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Trib. Modena, Giud. Dott. Di Pasquale R., 20 gennaio 2007

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REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

<strong>Trib</strong>unale di <strong>Modena</strong> – sezione distaccata di Carpi<br />

Il <strong>Giud</strong>ice Unico<br />

dott. Riccardo <strong>Di</strong> <strong>Pasquale</strong>, ha emanato la seguente<br />

SENTENZA<br />

Nella causa civile iscritta al n. 5055/<strong>20</strong>00 R.G. A.C. promossa da:<br />

CALABRESE AURELIO, nato a S. Paolina (AV) il 18/2/1943, residente in<br />

Carpi via Statale Romana Sud n. n.75 -C.F. CLBRLA43B18I301G-,<br />

MELONE ANNA, nata a Montefusco (AV) il 22/3/1953, residente in Carpi<br />

strada Statale Romana Sud n. 75 -C.F. MLNNNA53C62F512I-,<br />

CALABRESE SARA, nata a Correggio (RE) il 5/12/1973, residente in Carpi<br />

via Superbi n. 5 - C.F. CLBSRA73T45D034N-,.<br />

tutti difesi e con domicilio eletto presso gli avv.ti Maria Eugenia CAFFARRA e<br />

Davide AMADEI, con studio in Carpi Corso Fanti n. 65, rappresentanti nel<br />

presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine dell’atto di<br />

citazione.<br />

Contro<br />

ATTORI<br />

ARTIOLI ROSSELLA, nata a Carpi il 17/12/1956, ivi residente in via<br />

Lincoln n. 8 -C.F. RTLRSL36T57B819M-,<br />

SCIACCA GIUSEPPE, nato a Catania il 15/11/1957, residente in Carpi via<br />

Lincoln n. 8 -C.F. SCCGPP57S15C351Z-.<br />

CONVENUTI CONTUMACI<br />

1


E<br />

Fondiaria SAI s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,<br />

con sede in Torino, Corso G. Galilei n. 12 -P.I. 00818540012-, difesa e con<br />

domicilio eletto presso l’avv. Giuliano ROSSI, con studio in <strong>Modena</strong> piazza<br />

Mazzini n. 51, rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura<br />

speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione 1/2/<strong>20</strong>06.<br />

Avente ad oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.<br />

Conclusioni per la parte attrice:<br />

Accertare l’esclusiva responsabilità della sig.ra Artioli Rossella per il<br />

verificarsi del sinistro de quo.<br />

CONVENUTA<br />

Accertare la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni vantati dai sig.ri<br />

Calabrese Aurelio, Melone Anna e Calabrese Sara e, conseguentemente,<br />

pronunciare sentenza di condanna generica dei convenuti, in solido fra loro, al<br />

risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori, nonchè condanna degli stessi<br />

convenuti al pagamento di una somma, a titolo di provvisionale, in favore<br />

degli attori, ex art. 278 cpc, nei limiti della quantità per cui l’Autorità<br />

<strong>Giud</strong>icante riterrà raggiunta la prova e commisurando, inoltre, l’attribuzione<br />

provvisoria al massimo importo allo stato determinabile, rimandando la<br />

concreta determinazione dell’intero ammontare del danno alla fase successiva<br />

del procedimento.<br />

Condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire ai Calabrese Aurelio,<br />

Melone Anna e Calabrese Sara i danni materiali, personali e morali tutti dagli<br />

stessi patiti, come di seguito quantificati:<br />

2


Calabrese Aurelio, £ 28.885.500 per danno biologico, £ 6.000.000 per I.T.T., £<br />

250.000.000 per danno morale;<br />

Melone Anna, £ 43.144.140 per danno biologico, £ 6.000.000 per I.T.T., £<br />

250.000.000 per danno morale;<br />

Calabrese Sara, £ 18.408.00 per danno biologico, £ 6.000.000 per I.T.T., £<br />

55.000.000 per danno morale.<br />

Oltre alle seguenti somme: £ 1.502.000 per spese per relazione medico-legale<br />

dott. Carlo Alberto Ronco (doc. 19-<strong>20</strong>), £ 40.000.000 per danno patrimoniale<br />

da lucro cessante (doc. 21), £ 543.900 per spese mediche (doc. 3-13), e £<br />

4.800.000 per spese funerarie, £ 54.400 per demolizione del mezzo condotto<br />

dal defunto sig. Calabrese Daniele (doc. 23) e così la complessiva somma di £<br />

