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A&V - Comune di Palermo

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Al raggiungimento dei lavori eseguiti <strong>di</strong> cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in<br />

ragione <strong>di</strong> 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo <strong>di</strong> 2/3 è svincolato secondo la<br />

normativa vigente.<br />

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione<br />

della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto (o della<br />

concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa <strong>di</strong> avere<br />

effetto solo alla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero del certificato <strong>di</strong> regolare<br />

esecuzione o comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori risultante dal<br />

relativo certificato.<br />

Approvato il certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, la garanzia<br />

fideiussoria si intende svincolata ed estinta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, automaticamente, senza necessità <strong>di</strong><br />

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, <strong>di</strong>chiarazioni liberatorie o restituzioni.<br />

Ove le operazioni atte all’emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo si prolunghino per cause non<br />

imputabili all’Appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le responsabilità dello stesso<br />

ed il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa dell’Amministrazione, allo spirare del termine previsto per il suddetto<br />

certificato <strong>di</strong> collaudo, la polizza verrà automaticamente considerata svincolata, senza alcun<br />

ulteriore atto dell’ Amministrazione. La cauzione <strong>di</strong> cui al primo capoverso sta a garanzia dell’<br />

adempimento <strong>di</strong> tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti<br />

dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, dal rimborso <strong>di</strong> somme eventualmente corrisposte<br />

in più dall’ Amministrazione appaltante, nonché dalla tacitazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti esposti da terzi<br />

verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse<br />

sufficiente.<br />

L’ Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per<br />

lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante<br />

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, per l’eventuale maggiore spesa<br />

sostenuta per iI completamento dei lavori nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto <strong>di</strong>sposta in<br />

danno dall’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto dallo stesso per<br />

le inadempienze derivanti dalla inosservanza <strong>di</strong> norme e prescrizioni dei contratti collettivi,<br />

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza<br />

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.<br />

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Amministrazione senza<br />

necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale, fermo restando il <strong>di</strong>ritto dell’ Appaltatore <strong>di</strong> proporre<br />

azione innanzi l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria.<br />

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata<br />

incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione; in caso <strong>di</strong> variazioni al contratto<br />

per effetto <strong>di</strong> successivi atti <strong>di</strong> sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso<br />

<strong>di</strong> riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso <strong>di</strong> aumento degli stessi<br />

importi fino alla concorrenza <strong>di</strong> un quinto dell’ importo originario.<br />

Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 della Legge 109/94 nel testo coor<strong>di</strong>nato con la L.R.<br />

7/2002 e s.m.i. e l’art. 123 del DPR 207/2010.<br />

Art 11. Riduzione delle garanzie<br />

L’importo della cauzione e la garanzia fidejussoria è ridotto nella misura e con le modalità <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e<br />

successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione Siciliana con legge<br />

7/2002 e con legge 7/2003.<br />

In caso <strong>di</strong> associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente articolo sono<br />

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> cui al comma<br />

precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un<br />

numero <strong>di</strong> imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi<br />

sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.<br />

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