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DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

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Per quanto concerne la risarcibilità del danno morale, va in primo luogo ricordata la decisione<br />

della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiamata ad esprimersi sull’interpretazione<br />

dell’art. 5 della Direttiva nr. 90/341/CEE (attuata in Italia con il citato D.Leg.vo 111/95, ora<br />

sostituito dagli artt.li da 82 a 100 del D.Leg.vo 206/05), concernente i viaggi, le vacanze ed i<br />

circuiti “tutto compreso”. La stessa Corte, con sentenza dd. 12.03.2002, ha stabilito infatti che<br />

tale articolo deve essere interpretato nel senso che: “il consumatore ha diritto al risarcimento<br />

del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni<br />

fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”. I Giudici, in virtù del principio generale che li<br />

vincola ad interpretare le norme nazionali, attuative di direttive comunitarie (nel caso in esame,<br />

il D.Leg.vo 111/95, le cui norme sono state sostituite dagli artt.li da 82 a 100 del D.Leg.vo<br />

206/05) in senso conforme all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia alle direttive stesse,<br />

devono ovviamente uniformarvisi. Al viaggiatore, oltre all’ordinaria liquidazione del danno, va<br />

quindi liquidato anche il risarcimento del danno non patrimoniale, per il mancato godimento<br />

della vacanza che, per i consumatori, nell’ambito dei viaggi turistici, assume un’importanza<br />

particolare. Sotto tale profilo, secondo la giurisprudenza di merito, dianzi citata, la risarcibilità di<br />

tale danno c.d. “da vacanza rovinata”, va riconosciuta ai sensi dell’art. 2059 c.c..<br />

A tale proposito, pare opportuno richiamare il sopra già citato orientamento dalla Suprema<br />

Corte (Cass. Civ. Sez. III, sent. 31.05.2003, nr. 8827 e nr. 8828) che, superando la precedente<br />

interpretazione, secondo la quale il danno non patrimoniale poteva essere risarcito soltanto nei<br />

casi determinati dalla legge, circoscrivendo di fatto l’area della risarcibilità alla sola ipotesi,<br />

contemplata dall’art. 185 c.p., di ricorrenza di una fattispecie di reato, ritiene invece che tale<br />

articolo ricomprenda ogni danno di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione di valori<br />

della persona costituzionalmente garantiti, anche se il fatto non integra gli estremi del reato.<br />

Sotto tale profilo, viene richiamato l’art. 2 della Costituzione, in quanto trattasi di danno<br />

arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito ad esplicare la propria personalità<br />

anche in vacanza, intesa quale luogo privilegiato di ricreazione e rigenerazione della persona,<br />

oltre che di manifestazione delle sue attività realizzatrici (così, Tribunale di Marsala, sent.<br />

05.04.2007). In questa prospettiva, alcuni Giudici di merito hanno quindi riconosciuto la natura<br />

di danno morale al danno derivante dal minore godimento della vacanza o dal particolare<br />

disagio sofferto, a causa della mancata o inesatta esecuzione della prestazione, inerente al<br />

pacchetto turistico. Trattasi cioè di un’ipotesi di danno morale da inadempimento,<br />

eccezionalmente risarcibile alla luce del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di<br />

Giustizia (così: Tribunale di Roma, sent. 26.11.2003).<br />

Le due soluzioni sopra prospettate (danno esistenziale e danno morale), sebbene entrambe<br />

apprezzabili, si espongono ad alcune critiche: in particolare, riconducendo il danno da vacanza<br />

rovinata nell’ambito dell’art. 2059 c.c., si ripropone la spinosa questione relativa alla possibilità<br />

che la responsabilità extracontrattuale trovi origine in un inadempimento contrattuale. La Corte<br />

di Cassazione ha stabilito in materia, con un orientamento consolidato, che l’inadempimento<br />

contrattuale può far sorgere una responsabilità extracontrattuale ogni qual volta vengano lese<br />

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