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file unico x archivio - Confcooperative Brescia

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Il 22 gennaio 2013, è stato firmato il<br />

Decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri, che ha reso attuativa<br />

anche per il 2013 l’applicazione dell’imposta<br />

sostitutiva sulle somme legate<br />

alla produttività. Come per gli<br />

anni scorsi i contratti collettivi di secondo<br />

livello rappresentano la discriminante<br />

per l’applicabilità di<br />

detto beneficio fiscale ma, a differenza<br />

del passato, vengono introdotti<br />

nuovi vincoli da soddisfare alternativamente:<br />

• rispettare indici di incremento<br />

della produttività, efficienza organizzativa<br />

redditività o innovazione,<br />

stabiliti dall’accordo,<br />

ovvero<br />

• modifiche dell’articolazione<br />

dell’orario di lavoro, sia in relazione<br />

ad una programmazione mensile<br />

di variazioni della quantità di<br />

ore sia alla loro diversa collocazione<br />

temporale;<br />

• programmazione aziendale più<br />

flessibile dei periodi di ferie ecce-<br />

CONFCOOPERATIVE BRESCIA PAGINA XV<br />

DETASSAZIONE<br />

ANNO 2013<br />

denti le due settimane;<br />

• introduzione di misure che abbiano<br />

il fine di contemperare la tutela<br />

dei lavoratori e l'utilizzo di nuove<br />

tecnologie funzionali all'attività<br />

lavorativa;<br />

• disciplina e individuazione di criteri<br />

di fungibilità delle mansioni e<br />

di implementazione delle competenze.<br />

Una volta individuate le somme detassabili,<br />

l’imposta sostitutiva, confermata<br />

ancora una volta nella misura<br />

del 10%, potrà essere applicata<br />

seguendo i seguenti parametri:<br />

• solamente in relazione ai lavoratori<br />

dipendenti del settore privato<br />

che abbiano avuto un reddito da<br />

lavoro dipendente pari o inferiore,<br />

nel periodo d’imposta 2012, a<br />

40.000,00 euro, comprensivo di<br />

eventuali somme assoggettate ad<br />

imposta sostitutiva nel 2012;<br />

• nel limite di 2.500,00 euro per<br />

l’anno 2013 si ritiene al netto della<br />

contribuzione previdenziale a<br />

carico del dipendente.<br />

insertotecnico<br />

n. 1 marzo 2013<br />

Stante le problematiche interpretative/<br />

applicative riscontrate, oltreché<br />

per il fatto che sull’argomento<br />

dovrebbero uscire futuri e auspicabili<br />

chiarimenti Ministeriali o dell’Agenzia<br />

delle Entrate, si ritiene<br />

cautelativamente più tutelante per<br />

l’azienda applicare il beneficio fiscale<br />

solo dopo aver espressamente verificato<br />

di rispettare i citati requisiti<br />

(indicatori o azioni nelle aree d’intervento).<br />

Infatti, qualora l’azienda applicasse<br />

erroneamente l’imposta sostitutiva<br />

del 10% in luogo dell’IRPEF ordinaria,<br />

si ricorda che, ai sensi degli articoli<br />

13 e 14 del D.Lgs n. 471/1997,<br />

incorrerà nella sanzione pari:<br />

• al 30% per omesso versamento;<br />

• al 20% per l’omessa ritenuta entrambi<br />

da parte del sostituto<br />

d’imposta, ai sensi rispettivamente<br />

degli articoli 13 e 14, nonché<br />

nell’applicazione di interessi,<br />

pari al 2,5% annuo.<br />

lavoro

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