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DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

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QUESTIONI<br />

Vacanza rovinata, danno morale e danno esistenziale<br />

di Marco <strong>Faccioli</strong><br />

● L’occasione di concedere a se stessi, tanto singolarmente quanto unitamente ai propri congiunti<br />

ed amici, un periodo più o meno lungo di ristoro psicofisico (c.d. vacanza), è oramai un frequente<br />

fenomeno sociale oggetto di interesse da parte della Giurisprudenza, chiamata al ristoro dei danni<br />

nelle ipotesi in cui si verifichino fenomeni di varia natura che ne compromettano il positivo esito.<br />

● In questi ultimi anni, soprattutto per l’entità degli importi pretesi a risarcimento da coloro che<br />

hanno visto rovinato il proprio periodo di vacanza, la materia è stata quasi prevalentemente<br />

oggetto di pronunce da parte dei Giudici di Pace, solitamente propensi ad accogliere le istanze<br />

avanzate dai vacanzieri insoddisfatti.<br />

● Il recente attacco al danno esistenziale (categoria in cui solitamente viene ricondotto dalla<br />

giurisprudenza di merito il danno da vacanza rovinata) portato dalla giurisprudenza di legittimità<br />

(nello specifico ci si riferisce alla pronuncia a Sez. Unite della Cassazione n. 26972/08) al fine di<br />

eliminare richieste considerate non meritevoli dalla tutela risarcitoria, in quanto consistenti in “meri”<br />

disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più<br />

disparati della vita quotidiana (tra cui anche la vacanza), pone oggi un preoccupante interrogativo<br />

sulla futura possibilità di vedere risarcita, come in precedenza, questa specifica voce di danno.<br />

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

G. di P. di Massa - Sentenza del 13.112003 – in tema di smarrimento o mancata consegna dei bagagli da parte della<br />

compagnia aerea, laddove quest’ultima è stata condannata al risarcimento dei danni subiti in seguito allo smarrimento<br />

del bagaglio di un vacanziere in occasione di un viaggio in Spagna di una famiglia.<br />

Tribunale Marsala, 5.4.2007 – sempre in tema di smarrimento di bagagli, ma nella specifica e rilevante circostanza di<br />

una luna di miele in Messico di una coppia di coniugi. In detto caso le aspettative, la qualità e la serenità del viaggio<br />

devono presumersi particolarmente intense, posto che non di una vacanza qualsivoglia trattavasi, ma di un’esperienza<br />

emotiva di difficile comparazione con altri viaggi ed esperienze di vita, al punto da liquidare il risarcimento alla voce di<br />

danno morale.<br />

G. di P. di Casoria, lì 07.09.2005 – in tema di risarcimento del danno concesso per l’improvviso spostamento del volo di<br />

partenza per la destinazione di vacanza. Dati i pregressi impegni di lavoro, nonché familiari, gli istanti non potevano<br />

utilizzare il volo “riprogrammato” dalla compagnia area (partenza spostata da Roma a Napoli con irrisorio preavviso) e<br />

dovevano, pertanto, forzosamente rinunciare alla programmata vacanza.<br />

Trib.le Torre Annunziata – Sezione distaccata di Castellamare di Stabia – 29 marzo 2005 – in tema di risarcimento<br />

del danno da vacanza rovinata in occasione dell’anniversario di nozze per via dello smarrimento dei bagagli allo scalo<br />

aeroportuale. Nella fattispecie i coniugi dovevano effettuare un viaggio per il primo anniversario di nozze consistente in<br />

un tour in Canada di sette giorni, in Florida di altri sette giorni e una settimana in un villaggio turistico delle Bahamas e<br />

che, purtroppo, non avendo rinvenute le valigie allo scalo di New York, e in considerazione del notevole esborso che<br />

avrebbero dovuto sostenere per rimediare alla mancanza dei propri accessori personali e dei capi di abbigliamento,<br />

erano stati costretti ad interrompere la vacanza ed a rientrare in patria, annullando tanto il viaggio in Florida quanto<br />

quello alle Bahamas<br />

G.d.P. Siracusa, 26 marzo 1999 – sentenza assolutamente minoritaria nel panorama del risarcimento del danno da<br />

vacanza rovinata, laddove il medesimo, si è ritenuto, più che configurabile nella categoria del danno esistenziale, in<br />

quella del danno biologico che attiene al pregiudizio subito dalla salute, intesa in senso lato, dell’individuo, avuto riguardo<br />

alla proiezione negativa sul suo futuro esistenziale delle conseguenze dell’evento dannoso collegato all’evento lesivo.


Cass Civ. Sez. Unite, 26972 / 2008 – sentenza con cui i Giudici di legittimità hanno preso una netta e radicale posizione<br />

contro l’ampio spazio a volte concesso dai Giudici di pace al danno esistenziale (nonché contro il danno esistenziale<br />

stesso) in relazione a quelle che sono state definite le più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi<br />

suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: circostanze tra cui vengono fatti rientrare anche aspetti tipici del<br />

danno da vacanza rovinata, quali l'attesa stressante in aeroporto, lo spostamento del volo di partenza, etc.<br />

SOMMARIO<br />

1) La tutela del consumatore nelle sue vesti di vacanziere.<br />

2) La normativa di riferimento.<br />

3) Il risarcimento del danno, i criteri della valutazione equitativa.<br />

4) Il danno morale ed il danno esistenziale nell’ipotesi di vacanza rovinata.<br />

5) Il danno da vacanza rovinata come danno consequenziale futile o irrisorio? Considerazioni<br />

ragionate sui possibili risvolti di mancato risarcimento in seguito alla sentenza Cass. Civ. Sez.<br />

Un. n. 26972 del 24 giugno 2008.<br />

6) Gli orientamenti minoritari.<br />

7) La giurisprudenza di merito.<br />

1) La tutela del consumatore nelle sue vesti di vacanziere.<br />

§<br />

L’odierno antropocentrismo giuridico, non di rado pletorico in alcune sue manifestazioni,<br />

soprattutto in tema di risarcimento del danno alla persona, non poteva non interessarsi ad un<br />

fenomeno di prepotente ed attuale rilevanza sociale quale quello della vacanza.<br />

Aspetto della vita pressoché socialmente inesistente sino alla metà del secolo scorso, la<br />

vacanza, complice il sorgere di un’industria del turismo in grado di fornire viaggi e soggiorni in<br />

ognidove a prezzi accessibili anche a strati sociali che prima ne erano inesorabilmente esclusi,<br />

è indubbiamente oggi considerata un momento essenziale (con cadenza perlomeno annuale)<br />

nell’economia di vita di un individuo.<br />

Sebbene con valenze a volte completamente opposte (formativa, avventurosa, lavorativa,<br />

rilassante, culturale, di studio, di perfezionamento della lingua, di impegno umanitario laddove<br />

serva, o anche solo meramente latrice di invidia per gli amici rimasti a casa e per i colleghi in<br />

ufficio) la vacanza soddisfa il bisogno socialmente avvertito (e oggi anche giuridicamente<br />

riconosciuto) di poter dedicare a se stessi e alla propria famiglia un periodo limitato di tempo (il<br />

più delle volte coincidente con il periodo di ferie dal lavoro) in cui potersi liberamente<br />

consacrare alle attività ritenute maggiormente gratificanti, o comunque produttive di quel che<br />

personalmente si tende a far coincidere con il proprio benessere psico fisico.<br />

La vacanza quindi, in tutte le sue declinazioni e possibili sfumature, è divenuta una vera e<br />

propria colonna portante della libera autodeterminazione dell’individuo, quasi una forma di<br />

2


incitazione perpetua al movimento, alla conoscenza, alla a volte spasmodica ricerca in mete<br />

lontane anche di quel che è normalmente fruibile vicino a casa.<br />

Al solo fine di tenere nella giusta considerazione la assoluta novità della concezione della voce<br />

di danno in esame, pare interessante leggere quanto scritto, nel 1995, da autorevole dottrina:<br />

“Il turista, già stanco e deluso da una «non» vacanza, rifugge dal ricorso ad un contenzioso<br />

lungo e complesso e sovente rinuncia ad agire per la tutela del diritto leso. (…) non è un caso<br />

che alcune delle più recenti decisioni che pure hanno risarcito il danno derivato dal minor<br />

godimento della vacanza e dal disagio sopportato sono state intentate da turisti di professione<br />

avvocati”. 1<br />

Per quel che interessa il presente excursus, il termine “vacanza”, con buona pace del<br />

significato etimologico del termine, dovrà essere fatto coincidere con il moderno concetto di<br />

soggiorno più o meno prolungato, organizzato da un operatore turistico, in un luogo (tanto nel<br />

proprio Paese quanto all’estero) non coincidente con quelli abituali di residenza o di domicilio.<br />