710.337.940, oltre ad una ulteriore somma, a titolo di “danno esistenziale”, da<br />

liquidarsi secondo giustizia, in forza del disposto della recente sentenza<br />

emessa dalla sez 13 del <strong>Trib</strong>unale Penale di Milano, in data 6/10/<strong>20</strong>00, oltre<br />

agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo<br />

effettivo.<br />

Con vittoria di spese diritti ed onorari.<br />

Conclusioni per la parte convenuta:<br />

Nel merito<br />

In via principale: rigettarsi la domanda degli attori perché infondata, con il<br />

favore delle spese.<br />

In via subordinata: accogliersi la domanda attorea nei soli limiti dell’eventuale<br />

concorso di colpa e liquidarsi il danno lamentato dagli attori nei soli limiti del<br />

dovuto e del provato.<br />

Spese integralmente compensate.<br />

3


Svolgimento del processo<br />

Con atto di citazione notificato in data 18-21/12/<strong>20</strong>00, Calabrese Aurelio,<br />

Melone Anna e Calabrese Sara, rispettivamente padre, madre e sorella di<br />

Calabrese Daniele (nato il 14/1/76), deceduto a seguito di incidente stradale<br />

avvenuto in Carpi il 30/5/1998, convenivano in giudizio avanti al <strong>Trib</strong>unale di<br />

<strong>Modena</strong> sezione distaccata di Carpi, per ottenere il risarcimento del danno<br />

subito per la morte del congiunto, Artioli Rossella e Sciacca Giuseppe,<br />

rispettivamente conducente e proprietario dell’autovettura Fiat Tipo targata<br />

MO800699, nonché la SAI spa, quale impresa designata per il Fondo di<br />

garanzia per le vittime della strada, essendo l’indicato veicolo sprovvisto di<br />

assicurazione RCA.<br />

Gli attori hanno quantificato il danno in complessive Lire 710.337.940 (pari ad<br />

Euro 366.858,93), a titolo di danno biologico iure proprio (sulla base di<br />

consulenza del dott. Ronco che riconosce rispettivamente un tasso del 12, 15 e<br />

8 %), danno morale, danno patrimoniale futuro e spese, oltre ad una ulteriore<br />

somma a titolo di danno esistenziale.<br />

I convenuti Sciacca ed Artioli non si costituivano in giudizio e venivano<br />

dichiarati contumaci.<br />

Si costituiva in giudizio SAI. Sosteneva l’esistenza di un concorso di colpa di<br />

Calabrese Daniele nella causazione del sinistro. Contestava l’importo richiesto<br />

per danno morale, l’esistenza di un danno biologico patito dai congiunti iure<br />

proprio, la risarcibilità di un danno esistenziale, la sussistenza di un danno<br />

patrimoniale.<br />

Gli attori chiarivano che la domanda proposta riguardava sia l’an che il<br />

quantum, e che la provvisionale veniva richiesta ai sensi dell’art. 24 legge n.<br />

990 del 1969.<br />

4


Con ordinanza del 4/2/<strong>20</strong>02, venivano condannati i convenuti, in via solidale<br />

fra loro, al pagamento immediato in favore di Calabrese Aurelio e Melone<br />

Anna di una provvisionale ex art. 24 L. 990/69, nella misura di €. 100.000,00<br />

ciascuno, da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno.<br />

Venivano ammesse le prove orali richieste soltanto dagli attori.<br />

All’udienza del 03/10/02 venivano escussi alcuni dei testimoni indotti dagli<br />

attori.<br />

Veniva disposta una CTU medico-legale sulla persona degli attori, al fine di<br />

verificare la sussistenza in capo agli stessi di un danno permanente biologico<br />

da morte del congiunto, nominando consulente d’ufficio il prof. Ivan Galliani<br />

dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di <strong>Modena</strong> e Reggio Emilia<br />

(relazione depositata il 4/4/<strong>20</strong>05).<br />

La convenuta Fondiaria SAI si costituiva in giudizio con un nuovo difensore.<br />

La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell’art. 281 quinquies cpc,<br />

all’udienza del 14/6/<strong>20</strong>06, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe<br />

trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle<br />

memorie di replica, ai sensi dell’art. 190 cpc.<br />

Motivi della decisione<br />

1) La convenuta Fondiaria SAI non contesta la sussistenza delle condizioni di<br />

cui all’art. 19 legge n. 990 del 1969 per l’operatività dell’intervento del Fondo<br />

di garanzia per le vittime della strada, al fine di consentire il risarcimento dei<br />

danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di<br />

assicurazione.<br />

Il sinistro è stato cagionato dall’autovettura Fiat Tipo targata MO800699,<br />

sprovvista di copertura assicurativa R.C.A. (v. rapporto incidente della Polizia<br />

Municipale di Carpi –doc. 27 attori-).<br />

5


Artioli Rossella e Sciacca Giuseppe, sono rispettivamente conducente e<br />

proprietario del veicolo.<br />

Fondiaria SAI spa è l’impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime<br />

della strada.<br />

2) An debeatur.<br />

Si è accertata l’esclusiva responsabilità di Artioli Rossella nella causazione<br />

dell’incidente.<br />

Sono agli atti (doc. 27 attrice) il rapporto di incidente stradale della<br />

Polizia Municipale di Carpi con le allegate planimetria e fotografie (in parte<br />

acquisite in originale all’udienza del 3/10/02) e la sentenza della Pretura di<br />

