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DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

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vacanza di 4 giorni rispetto ad una di un mese), circostanze tutte che, ognuna nella sua propria<br />

individualità, dovranno essere valutate dal giudice prima della pronuncia.<br />

Particolare ed estremamente interessante, al fine di garantire un’uniformità di trattamento a<br />

parità di disagi verificatisi tra i vacanzieri, la soluzione adottata dal Tribunale di Francoforte<br />

che, con rigore tutto teutonico, ha elaborato delle tabelle giurisprudenziali (Frankefurtertabelle)<br />

alle quali parametrare il quantum del danno risarcendo a seconda delle diverse tipologie di<br />

evento inficiante la vacanza (es. eccessiva distanza dal mare del residence prenotato per un<br />

soggiorno balneare, scarsa qualità del cibo, presenza di rumori, lavori in corso, alloggiamento<br />

in stanze prive di balconi, finestre, etc. etc).<br />

Tornando invece in Italia, la quantificazione del danno da vacanza rovinata costituisce un vero<br />

e proprio punto dolente, essendo difficile ancorarla a parametri certi e precisi. Trattandosi<br />

(prevalentemente) di “microdanni”, inoltre, si corre il rischio di uno “stillicidio” di azioni<br />

giudiziarie di entità sostanzialmente modesta e di scarsa efficacia deterrente o, peggio ancora,<br />

nell’esatto opposto, ovvero nello scoramento del consumatore ad intentare una vertenza di<br />

modesto valore contro il venditore del pacchetto vacanza, scegliendo di non tutelare i propri<br />

diritti a fronte di una vertenza magari lunga, più onerosa di quanto si sia disposti a spendere<br />

per veder fatta giustizia, e dall’esito sempre e comunque non prevedibile.<br />

Un primo criterio di quantificazione, semplice ed intuitivo, ovvero la restituzione della somma<br />

versata per il pacchetto, salva la determinazione dell’eventuale ingiustificato arricchimento<br />

consistente nell’adempimento di prestazioni singolarmente valutabili, consisterebbe in nulla più<br />

di un mero rimborso del prezzo pagato 3 . Infatti, se il consumatore si è impegnato a pagare una<br />

certa somma per godere di una vacanza conforme a certi comfort promessi (ad es. per la<br />

sistemazione in un albergo a cinque stelle) e, giunto a destinazione, gli viene offerta una<br />

sistemazione di qualità decisamente inferiore (ad. es. albergo a tre stelle), non sarà certamente<br />

la riduzione del prezzo a compensarlo dei disagi subiti 4 .<br />

Atteso, dunque, che il risarcimento non potrà essere limitato al mero rimborso, il danno da<br />

vacanza rovinata (con esclusione, cioè, di eventuali rimborsi o parziali rimborsi del biglietto)<br />

dovrà essere risarcito equitativamente. Tuttavia, come minuziosamente annotato da<br />

competente dottrina 5 , tra i criteri di quantificazione si riscontrano forti oscillazioni: ad es. Trib.<br />

Verbania 23 aprile 2002 e Trib. Torino 8 novembre 1996, e Trib. Torino 28 novembre 1996 (in<br />

Riv. giur. circolaz. trasp., 1998, 1005, con nota di Benelli) propongono (salomonicamente) la<br />

metà del valore del pacchetto turistico. Trib. Bologna, 15 ottobre 1992 e Trib. Palermo 5 ottobre<br />

2006, invece, si limitano a richiamare genericamente l’equità, senza agganciare il giudizio ad<br />

alcun parametro, mentre, ancora, Trib. Milano 7 febbraio 2002 e G.d.P. Venezia 1° giugno<br />

2000, risarciscono il prezzo intero, cui vanno ad aggiungersi gli eventuali pregiudizi patrimoniali<br />

3<br />

Benelli, Responsabilità dell’organizzatore per “overbooking” alberghiero e risarcimento del danno, in<br />

Contratti, 1998, 523, nota 35.<br />

4<br />

Gazzara, Vacanze “tutto compreso” e risarcimento del danno morale, in Danno e Responsabilità,<br />

IPSOA, 2003, 247<br />

5 Nocco, Il danno da vacanza rovinata, in Danno e Responsabilità, IPSOA, 2007 / 6, pag. 623 ss.<br />

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