La regola che in un’economia di mercato tutto sia merce, ed in quanto tale possa essere<br />

venduto, non fa naturalmente eccezione per la vendita del “bene vacanza” che, a tutti gli effetti,<br />

va considerato un prodotto di consumo, con conseguente necessaria tutela di colui che ne<br />

diventa acquirente, ovvero il consumatore, questa volta da individuarsi nelle sue vesti di<br />

vacanziere.<br />

Il numero di eventuali disguidi che possono inficiare una vacanza è molto ampio, andando dal<br />

classico problema di ritardo nel trasporto (ad es. per la cancellazione di un volo di linea),<br />

all’albergo non conforme a quanto prospettato dall’agenzia turistica, all’intossicazione<br />

alimentare contratta in loco, etc.<br />

Il legislatore ha previsto per il vacanziere deluso la possibilità di ottenere, da parte di coloro cui<br />

sono imputabili i “disguidi” che hanno compromesso il buon esito della vacanza, un<br />

risarcimento del danno che, complice la tara giuridica del nostro ordinamento (che non prevede<br />

ancora una voce unica di danno alla persona), è bipartito in danno economico/patrimoniale,<br />

individuabile e quantificabile nella differenza “qualitativa” tra quanto corrisposto<br />

all’organizzatore del viaggio e quanto effettivamente ottenuto, e in danno morale, determinabile<br />

dal disagio o dallo stress sopportato dal vacanziere per l'inesatta esecuzione della prestazione<br />

promessa dal venditore del pacchetto turistico.<br />

L’interesse protetto in capo al consumatore è indubbiamente quello al pieno ed incondizionato<br />

godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o di riposo,<br />

conformemente ai di lui desideri.<br />

La dizione “rovinata”, utilizzata per convenzione allorquando ci si riferisce alle sorti di una<br />

vacanza non proprio all’altezza delle proprie aspettative, è sintomatico dell’allarme sociale<br />

ingenerato dalla pur remota possibilità che un evento, qualunque esso sia, possa in qualche<br />

modo inficiare detto periodo di relax ritagliato a stento, e magari a fatica, tra gli impegni di<br />

lavoro e i doveri famigliari. “Rovinata” infatti è sinonimo di “demolita”, “sfasciata” “franata”,<br />

1 (Rossi Carleo, Turismo organizzato e vacanza rovinata: la risarcibilità del danno, in Riv. dir. impr., 1995, 480).<br />

3


terminologia volutamente apocalittica (che trova corrispondente nelle leggi, ex art.li 1669 e<br />

2053 c.c., solo per la rovina, nel senso letterale del termine, di cose immobili ed edifici), quasi a<br />

significare l’irrimediabile perdita, l’insostituibile mancanza, il disastroso epilogo di un limitato<br />

periodo di tempo oramai compromesso, che non è affatto detto possa ripresentarsi di li a<br />

breve. La sensazione è quella di un treno che si è perso, forse per sempre (ed in determinati<br />

casi, si pensi ad una “rovinosa luna di miele”, è davvero così), e che solo un proporzionato<br />

risarcimento, non solo patrimoniale, può (anche se solo in parte) fieramente compensare.<br />

Se pochi o nessun dubbio sorgono in ordine all’individuazione del consumatore, ovvero di chi<br />

acquista, seppur sottoforma di formule diverse (che possono andare dal tutto-compreso alla<br />

mezza pensione, etc.) il “bene vacanza”, maggior attenzione deve essere prestata a quello che<br />

si è definito il “professionista” del contratto di specie, dal momento che, nella vendita di una<br />

vacanza, possono partecipare più soggetti (ad esempio la compagnia aerea per il trasporto,<br />

l’albergo o il villaggio turistico per il soggiorno, altri soggetti per l’organizzazione di eventuali<br />

escursioni, attività ricreative e/o di ristorazione, etc).<br />

2) La normativa di riferimento.<br />

Una trattazione, per quanto breve come la presente, sui danni da vacanza rovinata, impone la<br />

lettura ragionata del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del consumo, a<br />

norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. " pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162.<br />

Il suddetto decreto individua infatti terminologicamente i vari soggetti che intervengono nell’iter<br />

che porta alla stipula del contratto di acquisto del “pacchetto turistico” da parte del<br />

consumatore vacanziere, precisando altresì i diritti e le azioni di tutela in capo a quest’ultimo.<br />

Si analizzino ora gli articoli che qui interessano:<br />

Art. 83. Definizioni<br />

1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui<br />

all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi<br />

pacchetti turistici;<br />

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai<br />

sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;<br />

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o<br />

qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la<br />

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare<br />

senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.<br />

Art. 84. Pacchetti turistici<br />

4


1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti<br />

dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od<br />

offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero<br />

comprendente almeno una notte:<br />

a) trasporto;<br />

b) alloggio;<br />

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che<br />

costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.<br />

2. (…)<br />

Art. 85. Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici<br />

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.<br />

2 (…)<br />

Art. 86. Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici<br />

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:<br />

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno<br />

frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;<br />

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio<br />

dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;<br />

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di<br />

atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del<br />

viaggiatore;<br />

d)(…);<br />

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;<br />

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;<br />

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno,<br />

tipo di posto assegnato;<br />

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria<br />

turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonchè le principali<br />

caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;<br />

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la<br />

presenza di accompagnatori e guide turistiche;<br />

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la<br />

mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;<br />

(…)<br />

Art. 87. Informazione del consumatore<br />

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o<br />

l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le<br />

condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di<br />

5


passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le<br />

relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.<br />

(…)<br />

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio<br />

offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale<br />

dette informazioni vengono comunicate al consumatore.<br />

Art. 88. Opuscolo informativo<br />

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:<br />

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;<br />

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le<br />

caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;<br />

c) i pasti forniti;<br />

d) l'itinerario;<br />

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione<br />

europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli<br />

obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del<br />

soggiorno;<br />

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il<br />

versamento del saldo;<br />

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione<br />

del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato<br />

dell'annullamento del pacchetto turistico;<br />

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli<br />

articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.<br />

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione<br />

alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano<br />

comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano<br />

concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla<br />

stipulazione.<br />

É sufficiente leggere il soprariportato stralcio della legge per rendersi conto del livello di tutela<br />

del consumatore nelle sue vesti di acquirente il pacchetto relativo ad una vacanza.<br />

L’importanza attribuita alla vacanza, vero e proprio momento catartico per il corpo e lo spirito di<br />

chi ne usufruisce, permette di comprendere le ragioni di tanto minuzioso scrupolo normativo da<br />

parte del legislatore, mai come in questo settore così attento alle esigenze ed alle aspettative<br />

dei consumatori che acquistano un bene di così largo consumo.<br />

La nozione di consumatore accolta nel diritto comunitario, non si discosta nelle sue linee<br />

generali da quella generalmente acquisita nel diritto nazionale italiano: si tratta infatti della<br />

6


persona che nell’ambito del rapporto contrattuale agisce per scopi da considerare estranei alla<br />

sua attività professionale. La nozione di “turista consumatore” ai sensi dell’art. 2 n. 4, direttiva<br />

n. 90/134 CEE, indica “la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto<br />

compreso (il contraente principale) o qualsiasi persona per conto della quale il contraente<br />

principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (gli altri beneficiari), o qualsiasi<br />

persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (il<br />

cessionario). 2<br />

A fronte (anche) di una siffatta normativa di tutela del vacanziere, non poteva non gemmare<br />

una giurisprudenza foriera di interessanti considerazioni sul danno, patrimoniale e non<br />

patrimoniale, derivante al consumatore in seguito al verificarsi di quelle circostanze che, da<br />

sole o in concomitanza di altri eventi, sono state per convenzione definite come “vacanze<br />

rovinate”.<br />

3) Il risarcimento del danno, i criteri della valutazione equitativa.<br />

Al verificarsi di un mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita<br />

del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,<br />

secondo le rispettive responsabilità, se non provano, secondo i principi generali in materia di<br />

responsabilità contrattuale, che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da<br />

impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile.<br />

L'organizzatore (o il venditore) che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a<br />

risarcire, come sopra accennato, il danno sofferto dal consumatore vacanziere ai medesimi<br />

imputabile, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il risarcimento del danno comprende<br />

tanto il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per il mancato o parziale adempimento<br />

dell’obbligazione assunta, ad es. per i servizi non resi e che il vacanziere si è dovuto<br />

autonomamente ed a proprie spese procurare), quanto il danno non patrimoniale (il c.d. "danno<br />

da vacanza rovinata" vero e proprio, ovvero un danno che potremmo far coincidere con la<br />

mancata corrispondenza tra la vacanza così come la si era immaginata, e proporzionalmente<br />

pagata, e come la si è poi concretamente vissuta).<br />

Per tutto ciò che non rientra nella definizione di pacchetto turistico come sopra analizzato (ad<br />

es. la partecipazione ad un’escursione non contemplata dal pacchetto medesimo), trova<br />

applicazione la normativa prevista dalla legge in tema di inadempimento contrattuale e relativo<br />

risarcimento del danno.<br />

Se il danno patrimoniale da vacanza rovinata è di facile, o comunque agevole, determinabilità<br />

(ad es. può essere fatto coincidere con il prezzo del pacchetto in caso di vacanza totalmente<br />

compromessa, o in una sua parte nel caso di vacanza solo parzialmente goduta), maggiori<br />

problemi si riscontrano nella determinazione del danno non patrimoniale, e ciò per via della<br />

non sempre semplice ed agevole quantificazione delle poste che vanno a costituirlo.<br />