<strong>Modena</strong> sezione distaccata di Carpi n. 15/1999 con la quale Artioli Rossella,<br />

imputata del reato di cui all’art. 589 co. 1 e 2 c.p., ha patteggiato ex art. 444<br />

c.p.p. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (doc. 1 attrice).<br />

Sulla dinamica dell’incidente, sono stati sentiti come testimoni Benatti Vanni<br />

della Polizia Municipale di Carpi, Pellodi Davide e Agresta Marcello.<br />

L’art. <strong>20</strong>54 comma 2 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli si<br />

presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso<br />

ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.<br />

L’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non<br />

comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita<br />

dall’art. <strong>20</strong>54 comma 2, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo,<br />

che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla<br />

circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile<br />

per evitare l’incidente.<br />

6


Nel caso in esame a carico di Artioli è ravvisabile la violazione di cui<br />

all’art. 145 co. 4 c.d.s. per avere omesso di concedere la precedenza al<br />

motociclo condotto da Calabrese Daniele.<br />

Artioli proveniva da stradello Morto, e nell’intenzione di attraversare la<br />

semicarreggiata della tangenziale B. Losi di pertinenza del motociclo (per<br />

portarsi nello svincolo presente nell’aiuola spartitraffico –v. planimetria-),<br />

invadeva per oltre la metà la corsia così sbarrando la traiettoria a Calabrese.<br />

Su stradello Morto era presente regolare segnaletica verticale e orizzontale di<br />

(v. rapporto con fotografie e teste Benatti –il cartello il<br />

giorno dopo l’incidente risultava essere stato divelto-).<br />

Ad Artioli sono state contestate anche le violazioni di cui all’art. 126 cds per<br />

avere guidato con patente scaduta di validità (da oltre otto anni) e di cui<br />

all’art. 193 cds per avere circolato con veicolo sprovvisto di copertura<br />

assicurativa.<br />

Nessuna violazione è ravvisabile a carico di Calabrese Daniele,<br />

conducente e proprietario del motociclo Honda 600F targato RE93723.<br />

La condotta di guida corretta e regolare di Calabrese trova piena conferma,<br />

oltre che negli accertamenti della Polizia Municipale, anche nelle deposizioni<br />

dei testi Pellodi e Agresta.<br />

Teste Agresta Marcello: “Ero fermo al semaforo della tangenziale Bruno Losi<br />

con Nuova Ponente sulla semicarreggiata di sinistra, su quella di destra una<br />

Porsche e più a destra ancora una motocicletta. Siamo partiti tutti<br />

regolarmente, la moto mi precedeva di poco …” E ancora: “Quando ha iniziato<br />

la frenata la moto andava piano ed era partita dal precedente semaforo a<br />

velocità moderata”.<br />

7


Anche il teste Pellodi Daniele (il conducente della Porche), confermando le<br />

dichiarazioni rese alla Polizia Municipale (v. verbale 1/6/98 allegato al<br />

rapporto), ha riferito sulla regolare condotta di guida del ciclomotorista.<br />

I due testimoni hanno spiegato che il motociclista è caduto a terra, andando<br />

poi ad urtare ed a fermarsi contro la macchina; mentre la moto dopo avere<br />

urtato l’auto ha proseguito in avanti senza conducente (v. planimetria e<br />

fotografia).<br />

2) Quantum debatur<br />

Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico, morale,<br />

esistenziale e patrimoniale.<br />

Si devono esaminare separatamente le categorie del danno patrimoniale e non<br />

patrimoniale, secondo il sistema bipolare delineato dalla più recente<br />

giurisprudenza.<br />

3) Danno non patrimoniale.<br />

3.1 Danno biologico o alla salute iure proprio.<br />

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale si tratta del danno<br />

alla salute subito iure proprio, riconoscibile nell’ipotesi in cui si verifichi<br />

l'esistenza non di una situazione transeunte di dolore o di angoscia, ma di un<br />

trauma psichico permanente con dirette conseguenze apprezzabili sul piano<br />

della perdita di qualità personali, conseguente alla morte del congiunto.<br />

Si tratta di un danno alla salute da distinguersi dal danno morale.<br />

Questo tipo di danno biologico è essenzialmente di natura psichica, potendo<br />

comportare altresì aspetti di rilevanza fisica indirettamente (ad es. disturbi o<br />

riflessi psicosomatici).<br />

Nel presente procedimento gli accertamenti e le indagini sono state eseguite<br />

dal ctu prof. Galliani, nel rispetto del contraddittorio, con cura e diligenza ed<br />

8


hanno portato a conclusioni attendibili e pienamente condivisibili. Sulle<br />

conclusioni del ctu vi è l’accordo dei consulenti di parte (v. pag. 31 relazione).<br />

