Carta della Mobilità 2011 - Anm
Carta della Mobilità 2011 - Anm
Carta della Mobilità 2011 - Anm
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ART. 3 TRASPORTO BAMBINI<br />
• L’utente munito di regolare titolo di viaggio ha facoltà di far<br />
viaggiare gratuitamente un bambino di età compresa tra 0 e 6<br />
anni. Chi accompagna più di un bambino di età compresa tra 0<br />
e 6 anni deve acquistare un biglietto ogni due bambini.<br />
• È consentito trasportare passeggini per bambini, purché siano<br />
chiusi e posizionati in maniera tale da non impedire la sicurezza<br />
dei trasportati e la fruizione del mezzo pubblico ad altri utenti;<br />
l’accompagnatore deve tenere il bambino in braccio e deve<br />
essergli lasciato a disposizione un posto a sedere anche nei<br />
bus dove non vi è quello “riservato”.<br />
• Solo nei mezzi in cui è previsto uno spazio riservato al trasporto<br />
delle carrozzine per portatori di handicap, i passeggini possono<br />
essere trasportati aperti sotto la responsabilità dell’adulto<br />
accompagnatore. Durante il viaggio il passeggino deve essere<br />
frenato e costantemente tenuto dall’accompagnatore, per<br />
evitare spostamenti o cadute in caso di brusche frenate. Ha<br />
comunque la precedenza il portatore di handicap.<br />
ART. 4 TRASPORTO BAGAGLI<br />
• È consentito il trasporto gratuito di un bagaglio a mano purché<br />
questo non occupi un posto a sedere e non sia di intralcio per<br />
gli altri passeggeri.<br />
• Per bagagli particolarmente ingombranti come strumenti<br />
musicali o valige e borse di grosse dimensioni, è necessario il<br />
pagamento di un biglietto aggiuntivo; ad ogni modo il bagaglio<br />
non deve eccedere il peso di 20 kg., le dimensioni di 80 x 45 x<br />
25 e non deve contenere sostanze pericolose o nocive;<br />
• L’ANM, nella persona del conducente di linea, ha la facoltà di<br />
rifiutare il trasporto di bagagli voluminosi sulla base anche delle<br />
condizioni di affollamento degli autobus.<br />
ART. 5 TRASPORTO ANIMALI<br />
È ammesso il trasporto gratuito di animali alle seguenti condizioni:<br />
• devono essere di piccole dimensioni<br />
• non devono arrecare disturbo<br />
• non devono essere pericolosi<br />
• devono essere tenuti in braccio e/o in appositi contenitori e/o<br />
gabbiette coperti per evitare reazioni di paura negli animali e<br />
nei passeggeri<br />
• in ogni caso devono essere dotati di museruola e guinzaglio<br />
• cani guida per non vedenti, comunque muniti di museruola e<br />
guinzaglio<br />
Per i cani di media taglia, fermo restando le condizioni di cui sopra,<br />
è necessario munirsi anche di titolo di viaggio.<br />
In tutti gli altri casi non è ammesso il trasporto di animali.<br />
Gli animali devono essere tenuti in maniera da non dare ingombro<br />
superfluo nel veicolo ed in particolare nei pressi delle porte; qualora<br />
dovessero arrecare danno a cose o persone, l’accompagnatore<br />
29