2 Fragola, Diritto del Turismo, a cura di Franceschelli e moranti, Giappichelli, Torino, 2003.<br />

7


Moti interni dell’animo quali stress, delusione, insoddisfazione per il trattamento ricevuto,<br />

sconforto per le aspettative tradite, senso di frustrazione per dover attendere nuovamente<br />

parecchi mesi prima di potersi concedere un nuovo periodo di relax, com’è facile intuire non<br />

sono affatto semplici da provare ai fini della determinazione di una somma economica di ristoro<br />

e, abbandonando ogni teoria che considera il danno da vacanza rovinato come danno “in re<br />

ipsa”, appare necessario fare riferimento ai principi di cui all’art. 1226 c.c., ovvero al criterio di<br />

liquidazione equitativa da parte del giudice.<br />

Ma quali criteri possono essere utilizzati, seppur in via equitativa, per il calcolo di un danno di<br />

natura non patrimoniale da vacanza rovinata?<br />

Innanzi tutto, a parere di chi scrive, in debito conto da parte del giudice dovrà essere tenuta<br />

innanzi tutto la tipologia del viaggio “rovinato” del cui risarcimento si tratta. Determinati<br />

pacchetti turistici contemplano viaggi di avventura estrema, magari in zone del mondo<br />

impervie, politicamente instabili, che presentano un tasso di pericolosità (sotto tutti i punti di<br />

vista) che è presumibile considerare già conosciuta, e quindi prevista, dal vacanziere al<br />

momento dell’acquisto del pacchetto turistico.<br />

Appare infatti intuitivo che un turista con destinazione Algeria per l’attraversamento a dorso di<br />

cammello del deserto del Tenerè ha aspettative radicalmente diverse da chi prenota un<br />

soggiorno con la famiglia in un villaggio vacanze a Lignano Sabbiadoro, per cui il primo, a<br />

differenza del secondo, ben potrà e dovrà preventivamente conoscere (circostanza di cui il<br />

giudice dovrà tenere conto) la possibilità, non certo remota, di un ampio ventaglio di disservizi<br />

generato da un altrettanto alto numero di possibili inconvenienti che possono presentarsi<br />

cammin facendo (tempeste di sabbia, scarsità d’acqua, riparo in improvvisati ricoveri notturni di<br />

fortuna, disturbi alla salute, etc) senza che questi possano poi essere imputati all’organizzatore<br />

o al venditore del viaggio.<br />

Un fugace accenno deve, ma solo per completezza di questa breve trattazione, essere fatto<br />

anche al c.d. “turismo sessuale” di cui spesso e volentieri, complici i torbidi retroscena che lo<br />

stesso cela, si legge sui giornali. Detta tipologia di turismo contempla una vacanza le cui<br />

aspettative, tenuto conto delle modalità con cui le stesse prendono concreta forma una volta<br />

giunti a destinazione nella meta prefissata, afferiscono a comportamenti che, nelle migliori delle<br />

ipotesi possiamo definire immorali, quando non, nelle peggiori, decisamente illegali. Resta<br />

inteso che un contratto di acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto una vacanza di<br />

tal fatta avrebbe sicuramente causa illecita in quanto, ex 1343 c.c., contraria al buon costume,<br />

circostanza quest’ultima che impedirebbe al consumatore “tradito nelle proprie aspettative”, o<br />

la cui vacanza sia stata “rovinata” da accidenti vari, di poter agire per il risarcimento del danno<br />

nei confronti del tour operator.<br />

Naturalmente, chiudendo qui la breve parentesi pocanzi aperta, molti sono i fattori che<br />

incideranno sulla valutazione equitativa del danno non patrimoniale subito dal turista deluso<br />

dalla vacanza; si pensi ad esempio all’unicità ed irripetibilità del viaggio (luna di miele), alla<br />

durata della vacanza (un disservizio di due giorni inciderà molto più pesantemente su una<br />

8


vacanza di 4 giorni rispetto ad una di un mese), circostanze tutte che, ognuna nella sua propria<br />

individualità, dovranno essere valutate dal giudice prima della pronuncia.<br />

Particolare ed estremamente interessante, al fine di garantire un’uniformità di trattamento a<br />

parità di disagi verificatisi tra i vacanzieri, la soluzione adottata dal Tribunale di Francoforte<br />

che, con rigore tutto teutonico, ha elaborato delle tabelle giurisprudenziali (Frankefurtertabelle)<br />

alle quali parametrare il quantum del danno risarcendo a seconda delle diverse tipologie di<br />

evento inficiante la vacanza (es. eccessiva distanza dal mare del residence prenotato per un<br />

soggiorno balneare, scarsa qualità del cibo, presenza di rumori, lavori in corso, alloggiamento<br />

in stanze prive di balconi, finestre, etc. etc).<br />

Tornando invece in Italia, la quantificazione del danno da vacanza rovinata costituisce un vero<br />

e proprio punto dolente, essendo difficile ancorarla a parametri certi e precisi. Trattandosi<br />

(prevalentemente) di “microdanni”, inoltre, si corre il rischio di uno “stillicidio” di azioni<br />

giudiziarie di entità sostanzialmente modesta e di scarsa efficacia deterrente o, peggio ancora,<br />

nell’esatto opposto, ovvero nello scoramento del consumatore ad intentare una vertenza di<br />

modesto valore contro il venditore del pacchetto vacanza, scegliendo di non tutelare i propri<br />

diritti a fronte di una vertenza magari lunga, più onerosa di quanto si sia disposti a spendere<br />

per veder fatta giustizia, e dall’esito sempre e comunque non prevedibile.<br />

Un primo criterio di quantificazione, semplice ed intuitivo, ovvero la restituzione della somma<br />

versata per il pacchetto, salva la determinazione dell’eventuale ingiustificato arricchimento<br />

consistente nell’adempimento di prestazioni singolarmente valutabili, consisterebbe in nulla più<br />

di un mero rimborso del prezzo pagato 3 . Infatti, se il consumatore si è impegnato a pagare una<br />

certa somma per godere di una vacanza conforme a certi comfort promessi (ad es. per la<br />

sistemazione in un albergo a cinque stelle) e, giunto a destinazione, gli viene offerta una<br />

sistemazione di qualità decisamente inferiore (ad. es. albergo a tre stelle), non sarà certamente<br />

la riduzione del prezzo a compensarlo dei disagi subiti 4 .<br />

Atteso, dunque, che il risarcimento non potrà essere limitato al mero rimborso, il danno da<br />

vacanza rovinata (con esclusione, cioè, di eventuali rimborsi o parziali rimborsi del biglietto)<br />

dovrà essere risarcito equitativamente. Tuttavia, come minuziosamente annotato da<br />

competente dottrina 5 , tra i criteri di quantificazione si riscontrano forti oscillazioni: ad es. Trib.<br />

Verbania 23 aprile 2002 e Trib. Torino 8 novembre 1996, e Trib. Torino 28 novembre 1996 (in<br />

Riv. giur. circolaz. trasp., 1998, 1005, con nota di Benelli) propongono (salomonicamente) la<br />

metà del valore del pacchetto turistico. Trib. Bologna, 15 ottobre 1992 e Trib. Palermo 5 ottobre<br />

2006, invece, si limitano a richiamare genericamente l’equità, senza agganciare il giudizio ad<br />

alcun parametro, mentre, ancora, Trib. Milano 7 febbraio 2002 e G.d.P. Venezia 1° giugno<br />

2000, risarciscono il prezzo intero, cui vanno ad aggiungersi gli eventuali pregiudizi patrimoniali<br />

3<br />

Benelli, Responsabilità dell’organizzatore per “overbooking” alberghiero e risarcimento del danno, in<br />

Contratti, 1998, 523, nota 35.<br />

4<br />

Gazzara, Vacanze “tutto compreso” e risarcimento del danno morale, in Danno e Responsabilità,<br />

IPSOA, 2003, 247<br />

5 Nocco, Il danno da vacanza rovinata, in Danno e Responsabilità, IPSOA, 2007 / 6, pag. 623 ss.<br />

9


per ferie non godute ed il “malessere o depressione” per la vacanza rovinata, quale danno non<br />

patrimoniale. Fra le sentenze più significative in tema di quantificazione, si rammenta ancora il<br />

leading case di Trib. Roma 6 ottobre 1989, che giunse a quantificare il pregiudizio risarcibile<br />

nel doppio del costo del pacchetto, utilizzando quale parametro la gravità del danno in<br />

relazione alle sofferenze, il tipo di viaggio (un risarcimento più elevato consegue, ad esempio,<br />

in molte pronunce, al fatto che i turisti fossero in viaggio di nozze), e così via. Pare opportuno<br />

segnalare, infine, Cass. 12 novembre 2003, n. 17041 (in Danno e Responsabilità, 2004, 395,<br />

con nota di Longobucco), che, contrastando il principio di danno in re ipsa, cui qualche volta<br />

anche qualche sentenza di merito fa riferimento, ha sottolineato la necessità di provare il<br />

pregiudizio subito, senza ricorrere alle nozioni di comune esperienza ed al fatto notorio. Ciò<br />

può costituire un freno ai risarcimenti “automatici”, molto frequenti in questo campo, in<br />

conseguenza del fatto che spesso si omette, nelle pronunce, una puntuale analisi circa la reale<br />

natura giuridica del pregiudizio. 6<br />

Teniamo comunque sempre conto di un principio d’ordine generale: la lesione di un diritto e il<br />

conseguente insorgere di un pregiudizio sono due fenomeni distinti. Detta regola<br />

“conseguenzialistica” vige anche, anzi soprattutto, nel risarcimento del danno esistenziale,<br />

laddove il pregiudizio alla persona consiste nella compromissione delle attività realizzatrici<br />

della persona che, in quanto tale, deve essere dimostrata dall’attore.<br />

Sul punto si ha il conforto di autorevole dottrina: “l’impostazione eventistica ( ovvero quella che,<br />

trovando autorevole espressione in Cort. Cost.le 184/1986, identifica il danno facendolo<br />

coincidere con la violazione dell’interesse protetto) non può (…) essere accolta: il danno<br />

esistenziale resta, nel nostro sistema dei danni illeciti, concepibile unicamente quale specchio<br />

delle attività non reddituali cui il torto abbia provocato la compromissione (…) il pregiudizio<br />

subito dalla vittima rappresenta sempre un elemento ulteriore e distinto dalla lesione: esso è<br />

costituito dalla conseguenza negativa (sia questa patrimoniale, morale o esistenziale) della<br />

violazione di una situazione giuridicamente protetta, e non può perciò essere con questa<br />

identificato. 7<br />

4) Il danno morale ed il danno esistenziale nell’ipotesi di vacanza rovinata.<br />

