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Scarica il numero di Settembre 2008 - Asso Intrattenimento

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HH • 44<br />

assointrattenimento<br />

CHIARIMENTI SULla<br />

normativa sull’alcOol<br />

Avv. Marco Ferretti - consulente <strong>di</strong> <strong>Asso</strong>intrattenimento<br />

L’attenzione sempre più crescente, dei mass me<strong>di</strong>a ai decessi <strong>di</strong> giovani adolescenti nel corso del fine settimana<br />

unitamente al carattere <strong>di</strong> trasgressione senza limiti col quale è stato più volte <strong>di</strong>pinto <strong>il</strong> mondo dell’intrattenimento<br />

danzante notturno, ha indotto <strong>il</strong> legislatore alla promulgazione <strong>di</strong> una norma dall’amaro sapore proibizionista.<br />

L’art. 2 co. 2 del Decreto Legge n. 117/2007 prevede, infatti, in capo a tutti i titolari e gestori <strong>di</strong> locali ove si svolgono<br />

con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario spettacoli o altre forme d’intrattenimento congiuntamente all’attività <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> bevande alcoliche, l’interruzione della <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> quest’ultime dopo le ore 2<br />

della notte.<br />

Sulla sorta <strong>di</strong> quanto appena espresso, appare evidente come <strong>il</strong> c.d. Decreto Bianchi-Amato, presenti innegab<strong>il</strong>i<br />

prof<strong>il</strong>i <strong>di</strong> <strong>il</strong>legittimità costituzionale laddove sancisce un’irragionevole <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra i titolari ed i gestori<br />

<strong>di</strong> locali all’interno dei quali si svolgono spettacoli o altre forme d’intrattenimento rispetto ad esercizi pubblici ove tali<br />

attività non vengono esercitate, e per i quali è quin<strong>di</strong> lecita la ven<strong>di</strong>ta e la somministrazione <strong>di</strong> bevande alcoliche<br />

anche dopo le ore 02:00.<br />

Invero, andando ad analizzare la ratio del decreto legge e prendendo così le mosse dall’art. 6, mo<strong>di</strong>ficativo dell’art.<br />

230, co. 1, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, emerge testualmente come la <strong>di</strong>sposizione sia stata pensata per prevenire <strong>il</strong><br />

pericolo del verificarsi <strong>di</strong> incidenti stradali dovuti alla guida in stato <strong>di</strong> ebbrezza (alcolica) e così, in particolare, per<br />

debellare <strong>il</strong> fenomeno delle c.d. morti del sabato sera.<br />

In altri termini, <strong>il</strong> Legislatore non si è più accontentato dell’efficacia deterrente offerta dalle pene previste per <strong>il</strong> reato<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 186 C.d.S., ma ha tentato <strong>di</strong> risolvere <strong>il</strong> problema all’origine, cercando <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re che persone in stato<br />

<strong>di</strong> ebbrezza si mettano alla guida <strong>di</strong> autoveicoli.<br />

La norma, lungi dal contenere <strong>il</strong> crescente tasso <strong>di</strong> incidentalità sulle strade, come nelle sue premesse, si rivela una<br />

misura <strong>di</strong> portata alquanto marginale, limitandosi unicamente ad in<strong>di</strong>viduare (e colpire) alcune categorie <strong>di</strong> esercizi,<br />

lasciandone altri totalmente liberi <strong>di</strong> somministrare bevande alcoliche, quali (a mero titolo esemplificativo) i punti <strong>di</strong><br />

ristoro <strong>di</strong>sseminati lungo le principali vie e strade e (non a caso!) nei pressi delle <strong>di</strong>scoteche.<br />

Pertanto, da un lato gli avventori dei locali da ballo, soggetti cui <strong>il</strong> Legislatore intende negare la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong><br />

consumare bevande alcoliche prima <strong>di</strong> mettersi alla guida, a partire dalle ore 02:00 non devono fare altro che<br />

recarsi presso i summenzionati esercizi, spesso ubicati, non a caso, nei pressi delle <strong>di</strong>scoteche (sic!), ed acquistare<br />

tutti gli alcolici che desiderano (oppure consumare quelli ivi preventivamente comprati e lasciati nell’autovettura).<br />

