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Allegato 5 - Comune di Rosignano Marittimo

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Art. 22 Zona FC <strong>di</strong> Castiglioncello e Caletta - Regole d’uso e <strong>di</strong> intervento sull’esistente<br />

1. Gli stabilimenti balneari esistenti, ai fini del miglioramento dei servizi offerti, possono<br />

realizzare interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica, anche comportanti ampliamenti <strong>di</strong><br />

superficie in concessione, me<strong>di</strong>ante piano <strong>di</strong> recupero, previa presentazione <strong>di</strong> istanza<br />

preventiva. Tali piani:<br />

- potranno prevedere un ampliamento della superficie scoperta in concessione non superiore<br />

al 30% della superficie totale già in concessione purché ciò non comporti alcuna riduzione<br />

delle aree libere limitrofe e sia garantito il libero accesso alle stesse; in mancanza <strong>di</strong> aree a<br />

terra <strong>di</strong>sponibili, tale incremento potrà essere ottenuto anche me<strong>di</strong>ante l’installazione <strong>di</strong><br />

piattaforme su specchi acquei contigui alle aree a terra in concessione, purché la superficie<br />

totale delle piattaforme non superi 100 metri quadrati; qualora la richiesta provenga da<br />

stabilimenti che hanno già in concessione uno specchio acqueo per ormeggio imbarcazioni, la<br />

superficie per l’installazione delle piattaforme dovrà essere sottratta da tale specchio acqueo;<br />

- dovranno estendersi alla realizzazione <strong>di</strong> opere o servizi in aree pubbliche limitrofe;<br />

- potranno prevedere la presenza <strong>di</strong> attività con destinazione 3.02.02 <strong>di</strong> cui all’art. 44 delle<br />

NTA del RU purché in aree esterne alla <strong>di</strong>vidente demaniale;<br />

- qualora prevedano piattaforme <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni superiori a quelle in<strong>di</strong>cate al primo alinea,<br />

finalizzate alla realizzazione <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> intrattenimento o per la somministrazione <strong>di</strong> alimenti<br />

e bevande, l’intervento dovrà essere ammesso da apposita variante alle presenti norme.<br />

2. E’ ammessa altresì, me<strong>di</strong>ante intervento <strong>di</strong>retto, all’interno dell’area in concessione agli<br />

stabilimenti balneari esistenti, la realizzazione <strong>di</strong> nuovi manufatti <strong>di</strong> facile rimozione per<br />

realizzare servizi aggiuntivi e integrativi pertinenti all’attività esistente.<br />

La superficie utile dei nuovi manufatti, anche se realizzati in più interventi successivi, non<br />

potrà superare complessivamente il 5% dell’area demaniale marittima in concessione ed in<br />

ogni caso non potrà eccedere i 50 metri quadrati.<br />

3. La superficie in concessione agli stabilimenti balneari esistenti nella baia del Quercetano<br />

non può eccedere quella a ciascuno <strong>di</strong> essi concessa alla data del 1.1.2003; tali stabilimenti<br />

possono provvedere ad ampliamenti della superficie coperta per realizzare aree destinate a<br />

solarium oltre a quanto previsto al comma 1.<br />

È fatto salvo quanto previsto dal comma 10 dell’art. 8.<br />

4. Per le strutture associative sono ammessi incrementi <strong>di</strong> specchi acquei in misura non<br />

superiore al 10% e interventi <strong>di</strong> cui all’art. 78, c. 1 della LRT n. 1/2005 sui moli esistenti con<br />

eventuale ampliamento non superiore al 10%.<br />

5. E’ ammesso il rilascio <strong>di</strong> nuova concessione relativa alla baracca attualmente non<br />

concessionata sita nel porticciolo <strong>di</strong> Castiglioncello esclusivamente ad uso magazzino <strong>di</strong><br />

struttura associativa.<br />

6. E’ consentita la trasformazione della concessione esistente <strong>di</strong> noleggio attrezzature balneari<br />

al fine <strong>di</strong> realizzare una struttura per noleggio attrezzature balneari, ferma restando la<br />

superficie in concessione, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

- la superficie coperta non potrà superare 26 metri quadrati e dovrà essere destinata a servizi<br />

igienici, spogliatoi e infermeria;<br />

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