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Regolamento Edilizio - Comune di Siracusa

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PRG COMUNE DI SIRACUSA D. Dir. ARTA 3 agosto 2007 n. 669 REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

c) il consolidamento, il ripristino e il rinnovo parziale degli elementi costitutivi dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />

l’inserimento degli elementi accessori all’interno della sagoma dell’e<strong>di</strong>ficio e degli impianti richiesti<br />

dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo e<strong>di</strong>lizio;<br />

d) il ripristino d’aperture per finestre e porte sempre nel rispetto del <strong>di</strong>segno complessivo della facciata<br />

interessata dall’intervento, nonché la realizzazione <strong>di</strong> piccole aperture per esigenze igieniche e <strong>di</strong><br />

aerazione solo sui fronti non prospicienti percorsi pubblici;<br />

e) restauro, ripristino, rior<strong>di</strong>no dei fronti esterni ed interni con uso <strong>di</strong> tecniche e materiali conformi agli<br />

originari e documentati;<br />

f) demolizioni <strong>di</strong> parti incongrue, utili ad assicurare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> soleggiamento ed aerazione sulle<br />

parti cortilive interne e a collocare eventuali impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali;<br />

g) eliminazione delle superfetazioni e parti incongrue all’impianto originario ed agli ampliamenti<br />

organici del medesimo.<br />

Le trasformazioni, consistenti nel restauro e risanamento conservativo, devono essere possibilmente<br />

progettate relativamente ad unità e<strong>di</strong>lizie complete; l’esecuzione dei lavori può, tuttavia, avvenire per<br />

stralci, me<strong>di</strong>ante provve<strong>di</strong>menti autorizzativi o concessori parziali.<br />

Il restauro e risanamento conservativo è eseguibile sulla generalità del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente ivi<br />

compreso quello storico censito dal piano regolatore generale e ad eccezione degli immobili vincolati a<br />

restauro scientifico.<br />

Art. 16 - Restauro scientifico (Rs)<br />

Tale intervento consiste in un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che, sulla base <strong>di</strong> una attenta analisi storico<br />

critica e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’e<strong>di</strong>ficio, ne consentono la<br />

conservazione sostanziale, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato anche<br />

me<strong>di</strong>ante cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso, che potrà essere consentito solo se rispettoso delle caratteristiche<br />

tipo-morfologiche e materiali del bene da tutelare.<br />

Qualora la prescritta analisi storico critica evidenzi porzioni alterate da successiva trasformazione e prive<br />

<strong>di</strong> interesse storico artistico, le corrispondenti parti dell’e<strong>di</strong>ficio, possono essere o demolite o trasformate<br />

me<strong>di</strong>ante l’utilizzo <strong>di</strong> tecniche tra<strong>di</strong>zionali o compatibili.<br />

Gli interventi devono riguardare <strong>di</strong> norma l’intera unità e<strong>di</strong>lizia; sono peraltro ammessi interventi parziali<br />

o riferiti a singole unità immobiliari a con<strong>di</strong>zione che il progetto garantisca soluzioni integrate con la<br />

rimanente parte <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio.<br />

Tali interventi comprendono espressamente:<br />

a) il restauro degli elementi architettonici e l’eventuale ripristino delle parti alterate, crollate o demolite,<br />

la conservazione e il ripristino dei fronti principali e secondari, il restauro <strong>di</strong> logge e portici<br />

reintegrabili nell’organismo architettonico;<br />

b) il restauro degli spazi liberi quali i chiostri, i cortili, i giar<strong>di</strong>ni e gli orti;<br />

c) il restauro dell’impianto <strong>di</strong>stributivo originario e degli ambienti interni, con esclusione <strong>di</strong><br />

frazionamenti e accorpamenti che compromettano i caratteri tipologici e architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

d) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili me<strong>di</strong>ante materiali e tecnologie<br />

compatibili con le strutture esistenti senza mo<strong>di</strong>ficare la posizione delle murature portanti e le quote<br />

dei solai, delle volte, delle scale, del tetto e dei manti <strong>di</strong> copertura;<br />

e) l’eliminazione delle superfetazioni e delle parti incongrue rispetto all’impianto originario ed agli<br />

ampliamenti organici del medesimo;<br />

f) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispetto dei criteri <strong>di</strong> cui ai<br />

punti precedenti;<br />

g) il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso in applicazione dell’articolo 10 della Legge Regionale n° 37/1985 e<br />

dell’articolo 6 della Legge Regionale n° 17/1994 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni, secondo le<br />

caratteristiche della zona omogenea <strong>di</strong> PRG ove ricade l’immobile stesso.<br />

Art. 17 - Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (Rie)<br />

Sono interventi rivolti al recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio, classificabili in due tipologie:<br />

a) Interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> tipo A<br />

Sono quegli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio che, seppure privo <strong>di</strong> importanti elementi<br />

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