Questo giudice aderisce perciò pienamente alle conclusioni del ctu di cui alla<br />

relazione scritta del 4/4/<strong>20</strong>05.<br />

Secondo il ctu prof. Galliani, dall’esame diretto e testologico, nonché<br />

dall’esame della documentazione sanitaria, si evince che tutti e tre gli<br />

esaminati hanno riportato dall’evento luttuoso un turbamento significativo<br />

dell’assetto psicofisico, inquadrabile nella fattispecie della reazione ansioso-<br />

depressiva (pag. 26 relazione).<br />

Si rimanda alla relazione scritta del ctu per la diagnosi clinica relativa a<br />

ciascuno degli attori.<br />

Conclusivamente secondo il ctu si possono riconoscere:<br />

Melone Anna, invalidità permanente del 18% a titolo di danno biologico,<br />

inabilità temporanea 60 giorni al 100% e 60 al 50%;<br />

Calabrese Aurelio, invalidità permanente del 8% a titolo di danno biologico,<br />

inabilità temporanea 60 giorni al 100% e 60 al 50%;<br />

Calabrese Sara, nessuna invalidità permanente, inabilità temporanea (con<br />

riferimento alla documentazione sanitaria) 24 mesi al 25%.<br />

Si deve passare all’individuazione dei criteri in riferimento ai quali<br />

determinare il danno biologico.<br />

Va precisato che non si tratta di danno biologico conseguente a lesioni<br />

derivanti da sinistro stradale. Ma di danno biologico di vittime secondarie: i<br />

familiari della persona deceduta a seguito di sinistro stradale. Non si<br />

applicano dunque i criteri di cui al D.Lg. <strong>20</strong>9/<strong>20</strong>05 -Codice della Assicurazioni-<br />

(art. 138 seg.).<br />

9


Nella individuazione del criterio di equità per la liquidazione del danno<br />

biologico, tenuto conto degli insegnamenti della Suprema Corte, ritiene<br />

questo giudice di confermare il riferimento al criterio equitativo ragionato del<br />

valore medio del punto di invalidità con incrementi e diminuzioni dirette ad<br />

adattare la liquidazione alla peculiarità della fattispecie secondo le tabelle<br />

elaborate dal <strong>Trib</strong>unale di Milano (vedi tabelle aggiornate al 1/1/<strong>20</strong>06).<br />

- Melone Anna<br />

fissato il valore del punto di invalidità ad € 2.571,51, rapportato alla<br />

menomazione del 18 % e moltiplicato tale importo per il coefficiente relativo<br />

all’età anagrafica al momento del fatto, nella specie 0,780 per un età di 45<br />

anni (data di nascita 22/3/1953 – sinistro del 30/5/1998) si ottiene la somma di<br />

€ 36.104,00<br />

per incapacità biologica temporanea possono essere riconosciute a titolo di<br />

risarcimento:<br />

I.T. totale € 3.960,00 (66 x 60),<br />

I.T. parziale al 50% € 1.980,00 (33 x 60)<br />

e così complessivamente 42.044,00.<br />

- Calabrese Aurelio<br />

fissato il valore del punto di invalidità ad € 1.630,71, rapportato alla<br />

menomazione del 8 % e moltiplicato tale importo per il coefficiente relativo<br />

all’età anagrafica al momento del fatto, nella specie 0,730 per un età di 55<br />

anni (data di nascita 18/2/1943 – sinistro del 30/5/1998) si ottiene la somma di<br />

€ 9.523,00<br />

per incapacità biologica temporanea possono essere riconosciute a titolo di<br />

risarcimento:<br />

I.T. totale € 3.960,00 (66 x 60),<br />

10


I.T. parziale al 50% € 1.980,00 (33 x 60)<br />

e così complessivamente € 15.463,00.<br />

- Calabrese Sara<br />

per incapacità biologica temporanea possono essere riconosciute a titolo di<br />

risarcimento:<br />

I.T. parziale al 25% € 11.880,00 (16,5 x 7<strong>20</strong>).<br />

Va precisato che gli attori non hanno chiesto anche il risarcimento del danno<br />

biologico iure ereditario (sul punto Cassazione 14/7/<strong>20</strong>03 n. 11003 e<br />

16/5/<strong>20</strong>03 n. 7632).<br />

3.2 Danno non patrimoniale diverso dal biologico.<br />

Le pronunce della Cassazione n. 8828/03 e n. 8827/03, richiamate dalla Corte<br />

