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Allegato 5 - Comune di Rosignano Marittimo

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Art. 9 Interventi ammessi<br />

1. Sono sempre ammessi, per i fabbricati esistenti, gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />

straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi da R1 a R5 <strong>di</strong> cui agli artt. 49<br />

e 49 bis delle NTA del RU. Gli interventi R4 e R5 sono ammessi a con<strong>di</strong>zione che la<br />

ricostruzione delle volumetrie avvenga con impianti, manufatti e opere <strong>di</strong> facile rimozione.<br />

È ammessa la demolizione delle opere esistenti al fine <strong>di</strong> ripristinare la conformazione<br />

originaria e naturale dei luoghi. Per le pertinenze demaniali marittime dovrà essere<br />

preventivamente acquisito il parere favorevole degli enti competenti.<br />

Sono ammessi inoltre gli interventi previsti nelle norme <strong>di</strong> zona e ambito.<br />

2. Sono sempre ammessi gli interventi per realizzare le opere <strong>di</strong> cui all’art. 8, c. 2-3-5. Ai fini<br />

della realizzazione degli interventi <strong>di</strong> cui all’art. 8, c. 2 e 3 le concessioni esistenti potranno<br />

essere revocate o subire variazioni o essere delocalizzate.<br />

3. Sono sempre ammessi gli interventi <strong>di</strong> adeguamento delle strutture esistenti regolarmente<br />

autorizzate a normative igienico-sanitarie o settoriali, anche in deroga alle norme <strong>di</strong> cui all’art.<br />

10 “caratteristiche dei nuovi manufatti” e anche quando comportino un aumento della<br />

superficie coperta, purché tale aumento non superi la superficie minima prevista dalla<br />

normativa igienico-sanitaria, settoriale o <strong>di</strong> regolamento e<strong>di</strong>lizio e la superficie in concessione<br />

resti invariata.<br />

3 bis. Sono sempre ammessi gli interventi per la realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici come definiti<br />

dal regolamento e<strong>di</strong>lizio; i depositi per la raccolta <strong>di</strong> acque devono essere interrati.<br />

3 ter. Le strutture associative possono realizzare, all’interno degli specchi acquei in<br />

concessione, dei pontili fissi al fine <strong>di</strong> consentire un accesso facilitato anche per i portatori <strong>di</strong><br />

han<strong>di</strong>cap ai punti <strong>di</strong> ormeggio delle barche.<br />

4. Si applica l’art. 35 “Direttive generali per la salvaguar<strong>di</strong>a dell’equilibrio costiero” delle<br />

NTA.<br />

Art. 10 Caratteristiche dei manufatti<br />

1. Le nuove costruzioni devono essere <strong>di</strong> facile rimozione. Le strutture in elevazione, i solai<br />

<strong>di</strong> calpestio, i basamenti, i tamponamenti e le coperture non possono essere realizzati in<br />

conglomerato cementizio. Le opere <strong>di</strong> fondazione, se realizzate in cemento armato, devono<br />

essere del tipo prefabbricato e facilmente rimovibili. La facile rimozione deve essere<br />

<strong>di</strong>mostrata nel progetto delle opere, anche me<strong>di</strong>ante particolari costruttivi. Nella relazione<br />

tecnica devono essere spiegate le modalità <strong>di</strong> montaggio e smontaggio.<br />

Per gli infissi esterni è vietato l’uso <strong>di</strong> alluminio ano<strong>di</strong>zzato non verniciato.<br />

Solo per la realizzazione <strong>di</strong> opere ed impianti industriali, portuali, <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della costa o per il<br />

contenimento <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesto, quando sia stata <strong>di</strong>mostrata l’impossibilità <strong>di</strong> utilizzare<br />

strutture <strong>di</strong> facile rimozione, potrà essere autorizzato l’uso <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile rimozione.<br />

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