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Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., 20 gennaio 2007

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perdita dei diritti-doveri che costituiscono il contenuto dei vari status:<br />

coniugale, filiale, ecc..<br />

E’ evidente la differenza con il danno morale: il pregiudizio non è<br />

rappresentato dal dolore che la perdita del congiunto ha provocato, ma dalla<br />

privazione stessa di quel , rappresentato dal de cuius (la perdita<br />

del godimento del congiunto e la preclusione delle relazioni interpersonali).<br />

Così Cassazione civile, sez. III, 31 maggio <strong>20</strong>03, n. 8828:<br />

“Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con la<br />

lesione dell’interesse protetto, ma, in quanto danno - conseguenza,<br />

consiste in una perdita, ossia nella privazione di un valore (non economico,<br />

ma) personale, costituito dall’irreversibile venir meno del godimento del<br />

congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni<br />

interpersonali, secondo le varie modalità con le quali essi normalmente<br />

si esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e<br />

preclusione che, in relazione alle diverse situazioni, possono avere diversa<br />

ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo. Da<br />

tanto discende che, non essendo configurabile nella specie un danno “in re<br />

ipsa”, esso deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza<br />

che, peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a<br />

presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall’interessato),<br />

venendo in considerazione un pregiudizio che, diversamente dal danno<br />

morale soggettivo, si proietta nel futuro, e dovendosi inoltre avere riguardo<br />

al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il<br />

godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile.”<br />

Il risarcimento del danno viene così ad assumere una funzione solidaristica<br />

nei confronti della vittima unitamente ad una funzione solidaristica e<br />

satisfattiva nei confronti dei familiari, per la lesione del diritto alla serenità<br />

famigliare e del diritto a svolgere le relazioni parentali fondate sulla famiglia.<br />

Si può sinteticamente affermare che la risarcibilità dei danni non patrimoniali<br />

a tutela dei diritti fondamenti viene collocata nell’area dell’art. <strong>20</strong>59 c.c., che<br />

è estensivamente interpretato alla luce dei principi costituzionali:<br />

“Il risarcimento del danno non patrimoniale - la cui nozione comprende<br />

non solo il danno morale soggettivo, ma anche il danno da lesione di valori<br />

inerenti alla persona - non incontra i limiti dell’art. 185 c.p. quando la<br />

lesione riguardi valori della persona costituzionalmente garantiti, dal<br />

momento che il rinvio ai casi determinati dalla legge di cui all’art. <strong>20</strong>59<br />

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