Parte della dottrina 8 ha affermato che i valori perseguiti tramite la vacanza (riposo, svago,<br />

arricchimento culturale, fuga dalla realtà quotidiana, etc) trovano riconoscimento anche nella<br />

Costituzione, tanto nell’art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali i primi<br />

debbono essere ricompresi, quanto nell’art. 36, che garantisce al lavoratore il diritto al riposo<br />

settimanale e alle irrinunciabili ferie annuali retribuite.<br />

6 Nocco, 2007, Op cit.<br />

7 Cendon e Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, 2003, Giuffrè, milano, 37.<br />

8 Ferretti e Pasquinelli, La vacanza rovinata, in Persona e Danno, a cura di Cendon, Utet 2004, pag. 3702<br />

10


Ma fino a che punto si può sostenere che il consumatore vacanziere acquisti un bene che sia<br />

per lui foriero di benessere, nei termini indicati nel capoverso precedente? Una risposta<br />

potrebbe pervenire da una lettura dell’art. 1174 c.c. applicata al moderno concetto di vacanza.<br />

Stabilisce infatti detta norma che “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve<br />

essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non<br />

patrimoniale, del creditore”, per cui ben sarebbe configurabile il danno da vacanza rovinata con<br />

il detrimento subito dal vacanziere per il mancato conseguimento, imputabile a controparte, dei<br />

vantaggi che dovevano derivare dal soggiorno programmato.<br />

Come meglio e più approfonditamente si vedrà in seguito, la concezione della natura non<br />

patrimoniale del danno da vacanza rovinata (a differenza di quella patrimoniale, sulla quale<br />

nulla quaestio) pone la difficoltà di ammetterne, ex art. 2059 c.c., la risarcibilità. Come infatti si<br />

è scritto “il danno da vacanza rovinata può essere inteso come quel pregiudizio risentito dal<br />

turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di<br />

svago e/o riposo o, in maniera più specifica (…) si può intendere esclusivamente quel<br />

pregiudizio non patrimoniale (non traducendosi in nocumento economico, né in termini di<br />

danno emergente né in termini di lucro cessante, se si vuole adottare la concezione classica di<br />

danno patrimoniale), non corporale e transeunte, figura, quindi, assai vicina a quello di danno<br />

morale” 9 . Resta in ogni caso da considerare che il danno da vacanza rovinata, qualificandosi<br />

a prima analisi come non patrimoniale (quindi ricadente nell’alveo dell’art. 2059 c.c., l’unica<br />

norma del nostro ordinamento civile che tratta del risarcimento dei danni morali), trae<br />

comunque la sua origine dal non perfetto adempimento di un contratto, il che pone una serie di<br />

problemi in ordine all’ammissione della sue risarcibilità.<br />

Il problema della risarcibilità del danno da vacanza rovinata si pone, dunque, in questi termini,<br />

estremamente semplificati per i limiti imposti da questo breve excursus:<br />

- ex 2059 c.c. il danno morale viene liquidato solo nei casi stabiliti dalla legge;<br />

- per costante orientamento i “casi stabilita dalla legge” vengono fatti coincidere, ex art. 185<br />

c.p., con le ipotesi di danno derivanti da reato;<br />

- l’ipotesi di risarcimento di un danno morale in seguito ad un inadempimento contrattuale<br />

(qual’è appunto il “contratto di vacanza”) è ammessa solo quando lo stesso inadempimento<br />

integri anche gli estremi di un reato<br />

- il danno da vacanza rovinata, danno da inadempimento contrattuale, non può essere<br />

risarcito come danno non patrimoniale quando (come nella stragrande maggioranza dei casi)<br />

l’inadempimento non integri anche una fattispecie di reato.<br />

Il problema, messo in questi termini, non lascia intravedere via d’uscita che non sia quella di<br />

confinare il danno da vacanza rovinata, come da dottrina minoritaria, nell’alveo del danno<br />

patrimoniale, sostenendo l’applicazione dell’art. 2043 c.c., in quanto la mancata soddisfazione<br />

delle aspettative ricreative sorte a seguito della stipulazione del contratto di viaggio costituisce<br />

l’inadempimento di una prestazione che, in quanto dedotta nel contratto, è suscettibile di<br />

9 Guerinoni, Risarcimento del danno da vacanza rovinata, in RCP, 2002, pag 364<br />

11


valutazione economica. Ad onor del vero, un primo appunto a detta tesi è che il professionista<br />

non si obbliga a garantire la coincidenza tra intima aspettativa del vacanziere e concreta<br />

realizzazione della medesima nel corso di tutta la vacanza, bensì alla puntuale esecuzione<br />

degli obblighi specificamente previsti nel contratto; ragionando diversamente si arriverebbe<br />

all’assurda conclusione che al vacanziere basterebbe allegare il fatto che “non si sia divertito”,<br />

per rendere configurabile un inadempimento della controparte e onerarla così della prova<br />

relativa alla non imputabilità. Non si può inoltre sostenere che la lesione di bene suscettibile di<br />

valutazione economica dia origine necessariamente ad un danno patrimoniale; ragionando<br />

così la figura del danno non patrimoniale scomparirebbe, posto che qualunque danno, nel<br />

momento in cui viene risarcito, deve essere valutato in termini economici, il danno patrimoniale<br />

va invece identificato con il danno che lede direttamente la sfera del patrimonio del soggetto,<br />

causandone o una diminuzione (danno emergente) o un mancato aumento (lucro cessante).<br />

Non resta quindi, al fine di consentire (come unanimemente avvertito per esigenze di giustizia<br />

sostanziale) il risarcimento dei danni morali da inadempimento del “contratto di vacanza”,<br />

ovvero di aggirare i limiti in tal senso posti dall’art. 2059 c.c., che rifugiarsi (è proprio il caso di<br />

dirlo) nel tertium genus di danno, di recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, situato<br />

nella terra di mezzo tra danno patrimoniale e non patrimoniale, che è il danno esistenziale.<br />

Giunti a questo punto, essendo l’oggetto del presente contributo quello di analizzare il danno<br />

morale ed il danno esistenziale nella vacanza rovinata, pare opportuno, richiamando la<br />

sinteticamente efficace massima di una recente pronuncia di merito, un tanto breve quanto<br />

esaustivo accenno alla definizione di queste due tipologie di danno.<br />

“Il danno non patrimoniale è il genus all’interno del quale è possibile (ma non necessario)<br />

distinguere il danno morale soggettivo (pretium doloris o pecunia doloris), il danno biologico<br />

(lesione del bene giuridico "salute", suscettibile di accertamento medico legale) e il danno<br />

conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona<br />

(tradizionalmente indicato come "danno esistenziale"); sono dunque risarcibili ex art. 2059 c.c.<br />

tutte le ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi<br />

non suscettibili di valutazione economica. Se in sede di liquidazione delle diverse species di<br />

danno è possibile far riferimento a criteri predeterminati (tabelle); con speciale riguardo al<br />

danno esistenziale, la liquidazione non può che avvenire con criteri equitativi, considerando e<br />

valutando gli aspetti del caso concreto.” (Trib.le Reggio Emilia, sentenza n. 210 del<br />

22.02.2005).<br />

Passando dal generale allo specifico, un’ulteriore focalizzazione dell’odierna concezione<br />

dottrinale e giurisprudenziale del solo danno esistenziale ci porta ad individuare quest’ultimo<br />

nella dottrina e della giurisprudenza di merito nel “(…) diminuito ventaglio (o il peggior smalto)<br />

delle attività realizzatrici che la vittima si trovi a svolgere dopo la commissione del torto, in<br />

confronto a ciò che essa avrebbe potuto fare laddove il fatto non avesse avuto luogo" o, con<br />

altre parole, "il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle proprie condizioni di<br />

12


esistenza" o, ancora, "il danno inerente le limitazioni alla possibilità di interagire con l’esterno,<br />

sia inteso come rapporti umani (es. frequentazione di amici e parenti), sia come rapporto con<br />

la realtà esterna (es. recarsi in determinati luoghi), sia come limitazione allo svolgimento di<br />

attività (es. hobby, sport, attività culturali)" e, inoltre, la "lesione della sfera attinente le attività<br />

realizzatrici della persona considerando la limitazione quantitativa e qualitativa subita nelle<br />

possibilità di interagire con l’esterno" (Trib. Locri, sez. Siderno, 6/10/2000 n. 462). Definizione<br />

quest’ultima che ben si calza alle conseguenze non patrimoniali determinate da eventi lesivi<br />

del diritto di godere del periodo di vacanza secondo il livello delle proprie aspettative. Non si<br />

scorgono infatti dubbi nell’annoverare, tra le “attività realizzatrici della persona” anche quelle<br />

ricreative, o di svago, tra cui rientrano a buon diritto anche i periodi di vacanza, soprattutto alla<br />

luce del significato catartico che gli stessi sono andati assumendo per l’individuo in questi ultimi<br />

decenni.<br />

Il danno esistenziale rientrerebbe quindi nella previsione dell’art. 2059 c.c., il cui limite non<br />

opererebbe in quanto il bene “vacanza” è tutelato all’art. 2 Cost. nella ampia interpretazione di<br />

cui oggi lo stesso gode: la vacanza sarebbe quindi una di quelle attività nella quale si svolge la<br />

personalità dell’individuo. In favore di detta tesi depongono conclusioni simili a quelle cui è<br />

giunta la giurisprudenza della Cassazione in materia di lavoro: si è detto infatti che il diritto alle<br />

ferie non deve più considerarsi come semplice corrispettivo del lavoro, ma va ricondotto sotto<br />

la protezione dell’art.2 Cost., in quanto permette di svolgere attività ricreative, di coltivare<br />

rapporti familiari ed amicali ecc.; è quindi necessario per lo svolgersi della personalità<br />

dell’individuo. Stesso discorso non può non valere anche per le vacanze, che peraltro<br />

rappresentano il modo più comune nel quale il diritto alle ferie viene fruito.<br />

