Caduti nella trappola Indiana! Riportiamoli a casa ... - Cesd-onlus.com
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EFFETTOTRE APRILE 2012 N.RO 55<br />
Spettabile Redazione di Effettotre, trovo molto interessante il Vostro sito e gradirei<br />
avere informazioni in merito all’inquadramento economico del servizio militare da me già<br />
prestato grazie.<br />
Giovanni Testori – Casalpusterlengo<br />
Gentile sig. Giovanni, rispondiamo alla Sua domanda pervenuta in redazione, in<br />
merito al periodo del servizio militare da Lei svolto, è valido a tutti gli effetti per<br />
l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del<br />
trattamento previdenziale del settore pubblico. Il riscatto del servizio militare. La<br />
disciplina sul riscatto previdenziale del servizio militare trattenuto per il richiamo delle<br />
armi, prestato anteriormente all’iscrizione alla cassa di previdenza degli enti locali, è<br />
riscattabile.<br />
Gentilissima Redazione di Effettotre, molto spesso mi collego in internet sul vostro<br />
blog e leggo con molta attenzione i vostri servizi alquanto interessanti. Gradirei sapere se<br />
spetta la pensione all’ex coniuge “colpevole” del divorzio. Grazie<br />
Francesca Frongia - Lecco<br />
Gentile sig.ra Francesca, la Cassazione riconosce il diritto al trattamento di<br />
reversibilità anche al coniuge al quale si deve imputare la fine del matrimonio, poiché ad<br />
esso spetta la tutela prevista normalmente al coniuge superstite divorziato. La Suprema<br />
Corte lo ha stabilito con la sentenza nr. 15516 del 16 ottobre 2003, con la quale i giudici<br />
della Sezione Lavoro hanno riepilogato la questione alla luce di una vecchia decisione della<br />
Consulta.<br />
Gentile Redazione di Effettotre, vi scrivo per sapere cosa accade se per motivi non<br />
dipendenti dalla mia volontà, non possa andare in ferie o fruire un riposo settimanale?<br />
Grazie. Complimenti per la Vostra testata telematica.<br />
Fausto Lazzari – Macerata<br />
Gentile sig. Fausto, con sentenza n. 985 del 1998 la 5^ Sezione del Consiglio di Stato ha<br />
affermato che i lavoratori dipendenti che, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, non<br />
possono andare in ferie o fruire dei riposi settimanali spettanti, hanno diritto a ricevere,<br />
per i giorni non fruiti, una retribuzione doppia, il Consiglio di Stato sostiene che, i giorni di<br />
riposo e di ferie non godute, attribuiscono al dipendente un “credito di lavoro”. La sentenza<br />
riguarda i dipendenti pubblici, ma afferma un principio di carattere generale, perciò<br />
potrebbe anche essere applicata al settore privato.<br />
Hanno collaborato: Nino l’Ammiraglio, App.S. Francesco Speranza,<br />
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