Allegato 5 - Comune di Rosignano Marittimo
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Art. 44 Ambito FVM5 - Regole d’uso e <strong>di</strong> intervento sull’esistente<br />
1. E’ ammesso un intervento <strong>di</strong> riqualificazione strutturale e architettonica del pontile<br />
esistente anche realizzandovi strutture per la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande; tali<br />
strutture non potranno avere una superficie coperta superiore a 100 metri quadrati.<br />
2. Le destinazioni d’uso ammesse per le strutture sono la 3.03 e la 4.12 <strong>di</strong> cui all’art. 44 delle<br />
NTA del RU.<br />
Art. 45 Ambito FVM6 – Regole per gli interventi <strong>di</strong> trasformazione<br />
1. E’ ammesso il rilascio <strong>di</strong> concessione demaniale marittima per la realizzazione <strong>di</strong> un punto<br />
azzurro, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
- la superficie massima conce<strong>di</strong>bile è pari a 1500 metri quadrati e un fronte mare massimo <strong>di</strong><br />
100 metri;<br />
- la superficie coperta massima realizzabile è pari a 100 metri quadrati se il punto azzurro<br />
sarà dotato dei soli servizi minimi e a 200 metri quadrati se sarà prevista anche l’attività <strong>di</strong><br />
somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande.<br />
2. Il rilascio della concessione demaniale marittima è con<strong>di</strong>zionato alla realizzazione e/o<br />
adeguamento dei percorsi pedonali ai fini <strong>di</strong> garantire l’ accessibilità all’area concessionata<br />
ad utenti <strong>di</strong>versamente abili.<br />
3. L’unica destinazione d’uso ammessa per la struttura è la 4.10 <strong>di</strong> cui all’art. 44 delle NTA<br />
del RU.<br />
Art. 46 Ambito FVM7 - Regole d’uso e <strong>di</strong> intervento sull’esistente<br />
1. E’ ammessa la trasformazione della concessione esistente <strong>di</strong> punto azzurro in stabilimento<br />
balneare senza incremento della superficie concessionata e per un massimo <strong>di</strong> 500 metri<br />
quadrati <strong>di</strong> superficie coperta.<br />
2. La destinazione d’uso ammessa per la struttura è la 4.09 o la 4.10 <strong>di</strong> cui all’art. 44 delle<br />
NTA del RU.<br />
Art. 47 Ambito FVM8 – Regole per gli interventi <strong>di</strong> trasformazione<br />
1. E’ consentito il rilascio <strong>di</strong> concessione demaniale marittima per la realizzazione <strong>di</strong> un punto<br />
azzurro, alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
- la superficie massima conce<strong>di</strong>bile è pari a 1000 metri quadrati per un fronte mare massimo<br />
<strong>di</strong> 75 metri;<br />
- la superficie coperta massima realizzabile è pari a 100 metri quadrati se il punto azzurro<br />
sarà dotato dei soli servizi minimi e a 200 metri quadrati se sarà prevista anche l’attività <strong>di</strong><br />
somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande.<br />
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