Consulta il testo - Il diritto amministrativo
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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />
2006 (codice degli appalti), come modificato dal D.Lgs n. 53 del 2010, in quanto non impone<br />
più <strong>il</strong> rispetto del limite massimo per la definizione del processo di “sessanta giorni dalla<br />
scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”, ma statuisce,<br />
all’art. 120, comma 6, c.p.a., che, se non è possib<strong>il</strong>e decidere <strong>il</strong> merito in sede cautelare,<br />
l’udienza di merito, ove non indicata dal collegio, “è immediatamente fissata d’ufficio con assoluta<br />
priorità”.<br />
L’immediatezza viene, dunque, riferita alla fissazione dell’udienza e non alla sua celebrazione,<br />
con la conseguenza che <strong>il</strong> rispetto del limite massimo è stato sostituito con “<strong>il</strong> rispetto, nella<br />
fissazione dell’udienza di merito, dei “termini minimi” d<strong>il</strong>atori, ricavab<strong>il</strong>i dalla lettura sistematica delle<br />
norme del codice del processo <strong>amministrativo</strong> di seguito indicate, e tenendo conto del dimezzamento dei termini<br />
processuali di cui all’art. 119, comma 2, applicab<strong>il</strong>e ex art.120, comma 3, c.p.a.”.<br />
Pertanto, nella definizione del quadro normativo in tema di fissazione dell’udienza per la<br />
discussione del ricorso in materia di appalti, occorre aggiungere <strong>il</strong> tassello normativo dell’art.<br />
71 c.p.a., <strong>il</strong> quale stab<strong>il</strong>isce, al comma 3, che “la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso<br />
può avvenire solo decorso <strong>il</strong> termine per la costituzione delle “altre parti” e, pertanto, solo decorsi trenta giorni<br />
dal perfezionarsi della notifica del ricorso per <strong>il</strong> destinatario, ai fini della costituzione in giudizio (sessanta<br />
giorni essendo <strong>il</strong> termine ordinario ex art 46 c.p.a )”, prevedendo, altresì, al comma 5, che “l’avviso di<br />
udienza va comunicato alle parti costituite, a cura dell’ufficio di segreteria, “almeno sessanta” giorni (in caso<br />
di dimezzamento dei termini, almeno trenta giorni) prima dell’udienza fissata”.<br />
Tale disposizione rappresenta un elemento di novità rispetto all’ordinamento previgente, in<br />
cui l’art. 23 L. TAR prevedeva che <strong>il</strong> decreto di fissazione doveva essere notificato (non<br />
semplicemente comunicato), a cura dell’ufficio di segreteria, almeno quaranta (e non<br />
sessanta) giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio.<br />
Delineato <strong>il</strong> rapporto intercorrente tra l’art. 120, comma 6, c.p.a. e l’art. 71 c.p.a., <strong>il</strong> Collegio<br />
ha sciolto, in ultima analisi, <strong>il</strong> nodo interpretativo in ordine al dies a quo, da cui decorre <strong>il</strong><br />
termine per l’adempimento di segreteria, statuendo <strong>il</strong> principio di <strong>diritto</strong> per cui “tale periodo di<br />
“almeno” trenta giorni precedenti l’udienza, (ai fini dell’adempimento di segreteria), va sommato al precedente<br />
termine di trenta giorni, ut<strong>il</strong>e per la tempestiva costituzione in giudizio, in quanto l’espressione usata dalla<br />
norma, secondo cui l’avviso di udienza va inoltrato “alle parti costituite”, nonché la stessa previsione del<br />
richiamato primo comma dell’art. 71, lasciano chiaramente intendere che soltanto dopo la scadenza del<br />
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