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delibera - Comune di Gonars

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COMUNE DI GONARS<br />

Provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne<br />

-------------<br />

COPIA<br />

N. 54 del Reg. Delib.<br />

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE<br />

Oggetto: Aggregazione me<strong>di</strong>ante scissione delle società a prevalente capitale pubblico locale CAFC SpA, ACM<br />

SpA, ASP SpA, ASVO SpA, GEA SpA, IRIS SpA, SPIM SpA, VESTA SpA con costituzione delle società NES<br />

HOLDING SpA, NES UTILITY SpA, NES PATRIMONIO SpA e mantenimento <strong>di</strong> società operative territoriali<br />

(SOT). Determinazioni in merito: alle operazioni societarie, alla permanenza del controllo degli enti locali ed alla<br />

continuità gestionale dei servizi pubblici.<br />

Comunicata ai capigruppo consiliari il 10.11.2004 Prot. n. 12138<br />

L'anno duemilaquattro il giorno cinque del mese <strong>di</strong> novembre alle ore 20.30 nella sala<br />

comunale, in seguito a convocazione <strong>di</strong>sposta con invito scritto e relativo or<strong>di</strong>ne del giorno notificato ai singoli<br />

consiglieri il 02.11.2004, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straor<strong>di</strong>naria.<br />

Seduta pubblica, <strong>di</strong> prima convocazione.<br />

Intervengono al presente punto all'or<strong>di</strong>ne del giorno<br />

CONSIGLIERI<br />

COGNOME NOME<br />

PRESENTE ASSENTE<br />

1 CIGNOLA IVAN ○<br />

2 MARTELOSSI FABRIZIO ○<br />

3 MORETTI ELISETTA ○<br />

4 LAVA DOMENICO ○<br />

5<br />

6<br />

COCETTA<br />

DREOSSI<br />

LAURO GIUSEPPE<br />

PIERO<br />

○<br />

○<br />

7 CIROI LAURO ○<br />

8 ZUCCOLO LIVIO ○<br />

9 ZORATTI PAOLO ○<br />

10<br />

11<br />

12<br />

VIRGINIO<br />

SICURO<br />

SEDRANI<br />

ENRICO<br />

MAURO DANIELE<br />

GIORGIO<br />

○<br />

○<br />

•<br />

13<br />

14<br />

BIGOTTO<br />

FERRO<br />

DIEGO EZIO<br />

GIANCARLO<br />

○<br />

○<br />

15 BOARO MARIA GRAZIA ○<br />

16<br />

17<br />

CIANI<br />

DANELAZZO<br />

ALBERTO<br />

ANGELO ○<br />

•<br />

TOTALE<br />

ASSESSORI ESTERNI<br />

15 2<br />

DI BENEDETTO AURELIO ○<br />

GRAZIUTTI ITALO ○<br />

BONINI MARA ○<br />

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.<br />

Presiede il sig. Ivan Cignola nella sua qualità <strong>di</strong> Sindaco.


Oggetto: Aggregazione me<strong>di</strong>ante scissione delle società a prevalente capitale pubblico locale<br />

CAFC SpA, ACM SpA, ASP SpA, ASVO SpA, GEA SpA, IRIS SpA, SPIM SpA, VESTA SpA<br />

con costituzione delle società NES HOLDING SpA, NES UTILITY SpA, NES PATRIMONIO<br />

SpA e mantenimento <strong>di</strong> società operative territoriali (SOT). Determinazioni in merito: alle<br />

operazioni societarie, alla permanenza del controllo degli enti locali ed alla continuità<br />

gestionale dei servizi pubblici.<br />

IL CONSIGLIO COMUNALE<br />

Premesso<br />

1. che questo <strong>Comune</strong> possiede n. 7.876 azioni della società denominata CAFC SpA –<br />

Consorzio Acquedotto Friuli Centrale SpA;<br />

2. che assieme a questo <strong>Comune</strong>, sono soci nella società denominata CAFC SpA i seguenti<br />

ulteriori Comuni: Aiello del Friuli, Artegna, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco,<br />

Buja, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Castions <strong>di</strong><br />

Strada, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo <strong>di</strong> Monte Albano, Coseano, Dignano,<br />

Drenchia, Fae<strong>di</strong>s, Fagagna, Flaibano, <strong>Gonars</strong>, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano<br />

Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Martignacco, Majano, Marano Lagunare,<br />

Mereto <strong>di</strong> Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo,<br />

Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmavova, Pasian <strong>di</strong> Prato, Pocenia, Povoletto, Pozzuolo<br />

del Friuli, Precenicco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Rive D’Arcano,<br />

Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Leonardo, Santa Maria La Longa,<br />

San Vito al Torre, San Vito <strong>di</strong> Fagagna, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana,<br />

Talmassons, Topogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Torreano, Varmo, Villa Vicentina,<br />

Visco nonché la Provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne;<br />

3. che tale società è stata a suo tempo costituita, me<strong>di</strong>ante trasformazione del Consorzio per<br />

l’Acquedotto del Friuli Centrale, dagli enti locali soci ai sensi dell’art.22 comma 3 lettera e)<br />

della legge n.142/90 con atto notarile <strong>di</strong> data 28.12.2000 del dott. Roberto Cutrupia notaio<br />

in U<strong>di</strong>ne Repertorio n.82367 Raccolta n.22537;<br />

4. che parimenti sono società a totale o prevalente capitale pubblico locale, appositamente<br />

costituite o partecipate da enti locali per la gestione dei servizi pubblici in rispettiva<br />

titolarità, quelle <strong>di</strong> seguito elencate: Azienda Consorzio del Mirese SpA - ACM SpA <strong>di</strong><br />

Dolo, Ambiente Servizi Venezia Orientale SpA - ASVO SpA <strong>di</strong> Portogruaro, Azienda<br />

Servizi Pubblici SpA - ASP SpA <strong>di</strong> Chioggia, Gestioni Ecologiche ed Ambientali - GEA<br />

SpA <strong>di</strong> Pordenone, Isontina Reti Integrate e Servizi SpA - IRIS SpA <strong>di</strong> Gorizia, Servizi<br />

Pubblici Integrati Mogliano SpA - SPIM SpA <strong>di</strong> Mogliano Veneto e Venezia Servizi<br />

Territoriali Ambientali SpA - VESTA SpA <strong>di</strong> Venezia;<br />

5. che, in base allo statuto comunale ed a consolidata giurisprudenza la decisione <strong>di</strong> un ente<br />

locale <strong>di</strong> costituire o partecipare ai sensi e per gli effetti delle norme <strong>di</strong> legge poc'anzi citate<br />

ad una società a prevalente capitale pubblico locale rappresenta l'avvenuta opzione per tale<br />

modulo <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong>retta e dunque si sostanzia nell'affidamento del servizio, non essendo<br />

necessario ulteriore provve<strong>di</strong>mento concessorio (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. V, 19<br />

febbraio 1998, n. 192; Cass. civ., sez. un. 29 ottobre 1999, n. 754 nonché recentemente<br />

Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; 23 marzo 2004, n. 1543 e n. 1547); che<br />

pertanto le società oggetto dell'aggregazione erano e sono titolari degli affidamenti dei<br />

servizi pubblici in<strong>di</strong>cati nelle delibere <strong>di</strong> costituzione/partecipazione o negli statuti sociali<br />

approvati con tali delibere, affidamenti che per effetto delle scissioni e delle inerenti<br />

assegnazioni-trasferimenti <strong>di</strong> rami d'azienda sono posti in capo alle assegnatarie o<br />

permangono in capo alle società scisse, secondo quanto sarà più avanti specificato; che la<br />

gestione degli affidamenti prosegue in regime <strong>di</strong> continuità per le durate previste<br />

originariamente e comunque nel limite <strong>di</strong> quanto contemplato dalla legislazione vigente sul<br />

periodo <strong>di</strong> transizione nei servizi pubblici locali e salve nuove <strong>delibera</strong>zioni ai sensi e per


gli effetti dell'art. 113, comma 5° del d.lgs. n. 267 del 2000 e corrispondenti norme <strong>di</strong><br />

settore applicabili;<br />

6. che, in ogni caso, la trasformazione delle preesistenti aziende speciali in società a<br />

prevalente capitale pubblico locale aveva comportato la conservazione dei rapporti attivi e<br />

passivi delle aziende originarie (art.17, comma 51°, legge n.127 del 1997);<br />

7. che con la <strong>delibera</strong>zione n. 70 del giorno 29/09/1992 questo <strong>Comune</strong> ha <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> svolgere a mezzo<br />

della società CAFC SpA l’attività <strong>di</strong> servizio idrico, approvando l’atto costitutivo, lo Statuto sociale<br />

e il contratto <strong>di</strong> servizio. Lo Statuto sociale contempla quale oggetto le seguenti attività:<br />

a) progettazione, <strong>di</strong>rezione lavori, realizzazione e gestione <strong>di</strong> adduttrici per la <strong>di</strong>stribuzione<br />

dell’acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, <strong>di</strong>rezione<br />

lavori, realizzazione e gestione <strong>di</strong> reti interne comunali <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, come da contratto <strong>di</strong><br />

servizio approvato;<br />

b) progettazione, <strong>di</strong>rezione lavori e gestione <strong>di</strong> impianti fognari ed impianti <strong>di</strong> depurazione delle<br />

acque reflue;<br />

c) captazione, trattamento e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> acque potabili, industriali ed ad uso agricolo, nonché la<br />

raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento dei fanghi; la<br />

raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche;<br />

d) gestione <strong>di</strong> risorse energetiche e <strong>di</strong>stribuzione del calore; acquisto e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> gas metano,<br />

compreso la commercializzazione; produzione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica;<br />

e) sfruttamento delle acque a fini oligominerali e per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica;<br />

f) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi <strong>di</strong><br />

segnalazione del traffico e verde pubblico;<br />

g) partecipazione e/o costituzione <strong>di</strong> società o consorzi o società consortili, anche miste con altri<br />

