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file unico x archivio - Confcooperative Brescia

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insertotecnico<br />

n. 1 marzo 2013<br />

fiscale<br />

RINVIATA AL 2014 LA RIFORMA IVA<br />

PER LE COOPERATIVE SOCIALI<br />

Premessa<br />

Nella seconda parte dell’anno 2012 ha<br />

preso vigore, tra gli operatori del comparto<br />

sociale, il timore di un aggravamento<br />

della posizione fiscale, inerente<br />

il comparto Iva, in relazione alle attività<br />

di natura socio–sanitaria ed educativa<br />

svolta dalle cooperative sociali.<br />

Nell’ambito dei lavori parlamentari, in<br />

effetti, era stato rinvenuto uno specifico<br />

passaggio in tal senso, finalizzato<br />

all’incremento dell’aliquota Iva applicabile<br />

alle operazioni in parola. Per<br />

quanto si è appreso dalla relazione governativa<br />

al disegno di legge, l’intervento<br />

sarebbe risultato necessario “al<br />

fine di evitare l’apertura di una procedura<br />

d’infrazione da parte della Commissione<br />

europea”, con riferimento alle<br />

“prestazioni di assistenza e sicurezza<br />

sociale rese dalle cooperative sociali<br />

e loro consorzi”.<br />

La riforma citata ha visto la luce con<br />

il finire dell’anno scorso e si poggia<br />

su un articolato di legge dai contenuti<br />

notevolmente differenti rispetto<br />

alla prima stesura. Ciò grazie anche<br />

all’azione delle centrali cooperative,<br />

che hanno avuto il grande merito, tra<br />

l’altro, di ottenere il differimento di<br />

un anno dell’entrata in vigore della<br />

norma, potendo così disporre del<br />

tempo necessario per valutare ulteriori<br />

azioni, a difesa del settore.<br />

L’intervento normativo<br />

Attraverso una specifica previsione<br />

contenuta nell’ambito della Legge di<br />

Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012,<br />

n. 228), si è dunque concretizzato il<br />

processo di riforma del trattamento,<br />

ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,<br />

delle operazioni rese dalle cooperative<br />

sociali.<br />

Sotto l’aspetto prettamente tecnico, si<br />

assiste in primo luogo all’abrogazione<br />

del punto n. 41–bis) della tabella A,<br />

CONFCOOPERATIVE BRESCIA PAGINA VI<br />

parte II, allegata alla legge Iva, disposizione<br />

che prevede l’applicazione<br />

dell’aliquota Iva al 4% in relazione alle<br />

“Prestazioni socio–sanitarie, educative,<br />

comprese quelle di assistenza domiciliare<br />

o ambulatoriale o in comunità<br />

e simili o ovunque rese, in favore degli<br />

anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti<br />

e malati di AIDS, degli handicappati<br />

psicofisici, dei minori, anche<br />

coinvolti in situazioni di disadattamento<br />

e di devianza, rese da cooperative e<br />

loro consorzi, sia direttamente che in<br />

esecuzione di contratti di appalto e di<br />

convenzioni in generale.”<br />

In termini contestuali, viene inserito<br />

nella tabella A, parte III, allegata alla<br />

legge Iva il nuovo n. 127–undevicies),<br />

che dispone l’applicazione dell’imposta<br />

ad aliquota 10% in relazione alle<br />

“prestazioni di cui ai numeri 18), 19),<br />

20), 21) e 27–ter) dell’articolo 10, primo<br />

comma, rese in favore dei soggetti<br />

indicati nello stesso numero 27–ter)<br />

da cooperative sociali e loro consorzi<br />

in esecuzione di contratti di appalto e<br />

di convenzioni in generale.”<br />

Le prestazioni richiamate dal passaggio<br />

normativo si riferiscono, in particolare:<br />

• Alle prestazioni sanitarie di diagnosi,<br />

cura e riabilitazione rese<br />

alla persona nell’esercizio delle<br />

professioni ed arti sanitarie soggette<br />

a vigilanza, ovvero individuate<br />

con apposito decreto ministeriale<br />

(art. 10 n. 18);<br />

• Alle prestazioni di ricovero e cura<br />

rese da enti ospedalieri o da cliniche<br />

e case di cura convenzionate,<br />

nonché da società di mutuo soccorso<br />

con personalità giuridica e<br />

da Onlus, compresa la somministrazione<br />

di medicinali, presidi<br />

sanitari e vitto (art. 10, n. 19);<br />

• Alle prestazioni educative dell’infanzia<br />

e della gioventù ed a quelle<br />

didattiche di ogni genere, anche<br />

per la formazione, l’aggiornamento,<br />

la riqualificazione e riconversione<br />

professionale, rese da istituti<br />

o scuole riconosciuti da pubbliche<br />

amministrazioni e da Onlus<br />

(art. 10, n. 20);<br />

• Alle prestazioni proprie dei brefotrofi,<br />

orfanotrofi, asili, case di riposo<br />

per anziani e simili, delle colonie<br />

marine, montane e campestri<br />

e degli alberghi e ostelli per la<br />

gioventù (art. 10, n. 21);<br />

• Alle prestazioni socio–sanitarie, di<br />

assistenza domiciliare o ambulatoriale,<br />

in comunità e simili, in favore<br />

degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti<br />

e di malati di AIDS,<br />

degli handicappati psicofisici, dei<br />

minori anche coinvolti in situazioni<br />

di disadattamento e di devianza, di<br />

persone migranti, senza fissa dimora,<br />

richiedenti asilo, di persone detenute,<br />

di donne vittime di tratta a<br />

scopo sessuale e lavorativo, rese da<br />

organismi di diritto pubblico, da istituzioni<br />

sanitarie riconosciute che<br />

erogano assistenza pubblica, o da<br />

enti aventi finalità di assistenza sociale<br />

e da Onlus (art. 10, n. 27–ter).<br />

Sale dunque dal 4% al 10% l’aliquota<br />

Iva in relazione alle prestazioni citate,<br />

quando queste siano rese, in favore<br />

dei soggetti svantaggiati di cui al citato<br />

n. 27–ter), dalle cooperative sociali<br />

e loro consorzi, in modo indiretto, in<br />

esecuzione di contratti di appalto e di<br />

convenzioni in generale.<br />

Dovrebbe permanere, nonostante<br />

l’abrogazione del primo e del secondo<br />

periodo dell’art. 1, comma 331,<br />

della L. 296/06 (ad opera dell’art.<br />

1, comma 489, della Legge<br />

228/2012), la possibilità di scelta<br />

del regime di maggior favore tra l’applicazione<br />

dell’Iva (a questo punto

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