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DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli

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incitazione perpetua al movimento, alla conoscenza, alla a volte spasmodica ricerca in mete<br />

lontane anche di quel che è normalmente fruibile vicino a casa.<br />

Al solo fine di tenere nella giusta considerazione la assoluta novità della concezione della voce<br />

di danno in esame, pare interessante leggere quanto scritto, nel 1995, da autorevole dottrina:<br />

“Il turista, già stanco e deluso da una «non» vacanza, rifugge dal ricorso ad un contenzioso<br />

lungo e complesso e sovente rinuncia ad agire per la tutela del diritto leso. (…) non è un caso<br />

che alcune delle più recenti decisioni che pure hanno risarcito il danno derivato dal minor<br />

godimento della vacanza e dal disagio sopportato sono state intentate da turisti di professione<br />

avvocati”. 1<br />

Per quel che interessa il presente excursus, il termine “vacanza”, con buona pace del<br />

significato etimologico del termine, dovrà essere fatto coincidere con il moderno concetto di<br />

soggiorno più o meno prolungato, organizzato da un operatore turistico, in un luogo (tanto nel<br />

proprio Paese quanto all’estero) non coincidente con quelli abituali di residenza o di domicilio.<br />

La regola che in un’economia di mercato tutto sia merce, ed in quanto tale possa essere<br />

venduto, non fa naturalmente eccezione per la vendita del “bene vacanza” che, a tutti gli effetti,<br />

va considerato un prodotto di consumo, con conseguente necessaria tutela di colui che ne<br />

diventa acquirente, ovvero il consumatore, questa volta da individuarsi nelle sue vesti di<br />

vacanziere.<br />

Il numero di eventuali disguidi che possono inficiare una vacanza è molto ampio, andando dal<br />

classico problema di ritardo nel trasporto (ad es. per la cancellazione di un volo di linea),<br />

all’albergo non conforme a quanto prospettato dall’agenzia turistica, all’intossicazione<br />

alimentare contratta in loco, etc.<br />

Il legislatore ha previsto per il vacanziere deluso la possibilità di ottenere, da parte di coloro cui<br />

sono imputabili i “disguidi” che hanno compromesso il buon esito della vacanza, un<br />

risarcimento del danno che, complice la tara giuridica del nostro ordinamento (che non prevede<br />

ancora una voce unica di danno alla persona), è bipartito in danno economico/patrimoniale,<br />

individuabile e quantificabile nella differenza “qualitativa” tra quanto corrisposto<br />

all’organizzatore del viaggio e quanto effettivamente ottenuto, e in danno morale, determinabile<br />

dal disagio o dallo stress sopportato dal vacanziere per l'inesatta esecuzione della prestazione<br />

promessa dal venditore del pacchetto turistico.<br />

L’interesse protetto in capo al consumatore è indubbiamente quello al pieno ed incondizionato<br />

godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o di riposo,<br />

conformemente ai di lui desideri.<br />

La dizione “rovinata”, utilizzata per convenzione allorquando ci si riferisce alle sorti di una<br />

vacanza non proprio all’altezza delle proprie aspettative, è sintomatico dell’allarme sociale<br />

ingenerato dalla pur remota possibilità che un evento, qualunque esso sia, possa in qualche<br />

modo inficiare detto periodo di relax ritagliato a stento, e magari a fatica, tra gli impegni di<br />

lavoro e i doveri famigliari. “Rovinata” infatti è sinonimo di “demolita”, “sfasciata” “franata”,<br />

1 (Rossi Carleo, Turismo organizzato e vacanza rovinata: la risarcibilità del danno, in Riv. dir. impr., 1995, 480).<br />

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