28.05.2013 Views

Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., 20 gennaio 2007

Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., 20 gennaio 2007

Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., 20 gennaio 2007

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto<br />

(Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).<br />

La giurisprudenza di merito utilizzava in modo prevalente il criterio di<br />

determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale<br />

in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno<br />

biologico. Ciò è stato ritenuto non di per sé illegittimo, se il giudice abbia<br />

tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria<br />

"personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del<br />

caso gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in diminuzione.<br />

Sulla base dei citati nuovi principi della Cassazione in tema di danno non<br />

patrimoniale si è valutata l’opportunità di rivedere i criteri in precedenza<br />

adottati.<br />

Questo giudice condivide i criteri proposti dal <strong>Trib</strong>unale di Milano –<br />

Osservatorio Giustizia Civile- (ad es. in Guida al <strong>Di</strong>ritto n. 49 del 18/12/<strong>20</strong>04).<br />

Segue stralcio dei Criteri Orientativi per la liquidazione del danno non<br />

patrimoniale del 1/12/<strong>20</strong>04:<br />

“B) Danno non patrimoniale, diverso dal biologico.<br />

… L’esigenza di dare risalto al danno non patrimoniale (diverso dal biologico)<br />

in tutte le sue componenti, evitando peraltro duplicazioni, induce a ritenere<br />

opportuna una stima globale di tale voce di danno, che sia frutto di un<br />

giudizio equitativo, articolato e motivato in relazione agli elementi allegati e<br />

provati. …<br />

2. Vittime secondarie.<br />

2.1 Morte di familiare<br />

Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in uso<br />

presso il <strong>Trib</strong>unale di Milano, pur facendo riferimento al danno “morale”,<br />

dunque apparentemente al mero aspetto del , tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale<br />

interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell’ambito dell’unitario<br />

danno non patrimoniale, diverso dal biologico.<br />

L’Osservatorio propone di disancorare comunque, nel caso di morte di un<br />

congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da<br />

intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso<br />

e del danno non patrimoniale dal lesione del rapporto parentale) da ogni<br />

astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!