Enti pubblici e/o privati, ivi comprese le associazioni in partecipazione per il raggiungimento<br />

degli scopi sociali, anche nei servizi a rete correlati all’oggetto sociale o comunque compresi nei<br />

fini istituzionali <strong>di</strong> tali realtà strumentali;<br />

h) partecipazione e/o costituzione <strong>di</strong> società, consorzi o società consortili (o associazioni in<br />

partecipazione), anche miste con altri enti pubblici e/o privati, per la produzione <strong>di</strong> materie prime<br />

ed accessori affini agli scopi sociali;<br />

8. che, sulla base degli in<strong>di</strong>rizzi politico-amministrativi impartiti dagli enti soci è stato formato, ai<br />

sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui all’art. 2506-bis ed all’art. 2501-ter Cod. civ., un [d’ora in poi “Progetto <strong>di</strong> Scissione” (Allegato A alla presente<br />

<strong>delibera</strong>)], recante i seguenti allegati: A.1 Statuto <strong>di</strong> ACM, A.2 Statuto <strong>di</strong> ASP, A.3 Statuto <strong>di</strong><br />

ASVO, A.4 Statuto <strong>di</strong> CAFC, A.5 Statuto <strong>di</strong> GEA, A.6 Statuto <strong>di</strong> IRIS, A.7 Statuto <strong>di</strong> SPIM, A.8<br />

Statuto <strong>di</strong> VESTA, B.1 Statuto <strong>di</strong> NES Patrimonio, B.2 Statuto <strong>di</strong> NES Utility; 3.1 Elementi<br />

patrimoniali attivi e passivi assegnati alle Società Beneficiarie; 4.1 Azionisti delle Società e relative<br />

quote <strong>di</strong> partecipazione nelle Società, nelle Società scisse e nelle società Beneficiarie anche postconferimento,<br />

nonché nella NES Hol<strong>di</strong>ng. Tale Progetto <strong>di</strong> Scissione, sottoscritto dai legali<br />

rappresentanti <strong>di</strong> tutte le società interessate all’aggregazione, è stato <strong>delibera</strong>to dai Consigli <strong>di</strong><br />

Amministrazione delle varie società nelle seguenti date: CAFC s.p.a. 28 giugno 2004; ACM s.p.a. 28<br />

giugno 2004; A.S.V.O s.p.a. 29. giugno 2004; ASP s.p.a 30 giugno 2004; GEA s.p.a. 28 giugno<br />

2004; IRIS s.p.a. 28 giugno 2004; SPIM s.p.a. 29 giugno 2004; VESTA s.p.a. 29 giugno 2004.<br />

Inoltre le relazioni dei Consigli <strong>di</strong> Amministrazione [d’ora in poi “Relazione del Consiglio <strong>di</strong><br />

Amministrazione" (Allegato B alla presente <strong>delibera</strong>)] contengono i seguenti capitoli: 1.<br />

Motivazioni dell’operazione; 2.Dati e notizie relativi alle società partecipanti all’operazione <strong>di</strong>


scissione; 3. Descrizione dell’operazione sotto il profilo giuri<strong>di</strong>co; 4. Elementi patrimoniali oggetto<br />

delle assegnazioni per scissione; 5. Piano industriale del gruppo NES; 6. Rapporti <strong>di</strong> cambio; 7. Data<br />

<strong>di</strong> efficacia della scissione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società scisse afferenti ai<br />

compen<strong>di</strong> patrimoniali assegnati sono imputate al bilancio delle società beneficiarie; 8. Aspetti<br />

tributari dell’operazione. E risultano composte anche dai seguenti allegati: 1.1 Elenco degli<br />

Azionisti; 3.1 Struttura finale del Gruppo NES; 5.1 Piano Industriale Integrato del Gruppo NES; 5.2<br />

Piani Industriali delle Società; 5.3 Elenco Progetti speciali e iniziative <strong>di</strong> sviluppo; 5.4 Piano <strong>di</strong><br />

integrazione;<br />

9. che il Progetto <strong>di</strong> Scissione viene allegato alla presente <strong>delibera</strong>zione sub “A” e che la specifica<br />

Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione, della società <strong>di</strong> cui questo ente locale è attualmente<br />

socio, viene allegata alla presente <strong>delibera</strong>zione sub “B”, entrambi qui uniti per fare parte integrante<br />

e sostanziale della <strong>delibera</strong>zione;<br />

10. che i soci in ciascuna delle società oggetto <strong>di</strong> questa <strong>delibera</strong>zione per l'aggregazione sono<br />

esattamente quelli <strong>di</strong> cui all’allegato 4.1 al Progetto <strong>di</strong> Scissione;<br />

11. che l'aggregazione in NES Utility s.p.a., con permanenza delle società scisse, che assumeranno il<br />

carattere <strong>di</strong> società operative territoriali-SOT (CAFC, ACM, ASVO, ASP, GEA, IRIS, SPIM,<br />

VESTA), risponde alle esigenze <strong>di</strong> razionalizzazione e potenziamento illustrate nel Progetto <strong>di</strong><br />

Scissione e nella Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione;<br />

12. che le partecipazioni <strong>di</strong> controllo in NES Utility s.p.a. degli enti locali, soci delle attuali società a<br />

prevalente capitale pubblico locale, assommano nel Progetto <strong>di</strong> Scissione al 96 % del totale del<br />

capitale sociale e che, per parte loro le società che assumeranno il carattere <strong>di</strong> società operative<br />

territoriali-SOT saranno, in base al Progetto <strong>di</strong> Scissione, ed al processo <strong>di</strong> aggregazione quale deciso<br />

dalla presente <strong>delibera</strong>, partecipate come risultanza della scissione dagli enti locali e poi per<br />

conferimento <strong>di</strong>sposto da essi interamente da NES Utility s.p.a. avente i caratteri <strong>di</strong> azionariato<br />

appena in<strong>di</strong>cati;<br />

13. che, pertanto, in NES Utility s.p.a., come già nelle società a prevalente capitale pubblico locale che<br />

dopo l'aggregazione permarranno con il carattere <strong>di</strong> società operative territoriali-SOT, è presente<br />

sempre il carattere della formula organizzativa <strong>di</strong> cooperazione fra enti locali, nel senso dell'esercizio<br />

in comune attraverso gli strumenti societari, appositamente costituiti, <strong>di</strong> servizi pubblici da parte<br />

degli enti pubblici locali aventi interessi omogenei (sulla formula organizzativa <strong>di</strong> gestione societaria<br />

dei servizi a mezzo <strong>di</strong> società controllate da più Comuni, cfr. tra le altre Cons. Stato, sez. V, 30 aprile<br />

2002, n. 2297 e n. 2300 nonché sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418);<br />

14. che, per effetto delle scissioni e delle assegnazioni <strong>di</strong> rami d'azienda conseguenti, le titolarità degli<br />

affidamenti e l'espletamento materiale dei servizi pubblici risulterà come segue:<br />

TITOLARITA' GESTIONE<br />

AFFIDAMENTO OPERATIVA<br />

servizio idrico integrato NES CAFC - SOT<br />

altri servizi CAFC- SOT CAFC- SOT<br />

E che, in conseguenza <strong>di</strong> quanto sopra, sarà assicurato negli atti <strong>di</strong> regolamentazione esecutiva dei<br />

servizi in titolarità <strong>di</strong> affidamento a NES Utility s.p.a., quali contratti <strong>di</strong> servizio o <strong>di</strong>sciplinari o altri<br />

consimili strumenti, che la società operativa territoriale-SOT, del resto già esercente l'attività prima<br />

della scissione, risponda assieme all'affidatario titolare degli obblighi <strong>di</strong> espletamento dei servizi<br />

pubblici; inoltre per i lavori comunque connessi ai servizi pubblici che le società operative<br />

territoriali-SOT debbano eseguire nell'interesse degli enti locali in esecuzione dei compiti gestionali<br />

loro spettanti, le società stesse sono tenute ad applicare la normativa sui lavori pubblici ai sensi<br />

dell'art. 113, comma 5-ter del d.lgs. n. 267 del 2000;<br />

15. che all'esito del processo <strong>di</strong> aggregazione, con titolarità <strong>di</strong> affidamento dei servizi pubblici per effetto<br />

della scissione in parte in capo a NES Utility s.p.a. ed in parte in capo alle SOT, incaricate comunque


dell'espletamento materiale dei servizi stessi, vi è situazione <strong>di</strong> continuità gestionale in un territorio<br />

che presenta elementi <strong>di</strong> integrazione funzionale anche sotto il profilo economico e industriale,<br />

ricadente nella circoscrizione della Regione Veneto e nella circoscrizione della Regione Friuli –<br />

Venezia Giulia;<br />

16. che quanto <strong>di</strong>sposto da questo ente locale risulta attuazione del <strong>di</strong>segno organizzativo <strong>di</strong><br />

aggregazione oggetto della presente <strong>delibera</strong>, nel preciso presupposto che lo statuto <strong>di</strong> NES Utility<br />

s.p.a. prevede (art. 2.4) che essa ha per oggetto l'esercizio <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, da intendersi come a<br />

mezzo <strong>di</strong> società totalitariamente controllate o, se consentito dall'or<strong>di</strong>namento, partecipate e/o<br />

collegate, delle attività e specificamente dei servizi pubblici ad essa attribuiti e rientranti nei suoi<br />

scopi sociali;<br />

17. che questo ente locale approva e determina il <strong>di</strong>segno organizzativo-gestionale sopra descritto e<br />

risultante dagli allegati Progetto <strong>di</strong> Scissione, Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione a<br />

