A&V - Comune di Palermo
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Al raggiungimento dei lavori eseguiti <strong>di</strong> cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in<br />
ragione <strong>di</strong> 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo <strong>di</strong> 2/3 è svincolato secondo la<br />
normativa vigente.<br />
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione<br />
della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto (o della<br />
concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa <strong>di</strong> avere<br />
effetto solo alla data <strong>di</strong> emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero del certificato <strong>di</strong> regolare<br />
esecuzione o comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori risultante dal<br />
relativo certificato.<br />
Approvato il certificato <strong>di</strong> collaudo ovvero il certificato <strong>di</strong> regolare esecuzione, la garanzia<br />
fideiussoria si intende svincolata ed estinta <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, automaticamente, senza necessità <strong>di</strong><br />
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, <strong>di</strong>chiarazioni liberatorie o restituzioni.<br />
Ove le operazioni atte all’emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo si prolunghino per cause non<br />
imputabili all’Appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le responsabilità dello stesso<br />
ed il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa dell’Amministrazione, allo spirare del termine previsto per il suddetto<br />
certificato <strong>di</strong> collaudo, la polizza verrà automaticamente considerata svincolata, senza alcun<br />
ulteriore atto dell’ Amministrazione. La cauzione <strong>di</strong> cui al primo capoverso sta a garanzia dell’<br />
adempimento <strong>di</strong> tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti<br />
dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, dal rimborso <strong>di</strong> somme eventualmente corrisposte<br />
in più dall’ Amministrazione appaltante, nonché dalla tacitazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti esposti da terzi<br />
verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse<br />
sufficiente.<br />
L’ Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per<br />
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante<br />
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, per l’eventuale maggiore spesa<br />
sostenuta per iI completamento dei lavori nel caso <strong>di</strong> risoluzione del contratto <strong>di</strong>sposta in<br />
danno dall’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento <strong>di</strong> quanto dovuto dallo stesso per<br />
le inadempienze derivanti dalla inosservanza <strong>di</strong> norme e prescrizioni dei contratti collettivi,<br />
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza<br />
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.<br />
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Amministrazione senza<br />
necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale, fermo restando il <strong>di</strong>ritto dell’ Appaltatore <strong>di</strong> proporre<br />
azione innanzi l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria.<br />
La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata<br />
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione; in caso <strong>di</strong> variazioni al contratto<br />
per effetto <strong>di</strong> successivi atti <strong>di</strong> sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso<br />
<strong>di</strong> riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso <strong>di</strong> aumento degli stessi<br />
importi fino alla concorrenza <strong>di</strong> un quinto dell’ importo originario.<br />
Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 della Legge 109/94 nel testo coor<strong>di</strong>nato con la L.R.<br />
7/2002 e s.m.i. e l’art. 123 del DPR 207/2010.<br />
Art 11. Riduzione delle garanzie<br />
L’importo della cauzione e la garanzia fidejussoria è ridotto nella misura e con le modalità <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e<br />
successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione Siciliana con legge<br />
7/2002 e con legge 7/2003.<br />
In caso <strong>di</strong> associazione temporanea <strong>di</strong> concorrenti le riduzioni <strong>di</strong> cui al presente articolo sono<br />
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> cui al comma<br />
precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un<br />
numero <strong>di</strong> imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi<br />
sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.<br />
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