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Caduti nella trappola Indiana! Riportiamoli a casa ... - Cesd-onlus.com

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EFFETTOTRE APRILE 2012 N.RO 55<br />

Spettabile Redazione di Effettotre, trovo molto interessante il Vostro sito e gradirei<br />

avere informazioni in merito all’inquadramento economico del servizio militare da me già<br />

prestato grazie.<br />

Giovanni Testori – Casalpusterlengo<br />

Gentile sig. Giovanni, rispondiamo alla Sua domanda pervenuta in redazione, in<br />

merito al periodo del servizio militare da Lei svolto, è valido a tutti gli effetti per<br />

l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del<br />

trattamento previdenziale del settore pubblico. Il riscatto del servizio militare. La<br />

disciplina sul riscatto previdenziale del servizio militare trattenuto per il richiamo delle<br />

armi, prestato anteriormente all’iscrizione alla cassa di previdenza degli enti locali, è<br />

riscattabile.<br />

Gentilissima Redazione di Effettotre, molto spesso mi collego in internet sul vostro<br />

blog e leggo con molta attenzione i vostri servizi alquanto interessanti. Gradirei sapere se<br />

spetta la pensione all’ex coniuge “colpevole” del divorzio. Grazie<br />

Francesca Frongia - Lecco<br />

Gentile sig.ra Francesca, la Cassazione riconosce il diritto al trattamento di<br />

reversibilità anche al coniuge al quale si deve imputare la fine del matrimonio, poiché ad<br />

esso spetta la tutela prevista normalmente al coniuge superstite divorziato. La Suprema<br />

Corte lo ha stabilito con la sentenza nr. 15516 del 16 ottobre 2003, con la quale i giudici<br />

della Sezione Lavoro hanno riepilogato la questione alla luce di una vecchia decisione della<br />

Consulta.<br />

Gentile Redazione di Effettotre, vi scrivo per sapere cosa accade se per motivi non<br />

dipendenti dalla mia volontà, non possa andare in ferie o fruire un riposo settimanale?<br />

Grazie. Complimenti per la Vostra testata telematica.<br />

Fausto Lazzari – Macerata<br />

Gentile sig. Fausto, con sentenza n. 985 del 1998 la 5^ Sezione del Consiglio di Stato ha<br />

affermato che i lavoratori dipendenti che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, non<br />

possono andare in ferie o fruire dei riposi settimanali spettanti, hanno diritto a ricevere,<br />

per i giorni non fruiti, una retribuzione doppia, il Consiglio di Stato sostiene che, i giorni di<br />

riposo e di ferie non godute, attribuiscono al dipendente un “credito di lavoro”. La sentenza<br />

riguarda i dipendenti pubblici, ma afferma un principio di carattere generale, perciò<br />

potrebbe anche essere applicata al settore privato.<br />

Hanno collaborato: Nino l’Ammiraglio, App.S. Francesco Speranza,<br />

pagina 91 di 101

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