<strong>di</strong>mostrazione della convenienza per l'ente locale e per gli utenti del nuovo <strong>di</strong>segno organizzativogestionale;<br />

18. che le società per azioni CAFC, ACM, ASP, ASVO, GEA, IRIS, SPIM, VESTA in base all'art. 113,<br />

comma 15-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), nel testo oggi vigente, ed in base alle<br />

corrispondenti norme delle <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> settore applicabili, proseguirebbero nella gestione dei servizi<br />

pubblici, <strong>di</strong> cui sono titolari, per il periodo <strong>di</strong> transizione stabilito dalla legge anche nel caso <strong>di</strong><br />

cessione totale o parziale della propria partecipazione da parte degli enti locali (art. 113, comma 12°,<br />

t.u. enti locali); e che pertanto lo stesso principio <strong>di</strong> prosecuzione si applica a maggior ragione per i<br />

casi come quello qui considerato, <strong>di</strong> creazione con il processo aggregativo <strong>di</strong> una società unica per<br />

tutti i Comuni soci delle attuali n. 8 società, attraverso un meccanismo <strong>di</strong> scissione societaria con<br />

mantenimento delle società scisse quali società operative territoriali-SOT, che saranno in<strong>di</strong>rettamente<br />

controllate dai Comuni;<br />

19. che la volontà amministrativa <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong>, da attuarsi me<strong>di</strong>ante il processo <strong>di</strong> aggregazione<br />

oggetto del presente <strong>delibera</strong>to, è nel senso della continuità gestionale dei servizi anche attraverso la<br />

riorganizzazione dei vari rami d'azienda, con persistente mantenimento del controllo pubblico,<br />

secondo quanto già sopra descritto, in particolare ai paragrafi 5 seconda parte, 13, 14 e 15;<br />

20. che, relativamente alla prosecuzione delle gestioni nel modo organizzativo sopra descritto, per la<br />

durata del periodo transitorio, l’art. 113, comma 15 bis del t.u. enti locali stabilisce che «Nel caso in<br />

cui le <strong>di</strong>sposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo <strong>di</strong> transizione, ai<br />

fini dell'attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con<br />

procedure <strong>di</strong>verse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31<br />

<strong>di</strong>cembre 2006, senza necessità <strong>di</strong> apposita <strong>delibera</strong>zione dell'ente affidante. Sono escluse dalla<br />

cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio<br />

privato sia stato scelto me<strong>di</strong>ante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia <strong>di</strong><br />

rispetto delle norme interne e comunitarie in materia <strong>di</strong> concorrenza, nonché quelle affidate a<br />

società a capitale interamente pubblico a con<strong>di</strong>zione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale<br />

esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società<br />

realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.<br />

Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società<br />

già quotate in borsa e a quelle da esse <strong>di</strong>rettamente partecipate a tale data a con<strong>di</strong>zione che siano<br />

concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente<br />

pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote <strong>di</strong> capitale<br />

attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi in<strong>di</strong>cate, le concessioni<br />

cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata me<strong>di</strong>a delle concessioni<br />

aggiu<strong>di</strong>cate nello stesso settore a seguito <strong>di</strong> procedure <strong>di</strong> evidenza pubblica, salva la possibilità <strong>di</strong><br />

determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti<br />

proporzionata ai tempi <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> particolari investimenti effettuati da parte del gestore»;<br />

21. che ulteriormente l’art. 113, comma 15-ter del t.u. enti locali prevede che «Il termine del 31<br />

<strong>di</strong>cembre 2006, <strong>di</strong> cui al comma 15-bis, può essere <strong>di</strong>fferito ad una data successiva, previo accordo,


aggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle con<strong>di</strong>zioni sotto in<strong>di</strong>cate: // a) nel caso in<br />

cui, almeno do<strong>di</strong>ci mesi prima dello scadere del suddetto termine si <strong>di</strong>a luogo, me<strong>di</strong>ante una o più<br />

fusioni, alla costituzione <strong>di</strong> una nuova società capace <strong>di</strong> servire un bacino <strong>di</strong> utenza<br />

complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in<br />

questa ipotesi il <strong>di</strong>fferimento non può comunque essere superiore ad un anno; // b) nel caso in cui,<br />

entro il termine <strong>di</strong> cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito <strong>di</strong> una o più fusioni, si<br />

trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello<br />

ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il <strong>di</strong>fferimento non può comunque<br />

essere superiore a due anni»;<br />

22. che, invece, relativamente al servizio pubblico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas naturale, l’art. 15, comma 5°,<br />

6°, 7° e 8° del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 stabilisce che «gli affidamenti e le concessioni in essere<br />

alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del ... decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione<br />

delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal<br />

comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è<br />

previsto un termine <strong>di</strong> scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono<br />

fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti<br />

e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del<br />

comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto <strong>di</strong> quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e,<br />

per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) dell'articolo<br />

24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato<br />

profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto <strong>di</strong> gestione. // 6. Decorso il periodo<br />

transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo<br />

14. // 7. Il periodo transitorio <strong>di</strong> cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 <strong>di</strong>cembre<br />

2000. Tale periodo può essere incrementato, alle con<strong>di</strong>zioni sotto in<strong>di</strong>cate, in misura non superiore a:<br />

// a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una<br />

fusione societaria che consenta <strong>di</strong> servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte<br />

quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto <strong>di</strong> fusione; // b) due anni nel caso<br />

in cui, entro il termine <strong>di</strong> cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali,<br />

o il gas naturale <strong>di</strong>stribuito superi i cento milioni <strong>di</strong> metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un<br />

ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; // c) due anni nel caso in cui, entro il<br />

termine <strong>di</strong> cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale. // 8.<br />

Ove ricorra più <strong>di</strong> una delle con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate al comma 7 i relativi incrementi possono essere<br />

sommati»<br />

23. che è stata recentemente approvata in via definitiva dalle Camere la legge n.239/04 (pubblicata in<br />

G.U. in data 13.09.2004 ed in vigore dal 28.09.2004) recante «Rior<strong>di</strong>no del settore energetico nonché<br />

delega al Governo per il riassetto delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti in materia <strong>di</strong> energia», il cui art. 1,<br />

comma 69° sempre relativamente al servizio pubblico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione gas stabilisce che «La<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa<br />

al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data <strong>di</strong><br />

entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la<br />

facoltà <strong>di</strong> riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti <strong>di</strong><br />

affidamento o <strong>di</strong> concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono<br />

svolte in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio<br />

<strong>di</strong> cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 <strong>di</strong>cembre 2007, fatta salva la facoltà per<br />

l'ente locale affidante o concedente <strong>di</strong> prorogare, entro sei mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della<br />

presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni<br />

<strong>di</strong> pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio<br />

2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 <strong>di</strong>cembre 2012. E'<br />

abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000». Che inoltre, a<br />

partire dal 1° gennaio 2003 la ven<strong>di</strong>ta del gas è attività che può essere svolta in concorrenza tra tutti


gli operatori in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 164 del<br />

2000 e dunque non rappresenta più un servizio pubblico locale;<br />

24. che l'art. 113, comma 5-ter t.u. enti locali così <strong>di</strong>spone:


29. che, in considerazione <strong>di</strong> quanto sopra, con riguardo alla società da esso partecipata, questo <strong>Comune</strong><br />

in<strong>di</strong>vidua quali beni da scorporare quelli <strong>di</strong> cui al Piano <strong>di</strong> “scorporo”, pre<strong>di</strong>sposto da CAFC s.p.a.,<br />

in quanto attuale forma <strong>di</strong> gestione dei servizi pubblici comunali, ai sensi dell’art. 35, comma 9°<br />

della legge n. 448 del 2001, documento ove sono in<strong>di</strong>cati i beni da assegnare a NES Patrimonio<br />

s.p.a., a NES Utility s.p.a. ed alla SOT così come elencati nell’allegato sub “A suo allegato 3.1"<br />

parte integrante e sostanziale della presente <strong>delibera</strong>zione fermo quanto in<strong>di</strong>cato nel successivo<br />

paragrafo 37., parte seconda;<br />

30. che inoltre l’art. 113, comma 1° del t.u. enti locali prevede che «restano esclusi dal campo <strong>di</strong><br />

applicazione del presente articolo i settori <strong>di</strong>sciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e<br />

23 maggio 2000, n. 164»;<br />

31. che dunque, l’obbligo <strong>di</strong> scorporo imposto dall’art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001,<br />

rappresentando specifica attuazione delle <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 113, comma 2° e 13° del t.u. enti<br />

locali, non riguarda i beni relativi al servizio pubblico <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas naturale;<br />

32. che, ancora, per la medesima ragione ora in<strong>di</strong>cata, non sono oggetto dell’obbligo <strong>di</strong> scorporo i beni<br />

non relativi all’esercizio <strong>di</strong> servizi pubblici locali <strong>di</strong> rilevanza economica, ma relativi ad altra<br />

tipologia <strong>di</strong> servizi e/o attività;<br />

33. che, tutto ciò premesso occorre richiamare le fasi attraverso le quali si è sviluppato e si eseguirà il<br />

processo <strong>di</strong> aggregazione oggetto del presente <strong>delibera</strong>to;<br />

