file unico x archivio - Confcooperative Brescia
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insertotecnico<br />
n. 1 marzo 2013<br />
fiscale<br />
RINVIATA AL 2014 LA RIFORMA IVA<br />
PER LE COOPERATIVE SOCIALI<br />
Premessa<br />
Nella seconda parte dell’anno 2012 ha<br />
preso vigore, tra gli operatori del comparto<br />
sociale, il timore di un aggravamento<br />
della posizione fiscale, inerente<br />
il comparto Iva, in relazione alle attività<br />
di natura socio–sanitaria ed educativa<br />
svolta dalle cooperative sociali.<br />
Nell’ambito dei lavori parlamentari, in<br />
effetti, era stato rinvenuto uno specifico<br />
passaggio in tal senso, finalizzato<br />
all’incremento dell’aliquota Iva applicabile<br />
alle operazioni in parola. Per<br />
quanto si è appreso dalla relazione governativa<br />
al disegno di legge, l’intervento<br />
sarebbe risultato necessario “al<br />
fine di evitare l’apertura di una procedura<br />
d’infrazione da parte della Commissione<br />
europea”, con riferimento alle<br />
“prestazioni di assistenza e sicurezza<br />
sociale rese dalle cooperative sociali<br />
e loro consorzi”.<br />
La riforma citata ha visto la luce con<br />
il finire dell’anno scorso e si poggia<br />
su un articolato di legge dai contenuti<br />
notevolmente differenti rispetto<br />
alla prima stesura. Ciò grazie anche<br />
all’azione delle centrali cooperative,<br />
che hanno avuto il grande merito, tra<br />
l’altro, di ottenere il differimento di<br />
un anno dell’entrata in vigore della<br />
norma, potendo così disporre del<br />
tempo necessario per valutare ulteriori<br />
azioni, a difesa del settore.<br />
L’intervento normativo<br />
Attraverso una specifica previsione<br />
contenuta nell’ambito della Legge di<br />
Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012,<br />
n. 228), si è dunque concretizzato il<br />
processo di riforma del trattamento,<br />
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,<br />
delle operazioni rese dalle cooperative<br />
sociali.<br />
Sotto l’aspetto prettamente tecnico, si<br />
assiste in primo luogo all’abrogazione<br />
del punto n. 41–bis) della tabella A,<br />
CONFCOOPERATIVE BRESCIA PAGINA VI<br />
parte II, allegata alla legge Iva, disposizione<br />
che prevede l’applicazione<br />
dell’aliquota Iva al 4% in relazione alle<br />
“Prestazioni socio–sanitarie, educative,<br />
comprese quelle di assistenza domiciliare<br />
o ambulatoriale o in comunità<br />
e simili o ovunque rese, in favore degli<br />
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti<br />
e malati di AIDS, degli handicappati<br />
psicofisici, dei minori, anche<br />
coinvolti in situazioni di disadattamento<br />
e di devianza, rese da cooperative e<br />
loro consorzi, sia direttamente che in<br />
esecuzione di contratti di appalto e di<br />
convenzioni in generale.”<br />
In termini contestuali, viene inserito<br />
nella tabella A, parte III, allegata alla<br />
legge Iva il nuovo n. 127–undevicies),<br />
che dispone l’applicazione dell’imposta<br />
ad aliquota 10% in relazione alle<br />
“prestazioni di cui ai numeri 18), 19),<br />
20), 21) e 27–ter) dell’articolo 10, primo<br />
comma, rese in favore dei soggetti<br />
indicati nello stesso numero 27–ter)<br />
da cooperative sociali e loro consorzi<br />
in esecuzione di contratti di appalto e<br />
di convenzioni in generale.”<br />
Le prestazioni richiamate dal passaggio<br />
normativo si riferiscono, in particolare:<br />
• Alle prestazioni sanitarie di diagnosi,<br />
cura e riabilitazione rese<br />
alla persona nell’esercizio delle<br />
professioni ed arti sanitarie soggette<br />
a vigilanza, ovvero individuate<br />
con apposito decreto ministeriale<br />
(art. 10 n. 18);<br />
• Alle prestazioni di ricovero e cura<br />
rese da enti ospedalieri o da cliniche<br />
e case di cura convenzionate,<br />
nonché da società di mutuo soccorso<br />
con personalità giuridica e<br />
da Onlus, compresa la somministrazione<br />
di medicinali, presidi<br />
sanitari e vitto (art. 10, n. 19);<br />
• Alle prestazioni educative dell’infanzia<br />
e della gioventù ed a quelle<br />
didattiche di ogni genere, anche<br />
per la formazione, l’aggiornamento,<br />
la riqualificazione e riconversione<br />
professionale, rese da istituti<br />
o scuole riconosciuti da pubbliche<br />
amministrazioni e da Onlus<br />
(art. 10, n. 20);<br />
• Alle prestazioni proprie dei brefotrofi,<br />
orfanotrofi, asili, case di riposo<br />
per anziani e simili, delle colonie<br />
marine, montane e campestri<br />
e degli alberghi e ostelli per la<br />
gioventù (art. 10, n. 21);<br />
• Alle prestazioni socio–sanitarie, di<br />
assistenza domiciliare o ambulatoriale,<br />
in comunità e simili, in favore<br />
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti<br />
e di malati di AIDS,<br />
degli handicappati psicofisici, dei<br />
minori anche coinvolti in situazioni<br />
di disadattamento e di devianza, di<br />
persone migranti, senza fissa dimora,<br />
richiedenti asilo, di persone detenute,<br />
di donne vittime di tratta a<br />
scopo sessuale e lavorativo, rese da<br />
organismi di diritto pubblico, da istituzioni<br />
sanitarie riconosciute che<br />
erogano assistenza pubblica, o da<br />
enti aventi finalità di assistenza sociale<br />
e da Onlus (art. 10, n. 27–ter).<br />
Sale dunque dal 4% al 10% l’aliquota<br />
Iva in relazione alle prestazioni citate,<br />
quando queste siano rese, in favore<br />
dei soggetti svantaggiati di cui al citato<br />
n. 27–ter), dalle cooperative sociali<br />
e loro consorzi, in modo indiretto, in<br />
esecuzione di contratti di appalto e di<br />
convenzioni in generale.<br />
Dovrebbe permanere, nonostante<br />
l’abrogazione del primo e del secondo<br />
periodo dell’art. 1, comma 331,<br />
della L. 296/06 (ad opera dell’art.<br />
1, comma 489, della Legge<br />
228/2012), la possibilità di scelta<br />
del regime di maggior favore tra l’applicazione<br />
dell’Iva (a questo punto