Altra tesi considera invece il danno da vacanza rovinata come danno morale, ovvero come<br />

“transeunte turbamento”, riconducendolo sempre all’art. 2059 c.c., ma ritiene in questo caso<br />

operante il limite della previsione legislativa: tale turbamento infatti non è provvisto di alcuna<br />

“copertura” costituzionale tale da fungere da grimaldello per superare lo sbarramento<br />

contemplato dall’articolo in esame.<br />

Tuttavia, il danno da vacanza rovinata, pur qualificato come danno morale, oggi è risarcibile nel<br />

nostro ordinamento in quanto positivamente previsto, in altre parole non è necessario forzare il<br />

limite dell’art. 2059 c.c. poiché il requisito della previsione legislativa del danno non<br />

patrimoniale è pienamente soddisfatto dalla normativa di settore. Ci si riferisce in particolare a<br />

due corpi normativi. Il primo è costituito dalla Convenzione di Bruxelles del 20/4/1970 relativa<br />

ai contratti di viaggio in ambito internazionale, ratificata in Italia con legge 27/12/1997 n° 1084<br />

e quindi ivi pienamente operante, che espressamente stabilisce la risarcibilità di “qualunque<br />

pregiudizio” subito dal viaggiatore. Il secondo è costituita dalla direttiva 90/314/CEE, attuata in<br />

Italia con la legge 11/1995, relativa alla vendita di pacchetti “tutto compreso” nel territorio dello<br />

Stato. Nel 2002 tale direttiva è stata oggetto della sentenza 12/03/2002 della Corte di Giustizia<br />

Europea che ha interpretato le disposizioni relative al risarcimento come comprensive anche<br />

del danno da vacanza rovinata.<br />

13


Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale, va in primo luogo ricordata la decisione<br />

della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata ad esprimersi sull’interpretazione<br />

dell’art. 5 della Direttiva nr. 90/341/CEE (attuata in Italia con il citato D.Leg.vo 111/95, ora<br />

sostituito dagli artt.li da 82 a 100 del D.Leg.vo 206/05), concernente i viaggi, le vacanze ed i<br />

circuiti “tutto compreso”. La stessa Corte, con sentenza dd. 12.03.2002, ha stabilito infatti che<br />

tale articolo deve essere interpretato nel senso che: “il consumatore ha diritto al risarcimento<br />

del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni<br />

fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”. I Giudici, in virtù del principio generale che li<br />

vincola ad interpretare le norme nazionali, attuative di direttive comunitarie (nel caso in esame,<br />

il D.Leg.vo 111/95, le cui norme sono state sostituite dagli artt.li da 82 a 100 del D.Leg.vo<br />

206/05) in senso conforme all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia alle direttive stesse,<br />

devono ovviamente uniformarvisi. Al viaggiatore, oltre all’ordinaria liquidazione del danno, va<br />

quindi liquidato anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per il mancato godimento<br />

della vacanza che, per i consumatori, nell’ambito dei viaggi turistici, assume un’importanza<br />

particolare. Sotto tale profilo, secondo la giurisprudenza di merito, dianzi citata, la risarcibilità di<br />

tale danno c.d. “da vacanza rovinata”, va riconosciuta ai sensi dell’art. 2059 c.c..<br />

A tale proposito, pare opportuno richiamare il sopra già citato orientamento dalla Suprema<br />

Corte (Cass. Civ. Sez. III, sent. 31.05.2003, nr. 8827 e nr. 8828) che, superando la precedente<br />

interpretazione, secondo la quale il danno non patrimoniale poteva essere risarcito soltanto nei<br />

casi determinati dalla legge, circoscrivendo di fatto l’area della risarcibilità alla sola ipotesi,<br />

contemplata dall’art. 185 c.p., di ricorrenza di una fattispecie di reato, ritiene invece che tale<br />

articolo ricomprenda ogni danno di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione di valori<br />

della persona costituzionalmente garantiti, anche se il fatto non integra gli estremi del reato.<br />

Sotto tale profilo, viene richiamato l’art. 2 della Costituzione, in quanto trattasi di danno<br />

arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità<br />

anche in vacanza, intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona,<br />

oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici (così, Tribunale di Marsala, sent.<br />

05.04.2007). In questa prospettiva, alcuni Giudici di merito hanno quindi riconosciuto la natura<br />

di danno morale al danno derivante dal minore godimento della vacanza o dal particolare<br />

disagio sofferto, a causa della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, inerente al<br />

pacchetto turistico. Trattasi cioè di un’ipotesi di danno morale da inadempimento,<br />

eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di<br />

Giustizia (così: Tribunale di Roma, sent. 26.11.2003).<br />

Le due soluzioni sopra prospettate (danno esistenziale e danno morale), sebbene entrambe<br />

apprezzabili, si espongono ad alcune critiche: in particolare, riconducendo il danno da vacanza<br />

rovinata nell’ambito dell’art. 2059 c.c., si ripropone la spinosa questione relativa alla possibilità<br />

che la responsabilità extracontrattuale trovi origine in un inadempimento contrattuale. La Corte<br />

di Cassazione ha stabilito in materia, con un orientamento consolidato, che l’inadempimento<br />

contrattuale può far sorgere una responsabilità extracontrattuale ogni qual volta vengano lese<br />

14


situazioni giuridiche spettanti ad un individuo indipendentemente dal contratto (tra tutte, le due<br />

c.d. sentenze gemelle n. 8827 e 8827 del 2003), e se si cerca di applicare detta massima alle<br />

due tesi appena prospettate, ci si rende conto dell’impossibilità di configurare il danno da<br />

vacanza rovinata come danno extracontrattuale. La situazione giuridica lesa infatti, anziché<br />

essere indipendente dal contratto, è strettamente collegata ad esso. Per constatare la verità di<br />

tale affermazione è sufficiente rilevare quanto segue. Poniamo il caso che un soggetto<br />

viaggiatore durante un trasporto subisca un danno fisico a causa di un inadempimento degli<br />

obblighi contrattuali facenti capo al vettore: in questo caso, per dirla con le parole della S.C.,<br />

l’inadempimento lede una situazione giuridica tutelata anche al di fuori ed indipendentemente<br />

dal contratto, e la prova è data dal fatto che anche un terzo, estraneo al rapporto contrattuale,<br />

potrebbe rendersi responsabile del danno fisico subito dal viaggiatore stesso.<br />

Il contrario succede in materia di danno da vacanza rovinata: esso infatti, non riceve tutela<br />

dall’ordinamento se non in stretta dipendenza dal contratto, e la prova viene fornita dal fatto<br />

che la responsabilità per danno da vacanza rovinata non sembra ragionevolmente<br />

configurabile in capo al terzo che per una ragione qualsiasi si trovi a “guastare” la vacanza del<br />

viaggiatore. In altre parole la responsabilità extracontrattuale, per essere tale, deve poter<br />

sorgere anche al di fuori di un contratto: tale requisito non sembra riscontrabile in materia di<br />

danno da vacanza rovinata.<br />

Più realistica è invece la tesi che considera tale danno come danno da inadempimento<br />

contrattuale. Infatti da un lato tutta la normativa, comunitaria ed internazionale, configura una<br />

responsabilità tipicamente contrattuale, e dall’altro sembra ormai auspicabile che nell’ambito<br />

della responsabilità contrattuale vengano ritenuti risarcibili anche i danni non patrimoniali. Tale<br />

risultato potrebbe essere raggiunto con una lettura costituzionalmente orientata dell’ art. 1218<br />

c.c.. Più precisamente, detta disposizione andrebbe esegeticamente modificata secondo lo<br />

stesso processo interpretativo applicato all’art. 2059 c.c., in modo tale da rendere risarcibile ex<br />

contracto anche il danno non patrimoniale scaturito dall’inadempimento.<br />

5) Il danno da vacanza rovinata come danno consequenziale futile o irrisorio?<br />

Considerazioni ragionate sui possibili risvolti di mancato risarcimento in seguito alla<br />

sentenza Cass. Civ. Sez. Un. n. 26972 del 24 giugno 2008.<br />

Per quanto offra molteplici spunti di sfavorevole riflessione critica, la sentenza di cui al presente<br />

punto, stante la di lei rilevanza, deve essere attentamente considerata per le pesanti<br />

ripercussioni che può avere in tema di risarcimento del danno da vacanza rovinata.<br />