34. che nell’ottobre 2003, tutte le sopra ricordate società CAFC s.p.a., ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP<br />

s.p.a., GEA s.p.a., IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a. hanno sottoscritto una lettera d’intenti<br />

avente ad oggetto la realizzazione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> aggregazione tra le stesse società, finalizzato a<br />

valorizzare le competenze acquisite da ciascuna nel proprio settore, a migliorare i servizi agli utenti e<br />

a raggiungere <strong>di</strong>mensioni più consone alle esigenze del mercato dei servizi pubblici locali, nel<br />

rispetto delle normative vigenti e cogliendone le opportunità;<br />

35. che le sopra elencate società, a seguito <strong>di</strong> complessa istruttoria svolta altresì con l’ausilio della<br />

Unicre<strong>di</strong>t Banca Mobiliare s.p.a., hanno messo a punto un progetto <strong>di</strong> aggregazione tra le stesse,<br />

illustrato nella Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione e nel Progetto <strong>di</strong> Scissione già sopra<br />

citati;<br />

36. che in particolare l'aggregazione prevede:<br />

a) scissioni parziali, ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui agli art. 2506 e segg. Cod. civ., delle attuali società<br />

(proporzionale per CAFC, ACM, ASP, ASVO, GEA e VESTA e non proporzionale per IRIS E<br />

SPIM) dalle quali risulteranno: i) una società patrimoniale <strong>di</strong> nuova costituzione denominata NORD<br />

EST SERVIZI - NES Patrimonio s.p.a. (già citata e parimenti <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cata come "NES<br />

Patrimonio") assegnataria <strong>di</strong> reti, impianti e dotazioni delle attuali società, in<strong>di</strong>viduati con<br />

<strong>delibera</strong>zione <strong>di</strong> ciascun ente locale socio (v. sopra al paragrafo 28.); ii) una società <strong>di</strong> nuova<br />

costituzione denominata NORD EST SERVIZI - NES Utility s.p.a. (già citata e parimenti <strong>di</strong> seguito<br />

in<strong>di</strong>cata come “NES Utility”) assegnataria dei compen<strong>di</strong> finora facenti capo alle società partecipanti<br />

alla aggregazione inerenti la gestione dei servizi pubblici e comprensivi dei vigenti rapporti <strong>di</strong><br />

affidamento e concessione <strong>di</strong> servizio pubblico nonché concessioni <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> beni pubblici e privati;<br />

iii) permanenza delle attuali società [scisse dei beni e compen<strong>di</strong> ricordati ai precedenti p.ti i) e ii)]<br />

quali società operative territoriali (SOT);<br />

b conferimento tempestivo nella NES Utility s.p.a., da parte degli enti locali soci, delle azioni da essi<br />

ancora detenute nelle SOT per effetto imme<strong>di</strong>ato dell'operazione <strong>di</strong> scissione;<br />

c) conferimento in una società <strong>di</strong> nuova costituzione denominata NORD EST SERVIZI - NES Hol<strong>di</strong>ng<br />

s.p.a., da parte degli enti locali soci (quale struttura <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento unitario in esecuzione della<br />

volontà dei Comuni e da essi esclusivamente partecipata), delle azioni dagli stessi detenute in NES<br />

Utility s.p.a. e in NES Patrimonio s.p.a.;<br />

37. che dunque all’esito dell’operazione <strong>di</strong> aggregazione gli enti locali risulteranno soci in NES Hol<strong>di</strong>ng<br />

s.p.a. la quale dovrà sempre rimanere a totale capitale degli enti locali. NES Hol<strong>di</strong>ng s.p.a. sarà socio<br />

unico in NES Patrimonio s.p.a., società rispondente al modello descritto dall’art. 35, comma 9° della<br />

legge n. 448 del 2001 e dall’art. 113, comma 13° del t.u. enti locali; ed inoltre socio in NES Utility


s.p.a. assieme agli attuali soci presenti in IRIS s.p.a. e SPIM s.p.a., <strong>di</strong>versi dagli enti locali. A sua<br />

volta NES Utility s.p.a. sarà socio unico nelle SOT ovvero, in base a decisioni da assumere, e<br />

comunque nei limiti <strong>di</strong> quanto consentito dalla legge, assieme agli attuali soci in IRIS s.p.a. e SPIM<br />

s.p.a. Che peraltro, al fine <strong>di</strong> garantire la permanenza <strong>di</strong> destinazione allo svolgimento dei servizi<br />

pubblici per quanto riguarda i beni oggetto <strong>di</strong> scorporo, come sopra in<strong>di</strong>cati e assegnati a NES<br />

Patrimonio s.p.a., dovrà essere costituito nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso pubblico consimile a<br />

quello previsto dall’art. 35, comma 11° della legge n. 448 del 2001, il quale sussisterà fin tanto che i<br />

predetti beni siano idonei allo svolgimento del pubblico servizio;<br />

38. che la descritta aggregazione lascia impregiu<strong>di</strong>cata la facoltà degli enti locali soci per quanto<br />

riguarda la conformazione della forma <strong>di</strong> gestione dei servizi pubblici da valere al termine del<br />

periodo <strong>di</strong> transizione stabilito dalla legge, secondo uno dei tre modelli <strong>di</strong> cui al sopra riportato art.<br />

113, comma 5° del t.u. enti locali, forma <strong>di</strong> gestione che sarà precisata nei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> legge anche in<br />

relazione alla riforma ancora in itinere circa i servizi pubblici locali e comunque prima che venga a<br />

terminare l'attuale periodo transitorio <strong>di</strong> prosecuzione delle gestioni in essere caratterizzato dal<br />

mantenimento, nei limiti temporali relativi, degli affidamenti o<strong>di</strong>erni in corso;<br />

39. che i reciproci rapporti, obblighi ed adempimenti degli enti locali e delle società da loro controllate<br />

per quanto riguarda la realizzazione dell’operazione <strong>di</strong> aggregazione sono stati formalizzati nello<br />

Schema <strong>di</strong> Accordo allegato alla presente <strong>delibera</strong>zione alla lett. “C”;<br />

40. che la Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione, in particolare al paragrafo 5. ("Compiti delle<br />

società del gruppo") dell'ivi allegato “Piano <strong>di</strong> integrazione”, specifica come all’interno del gruppo<br />

NES le funzioni saranno così ripartite: // Compiti <strong>di</strong> NES Hol<strong>di</strong>ng: // «▪ <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong><br />

NES Patrimonio e NES Utility; // ▪ definizione degli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> gruppo per la gestione unitaria <strong>di</strong><br />

NES Patrimonio e NES Utility sotto il profilo strategico, economico e finanziario e determinazione<br />

dei rapporti contrattuali fra le stesse società; // ▪ strategia <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e <strong>di</strong> controllo; // ▪<br />

coor<strong>di</strong>namento e gestione <strong>di</strong> partecipazioni <strong>di</strong> società, consorzi, enti sia <strong>di</strong>rettamente che<br />

in<strong>di</strong>rettamente con NES Patrimonio e NES Utility; // ▪ determinazione delle linee guida della politica<br />

<strong>di</strong> investimento e finanziamento del gruppo; // ▪ definizione della politica <strong>di</strong> <strong>di</strong>viden<strong>di</strong>; // ▪<br />

mantenimento delle relazioni con gli enti locali azionisti; // ▪ responsabilità sul bilancio<br />

consolidato.» // Compiti <strong>di</strong> NES Patrimonio: // «▪ gestione amministrativa della proprietà, <strong>di</strong> reti,<br />

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali delle società del gruppo e/o degli enti locali destinati<br />

all’esercizio dei servizi pubblici, garantendone la totalità della proprietà pubblica e la destinazione<br />

d’uso; // ▪ gestione delle concessioni in uso <strong>di</strong> detti beni a NES Utility nell’ambito degli in<strong>di</strong>rizzi del<br />

gruppo.» // Compiti <strong>di</strong> NES Utility: // «▪definizione delle strategie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, consolidamento e<br />

sviluppo del gruppo nei servizi alla popolazione e al territorio, tenuto conto delle in<strong>di</strong>cazioni della<br />

SOT; // ▪ gestione del patrimonio, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni; // ▪ stu<strong>di</strong>o e<br />

sviluppo <strong>di</strong> nuovi servizi e <strong>di</strong> nuove attività complementari e sinergiche con le attività core nel<br />

territorio attualmente servito, tenuto conto delle in<strong>di</strong>cazioni delle SOT; // ▪ stu<strong>di</strong>o e sviluppo <strong>di</strong><br />

servizi pubblici locali in nuove aree; // ▪ gestione delle attività generali e comuni delle società del<br />

gruppo e fornitura, <strong>di</strong>retta e/o in<strong>di</strong>retta, dei relativi servizi; // ▪ promozione e gestione <strong>di</strong> una<br />

graduale integrazione fra le società operative partecipate per sfruttare le economie <strong>di</strong> scala e <strong>di</strong><br />

scopo; // ▪ gestione dei rapporti con gli enti locali e gli enti <strong>di</strong> regolazione in base alle linee guida<br />

della Hol<strong>di</strong>ng.» // Compiti delle SOT: // «▪ autonoma gestione operativa del Piano Industriale sul<br />

proprio territorio in coerenza con gli in<strong>di</strong>rizzi e gli obiettivi del gruppo; // ▪ organizzazione e<br />

gestione operativa della fornitura dei servizi pubblici locali sul territorio, sviluppando<br />

l’orientamento alla sod<strong>di</strong>sfazione delle esigenze dei citta<strong>di</strong>ni, delle attività produttive e delle<br />

comunità locali, in coerenza con gli in<strong>di</strong>rizzi strategici <strong>di</strong> NES Hol<strong>di</strong>ng e NES Utility; // ▪ utilizzo,<br />

gestione operativa e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni <strong>di</strong> competenza del<br />

territorio servito; // ▪ consolidamento del ra<strong>di</strong>camento territoriale e del costruttivo e positivo<br />

rapporto con le pubbliche istituzioni locali, gli utenti ed i clienti; // ▪ proposta a NES Utility <strong>di</strong><br />

soluzioni e iniziative collegate allo sviluppo degli affari ed alla migliore gestione dei servizi sul<br />

proprio territorio»;