Costituzionale n. 233/03 come diritto vivente, hanno riconosciuto il ristoro del<br />

danno da lesione del cd. rapporto parentale in due diverse situazioni. La prima<br />

delle decisioni citate –che qui interessa- riguarda il danno parentale da lutto,<br />

subito dai familiari per la perdita dal capo famiglia. La risarcibilità –iure<br />

proprio-, ai congiunti della vittima, del danno da perdita del rapporto<br />

parentale è stata poi confermata anche in altre successive pronunce della<br />

Suprema Corte (ad es. Cass. 12124/03 e n. 16716/03).<br />

Nella ricostruzione del danno non patrimoniale in caso di morte si è<br />

passati dalla risarcibilità del danno da perdita del diritto alla vita alla<br />

risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale.<br />

E’ risarcibile il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto consistente<br />

nella perdita definitiva del rapporto parentale.<br />

Nel danno da perdita del rapporto parentale per l’uccisione di un familiare, la<br />

giurisprudenza riconduce la perdita del e la<br />

11


perdita dei diritti-doveri che costituiscono il contenuto dei vari status:<br />

coniugale, filiale, ecc..<br />

E’ evidente la differenza con il danno morale: il pregiudizio non è<br />

rappresentato dal dolore che la perdita del congiunto ha provocato, ma dalla<br />

privazione stessa di quel , rappresentato dal de cuius (la perdita<br />

del godimento del congiunto e la preclusione delle relazioni interpersonali).<br />

Così Cassazione civile, sez. III, 31 maggio <strong>20</strong>03, n. 8828:<br />

“Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con la<br />

lesione dell’interesse protetto, ma, in quanto danno - conseguenza,<br />

consiste in una perdita, ossia nella privazione di un valore (non economico,<br />

ma) personale, costituito dall’irreversibile venir meno del godimento del<br />

congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni<br />

interpersonali, secondo le varie modalità con le quali essi normalmente<br />

si esprimono nell’ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e<br />

preclusione che, in relazione alle diverse situazioni, possono avere diversa<br />

ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo. Da<br />

tanto discende che, non essendo configurabile nella specie un danno “in re<br />

ipsa”, esso deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza<br />

che, peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a<br />

presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti dall’interessato),<br />

venendo in considerazione un pregiudizio che, diversamente dal danno<br />

morale soggettivo, si proietta nel futuro, e dovendosi inoltre avere riguardo<br />

al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il<br />

godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile.”<br />

Il risarcimento del danno viene così ad assumere una funzione solidaristica<br />

nei confronti della vittima unitamente ad una funzione solidaristica e<br />

satisfattiva nei confronti dei familiari, per la lesione del diritto alla serenità<br />

famigliare e del diritto a svolgere le relazioni parentali fondate sulla famiglia.<br />

Si può sinteticamente affermare che la risarcibilità dei danni non patrimoniali<br />

a tutela dei diritti fondamenti viene collocata nell’area dell’art. <strong>20</strong>59 c.c., che<br />

è estensivamente interpretato alla luce dei principi costituzionali:<br />

“Il risarcimento del danno non patrimoniale - la cui nozione comprende<br />

non solo il danno morale soggettivo, ma anche il danno da lesione di valori<br />

inerenti alla persona - non incontra i limiti dell’art. 185 c.p. quando la<br />

lesione riguardi valori della persona costituzionalmente garantiti, dal<br />

momento che il rinvio ai casi determinati dalla legge di cui all’art. <strong>20</strong>59<br />

12


c.c. va riferito anche alle previsioni della legge fondamentale che<br />

riconoscono diritti inviolabili.”<br />

Cassazione civile, sez. III, 31 maggio <strong>20</strong>03, n. 8828 citata<br />

Nelle citate recenti pronunce della Suprema Corte non viene menzionano<br />

formalmente il . Il pregiudizio esistenziale viene<br />

collocato fra le componenti del danno non patrimoniale di cui all’art. <strong>20</strong>59<br />

c.c..<br />

Nella ricostruzione del danno non patrimoniale si deve evitare il<br />

rischio sovrapposizioni, segnalato anche da Cassazione n. 8827 e 8828 del<br />

<strong>20</strong>03:<br />

“Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto<br />

ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può<br />

essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo,<br />

senza che ciò implichi, di per sè, una duplicazione di risarcimento. Tuttavia,<br />

essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona,<br />

unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente<br />

subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno<br />

morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve<br />

considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della<br />

sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente,<br />

sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento, e deve<br />

assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che<br />

concorrono a determinare il complessivo risarcimento.”<br />

Cassazione civile, sez. III, 31 maggio <strong>20</strong>03, n. 8828<br />

I criteri indicati da Cassazione 8828/03, al fine di effettuare, in via equitativa,<br />

la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, erano, comunque,<br />

già presenti nelle giurisprudenza di merito, che aveva riconosciuto la<br />

risarcibilità di tale pregiudizio.<br />

La Suprema Corte ha sempre ritenuto che nella liquidazione equitativa del<br />

danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve<br />

tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità<br />

dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in<br />

13


modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto<br />

(Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).<br />

La giurisprudenza di merito utilizzava in modo prevalente il criterio di<br />

determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale<br />

in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno<br />

biologico. Ciò è stato ritenuto non di per sé illegittimo, se il giudice abbia<br />

tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria<br />

"personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del<br />

caso gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in diminuzione.<br />

Sulla base dei citati nuovi principi della Cassazione in tema di danno non<br />

patrimoniale si è valutata l’opportunità di rivedere i criteri in precedenza<br />

adottati.<br />

Questo giudice condivide i criteri proposti dal <strong>Trib</strong>unale di Milano –<br />

