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Regolamento Edilizio - Comune di Siracusa

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PRG COMUNE DI SIRACUSA D. Dir. ARTA 3 agosto 2007 n. 669 REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono garantire una adeguata protezione<br />

acustica ai locali <strong>di</strong> cui sopra per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti o apparecchi<br />

comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da locali attigui o spazi destinati a<br />

servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti.<br />

In ogni caso, la soglia <strong>di</strong> rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve essere superiore a 70 db per<br />

frequenze fra 100 e 3000 Hz misurate con meto<strong>di</strong> normalizzati. Per le pareti perimetrali <strong>di</strong> ogni singola<br />

unità immobiliare tale soglia non deve superare i 45 db.<br />

E' opportuno <strong>di</strong>staccare, me<strong>di</strong>ante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle<br />

pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l' esterno.<br />

Art. 80 - Classificazione delle acque<br />

In base all’articolo 2 del Decreto Legislativo 11 ottobre 1999 n° 152, le acque <strong>di</strong> scarico, a prescindere<br />

dal corpo ricettore <strong>di</strong>sponibile in zona, vengono <strong>di</strong>stinte nelle seguenti categorie:<br />

a) Acque reflue domestiche o civili:<br />

reflui provenienti da inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> tipo abitativo-residenziale e da servizi, derivanti<br />

prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche, ivi incluse, pertanto, le acque <strong>di</strong><br />

scarico <strong>di</strong>: vasi igienici, latrine, vasche da bagno, docce, bidet, lavan<strong>di</strong>ni, lavelli, etc. e <strong>di</strong> tutti gli<br />

accessori annessi <strong>di</strong> pertinenza.<br />

b) Acque reflue industriali:<br />

qualsiasi tipo <strong>di</strong> acque reflue scaricate da e<strong>di</strong>fici od installazioni in cui si svolgono attività<br />

commerciali o <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> beni, <strong>di</strong>verse da quelle reflue domestiche e dalle acque meteoriche <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>lavamento, ivi incluse, pertanto, le acque <strong>di</strong> scarico <strong>di</strong> tutti gli accessori annessi <strong>di</strong> pertinenza<br />

Entrambe le superiori categorie a) e b) <strong>di</strong> acque reflue sono comprese nella terminologia <strong>di</strong> acque nere,<br />

c) Acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento:<br />

acque provenienti da prime piogge ed in generale acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento. In tale ed<br />

esclusiva categoria è da intendersi la terminologia <strong>di</strong> acque bianche.<br />

Art. 81 - Modalità <strong>di</strong> scarico delle acque bianche e nere<br />

Le acque bianche meteoriche, salvo specifica Autorizzazione degli Enti competenti, non possono essere<br />

convogliate in pubblica fognatura, o in apposito altro corpo ricettore autorizzato, insieme alle<br />

corrispettive acque nere prodotte; pertanto nelle zone non servite da reti fognarie separate, le acque<br />

meteoriche dovranno avere come recapito idonei spazi pubblici.<br />

Le relative canalizzazioni, pertanto, la cui realizzazione e manutenzione dovranno comunque essere<br />

effettuate nel rispetto dell’apposito <strong>Regolamento</strong> Comunale vigente e delle norme <strong>di</strong> legge vigenti,<br />

dovranno essere totalmente in<strong>di</strong>pendenti e dotate <strong>di</strong> appositi <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> controllo e verifica, quali<br />

pozzetti <strong>di</strong> ispezione a tenuta stagna, sifoni, sfiati, etc.<br />

E’ sempre vietato immettere in fognatura od in altro corpo ricettore sostanze che possono danneggiare<br />

canalizzazioni ed impianti; in particolare è vietata l’immissione <strong>di</strong> oli minerali, <strong>di</strong> sostanze infiammabili,<br />

esplosive, ra<strong>di</strong>oattive, <strong>di</strong> quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che<br />

possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immon<strong>di</strong>zie, stracci, letami, rifiuti <strong>di</strong><br />

macelli, <strong>di</strong> lavorazione <strong>di</strong> frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.<br />

Qualora nelle acque <strong>di</strong> scarico da immettere nella pubblica fognatura fossero presenti sostanze<br />

potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio in<strong>di</strong>viduate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5<br />

allegate al Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n° 152, potrà rendersi necessario l’obbligo <strong>di</strong> installare<br />

strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico degli scarichi<br />

stessi.<br />

Eventuali corpi ricettori autorizzati <strong>di</strong>versi dalla pubblica fognatura, in zone che ovviamente ne sono<br />

sprovviste, quali ad esempio fosse imhoff e relative reti <strong>di</strong> sub-irrigazione o vassoi assorbenti, devono<br />

sempre essere ubicate all’esterno delle costruzioni ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m.1,00 dalle murature<br />

perimetrali.<br />

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