41. che peraltro il progetto <strong>di</strong> aggregazione prevede altresì l’implementazione <strong>di</strong> società <strong>di</strong> scopo (SOS)<br />

e società <strong>di</strong> servizi (SOSERV) attualmente detenute dalle società partecipanti all’aggregazione o <strong>di</strong><br />

nuova costituzione;<br />

42. che con riguardo alle predette SOS e SOSERV, la Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione<br />

sempre al paragrafo 5. sopra citato prevede i seguenti compiti: Compiti delle SOS: // «▪<br />

organizzazione e gestione della commercializzazione e dello sviluppo <strong>di</strong> servizi e attività, soprattutto<br />

sul libero mercato, mettendo a profitto le professionalità aziendali utilizzando, dove possibile, le<br />

strutture territoriali presenti nelle SOT.» // Compiti delle SOSERV: // «▪ organizzazione e gestione<br />

della fornitura <strong>di</strong> servizi alle aziende del gruppo e ad altri soggetti per ottimizzare i costi e<br />

qualificare le attività svolte»;<br />

43. che la descritta operazione <strong>di</strong> aggregazione appare coerente con la necessità <strong>di</strong> ottemperare<br />

all’obbligo <strong>di</strong> scorporo <strong>di</strong> cui al sopra riportato art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001 e nel<br />

contempo <strong>di</strong> attribuire agli enti locali una sede unitaria <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namento (NES Hol<strong>di</strong>ng)<br />

sia relativamente alla amministrazione patrimoniale dei beni funzionali allo svolgimento dei servizi<br />

pubblici (attività effettuata tramite NES Patrimonio) sia per quanto riguarda la gestione dei medesimi<br />

servizi pubblici (la cui titolarità transiterà a NES Utility), valorizzando altresì (attraverso le SOT) le<br />

competenze e i rapporti sviluppati dalle società coinvolte nel processo <strong>di</strong> aggregazione nel segno<br />

della continuità gestionale in un quadro razionalizzato sul territorio e potenziato;<br />

44. che la convenienza della sopra descritta operazione <strong>di</strong> Aggregazione societaria, per questo ente<br />

locale e la collettività <strong>di</strong> riferimento risulta dagli allegati Progetto <strong>di</strong> Scissione, Relazione del<br />

Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione dalla Relazione <strong>di</strong> cui al precedente paragrafo 17;<br />

45. che del resto, le risultanze degli allegati in<strong>di</strong>cati al precedente punto sono coerenti con i contenuti<br />

della già menzionata Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione la quale, nel relativo paragrafo 1.<br />

intitolato «Motivazioni dell’operazione», espone che «La proposta mira alla costituzione <strong>di</strong> un<br />

gruppo (<strong>di</strong> seguito “Gruppo NES”) … con al vertice una hol<strong>di</strong>ng finanziaria (<strong>di</strong> seguito NES<br />

Hol<strong>di</strong>ng) che controlla due sub-hol<strong>di</strong>ng (l’una patrimoniale, NES Patrimonio, e l’altra gestionale<br />

NES Utility) il cui assetto societario e struttura permettano <strong>di</strong> perseguire i seguenti obiettivi: // ▪<br />

offrire agli utenti, ai clienti e al territorio servizi sempre più qualificati a costi congrui e sostenibili,<br />

in grado <strong>di</strong> rispondere alle esigenze degli stessi nel pieno rispetto delle norme <strong>di</strong> legge; // ▪<br />

conseguire le <strong>di</strong>mensioni necessarie per fronteggiare la concorrenza in un settore in progressiva<br />

liberalizzazione e gestire i servizi in modo ottimale attraverso il conseguimento <strong>di</strong> economie <strong>di</strong> scala<br />

ed attraverso l’incremento sostanziale della capacità <strong>di</strong> investimento nel territorio <strong>di</strong> riferimento; // ▪<br />

definire un assetto <strong>di</strong> funzioni che concentri in “NES hol<strong>di</strong>ng” i compiti strategici <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e<br />

gestione nonché il controllo, mantenendo uno stretto rapporto con il territorio attraverso le società<br />

operative territoriali (<strong>di</strong> seguito “SOT”), responsabili dell’esecuzione operativa del proprio piano<br />

industriale sul proprio territorio in coerenza con gli in<strong>di</strong>rizzi e gli obiettivi del gruppo; // ▪ mettere a<br />

fattor comune, nell’ottica <strong>di</strong> ottimizzazione delle risorse e <strong>di</strong> economicità della gestione, le<br />

competenze professionali più qualificate attraverso società <strong>di</strong> scopo de<strong>di</strong>cate allo sviluppo <strong>di</strong><br />

particolari servizi o settori e società <strong>di</strong> servizi comuni; // ▪ perseguire una politica coor<strong>di</strong>nata degli<br />

investimenti e delle tariffe, ottimizzando le opportunità che si possono determinare con<br />

l’unificazione delle attività generali. // L’operazione ha una forte valenza industriale derivante dallo<br />

sfruttamento del ra<strong>di</strong>camento territoriale delle Società e dalla congruità delle aree in cui le stesse<br />

operano»;<br />

46. che inoltre nell’allegato 5.1 della Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione , rubricato «Piano<br />

Industriale Integrato del Gruppo NES» si da atto, anche dal punto <strong>di</strong> vista delle società, della<br />

convenienza tecnica economica e finanziaria dell’operazione <strong>di</strong> aggregazione;<br />

47. che gli statuti <strong>di</strong> NES Hol<strong>di</strong>ng e quelli <strong>di</strong> NES Patrimonio, NES Utility allegati rispettivamente allo<br />

schema <strong>di</strong> Accordo tra gli azionisti delle attuali società e le società stesse (allegato C) ed al Progetto<br />

<strong>di</strong> Scissione (allegato A), sono tutti documenti già sopra illustrati e allegati al presente atto;


48. che gli Statuti delle SOT, e per quanto <strong>di</strong> specifico interesse lo Statuto <strong>di</strong> CAFC s.p.a., sono quelli<br />

allegati al Progetto <strong>di</strong> Scissione, fatti salvi comunque gli eventuali adeguamenti richiesti dalla<br />

riforma del <strong>di</strong>ritto societario;<br />

49. che è altresì necessario coor<strong>di</strong>nare l’esercizio, da parte degli enti locali, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto nelle<br />

Assemblee delle società costituenti il Gruppo NES nonché le con<strong>di</strong>zioni e modalità <strong>di</strong> trasferimento<br />

delle azioni delle società stesse e che a questo riguardo gli enti locali soci nelle società partecipanti<br />

all’operazione <strong>di</strong> aggregazione hanno concordato uno Schema <strong>di</strong> “Contratto <strong>di</strong> Sindacato <strong>di</strong> voto e<br />

<strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti azionari” allegato alla presente <strong>delibera</strong>zione alla lett. “D”;<br />

50. che con la presente <strong>delibera</strong>zione si esprime dunque la volontà della prosecuzione da parte <strong>di</strong> NES<br />

Utility s.p.a., anche a mezzo della SOT esattamente denominata CAFC s.p.a., dello svolgimento dei<br />

sopra elencati servizi pubblici (ve<strong>di</strong> paragrafo 14) in titolarità amministrativa <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> e<br />

oggi svolti tramite la società CAFC s.p.a.;<br />

51. che la presente <strong>delibera</strong>zione non incide su eventuali rapporti in essere tra questo <strong>Comune</strong> e soggetti<br />

terzi, aventi ad oggetto la gestione <strong>di</strong> servizi pubblici rientranti nell’oggetto delle società risultanti<br />

dall’aggregazione;<br />

52. che in relazione al termine del periodo transitorio stabilito dalle nuove <strong>di</strong>scipline sui servizi pubblici<br />

locali e sopra ricordato sarà data attuazione a quanto in<strong>di</strong>cato al precedente paragrafo 37. anche in<br />

relazione ai contenuti <strong>di</strong> una eventualmente necessaria convenzione intercomunale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto<br />

pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000, per stabilizzare la governance<br />

pubblica, dovendosi ora stabilire la volontà degli enti locali per il periodo <strong>di</strong> transizione dettato dalla<br />

legge nonché l'aggregazione e riorganizzazione quale espressione <strong>di</strong> una già presente e definita<br />

volontà <strong>di</strong> collaborazione e coor<strong>di</strong>namento tra tutti gli enti locali interessati, attraverso un Accordo<br />

tra essi e le società e attraverso un Contratto <strong>di</strong> Sindacato <strong>di</strong> voto, e per le motivazioni tecnicoeconomiche<br />

e gestionali già tutte sopra ricordate e risultanti dai citati allegati alla presente<br />

