Rete Interbancaria Versamenti unificati - Equitalia Servizi
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Nota:<br />
sia s.p.a.<br />
SIA-RI-VEUN 001 - <strong>Versamenti</strong> <strong>unificati</strong> - Standard per Banche 3<br />
Aggiornamenti del documento<br />
Rel. 6.8<br />
La release 4.1 contiene le modalità per l’effettuazione dell’anticipo dei versamenti delle deleghe unificate, sulla<br />
base di quanto previsto sia dall’art. 1 del D.L. 15 aprile 2002, n° 63, sia dalla nuova Convenzione F24. In<br />
relazione a ciò le banche, a partire dalle deleghe accolte il 10 luglio 2002, devono effettuare, nei casi stabiliti, il<br />
versamento anticipato – entro il terzo giorno lavorativo successivo all’accoglimento delle deleghe F24 (“data di<br />
regolamento”) - di un importo pari ad almeno l’80% del totale presunto delle somme da riversare entro il quinto<br />
giorno lavorativo successivo.<br />
L’ordine di pagamento relativo a tale anticipo deve essere inviato alla Banca d’Italia, tramite procedura BIR,<br />
entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo all’accoglimento delle deleghe, con regolamento il<br />
terzo giorno lavorativo successivo. La differenza tra quanto ordinariamente dovuto al quinto giorno e l’importo<br />
anticipato il terzo giorno lavorativo deve essere versata dalle banche con le consuete modalità al quinto giorno<br />
(“data di regolamento”), al netto delle commissioni e degli interessi ad esse spettanti.<br />
A tal fine si è reso necessario:<br />
apportare modifiche ed integrazioni al “tipo record V38” ed ai relativi controlli;<br />
aggiornare il paragrafo 5.1, relativo all’effettuazione da parte delle banche del BIR alla Banca d’Italia.<br />
Inoltre, in previsione della possibilità di pagare l’ICI con il modello F24 (per i contribuenti possessori di<br />
immobili nei Comuni che consentiranno tale modalità di riscossione), con conseguente inserimento dell’apposita<br />
sezione nello stesso, si è provveduto ad effettuare i dovuti interventi sul “tipo record V04”, riferito alla<br />
riscossione dell’ICI e degli Enti Locali.<br />
Con l’occasione, sono state inserite anche nuove causali INPS relative al <strong>Servizi</strong>o Sanitario e ad altri contributi<br />
(cfr le tabelle INPS, appendice H).<br />
Infine, per la Legge del 18/10/2001, è stata modificata la tabella R1 relativamente al numero massimo delle rate<br />
che potrà essere indicato fino a 60.<br />
Data l’importanza degli aggiornamenti, si è reso necessario modificare nel “record di testa V00” la release<br />
procedurale, che da “R03” diventa “R04”.<br />
In un secondo momento sono state apportate ulteriori integrazioni, senza ritenere però opportuna la<br />
pubblicazione di una nuova release del documento.<br />
Dette modifiche riguardano:<br />
l’introduzione di nuovi codici ENPALS (Versamento deposito cauzionale e versamenti vari per “lavoratori<br />
dello spettacolo” e “sportivi professionisti”); sono state aggiornate le tabelle M.3.1 (Controlli formali) e<br />
M.3.2 (Causali contributo).<br />
Queste modifiche vanno in vigore per le deleghe F24 accolte dalle banche a partire dal 28 ottobre 2002;<br />
l’inserimento di nuove causali contributo INPS (AGRU e FIPP), che vanno in vigore a partire dalle deleghe<br />
accolte il 1° gennaio 2003, ha comportato l’aggiornamento delle tabelle H.1 (Controlli correlati alla<br />
“causale contributo”) e H.3 (Causali contributi).<br />
Con l’occasione, nel paragrafo 7.1.3.3 (Interessi calcolati per bonifico anticipato) sono state inserite a titolo<br />
esclusivamente esplicativo - alcune note alle specifiche tecniche sulle modalità di calcolo degli interessi spettanti<br />
sulle somme versate anticipatamente.<br />
La release 4.2, in vigore per le deleghe incassate dalle banche a partire dal 3 febbraio 2003, è stata redatta per:<br />
consentire l’inserimento della nuova causale INPS per la mobilità lunga (MOBL);<br />
apportare modifiche sui controlli di “inizio riferimento” e “fine riferimento” per alcune causali INPS;<br />
eliminare il controllo del controcodice sulla matricola “lavoratore domestico” (H2.1.9 formato 9).