Se ne leggano alcuni estratti al fine di meglio comprendere la portata della nuova teoria<br />

interpretativa del danno esistenziale (al limite del negazionismo), figura cui è strettamente<br />

collegata la tipologia di risarcimento di cui al presente excursus.<br />

15


“Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai giudici di pace<br />

ed ha dato luogo alla proliferazione di liti bagatellari (indicativo l’utilizzo di detto termine n.d.a.).<br />

Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno conseguenziale è futile o<br />

irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale,<br />

insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. (…) Si pone ora la questione se, nell'ambito<br />

della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma,<br />

il c.d. danno esistenziale. Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in<br />

relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili (si noti come il tono si spinga addirittura a livelli<br />

dissacratori dell’operato della base della giustizia di merito), prospettazioni di pregiudizi<br />

suscettivi di alterare il modo d esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da<br />

sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio<br />

pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il<br />

maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione<br />

determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a<br />

prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.” Si<br />

pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa<br />

inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale (…)”<br />

L’attacco ai Giudici di Pace ed ad alcune delle loro condanne di risarcimento, anche in tema di<br />

danno esistenziale da vacanza rovinata, è netto e diretto, e ci si può spingere a definirlo<br />

addirittura “scoraggiante” nei confronti di chi, avendo visto rovinata o compromessa la propria<br />

vacanza, abbia intenzione di adire un giudice per chiedere il risarcimento dei danni subiti.<br />

Continua la stessa sentenza, forse nella sua parte più intransigente in ordine ai danni definibili<br />

come esistenziali: “Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di<br />

danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni<br />

altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che<br />

ciascuno conduce nel contesto sociale (tra cui diventa impossibile non annoverare anche un<br />

periodo di vacanza, aspetto quest’ultimo oramai facente parte a pieno titolo della quotidianità<br />

della vita), ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli<br />

risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di<br />

16


enessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici (la felicità, la serenità, la qualità<br />

della vita, da molti oramai considerati veri e propri diritti acquisiti della persona, vengono a tal<br />

punto messi in discussione da essere regrediti a “diritti del tutto immaginari”). Al di fuori dei<br />

casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona<br />

concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.”<br />

Le conclusioni che si possono trarre da quanto sopra riportato non sono assolutamente<br />

incoraggianti con riferimento all’argomento del presente trattato, ovvero al risarcimento del<br />

danno da vacanza rovinata.<br />

Se al rango di diritto risarcibile deve assurgere solo quello afferente all’inviolabilità della<br />

persona umana, appare chiaro come tutto ciò che riguarda aspetti secondari della quotidianità<br />

della vita (foss’anche lo smarrimento dei bagagli da parte del vettore aereo che costringa al<br />

ritorno a casa appena dopo essere giunti a destinazione) debba correre il concreto rischio di<br />

non essere risarcito in quanto non sufficientemente meritevole di tutela da parte<br />

dell’ordinamento.<br />

L’analizzata sentenza delle Sezioni Unite cala una pesante ombra su gran parte delle a lei<br />

pregresse sentenze di merito, tutte in tema di danno da vacanza rovinata, che andremo ad<br />

analizzare nei capi succesivi, ma che pare opportuno in ogni caso riassumere per<br />

comprenderne i principi di diritto che, nonostante l’odierna brusca sterzata della Suprema<br />

Corte, rappresentano comunque un prezioso patrimonio giuridico di un aspetto della vita della<br />

persona che appare, almeno a chi scrive, comunque rilevante e meritevole dell’adeguata tutela<br />

risarcitoria.<br />

6) Gli orientamenti minoritari.<br />

Del tutto isolata, rispetto ai concetti espressi ed analizzati al punto 4 della presente trattazione,<br />

è la ricostruzione adottata dal G.d.P. di Siracusa, il quale ha ritenuto che il danno da vacanza<br />

rovinata debba “più verosimilmente rassembrarsi al danno biologico che attiene al pregiudizio<br />

subito dalla salute, intesa in senso lato, dell’individuo, avuto riguardo alla proiezione negativa<br />

sul suo futuro esistenziale delle conseguenze dell’evento dannoso, sotto l’aspetto delle<br />

limitazione al libero sviluppo della personalità a causa della lesione subita nella propria<br />

17


integrità biopsichica, con i conseguenziali risvolti deteriori anche nella vita di relazione”. (G.d.P.<br />

Siracusa, 26 marzo 1999)<br />

Orbene, se certamente non può escludersi che lo stress causato dalla mancata vacanza, con<br />

tutti i disagi annessi, possa provocare una lesione dell’integrità psicofisica, accertabile<br />

medico-legalmente e, pertanto, risarcibile, l’opinione preferibile resta quella che vede in questa<br />

un’ulteriore voce di danno, aggiuntiva rispetto al pregiudizio da vacanza rovinata, e non<br />

coincidente con quest’ultimo. In altre parole, il danno da vacanza rovinata costituisce un<br />

pregiudizio a sé stante, risarcibile perché costituito da stress e sofferenze “morali”. Ove lo<br />

stress degeneri in patologia, sarà risarcibile, in aggiunta, il danno alla salute. Ma il danno (non<br />

patrimoniale) da vacanza rovinata è risarcibile indipendentemente dalla ricorrenza di una<br />

patologia in senso medico. Pertanto, la ricostruzione del giudice siciliano, rimasta, peraltro,<br />

isolata, non può essere condivisa, anche per i grossi problemi probatori e per l’inevitabile<br />

contrazione della sfera della risarcibilità che provocherebbe.<br />

Ulteriore orientamento minoritario, tanto per restare in tema, è poi quello che ritiene il danno da<br />

vacanza rovinata risarcibile “a prescindere da una presa di posizione sulla sua natura<br />

patrimoniale o meno” (Trib. Torino 8 novembre 1996, in Resp. civ. prev., 1997, 819, con nota di<br />

Gorgoni).<br />

7) La giurisprudenza di merito.<br />

Pare interessante, a questo punto conclusivo della trattazione, analizzare alcuni casi<br />

giurisprudenziali per concretamente verificare come i giudici hanno affrontato e risolto il<br />

problema della quantificazione del danno da vacanza rovinata in relazione ai possibili disguidi<br />

verificatisi ai danni del vacanziere.<br />

Si analizzino ora alcuni casi pratici di risarcimento del danno da vacanza rovinata, alla luce<br />

della giurisprudenza di merito che sui medesimi si è pronunciata. Particolarmente interessanti<br />

risultano, per lo scopo prefissatoci, le motivazioni alla base del riconoscimento, o meno, del<br />

danno morale e esistenziale conseguente ai vari disguidi inficianti la serena e compiuta<br />

vacanza dei consumatori.<br />

Si tenga sempre conto del fatto che tutte le massime a seguire riguardano casi accaduti prima<br />

della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite 26972 del 24 giugno 2008, quando era<br />

pacificamente accettato il principio per cui il danno da vacanza rovinata fosse risarcibile come<br />

autonoma voce di danno esistenziale. Ad oggi, stante anche il breve lasso di tempo intercorso<br />

dalla suddetta sentenza del 2008, non consta l’emanazione di sentenze di merito che si siano<br />

uniformate alla medesima.<br />

Casistica:<br />

Smarrimento o ritardata consegna dei bagagli<br />

18


Fatto: Con atto di citazione l’attore conveniva in giudizio la compagnia aerea (…), per sentirla<br />

condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito allo smarrimento del suo bagaglio in<br />

occasione di un viaggio in Spagna fatto con la famiglia, danni quantificati in Euro 1.000.00, di<br />

cui Euro 149,00 per esborsi sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità, con vittoria di<br />

spese, competenze ed onorari di causa<br />

Il giudice accoglieva la domanda, con la seguente decisione:<br />

La domanda è fondata e deve quindi essere accolta. (…) Il presente procedimento<br />

tuttavia non è limitato al semplice danno materiale emergente, ma ha ad oggetto il<br />

risarcimento del danno c.d. da «vacanza rovinata» conseguente alla pacifica e<br />

totale responsabilità civile della società convenuta in ordine al fatto storico<br />

generatore dell’ulteriore danno dedotto dall’attore. In effetti, pare condivisibile<br />

quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non<br />

patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio<br />

al viaggiatore-vacanziere imputabile a responsabilità del vettore. Secondo tale<br />

orientamento non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del<br />

responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale, nella cui<br />

ampia categoria viene incluso il danno «c.d. esistenziale» a sua volta<br />

comprendente anche il danno da vacanza rovinata dedotto in giudizio. La tesi<br />

sostenuta dall’attore è rinvenibile nella recente giurisprudenza della Suprema<br />

Corte di Cassazione (sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003), secondo la quale il<br />

danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all’art. 2059 del<br />

codice civile. (..) Risponde ad equità risarcire i disagi - non solo strettamente<br />

economici - derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per<br />

una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il<br />

bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più<br />

amplificati dalla breve durata della vacanza.<br />

Considerato il valore della causa, la decisione può esser presa ai sensi dell’art.<br />

