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Consulta il testo - Il diritto amministrativo

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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />

quale la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso può avvenire solo<br />

decorso <strong>il</strong> termine per la costituzione delle altre parti, ossia in materia di appalti<br />

decorsi trenta giorni dal perfezionarsi della notifica del ricorso per <strong>il</strong> destinatario.<br />

La comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza da parte della segreteria, da<br />

effettuare almeno sessanta giorni (trenta giorni in materia di appalti) prima<br />

dell’udienza fissata, può aver luogo soltanto dopo la scadenza del termine per la<br />

costituzione delle parti intimate, per cui – con particolare riguardo al rito degli<br />

appalti - <strong>il</strong> periodo di “almeno” trenta giorni precedenti l’udienza, ai fini di tale<br />

adempimento di segreteria, va sommato al precedente termine di trenta giorni, ut<strong>il</strong>e<br />

per la tempestiva costituzione in giudizio, al fine di consentire alle parti di<br />

organizzare le difese, ovvero <strong>il</strong> deposito di documenti, memorie e repliche in vista<br />

dell’udienza, nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’art. 73 c.p.a.<br />

Con la pronuncia in epigrafe <strong>il</strong> Consiglio di Stato ha delineato <strong>il</strong> rapporto intercorrente tra la<br />

disciplina di cui all’art. 120, comma 6, c.p.a. e l’art. 71 c.p.a., disegnando <strong>il</strong> quadro<br />

regolamentare in tema di fissazione della data di udienza di discussione di un ricorso in<br />

materia di appalti.<br />

La disamina di tale prof<strong>il</strong>o deve essere condotta alla luce della ratio giustificatrice sottesa alla<br />

peculiare disciplina del giudizio in materia di appalti, <strong>il</strong> quale si snoda in moda tale da<br />

garantire celerità, concentrazione ed effettività nella definizione della relativa controversia.<br />

La disciplina del rito degli appalti, di matrice comunitaria, ruota intorno all’esigenza di<br />

garantire l’affidamento dell’appalto all’operatore economico più competitivo, in un’ottica di<br />

b<strong>il</strong>anciamento tra concorrenza e perseguimento dell’interesse pubblico. Da qui, la definizione<br />

ad opera del legislatore di meccanismi processuali volti ad evitare che la tutela giurisdizionale<br />

dei candidati interessati possa essere sacrificata da carenza di informazione, dai tempi tecnici<br />

per proporre ricorso e per ottenere una decisione, puntando su un ricorso efficace e, in<br />

particolare, quanto più rapido possib<strong>il</strong>e.<br />

Si tratta di una scelta coerente col disegno complessivo che, al fine di attribuire a chi spetta<br />

l’ut<strong>il</strong>ità contesa, ha apportato sostanziali modifiche al Codice dei contratti pubblici<br />

introducendo due periodi d<strong>il</strong>atori (obbligatori) per la stipula del contratto, oltre a sanzioni in<br />

caso di violazione degli stessi termini.<br />

<strong>Il</strong> nuovo comma 10 dell’art. 11, del Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dalla<br />

direttiva ricorsi, ha, infatti, esteso <strong>il</strong> periodo di sospensione obbligatoria del termine per la<br />

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