Osservatorio Giustizia Civile- (ad es. in Guida al <strong>Di</strong>ritto n. 49 del 18/12/<strong>20</strong>04).<br />

Segue stralcio dei Criteri Orientativi per la liquidazione del danno non<br />

patrimoniale del 1/12/<strong>20</strong>04:<br />

“B) Danno non patrimoniale, diverso dal biologico.<br />

… L’esigenza di dare risalto al danno non patrimoniale (diverso dal biologico)<br />

in tutte le sue componenti, evitando peraltro duplicazioni, induce a ritenere<br />

opportuna una stima globale di tale voce di danno, che sia frutto di un<br />

giudizio equitativo, articolato e motivato in relazione agli elementi allegati e<br />

provati. …<br />

2. Vittime secondarie.<br />

2.1 Morte di familiare<br />

Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in uso<br />

presso il <strong>Trib</strong>unale di Milano, pur facendo riferimento al danno “morale”,<br />

dunque apparentemente al mero aspetto del , tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale<br />

interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell’ambito dell’unitario<br />

danno non patrimoniale, diverso dal biologico.<br />

L’Osservatorio propone di disancorare comunque, nel caso di morte di un<br />

congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da<br />

intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso<br />

e del danno non patrimoniale dal lesione del rapporto parentale) da ogni<br />

astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla<br />

14


vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il<br />

legame tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tute<br />

le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza<br />

o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella<br />

qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto<br />

parentale con la persona perduta).<br />

A tal fine l’Osservatorio propone come indicazione di massima un’ampia<br />

forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore<br />

elasticità, dall’altro a non comprimere in non auspicabili automatismi il<br />

dovere della motivazione.<br />

La proposta liquidatoria è la seguente:<br />

1. danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un figlio<br />

da euro 100.000 a <strong>20</strong>0.000;<br />

2. danno non patrimoniale a favore del figlio per morte di un genitore da euro<br />

100.000 a <strong>20</strong>0.000;<br />

3. danno non patrimoniale a favore del coniuge (non separato) o del<br />

convivente sopravvissuto da euro 100.000 a <strong>20</strong>0.000;<br />

4. danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello da<br />

euro <strong>20</strong>.000 a 1<strong>20</strong>.000.”<br />

Tali valori sono stati rivalutati al 1/1/<strong>20</strong>06 nella misura del 1,937%, così<br />

ottenendo:<br />

nn. 1, 2 e 3 da 101.937,00 a <strong>20</strong>3.874,00 e n. 4 da <strong>20</strong>.837,00 a 122.324,00<br />

euro.<br />

particolari.<br />

Si deve passare all’applicazione di tali principi nel caso in esame.<br />

Per il danno non patrimoniale parte attrice non ha fornito allegazioni<br />

Può essere riconosciuto sia il danno morale sia il danno non patrimoniale da<br />

lesione del rapporto parentale ai genitori Calabrese Aurelio e Melone Anna, ed<br />

alla sorella Calabrese Sara, della persona deceduta nell’incidente stradale per<br />

cui è causa.<br />

Si tratta dei parenti facenti parte delle cosiddetta famiglia nucleare.<br />

Calabrese Daniele al momento del sinistro aveva 22 anni.<br />

Calabrese Daniele abitava con in genitori in un appartamento posto in Carpi,<br />

strada Statale Romana Sud n. 75.<br />

La sorella, maggiore di tre anni (n. 5/12/73), era sposata ed abitava, all’epoca<br />

dell’incidente, nello stesso immobile in un appartamento sottostante (v. ctu).<br />

15


I genitori avevano al momento del sinistro: il padre 61 anni e la madre 45<br />

anni.<br />

Nella personalizzazione del danno non patrimoniale si deve tenere conto degli<br />

elementi prova acquisiti e dei fatti notori.<br />

Il ctu prof. Galliani ha ritenuto che per nessuno dei tre attori si sia evidenziata<br />

una incidenza del danno permanente sulla capacità lavorativa specifica: (pag. 30 relazione).<br />

