DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli
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valutazione economica. Ad onor del vero, un primo appunto a detta tesi è che il professionista<br />
non si obbliga a garantire la coincidenza tra intima aspettativa del vacanziere e concreta<br />
realizzazione della medesima nel corso di tutta la vacanza, bensì alla puntuale esecuzione<br />
degli obblighi specificamente previsti nel contratto; ragionando diversamente si arriverebbe<br />
all’assurda conclusione che al vacanziere basterebbe allegare il fatto che “non si sia divertito”,<br />
per rendere configurabile un inadempimento della controparte e onerarla così della prova<br />
relativa alla non imputabilità. Non si può inoltre sostenere che la lesione di bene suscettibile di<br />
valutazione economica dia origine necessariamente ad un danno patrimoniale; ragionando<br />
così la figura del danno non patrimoniale scomparirebbe, posto che qualunque danno, nel<br />
momento in cui viene risarcito, deve essere valutato in termini economici, il danno patrimoniale<br />
va invece identificato con il danno che lede direttamente la sfera del patrimonio del soggetto,<br />
causandone o una diminuzione (danno emergente) o un mancato aumento (lucro cessante).<br />
Non resta quindi, al fine di consentire (come unanimemente avvertito per esigenze di giustizia<br />
sostanziale) il risarcimento dei danni morali da inadempimento del “contratto di vacanza”,<br />
ovvero di aggirare i limiti in tal senso posti dall’art. 2059 c.c., che rifugiarsi (è proprio il caso di<br />
dirlo) nel tertium genus di danno, di recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, situato<br />
nella terra di mezzo tra danno patrimoniale e non patrimoniale, che è il danno esistenziale.<br />
Giunti a questo punto, essendo l’oggetto del presente contributo quello di analizzare il danno<br />
morale ed il danno esistenziale nella vacanza rovinata, pare opportuno, richiamando la<br />
sinteticamente efficace massima di una recente pronuncia di merito, un tanto breve quanto<br />
esaustivo accenno alla definizione di queste due tipologie di danno.<br />
“Il danno non patrimoniale è il genus all’interno del quale è possibile (ma non necessario)<br />
distinguere il danno morale soggettivo (pretium doloris o pecunia doloris), il danno biologico<br />
(lesione del bene giuridico "salute", suscettibile di accertamento medico legale) e il danno<br />
conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona<br />
(tradizionalmente indicato come "danno esistenziale"); sono dunque risarcibili ex art. 2059 c.c.<br />
tutte le ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi<br />
non suscettibili di valutazione economica. Se in sede di liquidazione delle diverse species di<br />
danno è possibile far riferimento a criteri predeterminati (tabelle); con speciale riguardo al<br />
danno esistenziale, la liquidazione non può che avvenire con criteri equitativi, considerando e<br />
valutando gli aspetti del caso concreto.” (Trib.le Reggio Emilia, sentenza n. 210 del<br />
22.02.2005).<br />
Passando dal generale allo specifico, un’ulteriore focalizzazione dell’odierna concezione<br />
dottrinale e giurisprudenziale del solo danno esistenziale ci porta ad individuare quest’ultimo<br />
nella dottrina e della giurisprudenza di merito nel “(…) diminuito ventaglio (o il peggior smalto)<br />
delle attività realizzatrici che la vittima si trovi a svolgere dopo la commissione del torto, in<br />
confronto a ciò che essa avrebbe potuto fare laddove il fatto non avesse avuto luogo" o, con<br />
altre parole, "il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle proprie condizioni di<br />
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