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News sulla circolazione stradale<br />
Mancato aggiornamento della carta di circolazione<br />
Guidare un veicolo per il quale<br />
non è stata effettuata la variazione<br />
di proprietà (o residenza)<br />
mediante l’aggiornamento della<br />
carta di circolazione comporta la violazione<br />
dell’art. 94 del codice della strada<br />
che prevede una sanzione amministrativa<br />
pecuniaria da euro 653,00 a<br />
euro 3.267,00 ( ipotesi comma terzo)<br />
con pagamento in misura ridotta di<br />
euro 653,00 e da euro 327,00 a euro<br />
1.633,00 ( ipotesi comma quarto ) con<br />
pagamento in misura ridotta di euro<br />
327 e quella accessoria del ritiro della<br />
carta di circolazione. L’organo di polizia<br />
stradale procedente redigerà un<br />
verbale di accertamento e contestazione<br />
per la violazione dell’articolo 94,<br />
comma quarto, con l’annotazione del<br />
ritiro della carta di circolazione, indicando<br />
la possibilità per il conducente<br />
di guidare il veicolo sino al luogo da lui<br />
dichiarato, per il tragitto più breve e<br />
per il tempo strettamente necessario,<br />
ex articolo 399 del regolamento.<br />
Inoltre redigerà un verbale di accertamento<br />
e contestazione per la violazione<br />
dell’articolo 94, comma terzo, da<br />
contestare immediatamente al conducente<br />
se è anche il proprietario, ovvero,<br />
se il proprietario non è presente sul<br />
posto, da notificare successivamente.<br />
Come abbiamo visto l’articolo 94<br />
riguarda le formalità per il trasferimento<br />
di proprietà degli autoveicoli, dei<br />
motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento<br />
di residenza dei proprietari,<br />
intestatari della carta di circolazione. Il<br />
problema verte sulla possibilità di contestare<br />
al proprietario che circola alla<br />
guida di un veicolo per il quale non è<br />
stato effettuato l’aggiornamento della<br />
carta di circolazione, la violazione del<br />
comma terzo e del comma quarto, per<br />
aver circolato con tale veicolo e per<br />
aver omesso le formalità richieste.<br />
Parte della dottrina è portata a considerare<br />
l’unica violazione prevista dal<br />
comma quarto, per la circolazione del<br />
conducente che sia nel contempo proprietario<br />
del veicolo. Pare invece di<br />
dover concludere diversamente. La<br />
motivazione di tale interpretazione,<br />
corroborata da altrettanta autorevole<br />
dottrina, discende da considerazioni di<br />
ordine giuridico ed anche per induzione<br />
logica. Le due fattispecie, previste<br />
in due commi diversi, attengono a due<br />
sfere di interesse distinte; la prima<br />
impone all'acquirente (ovvero al proprietario<br />
per cambio di residenza; nella<br />
10 TURISMO all’aria aperta<br />
prima stesura del codice l'obbligo ricadeva<br />
sulla "parte interessata") l'obbligo<br />
di richiedere entro il termine di cui<br />
al comma primo (60 gg), l'aggiornamento<br />
della carta di circolazione,<br />
mentre la seconda punisce chi circoli<br />
con un veicolo per il quale non è stato<br />
richiesto l'aggiornamento o il rinnovo<br />
della carta di circolazione. Il primo<br />
caso ha dunque una sua autonomia e<br />
può essere accertato d'ufficio, senza<br />
che il veicolo circoli. Se, in caso di circolazione<br />
di un veicolo in violazione<br />
dell'articolo 94, si sanzionasse il conducente-proprietario<br />
(acquirente) ai<br />
sensi del solo comma quarto, si creerebbe<br />
un trattamento diverso a favore<br />
di tale soggetto, che, a fronte della<br />
stessa violazione, si vedrebbe comminare<br />
una sanzione meno rilevante<br />
(327,00) rispetto a quella che avrebbe<br />
subito, se alla guida del mezzo di sua<br />
proprietà vi fosse stata un'altra persona<br />
(653,00). D'altro canto il proprietario-conducente<br />
che guida un veicolo<br />
per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento<br />
della carta di circolazione,<br />
commette un "quid pluris" rispetto<br />
a chi, intestatario di un veicolo, ha<br />
omesso le formalità di cui al comma<br />
secondo dell'articolo 94 senza circolare.<br />
Quindi:<br />
va contestata la violazione del comma<br />
quarto al conducente e quella del<br />
comma terzo al proprietario, se persone<br />
diverse;<br />
analogamente si procede come sopra,<br />
contestando al conducente-proprietario<br />
la violazione dei commi terzo e<br />
quarto;<br />
è possibile, infine, da parte degli organi<br />
di polizia un ipotetico accertamento<br />
d’ufficio che porti alla notifica di un<br />
verbale per la violazione del solo<br />
comma terzo, a carico del proprietario.<br />
Infatti, se si accedesse all’interpretazione<br />
diversa accennata, di sottoporre<br />
il proprietario alla sola sanzione del<br />
comma quarto se sorpreso alla guida,<br />
si giungerebbe all’assurda ipotesi che,<br />
se invece che al posto di guida, si trovasse<br />
trasportato sul veicolo, si<br />
vedrebbe contestare immediatamente<br />
il comma terzo, che prevede appunto<br />
la sanzione doppia, rimanendo a carico<br />
del conducente, comunque, la violazione<br />
del comma quarto, con conseguente<br />
ritiro del documento. Si specifica<br />
inoltre che la violazione dei commi<br />
terzo e quarto attiene tuttora al mancato<br />
aggiornamento della carta di circolazione,<br />
sia in ordine al trasferimento<br />
di proprietà, sia in ordine al cambio<br />
di residenza, a nulla rilevando l'innovazione<br />
introdotta all'articolo 247 del<br />
d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che<br />
prevede la comunicazione da parte<br />
delle anagrafi dei comuni dei cambiamenti<br />
di residenza delle persone intestatarie<br />
di veicoli, dato che, a differenza<br />
di quanto è successo per la patente,<br />
non vi è stata l'abrogazione del<br />
comma che prevede la sanzione per il<br />
mancato aggiornamento (anche perché<br />
la procedura automatica non è<br />
prevista per alcune categorie di veicoli).