Gli attori Calabrese Aurelio e Melone Anna, esercitavano l’attività di artigiani<br />

stiratori dal 1970. Lavoravano da soli, con l’aiuto saltuario dei figli.<br />

Dopo la morte del figlio Daniele hanno cominciato ad avere difficoltà sul<br />

lavoro (v. testimoni Casarini Giuliana, Altavilla Carmelina, Alboresi Sergio):<br />

non erano regolari nei tempi di consegna, non andavano a ritirare il lavoro che<br />

veniva loro affidato; hanno progressivamente ridotto e poi cessato l’attività<br />

lavorativa.<br />

Si deve condividere l’opinione del ctu, secondo il quale la cessazione<br />

dell’attività lavorativa va collocata –e valutata- nell’ambito del danno non<br />

patrimoniale, più che in quello delle conseguenze della patologia ().<br />

Quanto all’attrice Calabrese Sara, il ctu ha segnalato la sua decisione di<br />

cambiare abitazione le ha consentito un notevole miglioramento della<br />

16


situazione personale, perché l’ha sottratta, almeno parzialmente, alla<br />

“circolarità” delle manifestazioni sintomatologiche familiari.<br />

Per i suesposti motivi si ritiene equo il riconoscimento del danno non<br />

patrimoniale:<br />

quanto a Melone Anna nella misura di € 150.000,00;<br />

quanto a Calabrese Aurelio nella misura di € 150.000,00;<br />

quanto a Calabrese Sara nella misura di € 50.000,00.<br />

Sommano per danni alla persona:<br />

Melone Anna € 192.044,00 (42.044 + 150.000)<br />

Calabrese Aurelio € 165.463,00 (15.463 + 150.000)<br />

Calabrese Sara € 61.880,00 (11.880 + 50.000)<br />

Si tratta di somme determinate all’attualità.<br />

L’ordinanza ex art. 24 l. 990/69, che difetta dei requisiti della decisorietà e<br />

della definitività, va confermata ed è destinata ad essere assorbita dalla<br />

presente sentenza (tra le tante Cassazione civile, sez. I, 13 febbraio 1980, n.<br />

1044; Cassazione civile , sez. III, 28 dicembre 1991, n. 13968).<br />

La convenuta SAI ha corrisposto a Calabrese Aurelio e Melone Anna le<br />

provvisionali di € 100.000,00 ciascuno, nel mese di febbraio <strong>20</strong>02 (v. verbali<br />

d’udienza).<br />

Tali importi vanno rivalutati ad oggi, e diventano € 109.750,00 e portati in<br />

detrazione dalle somme capitali sopra indicate.<br />

Si ottengono le seguenti residue somme capitali:<br />

per Melone Anna € 82.294,00 (192.044 – 109.750);<br />

per Calabrese Aurelio € 55.713,00 (165.463 – 109.750).<br />

Per la determinazione del danno da ritardo, si ritiene di adottare il<br />

metodo di calcolo degli interessi al saggio legale sul capitale interamente<br />

17


ivalutato, o calcolato all’attualità, con equa individuazione del dies a quo, in<br />

sostanziale adesione ai principi affermati da Cass. SS.UU. n°1712 del 17<br />

febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti,<br />

metodo del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo),<br />

considerando il giorno della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là<br />

del quale saranno dovuti gli interessi legali sull’intero importo, comprensivo di<br />

capitale rivalutato e danno da ritardo già maturato, fino al saldo (sul punto<br />

vedi, amplius, la sent. n°1712/95 cit.).<br />

Indicandosi nel 30/9/<strong>20</strong>02 il dies a quo determinato equitativamente per<br />

quanto detto sopra, con il danno da ritardo già verificatosi, considerando il<br />

saggio legale via via vigente, si ottengono, con arrotondamento:<br />

Melone Anna € 91.675,00 (82.294 + 9.381,00).<br />

Calabrese Aurelio € 62.064,00 (55.713 + 6.351,00).<br />

Calabrese Sara € 68.934,00 (61.880,00 + 7.054,32).<br />

Per Melone Anna e Calabrese Aurelio, in questo modo restano fuori gli<br />

interessi maturati, sulla parte di capitale equivalente per valore agli importi<br />

delle provvisionali, dal fatto illecito all’epoca del pagamento (febbraio <strong>20</strong>02).<br />

Ma non c’è domanda di pagamento sul punto.<br />

4) Danno patrimoniale.<br />

Il tema è quello della risarcibilità dei cosiddetti danni patrimoniali futuri nel<br />

caso di morte di un familiare.<br />

I danni in oggetto andrebbero ravvisati nella perdita o nella diminuzione di<br />

quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che<br />

presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno<br />

prematuramente avrebbe apportato se il fatto illecito non si fosse verificato.<br />

18


Nessun adeguato elemento è stato offerto sul punto dagli attori, in particolare<br />

dai genitori.<br />

Quanto al possibile danno da lucro cessante per la cessazione dell’attività<br />

lavorativa dei genitori, si è già detto al precedente punto 3.2 della<br />

motivazione.<br />

Come danno emergente, sono state documentate (doc. da 3 a 13, 19, <strong>20</strong>, 22,<br />

