Allegato 5 - Comune di Rosignano Marittimo
Allegato 5 - Comune di Rosignano Marittimo
Allegato 5 - Comune di Rosignano Marittimo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Ai fini del miglioramento della qualità dei servizi offerti, sono ammessi oltre agli interventi<br />
<strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi da<br />
R1 a R5 negli stabilimenti balneari, nella struttura per l’intrattenimento e nelle strutture per la<br />
somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande esistenti, a con<strong>di</strong>zione che sia rispettato quanto<br />
previsto nell’allegato n. 7 alle NTA “Requisiti tecnico prestazionali degli e<strong>di</strong>fici”.<br />
3. Per le esistenti strutture professionali sono ammessi, oltre agli interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />
or<strong>di</strong>naria, straor<strong>di</strong>naria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi da R1 a R5 delle<br />
NTA al RU nonché il frazionamento <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni superiori a 20,00 metri quadrati<br />
<strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> calpestio, al fine <strong>di</strong> ottenere nuove <strong>di</strong>stinte unità con superficie minima <strong>di</strong><br />
calpestio <strong>di</strong> 10,00 metri quadrati da assegnare ai pescatori locali che non <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong><br />
strutture per ricovero attrezzi; le relative concessioni sono soggette a revoca nel momento in<br />
cui sarà attuato quanto previsto all’art. 40 bis.<br />
4. Nelle more della riorganizzazione <strong>di</strong> cui all’art. 40 bis, nell’area in concessione<br />
all’Amministrazione comunale, è consentita :<br />
- l’installazione <strong>di</strong> strutture leggere prefabbricate da destinare a sede delle due, fra le tre<br />
strutture associative operanti nella frazione <strong>di</strong> Vada alla data <strong>di</strong> adozione delle presenti norme,<br />
che ne risultano prive;<br />
- la costruzione <strong>di</strong> nuove strutture <strong>di</strong> facile rimozione da destinare a servizi igienici a servizio<br />
delle attività esistenti nell’ambito.<br />
5. Salvo quanto specificato nei commi precedenti, non sono ammessi cambi <strong>di</strong> destinazioni<br />
d’uso.<br />
Art. 40 bis Ambito FVM1 - Regole per i nuovi interventi<br />
1. L’ambito FVM1, compresa la parte a mare e con la sola esclusione delle superfici in<br />
concessione a stabilimenti balneari, strutture per l’intrattenimento e strutture per la<br />
somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande, è soggetto a piano attuativo <strong>di</strong> iniziativa pubblica o<br />
privata o a progetto <strong>di</strong> opera pubblica finalizzato alla riorganizzazione dell’ambito stesso.<br />
2. La riorganizzazione <strong>di</strong> cui al comma 1 è subor<strong>di</strong>nata alla delocalizzazione del campo<br />
sportivo esistente in area esterna all’ambito ed è finalizzata a:<br />
- realizzare spazi che evitino la promiscuità tra nautica da <strong>di</strong>porto, pesca e balneazione,<br />
- trasferire le strutture professionali in altra area interna all’ambito,<br />
- localizzare nell’ambito le se<strong>di</strong> <strong>di</strong> associazioni che praticano la pesca sportiva <strong>di</strong>lettantistica<br />
in mare o attività culturali, ricreative e sportive attinenti la vita del mare.<br />
3. Gli interventi sono soggetti al rispetto <strong>di</strong> quanto previsto nell’allegato n. 7 alle NTA<br />
“Requisiti tecnico prestazionali degli e<strong>di</strong>fici”<br />
4. Le destinazioni d’uso ammesse sono le 3.01.02, 3.02.02, 3.03, 4.12, 5, 6.01, 6.02, 6.06, 7, 9<br />
dell’art. 44 delle NTA del RU.<br />
25