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Consulta il testo - Il diritto amministrativo

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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />

Peraltro, la necessità di rispettare tale ordine logico nella dinamica processuale non può<br />

andare a detrimento della tutela giurisdizionale della situazione giuridica soggettiva<br />

riconosciuta nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ove risulti che si tratti di giudizi<br />

decisi dal medesimo organo giudicante, con la conseguenza per cui i dati relativi all’esito del<br />

giudizio, che funge da presupposto, e che rientrano nella legittima cognizione del giudice,<br />

ben possono essere ut<strong>il</strong>izzati ai fini della decisione del giudizio di ottemperanza, senza la<br />

necessità di dover attendere la pubblicazione della relativa sentenza: “è del tutto evidente che <strong>il</strong><br />

principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quest’ultima ipotesi, verrebbe seriamente frustrato e solo<br />

in ossequio ad un dato meramente formale, così in pratica obbligando la parte vittoriosa ad ulteriori<br />

lungaggini processuali”.<br />

Tale lettura interpretativa, inoltre, oltre a porsi in ossequio al principio di effettività della<br />

tutela giurisdizionale, desumib<strong>il</strong>e dall’art. 24 Cost. ed affermato anche dagli artt. 1 e 2 c.p.a.,<br />

non collide con l’art. 64, comma 2, c.p.a. e con l’art. 115 c.p.c., a tenore dei quali è dovere del<br />

giudice fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non contestati,<br />

“posto che, per un verso, tale dato (inammissib<strong>il</strong>ità del ricorso per revocazione) non costituisce<br />

“elemento di prova”, ma solo notizia dell’esito della controversia pregiudiziale; per altro verso, anche a voler<br />

prescindere da tale risolutiva considerazione, come la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare (Cass.<br />

Civ., sez. II, 5 marzo 2010 n. 5440), nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero<br />

convincimento del giudice, è ammessa la possib<strong>il</strong>ità che egli ponga a fondamento della decisione prove non<br />

espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa ut<strong>il</strong>izzazione,<br />

rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti<br />

dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non<br />

sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda <strong>il</strong> necessario ricorso ad adeguate garanzie formali”.<br />

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