29.05.2013 Views

DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

terminologia volutamente apocalittica (che trova corrispondente nelle leggi, ex art.li 1669 e<br />

2053 c.c., solo per la rovina, nel senso letterale del termine, di cose immobili ed edifici), quasi a<br />

significare l’irrimediabile perdita, l’insostituibile mancanza, il disastroso epilogo di un limitato<br />

periodo di tempo oramai compromesso, che non è affatto detto possa ripresentarsi di li a<br />

breve. La sensazione è quella di un treno che si è perso, forse per sempre (ed in determinati<br />

casi, si pensi ad una “rovinosa luna di miele”, è davvero così), e che solo un proporzionato<br />

risarcimento, non solo patrimoniale, può (anche se solo in parte) fieramente compensare.<br />

Se pochi o nessun dubbio sorgono in ordine all’individuazione del consumatore, ovvero di chi<br />

acquista, seppur sottoforma di formule diverse (che possono andare dal tutto-compreso alla<br />

mezza pensione, etc.) il “bene vacanza”, maggior attenzione deve essere prestata a quello che<br />

si è definito il “professionista” del contratto di specie, dal momento che, nella vendita di una<br />

vacanza, possono partecipare più soggetti (ad esempio la compagnia aerea per il trasporto,<br />

l’albergo o il villaggio turistico per il soggiorno, altri soggetti per l’organizzazione di eventuali<br />

escursioni, attività ricreative e/o di ristorazione, etc).<br />

2) La normativa di riferimento.<br />

Una trattazione, per quanto breve come la presente, sui danni da vacanza rovinata, impone la<br />

lettura ragionata del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del consumo, a<br />

norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. " pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162.<br />

Il suddetto decreto individua infatti terminologicamente i vari soggetti che intervengono nell’iter<br />

che porta alla stipula del contratto di acquisto del “pacchetto turistico” da parte del<br />

consumatore vacanziere, precisando altresì i diritti e le azioni di tutela in capo a quest’ultimo.<br />

Si analizzino ora gli articoli che qui interessano:<br />

Art. 83. Definizioni<br />

1. Ai fini del presente capo si intende per:<br />

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui<br />

all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi<br />

pacchetti turistici;<br />

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai<br />

sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;<br />

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o<br />

qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la<br />

fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare<br />

senza remunerazione un pacchetto turistico.<br />

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.<br />

Art. 84. Pacchetti turistici<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!