Consulta il testo - Il diritto amministrativo
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www.<strong>il</strong><strong>diritto</strong><strong>amministrativo</strong>.it<br />
Le Sezioni Unite, intervenendo sul punto, hanno richiamato i principi regolatori della<br />
materia, divenuti ormai granitici nella giurisprudenza di legittimità, in forza dei quali “la<br />
speciale giurisdizione di ottemperanza affidata al giudice <strong>amministrativo</strong> presenta caratteri affatto peculiari,<br />
in virtù dei quali l'ingerenza del giudice nel merito dell'agire della pubblica amministrazione è pienamente<br />
ammissib<strong>il</strong>e. Al medesimo giudice <strong>amministrativo</strong> è in tal caso espressamente attribuito un potere di<br />
giurisdizione anche di merito (art. 7 c.p.amm., comma 6 e art. 134 cod. proc. amm.), con possib<strong>il</strong>ità sia di<br />
procedere alla 'determinazione del contenuto del provvedimento <strong>amministrativo</strong>' ed alla 'emanazione dello<br />
stesso in luogo dell'amministrazione' (art. 114 c.p.amm., comma 4, lett. a), sia di 'sostituirsi<br />
all'amministrazione' (art. 7 c.p.amm., comma 6) nominando, ove occorra, un commissario ad acta (art. 114<br />
c.p.amm., comma 4, lett. d). Un eccesso di potere giurisdizionale del giudice <strong>amministrativo</strong>, per invasione<br />
della sfera riservata al potere discrezionale della pubblica amministrazione, non potrebbe perciò essere<br />
certamente ravvisato nel fatto in sé che <strong>il</strong> giudice dell'ottemperanza, r<strong>il</strong>evata la violazione od elusione del<br />
giudicato <strong>amministrativo</strong>, abbia adottato (o ordinato di adottare) quei provvedimenti che l'amministrazione<br />
inadempiente avrebbe dovuto già essa stessa attuare. Proprio in questo sta infatti la funzione del giudizio di<br />
ottemperanza che, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giuridica e per soddisfare pienamente<br />
l'interesse sostanziale del soggetto ricorrente, non può arrestarsi di fronte ad adempimenti parziali, incompleti<br />
od elusivi del contenuto della decisione del giudice <strong>amministrativo</strong> (cfr. Sez. un. 19 agosto 2009, n. 18375; e<br />
24 novembre 2009, n. 24673). Né a ciò è di ostacolo la circostanza che l'amministrazione cui viene<br />
imputata la violazione o l'elusione del giudicato sia, come nel caso del Consiglio superiore della Magistratura,<br />
un organo di r<strong>il</strong>evanza costituzionale (si veda Corte cost. 15 settembre 1995, n. 435)”.<br />
Pertanto, afferiscono a limiti interni della giurisdizione di ottemperanza gli errori nei quali<br />
incorra <strong>il</strong> giudice <strong>amministrativo</strong>, dinnanzi al quale sia denunciato un comportamento della<br />
P.A. elusivo del giudicato, nel compimento delle operazioni “a) di interpretazione del giudicato, al<br />
fine di individuare <strong>il</strong> comportamento doveroso per la pubblica amministrazione in sede di ottemperanza; b) di<br />
accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima amministrazione; c) di valutazione della<br />
conformità del comportamento tenuto dall'amministrazione a quello che avrebbe dovuto tenere”.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno rigettato <strong>il</strong> ricorso, in quanto le<br />
relative censure si appuntavano sull’interpretazione che <strong>il</strong> Consiglio di Stato aveva fatto del<br />
giudicato, ritenendo che l'annullamento del provvedimento, per eccesso di potere per errore<br />
di fatto e travisamento nell'applicazione al caso concreto dei criteri adottati in sede di<br />
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