Argentovivo - gennaio 2010 - Spi-Cgil Emilia-Romagna
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Economia e consumi<br />
Nasce la “class action”<br />
ma è un’occasione sprecata<br />
Renza Barani<br />
Presidente<br />
Federconsumatori<br />
Modena<br />
Dal primo <strong>gennaio</strong> <strong>2010</strong><br />
anche in Italia esiste<br />
la “class action”, ovvero<br />
la “azione collettiva”. Purtroppo,<br />
la grande attesa e le<br />
legittime aspirazioni dei consumatori<br />
per quello che poteva<br />
rappresentare un forte ed efficace<br />
strumento di tutela dei<br />
loro diritti, sono state deluse.<br />
La class action all’italiana è<br />
nata dopo anni di discussioni<br />
parlamentari, iniziate nel 2004<br />
a seguito del crac Parmalat<br />
(uno dei primi shock finanziari<br />
che hanno colpito i risparmiatori<br />
e i cittadini). Dopo numerosi<br />
rinvii della sua entrata in vigore,<br />
prevista inizialmente per luglio<br />
2008, poi slittata a <strong>gennaio</strong><br />
2009 dopo le elezioni politiche<br />
ed il cambio della maggioranza<br />
di governo, e nuovamente rinviata<br />
a luglio, ora è realtà.<br />
Nel frattempo, purtroppo,<br />
l’esecutivo ha presentato una<br />
serie di emendamenti che hanno<br />
modificato in modo radicale<br />
la normativa già approvata. La<br />
legge che ora è in vigore, pur<br />
rappresentando una novità per<br />
il nostro Paese, nel quale non<br />
esisteva alcuno strumento di<br />
tutela collettiva per i consumatori<br />
e gli utenti che subiscono<br />
le conseguenze di comportamenti<br />
o pratiche commerciali<br />
scorrette, è stata svuotata di<br />
contenuto, e i suoi effetti sono<br />
assai ridotti. Per non parlare<br />
del percorso complesso e ricco<br />
di ostacoli da affrontare per<br />
potere indire la class action.<br />
Insomma, l’impressione di<br />
molti è che “la montagna abbia<br />
partorito il topolino”.<br />
L’aspetto più ingiusto è la<br />
mancanza di retroattività.<br />
Cosa significa, è presto detto:<br />
l’azione collettiva può essere<br />
promossa solo per gli illeciti<br />
commessi dal 16 agosto 2009<br />
in poi. Resta quindi esclusa<br />
la possibilità di promuovere<br />
delle cause collettive per i risparmiatori<br />
coinvolti nei crac<br />
recenti (Cirio, Parmalat, bond<br />
argentini, Lehman).<br />
Non siamo nemmeno sicuri<br />
della costituzionalità di una<br />
tale previsione, che comunque<br />
Federconsumatori ritiene particolarmente<br />
negativa, in quanto<br />
toglie la possibilità ai consumatori<br />
di ottenere un equo<br />
risarcimento a fronte della perdita<br />
dei loro risparmi.<br />
Ma questo non è l’unico ostacolo<br />
all’azione dei consumatori<br />
e delle loro associazioni. Innanzitutto<br />
l’azione collettiva<br />
non può essere promossa dalle<br />
associazioni dei consumatori,<br />
come era, invece, previsto nella<br />
precedente norma varata a fine<br />
2007 dal governo Prodi. A promuoverla<br />
prima di tutto possono<br />
essere i soli consumatori, che<br />
solo successivamente possono<br />
conferire mandato ad una associazione.<br />
Per avviare un’azione<br />
collettiva è anche necessario<br />
che i diritti da tutelare siano<br />
“identici”. Nel caso di una azione<br />
collettiva nei confronti delle<br />
banche, i diritti dei consumatori<br />
sono “identici”? Anche se quelle<br />
commissioni più onerose del<br />
massimo scoperto sono tutte diverse<br />
fra di loro? E si chiamano<br />
in modo diverso, come “tasso di<br />
sconfinamento” o “commissione<br />
di istruttoria urgente”? Se<br />
la legge deve essere presa alla<br />
lettera, si potrebbe ribattere<br />
che no, non sono “identici”: conseguentemente,<br />
non sarebbe<br />
nemmeno possibile impostare<br />
una azione di classe.<br />
Un altro ordine di problemi riguarda<br />
i tribunali competenti.<br />
La normativa prevede infatti<br />
che, salvo eccezioni, è competente<br />
solo il capoluogo della<br />
Regione in cui ha sede l’impresa<br />
imputata. Questo potrebbe<br />
significare che, se l’azienda<br />
responsabile di un disservizio<br />
o di un danno collettivo che<br />
si è verificato in tutta Italia<br />
si trova a Milano, i promotori<br />
dell’azione collettiva devono<br />
andare a Milano, con un dispendio<br />
di denaro e tempo da<br />
impiegare.<br />
Inoltre chi manda avanti<br />
un’azione collettiva è obbligato<br />
a pagarsi la pubblicità. Su<br />
questo la normativa è categorica.<br />
Dove farla e come lo dovrà<br />
stabilire il giudice. Quindi, ancora<br />
costi che si aggiungono.<br />
C’è poi tutto il capitolo che riguarda<br />
la rappresentatività. Il<br />
giudice può dichiarare l’azione<br />
inammissibile per diverse ragioni:<br />
perché “manifestamente<br />
infondata”, o perché “sussista<br />
<strong>Argentovivo</strong> <strong>gennaio</strong> <strong>2010</strong><br />
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