file unico x archivio - Confcooperative Brescia
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Il 22 gennaio 2013, è stato firmato il<br />
Decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri, che ha reso attuativa<br />
anche per il 2013 l’applicazione dell’imposta<br />
sostitutiva sulle somme legate<br />
alla produttività. Come per gli<br />
anni scorsi i contratti collettivi di secondo<br />
livello rappresentano la discriminante<br />
per l’applicabilità di<br />
detto beneficio fiscale ma, a differenza<br />
del passato, vengono introdotti<br />
nuovi vincoli da soddisfare alternativamente:<br />
• rispettare indici di incremento<br />
della produttività, efficienza organizzativa<br />
redditività o innovazione,<br />
stabiliti dall’accordo,<br />
ovvero<br />
• modifiche dell’articolazione<br />
dell’orario di lavoro, sia in relazione<br />
ad una programmazione mensile<br />
di variazioni della quantità di<br />
ore sia alla loro diversa collocazione<br />
temporale;<br />
• programmazione aziendale più<br />
flessibile dei periodi di ferie ecce-<br />
CONFCOOPERATIVE BRESCIA PAGINA XV<br />
DETASSAZIONE<br />
ANNO 2013<br />
denti le due settimane;<br />
• introduzione di misure che abbiano<br />
il fine di contemperare la tutela<br />
dei lavoratori e l'utilizzo di nuove<br />
tecnologie funzionali all'attività<br />
lavorativa;<br />
• disciplina e individuazione di criteri<br />
di fungibilità delle mansioni e<br />
di implementazione delle competenze.<br />
Una volta individuate le somme detassabili,<br />
l’imposta sostitutiva, confermata<br />
ancora una volta nella misura<br />
del 10%, potrà essere applicata<br />
seguendo i seguenti parametri:<br />
• solamente in relazione ai lavoratori<br />
dipendenti del settore privato<br />
che abbiano avuto un reddito da<br />
lavoro dipendente pari o inferiore,<br />
nel periodo d’imposta 2012, a<br />
40.000,00 euro, comprensivo di<br />
eventuali somme assoggettate ad<br />
imposta sostitutiva nel 2012;<br />
• nel limite di 2.500,00 euro per<br />
l’anno 2013 si ritiene al netto della<br />
contribuzione previdenziale a<br />
carico del dipendente.<br />
insertotecnico<br />
n. 1 marzo 2013<br />
Stante le problematiche interpretative/<br />
applicative riscontrate, oltreché<br />
per il fatto che sull’argomento<br />
dovrebbero uscire futuri e auspicabili<br />
chiarimenti Ministeriali o dell’Agenzia<br />
delle Entrate, si ritiene<br />
cautelativamente più tutelante per<br />
l’azienda applicare il beneficio fiscale<br />
solo dopo aver espressamente verificato<br />
di rispettare i citati requisiti<br />
(indicatori o azioni nelle aree d’intervento).<br />
Infatti, qualora l’azienda applicasse<br />
erroneamente l’imposta sostitutiva<br />
del 10% in luogo dell’IRPEF ordinaria,<br />
si ricorda che, ai sensi degli articoli<br />
13 e 14 del D.Lgs n. 471/1997,<br />
incorrerà nella sanzione pari:<br />
• al 30% per omesso versamento;<br />
• al 20% per l’omessa ritenuta entrambi<br />
da parte del sostituto<br />
d’imposta, ai sensi rispettivamente<br />
degli articoli 13 e 14, nonché<br />
nell’applicazione di interessi,<br />
pari al 2,5% annuo.<br />
lavoro