Dall’altro lato, gli avventori delle stazioni <strong>di</strong> servizio e dei punti <strong>di</strong> ristoro hanno la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> ridursi in stato <strong>di</strong><br />

ebbrezza alcolica a loro piacimento, per poi salire in macchina e costituire un pericolo per l’incolumità sia propria<br />

che degli altri (automob<strong>il</strong>isti e non).<br />

Alla stregua <strong>di</strong> tali considerazioni, si può affermare senza alcuna esitazione che l’art. 6 del D.L. n. 117/2007<br />

comporta un’ingiustificata <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento dei titolari e dei gestori <strong>di</strong> locali all’interno dei quali si svolgono<br />

spettacoli o altre forme d’intrattenimento rispetto a quei esercizi pubblici ove tali attività non vengono esercitate,<br />

rappresentando pertanto una patente violazione dell’art. 3 della Carta costituzionale.<br />

in questa foto, a destra <strong>di</strong> Luciano Zanchi l’Avv. M. Ferretti<br />

assointrattenimento<br />

Premessi alcuni brevi cenni in or<strong>di</strong>ne alle eccezioni d’incostituzionalità a cui la predetta norma espone<br />

inesorab<strong>il</strong>mente <strong>il</strong> fianco, l’o<strong>di</strong>erno scrivente ritiene ut<strong>il</strong>e effettuare alcuni riflessioni sulla procedura sottesa<br />

alla contestazione dei fatti e <strong>di</strong> conseguenza all’irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura<br />

coatta dell’esercizio pubblico.<br />

In punto, si sottolinea l’esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse correnti <strong>di</strong> pensiero circa l’applicab<strong>il</strong>ità delle norme del co<strong>di</strong>ce<br />

della strada o quelle del proce<strong>di</strong>mento amministrativo.<br />

Il titolo della norma “Disposizioni urgenti mo<strong>di</strong>ficative del co<strong>di</strong>ce della strada per incrementare i livelli <strong>di</strong><br />

sicurezza nella circolazione”, propende per un espresso richiamo alle norme contenute nel co<strong>di</strong>ce della<br />

strada che impongono alcune imprescin<strong>di</strong>b<strong>il</strong>i garanzie.<br />

La violazione, quando è possib<strong>il</strong>e, deve essere contestata imme<strong>di</strong>atamente tanto al trasgressore quanto<br />

alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa» e,<br />

secondo la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità, «ai fini della ritualità della “contestazione imme<strong>di</strong>ata“, prevista dai<br />

commi 1 e 4 dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, non è sufficiente l’enunciazione orale dell’addebito<br />

ma è necessaria la consegna <strong>di</strong> una copia del verbale <strong>di</strong> accertamento, che costituisce <strong>il</strong> mezzo per porre<br />

<strong>il</strong> trasgressore nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> conoscere gli esatti termini del fatto contestato».<br />

All’appena richiamata <strong>di</strong>sposizione fa eco, in materia <strong>di</strong> violazioni al Co<strong>di</strong>ce della Strada, quella contenuta<br />

nell’art. 200 C.d.S., secondo cui «La violazione, quando è possib<strong>il</strong>e, deve essere contestata imme<strong>di</strong>atamente<br />

tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per<br />

la violazione stessa», con la redazione e consegna <strong>di</strong> un verbale, <strong>il</strong> quale, ai sensi dell’art. 384 Reg. C.d.S.,<br />

«deve contenere l’in<strong>di</strong>cazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle<br />

generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’in<strong>di</strong>cazione del proprietario del veicolo, o del<br />

soggetto solidale, degli estremi della patente <strong>di</strong> guida, del tipo del veicolo e della targa <strong>di</strong> riconoscimento,<br />

la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali <strong>di</strong>chiarazioni delle<br />

quali <strong>il</strong> trasgressore chiede l’inserzione».<br />

Pertanto, gli agenti accertatori non potranno limitarsi ad una mera contestazione orale ma dovranno<br />

provvedere all’imme<strong>di</strong>ata redazione del verbale <strong>di</strong> contestazione, intimando l’addebito sia al titolare<br />

dell’esercizio pubblico che al all’avventore del locale.<br />

Sulla sorta delle considerazioni sopra esposte, appare pertanto auspicab<strong>il</strong>e un rapido intervento legislativo<br />

<strong>di</strong>retto ad eliminare una norma iniqua, che danneggiando gravemente una categoria d’impren<strong>di</strong>tori, si<br />

rivela in concreto totalmente inidonea al raggiungimento <strong>di</strong> quelle finalità che <strong>il</strong> legislatore voleva conseguire<br />

attraverso la sua promulgazione.<br />

HH • 45<br />

A S S O I N T R A T T E N I M E N T O

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