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Lavoro minorile: aspetti giuridici e analisi della realtà ... - Cgil Toscana

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Capitolo I-Aspetti <strong>giuridici</strong> e normativa sul lavoro <strong>minorile</strong>-<br />

Il 16 giugno 1987 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione<br />

in cui ha sostenuto che il lavoro <strong>minorile</strong> rappresenta un fenomeno lesivo<br />

<strong>della</strong> salute del minore, per il suo sviluppo fisico ed intellettuale, che<br />

influisce negativamente sulla sua educazione e sulla sua formazione come<br />

persona 54 . L’impiego dei bambini nel processo lavorativo è stato inteso<br />

come una sfida alla coscienza <strong>della</strong> comunità mondiale per cui dovrebbe<br />

essere abolito. A tal fine si rivela indispensabile l’adozione di misure<br />

politiche, economiche, sociali ed educative atte a garantire la realizzazione<br />

pratica del diritto all’insegnamento e alla formazione professionale che<br />

sono i presupposti per il libero sviluppo <strong>della</strong> personalità dei bambini e dei<br />

giovani.<br />

La Risoluzione respinge ogni politica di concorrenza fra gli Stati<br />

membri <strong>della</strong> comunità europea che si basi sulla riduzione del costo <strong>della</strong><br />

manodopera mediante il ricorso al lavoro <strong>minorile</strong> e nell’intento di<br />

armonizzare le legislazioni nazionali in materia sollecita la Commissione a<br />

presentare una proposta di direttiva che determini l’innalzamento dell’età<br />

professionale a 16 anni (età coincidente con l’assolvimento dell’obbligo<br />

scolastico).<br />

Sulla scia delle disposizioni <strong>della</strong> Carta Sociale Europea del 1961 è<br />

stata emanata la Carta Comunitaria dei diritti sociali e fondamentali dei<br />

lavoratori firmata a Strasburgo il 9 dicembre del 1989 che, relativamente<br />

alla Protezione dell’infanzia e degli adolescenti, conferma, negli articoli da<br />

20 a 25 l’impegno alla lotta dello sfruttamento del lavoro <strong>minorile</strong>.<br />

All’art 20 ribadisce che: “fatte salve le norme più favorevoli ai<br />

giovani, in particolare quelle che assicurino il loro inserimento<br />

professionale tramite la formazione, ed eccettuate deroghe limitate ad<br />

alcuni lavori leggeri, l’età minima di ammissione al lavoro non deve essere<br />

54 M.R. SAULLE, La convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, ESI, Napoli, 1994.<br />

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