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DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

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persona che nell’ambito del rapporto contrattuale agisce per scopi da considerare estranei alla<br />

sua attività professionale. La nozione di “turista consumatore” ai sensi dell’art. 2 n. 4, direttiva<br />

n. 90/134 CEE, indica “la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto<br />

compreso (il contraente principale) o qualsiasi persona per conto della quale il contraente<br />

principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (gli altri beneficiari), o qualsiasi<br />

persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (il<br />

cessionario). 2<br />

A fronte (anche) di una siffatta normativa di tutela del vacanziere, non poteva non gemmare<br />

una giurisprudenza foriera di interessanti considerazioni sul danno, patrimoniale e non<br />

patrimoniale, derivante al consumatore in seguito al verificarsi di quelle circostanze che, da<br />

sole o in concomitanza di altri eventi, sono state per convenzione definite come “vacanze<br />

rovinate”.<br />

3) Il risarcimento del danno, i criteri della valutazione equitativa.<br />

Al verificarsi di un mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita<br />

del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,<br />

secondo le rispettive responsabilità, se non provano, secondo i principi generali in materia di<br />

responsabilità contrattuale, che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da<br />

impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile.<br />

L'organizzatore (o il venditore) che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a<br />

risarcire, come sopra accennato, il danno sofferto dal consumatore vacanziere ai medesimi<br />

imputabile, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il risarcimento del danno comprende<br />

tanto il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per il mancato o parziale adempimento<br />

dell’obbligazione assunta, ad es. per i servizi non resi e che il vacanziere si è dovuto<br />

autonomamente ed a proprie spese procurare), quanto il danno non patrimoniale (il c.d. "danno<br />

da vacanza rovinata" vero e proprio, ovvero un danno che potremmo far coincidere con la<br />

mancata corrispondenza tra la vacanza così come la si era immaginata, e proporzionalmente<br />

pagata, e come la si è poi concretamente vissuta).<br />

Per tutto ciò che non rientra nella definizione di pacchetto turistico come sopra analizzato (ad<br />

es. la partecipazione ad un’escursione non contemplata dal pacchetto medesimo), trova<br />

applicazione la normativa prevista dalla legge in tema di inadempimento contrattuale e relativo<br />

risarcimento del danno.<br />

Se il danno patrimoniale da vacanza rovinata è di facile, o comunque agevole, determinabilità<br />

(ad es. può essere fatto coincidere con il prezzo del pacchetto in caso di vacanza totalmente<br />

compromessa, o in una sua parte nel caso di vacanza solo parzialmente goduta), maggiori<br />

problemi si riscontrano nella determinazione del danno non patrimoniale, e ciò per via della<br />

non sempre semplice ed agevole quantificazione delle poste che vanno a costituirlo.<br />

2 Fragola, Diritto del Turismo, a cura di Franceschelli e moranti, Giappichelli, Torino, 2003.<br />

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