113 c.p.c., determinando l’entità del risarcimento da «c.d. vacanza rovinata» in<br />

applicazione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel suo<br />

preciso ammontare. (G. di P. di Massa - Sentenza del 13.112003)<br />

Luna di miele rovinata<br />

Sempre in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali susseguenti allo smarrimento dei<br />

bagagli, questa volta nella specifica circostanza di una luna di miele in Messico (quindi in una<br />

tipologia di viaggio in cui, riprendendo il discorso di cui sopra, l’aspettativa dei vacanzieri è da<br />

considerarsi massima, stante l’irripetibilità del medesimo), così si è recentemente pronunciato,<br />

con un corposo excursus sulla differenza, nel caso di vacanza rovinata, del danno morale e<br />

quello esistenziale, il Tribunale di Marsala:<br />

19


(…) Resta da esaminare la domanda di risarcimento dei “danni esistenziali derivati<br />

dallo stress da vacanza rovinata”. Non è davvero questa la sede per rammentare il<br />

lungo ed ormai noto percorso giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di<br />

risarcibilità dei danni non patrimoniali, se non per evidenziare alcuni dei principali<br />

punti di approdo, ormai condivisi e costituenti ius receputm della giurisprudenza<br />

(Cass. Civ., Sez. III, 31.5.2003, nn. 8827, 8828; Corte Costituzionale 11.7.2003, n.<br />

233; Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005,<br />

n. 20343; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20323; Cass. Civ., Sez. III, 19 ottobre<br />

2005, n. 20205; Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729; Cass. Civ., SS.UU.,<br />

24.3.2006, n. 6572; Cass. Civ., Sez. III, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ., Sez. II,<br />

6.2.2007, n. 2546): 1) il danno morale, inteso quale turbamento transeunte<br />

dell’animo, non esaurisce la categoria dei pregiudizi risarcibili ex art. 2059 c.c.; 2)<br />

rientra nella nozione di danno non patrimoniale anche quello biologico inteso come<br />

lesione dell’integrità psicofisica; 3) devono essere risarciti ex art. 2059 c.c. tutti i<br />

danni non patrimoniali conseguenti a lesione di interessi costituzionalmente garantiti,<br />

ivi compreso quello morale, a prescindere dall’integrazione di una fattispecie di<br />

reato. Più discussa, in dottrina ed in giurisprudenza, è la questione della<br />

configurabilità o meno dell’autonoma figura del danno esistenziale e della sua<br />

sovrapponibilità al c.d. “danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti”. Al<br />

riguardo, dopo un iniziale atteggiamento scettico della Suprema Corte che aveva<br />

evidenziato l’inutilità e la “pericolosità” dogmatica di tale voce di danno in presenza<br />

dell’ormai riconosciuta risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione di interessi<br />

costituzionalmente garantiti (tanto incidentalmente quanto drasticamente Cass. Civ.,<br />

Sez. III, 29.7.2004, n. 14488 ed ex professo Cass. Civ., Sez. III, 15.7.2005, n.<br />

15022), si registrano importanti arresti dello stesso giudice di legittimità nel senso<br />

della autonoma configurabilità del danno esistenziale, inteso come “ogni pregiudizio<br />

(di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile) che<br />

alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di<br />

vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo<br />

esterno” (Cass. Civ., Sez. II, 6.2.2007, n. 2546; e soprattutto Cass. Civ., Sez. III,<br />

12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ. SS.UU., 24.3.2006, n. 6572). Ritiene questo giudice<br />

di dovere prestare adesione a tale ultimo indirizzo, in considerazione del fatto che la<br />

lesione dell’interesse costituzionalmente garantito si situa a monte sul piano<br />

dell’antigiuridicità e non integra di per sé il (logicamente) successivo danno da<br />

risarcire, posto a valle della condotta contra ius. Allo stato attuale dell’arte, dunque, il<br />

genus del danno non patrimoniale ricomprende il danno morale inteso come patema<br />

d’animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e quindi in presenza di<br />

reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione di interessi<br />

costituzionalmente garantiti, il danno biologico inteso come lesione dell’integrità<br />

20


psico fisica tutelata dall’art. 32 della Costituzione, ed il danno esistenziale per come<br />

sopra delineato laddove lesivo di interessi costituzionalmente garantiti. In questo<br />

quadro dogmatico, il danno da vancanza rovinata lamentato dagli attori non può<br />

sussumersi nella detta ultima species (danno esistenziale), posto che, se pure,<br />

come si preciserà dappresso, lo smarrimento del bagaglio incide su interessi<br />

costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 36), esso non concreta una permanente<br />

alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso. Il danno in<br />

esame, a ben vedere, in null’altro si concreta che in uno stress, un disagio ed una<br />

sofferenza transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative, della<br />

“qualità” e della serenità della vacanza (una cui parte significativa, è stata peraltro<br />

necessariamente canalizzata nella ricerca del bagaglio e nell’acquisto dei vestiti<br />

sostitutivi), aspettative, qualità e serenità che nel caso di specie devono presumersi<br />

particolarmente intense, posto che non di una vacanza qualsivoglia trattavasi, ma di<br />

una luna di miele, ovverosia di un’esperienza emotiva di difficile comparazione con<br />

altri viaggi ed esperienze di vita. Quello che gli attori hanno patito, in altri termini, è<br />

un vero e proprio danno morale, il quale può essere risarcito solo in ipotesi di reato e<br />

negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi di violazione di interessi<br />

costituzionalmente garantiti. È necessario, pertanto, andare alla ricerca della<br />

eventuale copertura normativa primaria ex art. 2059 c.c.. Essa va rinvenuta nell’art.<br />

2 della Costituzione, in quanto trattasi di danno arrecato in violazione del diritto<br />

costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità anche in vacanza,<br />

intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona, oltre che<br />

di manifestazione delle sue attività realizzatrici, specie se connesse ad<br />

un’esperienza così emotivamente significativa nel percorso di vita di una persona<br />

come il viaggio di nozze. Del perché, invece, la copertura normativa alla risarcibilità<br />

del danno morale non possa essere rinvenuta nel d. l.vo 111/1995 sui viaggi “tutto<br />

compreso”, per come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di<br />

Giustizia, si dirà innanzi. Tale danno deve essere equitativamente determinato,<br />

tenendo conto, da un lato, del fatto che il bagaglio è andato definitivamente smarrito,<br />

che il viaggio è durato 15 giorni e che trattavasi di luna di miele, dall’altro, che il<br />

soggiorno è stato comunque interamente fruito dagli attori e che il prezzo<br />

complessivo della vacanza ammontava ad € 4.777,00. Alla luce di tali elementi di<br />

giudizio il danno morale patito dagli attori andrebbe liquidato in complessivi €<br />

1.000,00 all’attualità. Conclusivamente, spetterebbe agli attori la somma di €<br />

2.550,00 all’attualità. Deve, tuttavia, rilevarsi che in subiecta materia trova<br />

applicazione la citata Convenzione di Montreal stipulata il 28.5.1999 (come detto<br />

recepita nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica n. 12 del 10.1.2004;<br />

oltre che firmata dalla Comunità Europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell'art. 300,<br />

n. 2, CE, approvata con decisione del Consiglio 5 aprile 2001 ed entrata in vigore,<br />

21


per quanto riguarda la detta Comunità, il 28 giugno 2004; oltre che riversata nel<br />

regolamento comunitario 889/2002 di modifica del regolamento n. 2027/1997). A<br />

mente dell’art. 22 della Convenzione “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del<br />

vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma<br />

di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di<br />

interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della<br />

consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa<br />

supplementare”. Al cambio alla data odierna, dunque, la responsabilità del vettore<br />

aereo in caso di smarrimento del bagaglio non può eccedere la somma € 1.131,00<br />

(valore unitario del diritto speciale di prelievo € 1,131 x 1.000), ed in tali limiti,<br />

pertanto, il danno attoreo deve essere liquidato. Non può giungersi a conclusioni<br />

diverse invocando, come hanno fatto gli attori, l’applicabilità della disciplina<br />

normativa regolante i viaggi “tutto compreso”. E’ vero che tanto l’art. 15 della legge<br />

n. 1084 del 27.12.1977 di ratifica della Convenzione di Bruxelles sui contratti di<br />

viaggi internazionali (ove si dispone il risarcimento di “qualsiasi pregiudizio”), quanto<br />

l’art. 14 del d. l.vo 111/1995, recettivo della direttiva comunitaria 90/314/CEE,<br />

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, quale deve essere<br />

interpretato alla luce della pronunzia della Corte di Giustizia resa nella causa n.<br />

168/2000, non prevedono limitazioni di sorta e devono ritenersi ricomprensivi anche<br />

del danno morale. Il supremo giudice comunitario ha chiarito, infatti, che il danno<br />

risarcibile sulla scorta della direttiva in questione è anche quello “non corporale”<br />

sulla base 1) dell'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati<br />

membri, con la conseguenza che la sua mancanza in altri determinerebbe delle<br />

“distorsioni di concorrenza notevoli, tenuto conto del fatto che si rilevano<br />

frequentemente danni morali in tale settore”, 2) della considerazione che la detta<br />

direttiva e più particolarmente il suo art. 5 (“per quanto riguarda i danni arrecati al<br />

consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati<br />

membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano<br />

considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non<br />

siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi”) “mira a<br />

offrire una tutela ai consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento<br />

del danno per il mancato godimento della vacanza ha per gli stessi un'importanza<br />

particolare”. (Tribunale Marsala, 5.4.2007).<br />

Spostamento del volo di partenza<br />

Fatto: in data 06-05-03, attraverso l’agenzia (…) gli attori acquistavano un pacchetto turistico<br />

“tutto compreso” presso lo (…) sito in Egitto, località Sharm El Sheik, per il periodo 31/05 –<br />

07/06 al prezzo di € 1.638,00 interamente pagato. In data 27/05/03, a mezzo fax, l’agenzia<br />

