30.05.2013 Views

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

Ad accelerare la crisi, che poi determinò il cambiamento del codice di procedura<br />

penale, furono oltre alla lentezza del processo, l’eccessivo valore dato alla fase<br />

istruttoria in relazione a quella dibattimentale e la confusione e le sovrapposizioni<br />

di ruoli tra il Giudice e il Pubblico Ministero e la relativa contaminazione <strong>delle</strong><br />

funzioni investigative con quelle giurisdizionali (Amato, D’Andria, 1990).<br />

Il nuovo codice di procedura penale ha cercato di rimediare a queste<br />

problematiche creando un modello processuale completamente nuovo con<br />

un’impostazione di tipo accusatorio, ispirato al modello anglosassone (Common<br />

Law) 5 , anche se il sistema potrebbe definirsi misto dato che permangono aspetti di<br />

carattere inquisitorio nelle indagini preliminari, nell’udienza preliminare e nei<br />

procedimenti speciali. In dibattimento, invece, si adotta quasi completamente un<br />

metodo accusatorio.<br />

Essenzialmente, nel sistema processuale inquisitorio, il processo era quasi<br />

“scritto” e “segreto” e il ruolo del giudice “dominante”, con funzioni<br />

dell’inquisizione e del giudizio; in quello impostato con il sistema accusatorio esiste<br />

una ripartizione netta tra queste due fasi e tra i ruoli del PM e del Giudice.<br />

“Le prove si formano solo davanti al giudice del dibattimento” uno dei principi<br />

fondamentali del Nuovo Codice di Procedura Penale, che vede la partecipazione<br />

del PM e <strong>della</strong> difesa nel ruolo di esaminatori dei testimoni <strong>delle</strong> parti.<br />

L’attività di indagine, diretta dal Pubblico Ministero (art. 358 c.p.p.) coadiuvato<br />

dalla <strong>Polizia</strong> giudiziaria, non è finalizzata quindi alla formazione <strong>della</strong> prove, ma<br />

all’individuazione <strong>delle</strong> fonti di prova durante le indagini preliminari (la fase di<br />

preparazione al processo) che sostituisce la fase istruttoria, in cui si raccolgono le<br />

prove, e la figura del giudice istruttore è sostituta dal Giudice per le Indagini<br />

Preliminari (GIP) (tab1).<br />

5 In Italia i Giudici popolari sono presenti solamente in Corte di Assise, nei Paesi in cui vige la Common<br />

Law, come ad. esempio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, le giurie popolari giudicano l’innocenza o la<br />

colpevolezza dell’imputato. Il giudice ha il compito di supervisionare la correttezza <strong>delle</strong> procedure<br />

previste nel processo ed erogare la pena (Zani e coll. 2003).<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!