Lavoro minorile: aspetti giuridici e analisi della realtà ... - Cgil Toscana
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Capitolo I-Aspetti <strong>giuridici</strong> e normativa sul lavoro <strong>minorile</strong>-<br />
Da ciò si evince che la legge impone al minore infradiciottenne una<br />
tutela sulle scelte fondamentali se lavorare e con chi lavorare nella speranza<br />
che tutto possa risolversi senza bisogno di ricorrere alla giustizia che<br />
soprattutto in questo caso sembra avere carattere esclusivamente<br />
sussidiario.<br />
1.3.4. DECRETO LEGISLATIVO 345 DEL 1999<br />
L’8 ottobre 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 il<br />
decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 di attuazione <strong>della</strong> Direttiva<br />
Comunitaria 94/33 131 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.<br />
Il decreto pur mantenendo inalterato l’impianto generale <strong>della</strong><br />
disciplina precedente <strong>della</strong> L. 977/1967 ha un carattere profondamente<br />
innovativo infatti ha apportato importanti modifiche e integrazioni alla<br />
disciplina di riferimento. Va oltre la logica protettiva di cui è storica<br />
l’ambiguità 132 .<br />
La strada scelta è stata quella di una “riscrittura” <strong>della</strong> legge<br />
977/1967 secondo delle direttrici già esplicitate dal legislatore comunitario<br />
e riassumibili nella necessità di prevedere la centralità dell’istruzione e il<br />
miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro.<br />
Nell’individuare il campo di applicazione del nuovo apparato<br />
normativo e con riferimento all’adempimento dell’obbligo scolastico l’art.<br />
131 L’art. 1 <strong>della</strong> Direttiva dispone: 1) Gli Stati membri prendono le misure necessaria per vietare il lavoro<br />
dei bambini. Essi provvedono secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva affinché l’età<br />
minima di ammissione all’impiego o al lavoro non sia inferiore all’età in cui cessano gli obblighi<br />
scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale e, né in ogni caso ai quindici anni. 2) Gli<br />
Stati membri provvedono affinché il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato<br />
secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva. 3) Sul piano generale gli Stati membri<br />
provvedono affinché ogni datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro<br />
età. 4) Essi provvedono a proteggere i giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile<br />
di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico , psicologico, morale o sociale o di compromettere<br />
la loro istruzione.<br />
132 A.VISCOMI, Fatti, parole e regole nella disciplina dei lavori dei minori, in http://www.unicz.it/lavoro.<br />
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