<strong>delibera</strong>zione;<br />

53. che, pertanto, questo ente locale così come gli altri interessati, si riserva <strong>di</strong> assumere attraverso gli<br />

organi competenti, tutte le <strong>delibera</strong>zioni e determinazioni spettanti secondo tutto quanto sopra<br />

illustrato;<br />

tutto ciò premesso<br />

visto l’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;<br />

visto il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164;<br />

vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché le<br />

corrispondenti normative regionali;<br />

visto l’art. 35, comma 9° della legge 28 <strong>di</strong>cembre 2001, n. 448;<br />

visti il ricordato Progetto <strong>di</strong> Scissione nonché la ricordata e correlata Relazione del<br />

Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione <strong>di</strong> ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., CAFC s.p.a., GEA s.p.a.,<br />

IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a. e relativi allegati;<br />

visto il menzionato Schema <strong>di</strong> Accordo recante gli obblighi ed adempimenti degli enti<br />

locali e delle società interessate dall'aggregazione in relazione alla realizzazione dell’operazione;<br />

visto il menzionato Schema <strong>di</strong> Contratto <strong>di</strong> Sindacato <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti<br />

azionari;<br />

visti gli allegati Statuti <strong>di</strong> NES Utility s.p.a., NES Patrimonio s.p.a., NES Hol<strong>di</strong>ng s.p.a.,<br />

nonché gli Statuti delle società operative territoriali-SOT allegati al Progetto <strong>di</strong> Scissione;<br />

visto il ricordato Piano <strong>di</strong> Scorporo <strong>di</strong> determinati beni ai sensi e per gli effetti del citato art.<br />

35, comma 9° della legge n. 448 del 2001;<br />

vista la giurisprudenza del giu<strong>di</strong>ce amministrativo sulle società con partecipazione <strong>di</strong> una<br />

pluralità <strong>di</strong> enti locali quale forma organizzativa <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong>retta dei servizi pubblici<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dalle quote <strong>di</strong> capitale spettanti a ciascun ente locale socio (paragrafo 12. delle<br />

premesse);


vista la giurisprudenza del giu<strong>di</strong>ce amministrativo e della Corte <strong>di</strong> Cassazione sugli effetti<br />

costitutivi dell'affidamento derivante dalla <strong>delibera</strong> con la quale vennero costituite le società CAFC<br />

s.p.a., ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., GEA s.p.a., IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a. e se<br />

ne approvarono gli Statuti con in<strong>di</strong>cazione degli oggetti sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22,<br />

comma 3°, lett. e) della legge n. 142 del 1990 poi art. 113, lett. e) testo originario del d.lgs. n. 267 del<br />

2000 (paragrafo 4. delle premesse);<br />

visto in particolare l'art. 113, comma 15-bis e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000 sul<br />

mantenimento delle gestioni in atto per il periodo <strong>di</strong> transizione stabilito dalla legge; e visto l'art. 15<br />

del d.lgs. n. 164 del 2000 <strong>di</strong> corrispondente contenuto;<br />

visto l'art. 113, comma 5-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 sull'esecuzione, da parte e a cura dei<br />

tipi <strong>di</strong> società qui considerate, dei lavori inerenti e comunque connessi alla gestione dei servizi<br />

pubblici e relative reti con gli stessi obblighi delle amministrazioni aggiu<strong>di</strong>catrici;<br />

vista la giurisprudenza amministrativa sulla persistente competenza degli enti locali circa<br />

l'amministrazione e concessione dei beni <strong>di</strong> loro proprietà anche quando sono costituite forme <strong>di</strong><br />

cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio unitario <strong>di</strong> funzioni amministrative (Cons. Stato, sez.<br />

V, 3 settembre 2001, n. 4586 al p.to 18 delle considerazioni in <strong>di</strong>ritto);<br />

***************************************************************************<br />

Il Sindaco fa presente al Consiglio che è stato invitato il <strong>di</strong>rettore del CAFC dottor Minighini<br />

che illustrerà al Consiglio tutta l’operazione <strong>di</strong> costituzione della Hol<strong>di</strong>ng Nes.<br />

Quin<strong>di</strong> cede la parola all’assessore Ciroi, il quale ricorda la situazione del <strong>Comune</strong>, che si<br />

serve del CAFC per la <strong>di</strong>stribuzione e utenza dell’acqua e del Consorzio Depurazione Laguna<br />

(cd. Tubone) per lo smaltimento. I servizi presi in considerazione sono però anche altri, quali:<br />

la <strong>di</strong>stribuzione del gas, rifiuti, servizi cimiteriali, parcheggi, energia. Da un anno CAFC sta<br />

tentando <strong>di</strong> fare un’aggregazione e raggiungere <strong>di</strong>mensioni più ampie che gli consentano <strong>di</strong><br />

gestire da posizione industriale altri servizi. Inizialmente, le società interessate erano circa 15,<br />

anche extra-regionali. Di queste ne sono rimaste 8. Sono: Vesta (<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Venezia), IRIS<br />

(Gorizia e Monfalcone), GEA (Pordenone), CAFC (Provincia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne), altre minori. Quasi<br />

tutte queste società si occupano <strong>di</strong> acqua, anche se alcune si occupano non <strong>di</strong> gestione, ma <strong>di</strong><br />

rifiuti. L’AMGA dopo un primo interesse, si è ritirata purtroppo, infatti, secondo l’assessore,<br />

la sua presenza avrebbe contribuito a rendere la nostra posizione locale più forte. L’AMGA<br />

ha però preferito perseguire una sua <strong>di</strong>mensione. La mancata partecipazione <strong>di</strong> AMGA è<br />

dovuta anche all’incongruenza delle valutazione del valore delle società da parte dei<br />

consulenti AMGA (PricewaterhouseCoopers) e dei consulenti CAFC (UBM). AMGA è stata<br />

valutata 205 milioni <strong>di</strong> Euro da PricewaterhouseCoopers contro 145 milioni della UBM; il<br />

CAFC è stato valutato 82 milioni <strong>di</strong> Euro da PricewaterhouseCoopers e 99 milioni <strong>di</strong> Euro da<br />

UBM.<br />

Il Sindaco cede la parola al <strong>di</strong>rettore del Consorzio, Meneghini il quale relaziona con maggior<br />

dettaglio il percorso seguito dalle varie società, del progetto <strong>di</strong> aggregazione secondo una<br />

struttura <strong>di</strong> impresa societariamente articolata con lo scopo comune <strong>di</strong> migliorare i servizi resi<br />

agli utenti, valorizzare la partecipazione degli azionisti, rendere più efficace efficiente e<br />

competitivo a livello locale e nazionale il nuovo soggetto giuri<strong>di</strong>co in<strong>di</strong>viduata in una hol<strong>di</strong>ng<br />

finanziaria NES Hol<strong>di</strong>g e in due sub hol<strong>di</strong>ng Nes Utility e Nes patrimonio, riferisce altresì che<br />

le attuali società territoriali verrebbero mantenute, costituendo le Sot. Riferisce che tutte le<br />

società sono state valutate a periti del tribunale <strong>di</strong> Venezia. Quin<strong>di</strong> prosegue analizzando i<br />

valori azionari delle singole società all’interno <strong>di</strong> Nes, valutazioni che hanno portato alla<br />

costituzione <strong>di</strong> NES. Dopo una lunga e minuziosa <strong>di</strong>sanima <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sponibile a<br />

rispondere ad eventuali domande che i signori volessero.<br />

L’Assessore Ciroi legge una comunicazione del 20 ottobre sottoscritta dai sindaci<br />

rappresentanti delle società interessate all’aggregazione NES.


Il Sindaco apre il <strong>di</strong>battito.<br />

Interviene il consigliere Danelazzo che si <strong>di</strong>chiara contrario ad affidare la gestione completa<br />

del ciclo dell’acqua a una grande società sovraregionale, dal momento che, come ha affermato<br />

il <strong>di</strong>rettore del CAFC, si tratta <strong>di</strong> una decisione politica prima che economica. Ritiene invece<br />

che si dovrebbe valutare la possibilità <strong>di</strong> costituire una società più piccola, <strong>di</strong> ambito<br />

regionale.<br />

Il <strong>di</strong>rettore CAFC precisa che per quanto riguarda l’acqua, la gestione rimane delle<br />

maestranze locali. Il problema riguarda piuttosto il costo, che viene quantificato in funzione<br />

della <strong>di</strong>stanza percorsa dall’acqua <strong>di</strong>visa per il numero <strong>di</strong> utenti serviti. Quin<strong>di</strong>, in zone ad alta<br />

densità, come le città, l’acqua costa <strong>di</strong> meno per il singolo utente; in zone più scarsamente<br />

abitate, come la montagna, l’acqua costerebbe <strong>di</strong> più: se la società <strong>di</strong> gestione è grande, i costi<br />

vengono ripartiti arrivando a una me<strong>di</strong>a omogenea.<br />

Il consigliere Sedrani chiede quale deve essere il quorum affinché il progetto passi.<br />

La risposta del <strong>di</strong>rettore CAFC è il 60% delle quote.<br />

Il consigliere Sedrani chiede inoltre a chi spetta il pagamento dei periti;<br />

Il <strong>di</strong>rettore risponde che sarà a carico della neocostituenda NES, se viene costituita; in caso<br />

contrario, la quota parte del CAFC spetta al CAFC.<br />

Il consigliere Sedrani lamenta la scarsa informazione da parte della maggioranza nei confronti<br />

della minoranza, che ha ricevuto le prime informazioni solo <strong>di</strong> recente. Esprime inoltre le sue<br />

perplessità sulla costituzione <strong>di</strong> NES, perché, afferma, mentre si conosce bene la situazione <strong>di</strong><br />

