Consulta il testo - Il diritto amministrativo
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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />
Tale approdo esegetico non subisce osc<strong>il</strong>lazioni neppure alla luce del principio di effettività<br />
della tutela giurisdizionale e della parità delle armi: “la scelta del codice di confermare che, di norma,<br />
<strong>il</strong> ricorso impugnatorio ha ad oggetto un solo provvedimento, è da condividersi non alterando la parità delle<br />
parti, atteso che non si tratta, come pure si è affermato, di ingiustificati priv<strong>il</strong>egi della parte pubblica, nonché<br />
alla luce del divieto di abuso del processo”.<br />
Ha, infatti, concluso <strong>il</strong> Collegio che la ricostruzione dell’istituto processuale della<br />
connessione oggettiva risulta perfettamente coerente con <strong>il</strong> consolidato indirizzo seguito dal<br />
giudice delle leggi in materia di interferenze fra oneri fiscali e tutela processuale, oltreché con<br />
<strong>il</strong> generale divieto di abuso del processo.<br />
Con particolare riguardo al primo prof<strong>il</strong>o, <strong>il</strong> Collegio ha evidenziato come, se, da un lato,<br />
costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale<br />
“l’inammissib<strong>il</strong>ità di quelle imposizioni tributarie che mirino al soddisfacimento di interessi del tutto estranei<br />
alle finalità processuali precludendo o ostacolando grandemente l’esperimento della tutela giurisdizionale<br />
addirittura condizionando l’esercizio del <strong>diritto</strong> di azione al previo pagamento del tributo, dall’altro “non si<br />
deve però neppure verificare <strong>il</strong> caso opposto, ovvero che <strong>il</strong> pagamento del tributo sia condizionato dalle<br />
modalità di esercizio dell’azione”.<br />
In altri termini, si deve evitare l’eccedenza delle forme di tutela approntate dall’ordinamento<br />
rispetto allo scopo pratico avuto di mira dal ricorrente. In caso contrario, si verrebbe a<br />
configurare un’ipotesi di abuso del processo e di lesione del giusto processo, inteso come<br />
risposta alla domanda della parte.<br />
Difatti, la ratio del divieto di abuso del processo va ravvisata nell’esigenza di evitare l’esercizio<br />
dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento,<br />
priv<strong>il</strong>egiando “opzioni avversanti ogni inut<strong>il</strong>e e perdurante appesantimento del giudizio al fine di<br />
approdare, attraverso la riduzione dei tempi della giustizia, ad un processo che risulti anche giusto”.<br />
Tali considerazioni hanno condotto <strong>il</strong> Collegio a dichiarare l’inammissib<strong>il</strong>ità del cumulo di<br />
domande che nel caso concreto era stato proposto contro provvedimenti attinenti a<br />
procedimenti autonomi relativi a diverse situazioni di viab<strong>il</strong>ità e privi di una connessione<br />
oggettiva, stante che ciascuno di detti provvedimenti era sostenuto da ragioni fattuali<br />
specifiche, presentando, altresì, priva di r<strong>il</strong>ievo la considerazione per cui in tutti i ricorsi<br />
erano state dedotte le medesime censure di. difetto di motivazione e di istruttoria<br />
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