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Consulta il testo - Il diritto amministrativo

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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />

perfezionata anche per <strong>il</strong> destinatario”: “con tale adempimento <strong>il</strong> ricorso viene iscritto a ruolo e, previa la<br />

presentazione della domanda di fissazione d’udienza, di cui all’art. 71 del c.p.a., è destinato alla trattazione<br />

(la domanda di fissazione d’udienza è necessaria anche per l’esame della domanda cautelare ai sensi degli<br />

articoli 55, comma 4, e 56, comma 1 del c.p.a.)”.<br />

Peraltro, dovendo individuarsi <strong>il</strong> dies a quo nel giorno in cui si è perfezionata per <strong>il</strong><br />

destinatario l’ultima delle notifiche effettuate dal notificante, con un’ampia d<strong>il</strong>atazione dei<br />

tempi che potrebbe essere anche strumentalizzata dalla parte ricorrente, la giurisprudenza ha<br />

chiarito che per “ultima notifica” deve intendersi l’ultima notifica “ut<strong>il</strong>e”, ossia quella<br />

effettuata tempestivamente ad uno dei soggetti contemplati nell’art. 41 c.p.a. come necessari<br />

destinatari della stessa. In questo senso, non possono valere a spostare nel tempo <strong>il</strong> dies a quo<br />

del deposito le notifiche aggiuntive eseguite presso terzi che non siano parti necessarie del<br />

giudizio o che non valgano ad instaurare correttamente <strong>il</strong> contraddittorio.<br />

Alla disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 45 c.p.a. è apportato un correttivo da parte del<br />

successivo comma 2, <strong>il</strong> quale consente alla parte “di effettuare <strong>il</strong> deposito dell'atto, anche se<br />

non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si<br />

perfeziona per <strong>il</strong> notificante”.<br />

<strong>Il</strong> successivo comma 3 stab<strong>il</strong>isce, in tal caso, che “la parte che si avvale della facoltà di cui al<br />

comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la<br />

notificazione si è perfezionata anche per <strong>il</strong> destinatario. In assenza di tale prova le domande<br />

introdotte con l'atto non possono essere esaminate”.<br />

La disposizione in esame consente, dunque, <strong>il</strong> “deposito anticipato” e, di conseguenza,<br />

l’iscrizione a ruolo del ricorso dal momento in cui la notifica si sia perfezionata per <strong>il</strong><br />

ricorrente, senza dover attendere che la medesima si perfezioni nei confronti del destinatario.<br />

In questo caso, peraltro, la parte che si avvale di tale facoltà deve successivamente depositare<br />

in giudizio la documentazione comprovante l’avvenuta notifica al destinatario. In assenza di<br />

tale prova non si può procedere all’esame delle domande introdotte “e quindi, come ora accade<br />

per <strong>il</strong> caso di mancata presentazione della domanda di fissazione di udienza, <strong>il</strong> giudice non può pronunciarsi<br />

sulle domande proposte per la mancata prova della corretta instaurazione del contraddittorio”.<br />

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