DANNO ESISTENZIALE DA VACANZA ROVINATA - Studio Faccioli
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Fatto: Con atto di citazione l’attore conveniva in giudizio la compagnia aerea (…), per sentirla<br />
condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito allo smarrimento del suo bagaglio in<br />
occasione di un viaggio in Spagna fatto con la famiglia, danni quantificati in Euro 1.000.00, di<br />
cui Euro 149,00 per esborsi sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità, con vittoria di<br />
spese, competenze ed onorari di causa<br />
Il giudice accoglieva la domanda, con la seguente decisione:<br />
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta. (…) Il presente procedimento<br />
tuttavia non è limitato al semplice danno materiale emergente, ma ha ad oggetto il<br />
risarcimento del danno c.d. da «vacanza rovinata» conseguente alla pacifica e<br />
totale responsabilità civile della società convenuta in ordine al fatto storico<br />
generatore dell’ulteriore danno dedotto dall’attore. In effetti, pare condivisibile<br />
quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non<br />
patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio<br />
al viaggiatore-vacanziere imputabile a responsabilità del vettore. Secondo tale<br />
orientamento non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del<br />
responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale, nella cui<br />
ampia categoria viene incluso il danno «c.d. esistenziale» a sua volta<br />
comprendente anche il danno da vacanza rovinata dedotto in giudizio. La tesi<br />
sostenuta dall’attore è rinvenibile nella recente giurisprudenza della Suprema<br />
Corte di Cassazione (sentenze n. 8827/2003 e n. 8828/2003), secondo la quale il<br />
danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all’art. 2059 del<br />
codice civile. (..) Risponde ad equità risarcire i disagi - non solo strettamente<br />
economici - derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per<br />
una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il<br />
bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più<br />
amplificati dalla breve durata della vacanza.<br />
Considerato il valore della causa, la decisione può esser presa ai sensi dell’art.<br />
113 c.p.c., determinando l’entità del risarcimento da «c.d. vacanza rovinata» in<br />
applicazione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel suo<br />
preciso ammontare. (G. di P. di Massa - Sentenza del 13.112003)<br />
Luna di miele rovinata<br />
Sempre in merito al risarcimento dei danni non patrimoniali susseguenti allo smarrimento dei<br />
bagagli, questa volta nella specifica circostanza di una luna di miele in Messico (quindi in una<br />
tipologia di viaggio in cui, riprendendo il discorso di cui sopra, l’aspettativa dei vacanzieri è da<br />
considerarsi massima, stante l’irripetibilità del medesimo), così si è recentemente pronunciato,<br />
con un corposo excursus sulla differenza, nel caso di vacanza rovinata, del danno morale e<br />
quello esistenziale, il Tribunale di Marsala:<br />
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