22


annunciava che a seguito dell’annullamento del volo diretto da Napoli, la partenza con<br />

aeromobile prevista per le ore 16,00 da Capodichino veniva sostituita, “riprotetta”, con un volo<br />

in partenza da Roma Fiumicino alle ore 10,00 dello stesso giorno, con trasbordo bus da Napoli<br />

in avvio per le ore 05,30 del mattino. Dati i pregressi impegni di lavoro (uno degli attori è<br />

dipendente di un’azienda di distribuzione farmaceutica con incarichi di responsabilità<br />

amministrativa, mentre l’altro è titolare di supermercati al dettaglio), nonché familiari, gli istanti<br />

non potevano utilizzare il volo “riprotetto” e dovevano, pertanto, forzosamente rinunciare alla<br />

programmata vacanza, stante l’impossibilità, dato il brevissimo lasso di tempo di preavviso,<br />

una sostituzione per i propri impegni lavorativi. Si instava quindi, previa declaratoria di<br />

inadempimento della (…), la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale<br />

alla vita di relazione subito nella misura di € 1.200,00 pro capite, ovvero alla diversa somma<br />

maggiore o minore che si vorrà liquidare secondo giustizia<br />

La decisione del giudice:<br />

È di evidenza palmare che tutte le locuzioni utilizzate nei citati articoli 5 si riferiscono<br />

oltre che al danno patrimoniale anche a quello non patrimoniale che può derivare<br />

dall’inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto di vendita del pacchetto<br />

turistico stipulato tra il tour operator ed i consumatori. In alcuni casi, poi, come quello<br />

del già richiamato art. 16 del D. Lgs. 111/95, il legislatore esplicitamente prevede il<br />

risarcimento di danno diverso da quello del danno alla persona, specificando infine<br />

con l’esplicito riferimento all’art. 13 CCV, un massimale di 5.000 franchi per qualsiasi<br />

altro danno, distinto dal danno alla persona e da quello a cose per i quali sono<br />

espressamente previsti massimali di importi diversi. Non può, pertanto, negarsi che la<br />

disciplina vigente, europea e nazionale, in materia consideri tra i danni subiti dal<br />

viaggiatore per effetto dell’inadempimento anche i danni non patrimoniali alla cui<br />

categoria appartiene il danno esistenziale, ciò anche in considerazione che tale tipo di<br />

danno è già da tempo apertamente riconosciuta in ambito europeo. In particolare il<br />

danno esistenziale è stato delineato (…) quale danno inerente le limitazioni alla<br />

possibilità di interagire con l’esterno, sia in senso di rapporti umani, sia come rapporti<br />

con la realtà esterna (es. recarsi in determinati luoghi), sia come limitazione dello<br />

svolgimento di attività (es. vacanze), nonché quale lesione della sfera attinente le<br />

attività realizzatrici della persona considerando la limitazione quantitativa e qualitativa<br />

subita nelle possibilità di interagire con l’esterno (Trib. Locri, sez. Sidereo, sent.<br />

462/2000), ovvero danno derivante dalla lesione di valori di rilevanza costituzionale,<br />

quali il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della<br />

personalità (Corte App. Milano 14/02/03). Le ingiuste lesioni patite, alle quali sono<br />

5 Il riferimento è all’art. 16 del D. Lgs. 111/95 laddove il legislatore esplicitamente prevede il risarcimento di danno<br />

diverso da quello del danno alla persona, specificando infine con l’esplicito riferimento all’art. 13 CCV (Convenzione<br />

internazionale relativa ai contratti di viaggio), un massimale di 5.000 franchi per qualsiasi altro danno, distinto dal<br />

danno alla persona e da quello a cose per i quali sono espressamente previsti massimali di importi diversi<br />

23


conseguiti pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, attengono ad interessi<br />

di rango costituzionale inerenti alla persona che nel caso in oggetto hanno riguardato<br />

l’aspettativa dell’attività di svago, di distensione e di divertimento, in cui consistono i<br />

viaggi-vacanza, che rientrano nelle tutela costituzionale di cui agli artt. 2, 36 u.c., oltre<br />

che, per implicito, nell’art. 32 della Costituzione (cfr. Tribunale di Reggio Emilia n.<br />

210/05). Va rilevato, infine, che nel caso in oggetto il danno non patrimoniale subito<br />

dai viaggiatori deve considerarsi in re ipsa. Infatti il pregiudizio di carattere esistenziale<br />

risulta identificato con la lesione del diritto costituzionalmente protetto e come sopra<br />

identificato, per cui ogni carico probatorio si risolverà nella dimostrazione della<br />

violazione del diritto stesso. In questo senso si esprime anche la nota sentenza della<br />

Corte costituzionale 184/86, applicabile, per l’ampiezza dei suoi enunciati, non solo<br />

alla lesione del diritto alla salute, ma anche ad ogni analoga lesione di diritti<br />

fondamentali della persona che si risolvono in un danno esistenziale o alla vita di<br />

relazione (G. di P. di Casoria, lì 07.09.2005).<br />

La sentenza testè esaminata pone il problema, mai definitivamente risolto in dottrina, del<br />

danno “in re ipsa” ovvero del danno che sussiste per il mero ed oggettivo verificarsi di un<br />

evento, a prescindere quindi da una prova del medesimo da parte del danneggiato. Chi scrive<br />

ritiene che, nei casi oggetto del presente excursus, sia da scansare una considerazione di tal<br />

fatta. Il danno, anche da vacanza rovinata, va provato, se non nel quantum del suo ammontare<br />

(come si è visto largo spazio viene concesso ad una valutazione equitativa da parte del<br />

giudice), almeno nella concreta incidenza lesiva sul pacifico godimento della vacanza da parte<br />

del consumatore.<br />

Sempre in ordine allo spostamento del volo di partenza che ha parzialmente inficiato la<br />

vacanza, si legga la massima a seguire:<br />

“(…) Quanto, invece, al danno definito, (con irrefrenabile ossequio alla terminologia<br />

anglosassone) da "emotional distress”, ribadita la legittimazione della B. a richiederlo<br />

solamente in proprio (…), deve premettersi che, nel contesto delle dispute dottrinarie e<br />

giurisprudenziali in materia, questo giudicante ritiene dubbia e comunque non<br />

necessaria la collocazione di un simile pregiudizio nell'alveo del danno non<br />

patrimoniale disciplinato dall’art.2059 c.c. (…) Al contrario, al danno per "minore<br />

godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita, a<br />

parere di chi scrive, piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in<br />

assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque<br />

pregiudizio" derivante dall’ inadempimento dell'operatore turistico (art.13 Convenzione<br />

dì Bruxelles del 23.4.1970)”. (Trib. di Monza, Sentenza n. 1617/03 del 19.05.2003)<br />

Vacanza per l’anniversario di nozze rovinata dallo smarrimento dei bagagli allo scalo<br />

aeroportuale.<br />

24


Fatto: Nella fattispecie i coniugi dovevano effettuare un viaggio per il primo anniversario di<br />

nozze consistente in un tour in Canada di sette giorni, in Florida di altri sette giorni e una<br />

settimana in un villaggio turistico delle Bahamas e che, purtroppo, non avendo rinvenute le<br />

valigie allo scalo di New York, e in considerazione del notevole esborso che avrebbero dovuto<br />

sostenere per rimediare alla mancanza dei propri accessori personali e dei capi di<br />

abbigliamento, erano stati costretti ad interrompere la vacanza ed a rientrare in patria<br />

annullando il viaggio in Florida ed alle Bahamas. Adivano quindi il competente tribunale onde<br />

fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere il rimborso della quota di viaggio non<br />

goduta, con conseguente condanna della società evocata in giudizio al pagamento del danno<br />

patrimoniale, oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa.<br />

La decisone del giudice abbraccia in toto, facendola propria, la teoria del danno da vacanza<br />

rovinata come danno contrattuale non patrimoniale sopra analizzata:<br />

“(…) Spetta altresì agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale<br />

tradizionalmente definito quale danno “da vacanza rovinata” consiste nel pregiudizio<br />

rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver<br />

potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo<br />

conforme alle proprie aspettative (ex plurimis Trib. Milano, 9 febbraio 2004, 4217),<br />

vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto<br />

teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle<br />

tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle<br />

complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale<br />

contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera<br />

meno drammatica e più distesa.<br />

Ed invero, il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse<br />

inerente alla persona costituzionalmente garantito non è soggetto ai fini della sua<br />

risarcibilità al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non<br />

presuppone, pertanto, la qualifica del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi<br />

in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere<br />

riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della “carta<br />

fondamentale”, ove si consideri che il riconoscimento da parte del legislatore<br />

costituente dei diritti inviolabili della persona non aventi natura economica<br />

implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura senza<br />

dubbio un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno<br />

non patrimoniale (Cass. 03/8827). Tale danno è sicuramente suscettibile di<br />

valutazione equitativa. Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del caso<br />

concreto, quali i disagi sicuramente subiti dagli attori per la mancanza di vestiti ed<br />

effetti personali e per la necessità di doverseli comunque procurare, lo stress subito<br />

per la effettuazione delle ricerche necessarie al recupero dei propri bagagli e la<br />

definitiva delusione di vedersi comunque costretti a rinunciare al programmato viaggio,<br />

25


itiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere congruamente<br />

determinato in via equitativa in € 8.000,00. Le somme predette, riconosciute a titolo di<br />

danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come liquidate in via<br />

equitativa all’attualità. (…)” (Trib.le Torre Annunziata – Sezione distaccata di<br />

Castellamare di Stabia – 29 marzo 2005).<br />

26

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