong> NES<br />
Utility s.p.a. che prevede l'esercizio <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, da intendersi come a mezzo <strong>di</strong> società<br />
totalitariamente controllate o, se consentito dall'or<strong>di</strong>namento, partecipate e/o collegate delle proprie<br />
attività e specificamente dei servizi pubblici, tutto secondo quanto in<strong>di</strong>cato al paragrafo 14. delle<br />
premesse;<br />
12. <strong>di</strong> confermare le concessioni d'uso dei beni <strong>di</strong> proprietà comunale già accordate alla società<br />
scissa CAFC s.p.a. e <strong>di</strong> stabilirne il mantenimento in capo a NES Utility s.p.a. ovvero alla SOT<br />
CAFC s.p.a. a seconda delle risultanze della scissione e cioè della titolarità <strong>di</strong> affidamento dei servizi<br />
<strong>di</strong> ciascuna delle due, secondo quanto in<strong>di</strong>cato nel paragrafo 14. delle premesse, con facoltà della<br />
prima <strong>di</strong> farli utilizzare dalla seconda in esecuzione <strong>di</strong> quanto precisato nel p.to 11. che precede;<br />
13. <strong>di</strong> dare atto che la presente <strong>delibera</strong>zione non incide su eventuali rapporti in essere tra questo<br />
<strong>Comune</strong> e soggetti terzi, aventi ad oggetto la gestione <strong>di</strong> servizi pubblici rientranti nell’oggetto delle<br />
società risultanti dall’aggregazione;<br />
14. <strong>di</strong> dare atto che ciascuna delle società interessate dal processo <strong>di</strong> aggregazione in coor<strong>di</strong>namento<br />
con le altre curerà, se e in quanto ne sussistano i presupposti, la comunicazione sulle operazioni <strong>di</strong><br />
concentrazione alla Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre<br />
1990, n. 287 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni;<br />
15. <strong>di</strong> autorizzare fin d’ora il legale rappresentante del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Gonars</strong> con facoltà <strong>di</strong> delega ad<br />
apportare allo Statuto della società CAFC s.p.a. ogni mo<strong>di</strong>fica necessaria ai sensi delle nuove<br />
<strong>di</strong>sposizioni normative in materia societaria;
16. <strong>di</strong> autorizzare fin d’ora il legale rappresentante <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Gonars</strong> con facoltà <strong>di</strong> delega<br />
a partecipare alle Assemblee delle società citate e ad assumere per quanto <strong>di</strong> competenza ogni<br />
determinazione che si rendesse necessaria per la realizzazione del progetto <strong>di</strong> aggregazione<br />
sopradescritto con facoltà <strong>di</strong> apportare eventuali mo<strong>di</strong>fiche non sostanziali che si rendessero<br />
necessarie;<br />
17. <strong>di</strong> dare mandato ai competenti organi e uffici <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> porre in essere tutto quanto<br />
necessario per l’esecuzione della presente <strong>delibera</strong>zione;<br />
18. <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bigotto, Boaro,<br />
Danelazzo, Ferro, Sedrani), astenuti n. =, su n. 15, espressi nei mo<strong>di</strong> e nelle forme <strong>di</strong> legge, il<br />
presente atto imme<strong>di</strong>atamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 della L.R. 24.05.2004.
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.<br />
n. 267/2000; si esprime PARERE FAVOREVOLE in or<strong>di</strong>ne alla regolarità tecnica della<br />
proposta <strong>di</strong> <strong>delibera</strong>zione sopraesposta.<br />
IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE<br />
f.to Angela Spanò<br />
Fanno parte della <strong>delibera</strong> anche se materialmente non allegati, (gli originali sono depositati presso la<br />
spa CAFC):<br />
A)Progetto <strong>di</strong> Scissione Parziale Proporzionale delle Società [suoi allegati: 2)A.1 Statuto <strong>di</strong> ACM;<br />
2)A.2 Statuto <strong>di</strong> ASP; 2)A.) Statuto <strong>di</strong> ASVO; 2)A.4Statuto <strong>di</strong> CAFC; 2)A.5 Statuto <strong>di</strong> GEA; 2)A.6<br />
Statuto <strong>di</strong> IRIS; 2)A.7 Statuto <strong>di</strong> SPIM; 2)A.8 Statuto <strong>di</strong> Vesta; 2)B.1 Statuto <strong>di</strong> NES Patrimonio;<br />
2)B.2 Statuto <strong>di</strong> NES Utility; 3.1) Elementi Patrimoniali attivi e passivi assegnati alle Società<br />
Beneficiarie; 4.1) Azionisti delle Società e relative quote <strong>di</strong> partecipazione (…)];<br />
B)Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione sul Progetto <strong>di</strong> Scissione Parziale Proporzionale delle<br />
Società [suoi allegati: 1.1) Elenco degli azionisti; 3.1)Struttura finale del Gruppo NES; 5.1) Piano<br />
Industriale Integrato del Gruppo NES; 5.2) Piani Industriali delle Società; 5.3) Elenco Progetti<br />
speciali e iniziative <strong>di</strong> sviluppo; 5.4) Piano <strong>di</strong> Integrazione];<br />
C) Schema <strong>di</strong> Accordo tra gli azionisti delle attuali società e le società stesse [suoi allegati:<br />
A)Progetto <strong>di</strong> Scissione; B)Relazione degli Amministratori; C) Statuto NES-Hol<strong>di</strong>ng; D) CAFC<br />
MetanFriuli; E) GEA Servizio Idrico; F) SPIM Gas; G) Patto <strong>di</strong> Sindacato; H) Relazione UBM su<br />
sopravvenienze passive.] ;<br />
D) Contratto <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti azionari.
Letto, confermato e sottoscritto.<br />
IL PRESIDENTE<br />
f.to Ivan Cignola<br />
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO<br />
f.to Fabrizio Martelossi f.to Angela Spanò<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE<br />
La presente <strong>delibera</strong>zione, imme<strong>di</strong>atamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per<br />
quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dal 10.11.2004.<br />
addì, 10.11.2004<br />
L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />
f.to Maria Lucia Tondon<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.<br />
addì, 10.11.2004<br />
L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />
Maria Lucia Tondon<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE<br />
La presente <strong>delibera</strong>zione è stata pubblicata all'albo pretorio per quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dal<br />
10.11.2004 al 25.11.2004 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce<br />
addì, 26.11.2004<br />
L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />
Maria Lucia Tondon<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17)<br />
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'<br />
L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />
Maria Lucia Tondon