CAFC, non si ha la stessa conoscenza delle altre società, che potrebbero presentare situazioni<br />

più problematiche. Inoltre i territori coinvolti hanno esigenze e necessità molto <strong>di</strong>verse. Per<br />

esempio, contribuire alla gestione <strong>di</strong> Marghera potrebbe costituire una spesa superiore per il<br />

citta<strong>di</strong>no friulano; le aggregazioni, secondo il consigliere Sedrani, porteranno inevitabilmente<br />

a dei costi superiori. NES sarà costituita per il 53% da una parte veneta e solo dal 47% dalla<br />

parte friulana; quin<strong>di</strong> la parte del Veneto avrà sempre una superiorità numerica, nonostante il<br />

capitale netto delle società venete sia decisamente inferiore a quello delle società friulane.<br />

Chiede quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> riflettere bene prima <strong>di</strong> prendere la decisione. Dichiara che il gruppo che<br />

rappresenta non ritiene che questo sia il momento adatto per entrare in questa società.<br />

Il <strong>di</strong>rettore del CAFC risponde che la valutazione che è stata fatta non è <strong>di</strong> tipo patrimoniale;<br />

nelle concessioni <strong>di</strong> gestione la parte da valutare non è il patrimonio, che spesso è in realtà da<br />

restituire all’ente pubblico. Per quanto riguarda le tariffe, ricorda che non è l’ente gestore che<br />

le può mo<strong>di</strong>ficare, in quanto esse <strong>di</strong>pendono dall’autorità d’ambito.<br />

L’Assessore Ciroi afferma <strong>di</strong> considerare la partecipazione del Friuli in una società più grande<br />

come un beneficio per il Friuli e non un limite. Dice inoltre che i dubbi espressi dalle parti<br />

locali sono sempre uguali, siano esse <strong>di</strong> Gorizia, <strong>di</strong> Venezia o friulane.<br />

Il Sindaco ringrazia il <strong>di</strong>rettore per la partecipazione e per l’illustrazione esauriente. Quin<strong>di</strong><br />

ricorda che nel 2006 scadranno tutte le concessioni dell’acqua e che quin<strong>di</strong> entro quella data<br />

comunque bisognerà decidere il destino <strong>di</strong> CAFC. Afferma inoltre che, benché tutti siano<br />

d’accordo nel <strong>di</strong>re che la cosa migliore sarebbe che le varie società regionali <strong>di</strong> servizi si<br />

aggregassero, in realtà ci sono <strong>di</strong>versi contrasti locali dove si inseriscono anche pressioni<br />

politiche. In questo modo, insistere nel <strong>di</strong>fendere i propri singoli interessi può far correre il<br />

rischio <strong>di</strong> essere travolti. Ci sono inoltre anche grossi interessi industriali. Per quanto riguarda<br />

AMGA, l’opinione del sindaco è che essa voglia far fallire la prospettiva NES per poter<br />

rimanere in tal modo l’unico interlocutore <strong>di</strong> un certo peso. È chiaro, secondo il sindaco, che<br />

si sta facendo un gioco al <strong>di</strong> sopra dei singoli comuni e che probabilmente nell’assemblea<br />

dell’8 novembre non si raggiungerà il quorum del 60%. Chiede quin<strong>di</strong> al Consiglio <strong>di</strong> mettere<br />

il sindaco o suo delegato, nelle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> poter partecipare all’assemblea dell’8 novembre<br />

e <strong>di</strong> votare a favore affinché i soci del CAFC possano dare un segnale forte anche contro tutte<br />

le interferenze che impe<strong>di</strong>scono loro <strong>di</strong> decidere per se stessi. Si <strong>di</strong>ce inoltre favorevole a<br />

sostenere la can<strong>di</strong>datura <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne per ospitare la sede <strong>di</strong> NES.


Il consigliere Sedrani afferma che la maggiore forza delle società friulane <strong>di</strong> cui il <strong>di</strong>rettore<br />

CAFC ha parlato e anche la can<strong>di</strong>datura <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne sono state raggiunte per le battaglie portate<br />

avanti negli ultimi tempi. Nega che la decisione venga presa solo in relazione alla propria<br />

parte politica, visto che ci sono stati consigli comunali che hanno votato all’unanimità o parti<br />

politiche lontane da Cecotti, che sembra essere l’artefice della posizione <strong>di</strong> AMGA, che<br />

hanno votato contro la NES. E ritiene che le varie posizioni rispondano solo alla volontà <strong>di</strong><br />

prendere la decisione migliore per il Friuli. Ricorda che il tentativo <strong>di</strong> smembrare la provincia<br />

è iniziato qualche hanno fa con il referendum della montagna. Subito dopo, anche la Bassa<br />

friulana ha riven<strong>di</strong>cato qualche respiro autonomistico. Secondo il consigliere Sedrani, tutto<br />

questo deve essere riferito al tentativo <strong>di</strong> svendere le nostre specificità. A nome del suo<br />

gruppo, si <strong>di</strong>chiara quin<strong>di</strong> contrario ad aderire a un progetto che non consentirebbe al Friuli <strong>di</strong><br />

decidere autonomamente delle proprie risorse.<br />

Interviene il consigliere Martelossi, che riba<strong>di</strong>sce la necessità <strong>di</strong> procedere all’aggregazione,<br />

che rappresenta sicuramente un beneficio per il territorio. Rinunciare a questa occasione<br />

significherebbe limitarsi a una realtà meno che provinciale.<br />

L’Assessore Ciroi ricorda che Cecotti si è fatto vivo solo negli ultimi tempi e che <strong>di</strong> quello<br />

che ha fatto e sta facendo AMGA si sa ben poco. Non sembra che Cecotti stia dando una<br />

mano al Friuli con questo atteggiamento, ma piuttosto che faccia dell’ostruzionismo.<br />

Il consigliere Sedrani sostiene che comunque anche Cecotti avrà necessità <strong>di</strong> fare delle<br />

aggregazioni e che se il CAFC non entrasse in Nes, avrebbe sicuramente contattato subito<br />

dopo da AMGA. Dopo <strong>di</strong> che consegna al segretario comunale il suo intervento per allegarlo<br />

alla presente <strong>delibera</strong>zione.<br />

Il consigliere Martelossi ricorda che le aggregazioni esistenti nel resto d’Italia e d’Europa<br />

sono molto più importanti della proposta NES, e quin<strong>di</strong> se non si decide per questa<br />

aggregazione, si rischia <strong>di</strong> venire assorbiti da queste società molto gran<strong>di</strong>.<br />

Il Sindaco pone alla votazione la proposta <strong>di</strong> aggregazione me<strong>di</strong>ante scissione del CAF alla<br />

società NES. A con<strong>di</strong>zione che la stessa rimanga in Friuli e con l’auspicio che anche Amga<br />

faccia parte della società:<br />

Ultimata la <strong>di</strong>scussione il sindaco mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:<br />

Favorevoli, n 10 - contrari n. 5 (Ferro, Sedrani, Bigotto, Boaro, Danelazzo) – astenuti n. =.<br />

DELIBERA<br />

1. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporre l'attuazione del progetto <strong>di</strong> aggregazione tra le società CAFC s.p.a., ACM<br />

s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., GEA s.p.a., IRIS s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a., oggetto della<br />

presente <strong>delibera</strong>zione e considerato e giustificato nei sopramenzionati documenti che qui <strong>di</strong> seguito<br />

si approvano;<br />

2. <strong>di</strong> approvare e fare proprio, per quanto <strong>di</strong> ragione, il "Progetto <strong>di</strong> Scissione" nonché la "Relazione<br />

del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione" <strong>di</strong> CAFC s.p.a., entrambi allegati sub “A” e “B” alla presente<br />

<strong>delibera</strong>zione per formarne parte integrante e sostanziale;<br />

3. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporne la costituzione nei mo<strong>di</strong> descritti e qui <strong>di</strong> seguito riba<strong>di</strong>ti e <strong>di</strong> approvare lo<br />

Statuto <strong>di</strong> Nord Est Servizi-NES Hol<strong>di</strong>ng s.p.a., Nord Est Servizi-NES Patrimonio s.p.a. e Nord Est<br />

Servizi-NES Utility s.p.a. allegati, rispettivamente, il primo allo Schema <strong>di</strong> Accordo tra gli azionisti<br />

delle attuali società e le società stesse, e gli altri due allegati al Progetto <strong>di</strong> Scissione, uniti alla<br />

presente <strong>delibera</strong>zione per formarne parte integrante e sostanziale;<br />

4. <strong>di</strong> approvare lo Statuto della società CAFC s.p.a. nel testo contenente le mo<strong>di</strong>fiche conseguenti<br />

alla scissione, parimenti allegato al Progetto <strong>di</strong> Scissione, unito alla presente <strong>delibera</strong>zione per<br />

formarne parte integrante e sostanziale;


5. <strong>di</strong> approvare lo Schema <strong>di</strong> Accordo allegato sub “C”, con gli allegati che lo compongono, tra gli<br />

enti locali soci e le società CAFC s.p.a., ACM s.p.a., ASVO s.p.a., ASP s.p.a., GEA s.p.a., IRIS<br />

s.p.a., SPIM s.p.a. e VESTA s.p.a., che lo devono eseguire, recante regolazione dei reciproci<br />

rapporti, obblighi e adempimenti degli enti locali e delle società da loro controllate per quanto<br />

riguarda la realizzazione dell'operazione <strong>di</strong> aggregazione, nel testo allegato alla presente<br />

<strong>delibera</strong>zione per farne parte integrante e sostanziale;<br />

6. <strong>di</strong> approvare lo Schema <strong>di</strong> "Contratto <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti azionari",<br />

allegato sub “D” alla presente <strong>delibera</strong>zione per farne parte integrante e sostanziale;<br />

