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Consulta il testo - Il diritto amministrativo

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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />

2006 (codice degli appalti), come modificato dal D.Lgs n. 53 del 2010, in quanto non impone<br />

più <strong>il</strong> rispetto del limite massimo per la definizione del processo di “sessanta giorni dalla<br />

scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”, ma statuisce,<br />

all’art. 120, comma 6, c.p.a., che, se non è possib<strong>il</strong>e decidere <strong>il</strong> merito in sede cautelare,<br />

l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio, “è immediatamente fissata d’ufficio con assoluta<br />

priorità”.<br />

L’immediatezza viene, dunque, riferita alla fissazione dell’udienza e non alla sua celebrazione,<br />

con la conseguenza che <strong>il</strong> rispetto del limite massimo è stato sostituito con “<strong>il</strong> rispetto, nella<br />

fissazione dell’udienza di merito, dei “termini minimi” d<strong>il</strong>atori, ricavab<strong>il</strong>i dalla lettura sistematica delle<br />

norme del codice del processo <strong>amministrativo</strong> di seguito indicate, e tenendo conto del dimezzamento dei termini<br />

processuali di cui all’art. 119, comma 2, applicab<strong>il</strong>e ex art.120, comma 3, c.p.a.”.<br />

Pertanto, nella definizione del quadro normativo in tema di fissazione dell’udienza per la<br />

discussione del ricorso in materia di appalti, occorre aggiungere <strong>il</strong> tassello normativo dell’art.<br />

71 c.p.a., <strong>il</strong> quale stab<strong>il</strong>isce, al comma 3, che “la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso<br />

può avvenire solo decorso <strong>il</strong> termine per la costituzione delle “altre parti” e, pertanto, solo decorsi trenta giorni<br />

dal perfezionarsi della notifica del ricorso per <strong>il</strong> destinatario, ai fini della costituzione in giudizio (sessanta<br />

giorni essendo <strong>il</strong> termine ordinario ex art 46 c.p.a )”, prevedendo, altresì, al comma 5, che “l’avviso di<br />

udienza va comunicato alle parti costituite, a cura dell’ufficio di segreteria, “almeno sessanta” giorni (in caso<br />

di dimezzamento dei termini, almeno trenta giorni) prima dell’udienza fissata”.<br />

Tale disposizione rappresenta un elemento di novità rispetto all’ordinamento previgente, in<br />

cui l’art. 23 L. TAR prevedeva che <strong>il</strong> decreto di fissazione doveva essere notificato (non<br />

semplicemente comunicato), a cura dell’ufficio di segreteria, almeno quaranta (e non<br />

sessanta) giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio.<br />

Delineato <strong>il</strong> rapporto intercorrente tra l’art. 120, comma 6, c.p.a. e l’art. 71 c.p.a., <strong>il</strong> Collegio<br />

ha sciolto, in ultima analisi, <strong>il</strong> nodo interpretativo in ordine al dies a quo, da cui decorre <strong>il</strong><br />

termine per l’adempimento di segreteria, statuendo <strong>il</strong> principio di <strong>diritto</strong> per cui “tale periodo di<br />

“almeno” trenta giorni precedenti l’udienza, (ai fini dell’adempimento di segreteria), va sommato al precedente<br />

termine di trenta giorni, ut<strong>il</strong>e per la tempestiva costituzione in giudizio, in quanto l’espressione usata dalla<br />

norma, secondo cui l’avviso di udienza va inoltrato “alle parti costituite”, nonché la stessa previsione del<br />

richiamato primo comma dell’art. 71, lasciano chiaramente intendere che soltanto dopo la scadenza del<br />

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