23) spese varie per complessive £ 6.900.300 (pari ad € 3.563,71), casualmente<br />

collegate al sinistro mortale di Calabrese Daniele. Si possono riconoscere<br />

all’attualità, tenuto conto delle diverse date degli esborsi, € 4.000,00, in<br />

favore di tutti gli attori. Con il danno da ritardo, secondo i criteri sopra<br />

indicati, sommano, con arrotondamento, €. 4.450,00.<br />

In definitiva i convenuti vanno solidalmente condannati al pagamento delle<br />

somme sopra indicate in favore degli attori, oltre interessi maturandi su detti<br />

importi al tasso legale da oggi fino al saldo.<br />

I convenuti devono essere condannati, in via solidale, alla rifusione integrale<br />

delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano come da<br />

dispositivo (scaglione da 258.300 a 516.500 euro).<br />

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti soccombenti, come da<br />

dispositivo.<br />

<strong>Di</strong>spositivo della sentenza<br />

Il <strong>Trib</strong>unale di <strong>Modena</strong> Sezione <strong>Di</strong>staccata di Carpi, in persona del giudice<br />

dott. Riccardo <strong>Di</strong> <strong>Pasquale</strong><br />

definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione<br />

respinte:<br />

1 - dichiara che il sinistro per cui è causa del 30 maggio 1998 si è verificato<br />

per colpa esclusiva di Artioli Rossella, conducente dell’autovettura Fiat Tipo<br />

19


targata MO800699, di proprietà di Sciacca Giuseppe, e sprovvista della<br />

obbligatoria assicurazione RCA;<br />

2 - dichiara tenuti, confermando l’ordinanza ex art. 24 legge 990/1969 del<br />

4/2/<strong>20</strong>02, i convenuti Fondiaria SAI spa, quale impresa designata per il Fondo<br />

di garanzia per le vittime della strada, Sciacca Giuseppe e Artioli Rossella, al<br />

pagamento, in via solidale tra loro, a titolo di risarcimento danni, in favore<br />

degli attori delle seguenti somme capitali:<br />

- quanto a Melone Anna € 192.044,00, a titolo di risarcimento dei danni alla<br />

persona, nei sensi di cui in motivazione;<br />

- quanto a Calabrese Aurelio € 165.463,00, a titolo di risarcimento dei danni<br />

alla persona, nei sensi di cui in motivazione;<br />

- quanto Calabrese Sara € 61.880,00, a titolo di risarcimento dei danni alla<br />

persona, nei sensi di cui in motivazione;<br />

- €. 4.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, nei sensi di cui in<br />

motivazione;<br />

3 – detratti gli importi delle provvisionali ex art. 24 legge 990/1969 pagati nel<br />

febbraio <strong>20</strong>02, condanna i convenuti Fondiaria SAI spa, quale impresa<br />

designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Sciacca<br />

Giuseppe e Artioli Rossella, al pagamento, in via solidale tra loro, a titolo di<br />

risarcimento danni, in favore degli attori delle seguenti somme:<br />

- quanto a Melone Anna la residua somma di € 91.675,00<br />

(novantunomilaseicentosettantacinque virgola zero), a titolo di risarcimento<br />

dei danni alla persona, oltre interessi maturandi al tasso legale da oggi fino al<br />

saldo;<br />

- quanto a Calabrese Aurelio la residua somma di € 62.064,00<br />

(sessantaduemilasessantaquattro virgola zero), a titolo di risarcimento dei<br />

<strong>20</strong>


danni alla persona, oltre interessi maturandi al tasso legale da oggi fino al<br />

saldo;<br />

- quanto Calabrese Sara € 68.934,00 (sessantottomilanovecentotrentaquattro<br />

virgola zero), a titolo di risarcimento dei danni alla persona, oltre interessi<br />

maturandi al tasso legale da oggi fino al saldo;<br />

- €. Euro 4.450,00 (quattromilaquattrocentocinquanta virgola zero), a titolo di<br />

risarcimento dei danni patrimoniali per tutti gli attori, oltre interessi<br />

maturandi al tasso legale da oggi fino al saldo;<br />

4 - condanna i convenuti Fondiaria SAI spa, Sciacca Giuseppe e Artioli<br />

Rossella, in solido tra loro, alla refusione in favore degli attori Melone Anna,<br />

Calabrese Aurelio e Calabrese Sara, delle spese di lite che si liquidano nella<br />

complessiva somma di € 18.<strong>20</strong>0,00, di cui € 7.600,00 per onorari, € 4.000,00<br />

per diritti ed € 6.600,00 per spese –comprese spese di registrazione<br />

dell’ordinanza ex art. 24 l. 990/69-, oltre rimborso spese generali ed accessori<br />

di legge;<br />

pone in via definitiva il compenso di € 1.899,00 liquidato al c.t.u. prof. Ivan<br />

Galliani, a carico esclusivo dei convenuti, in via solidale, con obbligo di<br />

pagamento diretto e/o rimborso alla controparte di quanto da questa<br />

anticipato al c.t.u..<br />

Carpi, <strong>20</strong>/1/<strong>20</strong>07<br />

IL CANCELLIERE C1<br />

Giovanna Rossetti<br />

IL GIUDICE<br />

dott. Riccardo <strong>Di</strong> <strong>Pasquale</strong><br />

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