7. <strong>di</strong> stabilire che ai sensi dell’art. 35, comma 9° della legge n. 448 del 2001 i beni oggetto <strong>di</strong><br />

assegnazione a NES Patrimonio s.p.a., appartenenti alla società CAFC s.p.a. <strong>di</strong> cui questo <strong>Comune</strong> è<br />

socio, sono quelli dettagliatamente elencati nel Piano <strong>di</strong> Scorporo <strong>di</strong> cui al paragrafo 29. delle<br />

premesse, unito alla presente <strong>delibera</strong>zione per farne parte integrante e sostanziale;<br />

8. <strong>di</strong> stabilire che sui beni <strong>di</strong> cui al precedente p.to 7. deve essere costituito, all’atto della scissione<br />

dalla attuale società CAFC s.p.a., un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso pubblico a garanzia dell’impiego <strong>di</strong> detti beni per<br />

il servizio pubblico, che dovrà perdurare finché non venga meno la loro destinazione allo<br />

svolgimento del servizio a seguito dell’accertamento della relativa obsolescenza ovvero<br />

deterioramento o, in generale, dell’inidoneità ad essere ulteriormente utilizzati per l’espletamento<br />

della attività alla quale erano de<strong>di</strong>cati;<br />

9. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporre fin d’ora il conferimento nel capitale <strong>di</strong> NORD EST SERVIZI - NES<br />

Utility s.p.a. <strong>di</strong> tutte le azioni della SOT CAFC s.p.a. spettanti all'ente locale con la scissione,<br />

secondo quanto previsto nella Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione sopracitata al p.to 3 e<br />

relativi documenti correlati e allegati nonché nel Progetto <strong>di</strong> Scissione all'allegato 4.1;<br />

10. <strong>di</strong> approvare e <strong>di</strong>sporre fin d’ora il conferimento nel capitale <strong>di</strong> NORD EST SERVIZI - NES<br />

Hol<strong>di</strong>ng s.p.a. <strong>di</strong> tutte le azioni possedute in NES Patrimonio s.p.a. e NES Utility s.p.a. a seguito<br />

della predetta operazione <strong>di</strong> scissione, con la precisazione che la prima società dovrà essere<br />

interamente ed esclusivamente partecipata dagli enti locali e la seconda interamente controllata dalla<br />

prima;<br />

11. <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare e stabilire che per effetto delle scissioni e delle assegnazioni dei compen<strong>di</strong> alla<br />

società NES Utility s.p.a. essa prosegue nella titolarità degli affidamenti trasferiti e già facenti capo<br />

alla società a prevalente capitale pubblico locale scissa, con possibilità <strong>di</strong> gestione operativa a mezzo<br />

della medesima società operativa territoriale SOT CAFC s.p.a., in conformità allo statuto <strong>di</strong> NES<br />

Utility s.p.a. che prevede l'esercizio <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto, da intendersi come a mezzo <strong>di</strong> società<br />

totalitariamente controllate o, se consentito dall'or<strong>di</strong>namento, partecipate e/o collegate delle proprie<br />

attività e specificamente dei servizi pubblici, tutto secondo quanto in<strong>di</strong>cato al paragrafo 14. delle<br />

premesse;<br />

12. <strong>di</strong> confermare le concessioni d'uso dei beni <strong>di</strong> proprietà comunale già accordate alla società<br />

scissa CAFC s.p.a. e <strong>di</strong> stabilirne il mantenimento in capo a NES Utility s.p.a. ovvero alla SOT<br />

CAFC s.p.a. a seconda delle risultanze della scissione e cioè della titolarità <strong>di</strong> affidamento dei servizi<br />

<strong>di</strong> ciascuna delle due, secondo quanto in<strong>di</strong>cato nel paragrafo 14. delle premesse, con facoltà della<br />

prima <strong>di</strong> farli utilizzare dalla seconda in esecuzione <strong>di</strong> quanto precisato nel p.to 11. che precede;<br />

13. <strong>di</strong> dare atto che la presente <strong>delibera</strong>zione non incide su eventuali rapporti in essere tra questo<br />

<strong>Comune</strong> e soggetti terzi, aventi ad oggetto la gestione <strong>di</strong> servizi pubblici rientranti nell’oggetto delle<br />

società risultanti dall’aggregazione;<br />

14. <strong>di</strong> dare atto che ciascuna delle società interessate dal processo <strong>di</strong> aggregazione in coor<strong>di</strong>namento<br />

con le altre curerà, se e in quanto ne sussistano i presupposti, la comunicazione sulle operazioni <strong>di</strong><br />

concentrazione alla Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre<br />

1990, n. 287 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni;<br />

15. <strong>di</strong> autorizzare fin d’ora il legale rappresentante del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Gonars</strong> con facoltà <strong>di</strong> delega ad<br />

apportare allo Statuto della società CAFC s.p.a. ogni mo<strong>di</strong>fica necessaria ai sensi delle nuove<br />

<strong>di</strong>sposizioni normative in materia societaria;


16. <strong>di</strong> autorizzare fin d’ora il legale rappresentante <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Gonars</strong> con facoltà <strong>di</strong> delega<br />

a partecipare alle Assemblee delle società citate e ad assumere per quanto <strong>di</strong> competenza ogni<br />

determinazione che si rendesse necessaria per la realizzazione del progetto <strong>di</strong> aggregazione<br />

sopradescritto con facoltà <strong>di</strong> apportare eventuali mo<strong>di</strong>fiche non sostanziali che si rendessero<br />

necessarie;<br />

17. <strong>di</strong> dare mandato ai competenti organi e uffici <strong>di</strong> questo <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> porre in essere tutto quanto<br />

necessario per l’esecuzione della presente <strong>delibera</strong>zione;<br />

18. <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bigotto, Boaro,<br />

Danelazzo, Ferro, Sedrani), astenuti n. =, su n. 15, espressi nei mo<strong>di</strong> e nelle forme <strong>di</strong> legge, il<br />

presente atto imme<strong>di</strong>atamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 della L.R. 24.05.2004.


Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.<br />

n. 267/2000; si esprime PARERE FAVOREVOLE in or<strong>di</strong>ne alla regolarità tecnica della<br />

proposta <strong>di</strong> <strong>delibera</strong>zione sopraesposta.<br />

IL SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE<br />

f.to Angela Spanò<br />

Fanno parte della <strong>delibera</strong> anche se materialmente non allegati, (gli originali sono depositati presso la<br />

spa CAFC):<br />

A)Progetto <strong>di</strong> Scissione Parziale Proporzionale delle Società [suoi allegati: 2)A.1 Statuto <strong>di</strong> ACM;<br />

2)A.2 Statuto <strong>di</strong> ASP; 2)A.) Statuto <strong>di</strong> ASVO; 2)A.4Statuto <strong>di</strong> CAFC; 2)A.5 Statuto <strong>di</strong> GEA; 2)A.6<br />

Statuto <strong>di</strong> IRIS; 2)A.7 Statuto <strong>di</strong> SPIM; 2)A.8 Statuto <strong>di</strong> Vesta; 2)B.1 Statuto <strong>di</strong> NES Patrimonio;<br />

2)B.2 Statuto <strong>di</strong> NES Utility; 3.1) Elementi Patrimoniali attivi e passivi assegnati alle Società<br />

Beneficiarie; 4.1) Azionisti delle Società e relative quote <strong>di</strong> partecipazione (…)];<br />

B)Relazione del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione sul Progetto <strong>di</strong> Scissione Parziale Proporzionale delle<br />

Società [suoi allegati: 1.1) Elenco degli azionisti; 3.1)Struttura finale del Gruppo NES; 5.1) Piano<br />

Industriale Integrato del Gruppo NES; 5.2) Piani Industriali delle Società; 5.3) Elenco Progetti<br />

speciali e iniziative <strong>di</strong> sviluppo; 5.4) Piano <strong>di</strong> Integrazione];<br />

C) Schema <strong>di</strong> Accordo tra gli azionisti delle attuali società e le società stesse [suoi allegati:<br />

A)Progetto <strong>di</strong> Scissione; B)Relazione degli Amministratori; C) Statuto NES-Hol<strong>di</strong>ng; D) CAFC<br />

MetanFriuli; E) GEA Servizio Idrico; F) SPIM Gas; G) Patto <strong>di</strong> Sindacato; H) Relazione UBM su<br />

sopravvenienze passive.] ;<br />

D) Contratto <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> voto e <strong>di</strong>sciplina dei trasferimenti azionari.


Letto, confermato e sottoscritto.<br />

IL PRESIDENTE<br />

f.to Ivan Cignola<br />

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO<br />

f.to Fabrizio Martelossi f.to Angela Spanò<br />

__________________________________________________________________________________________<br />

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE<br />

La presente <strong>delibera</strong>zione, imme<strong>di</strong>atamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per<br />

quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dal 10.11.2004.<br />

addì, 10.11.2004<br />

L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />

f.to Maria Lucia Tondon<br />

__________________________________________________________________________________________<br />

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.<br />

addì, 10.11.2004<br />

L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />

Maria Lucia Tondon<br />

__________________________________________________________________________________________<br />

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE<br />

La presente <strong>delibera</strong>zione è stata pubblicata all'albo pretorio per quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dal<br />

10.11.2004 al 25.11.2004 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce<br />

addì, 26.11.2004<br />

L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />

Maria Lucia Tondon<br />

__________________________________________________________________________________________<br />

- dalla sua data (L.R. n. 17/04 art. 17)<br />

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'<br />

L'IMPIEGATO RESPONSABILE<br />

Maria Lucia Tondon

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