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Lavoro minorile: aspetti giuridici e analisi della realtà ... - Cgil Toscana

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Capitolo I-Aspetti <strong>giuridici</strong> e normativa sul lavoro <strong>minorile</strong>-<br />

Da ciò si evince che la legge impone al minore infradiciottenne una<br />

tutela sulle scelte fondamentali se lavorare e con chi lavorare nella speranza<br />

che tutto possa risolversi senza bisogno di ricorrere alla giustizia che<br />

soprattutto in questo caso sembra avere carattere esclusivamente<br />

sussidiario.<br />

1.3.4. DECRETO LEGISLATIVO 345 DEL 1999<br />

L’8 ottobre 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 il<br />

decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 di attuazione <strong>della</strong> Direttiva<br />

Comunitaria 94/33 131 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.<br />

Il decreto pur mantenendo inalterato l’impianto generale <strong>della</strong><br />

disciplina precedente <strong>della</strong> L. 977/1967 ha un carattere profondamente<br />

innovativo infatti ha apportato importanti modifiche e integrazioni alla<br />

disciplina di riferimento. Va oltre la logica protettiva di cui è storica<br />

l’ambiguità 132 .<br />

La strada scelta è stata quella di una “riscrittura” <strong>della</strong> legge<br />

977/1967 secondo delle direttrici già esplicitate dal legislatore comunitario<br />

e riassumibili nella necessità di prevedere la centralità dell’istruzione e il<br />

miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro.<br />

Nell’individuare il campo di applicazione del nuovo apparato<br />

normativo e con riferimento all’adempimento dell’obbligo scolastico l’art.<br />

131 L’art. 1 <strong>della</strong> Direttiva dispone: 1) Gli Stati membri prendono le misure necessaria per vietare il lavoro<br />

dei bambini. Essi provvedono secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva affinché l’età<br />

minima di ammissione all’impiego o al lavoro non sia inferiore all’età in cui cessano gli obblighi<br />

scolastici a tempo pieno imposti dalla legislazione nazionale e, né in ogni caso ai quindici anni. 2) Gli<br />

Stati membri provvedono affinché il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato<br />

secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva. 3) Sul piano generale gli Stati membri<br />

provvedono affinché ogni datore di lavoro garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro<br />

età. 4) Essi provvedono a proteggere i giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile<br />

di nuocere alla loro sicurezza, salute o sviluppo fisico , psicologico, morale o sociale o di compromettere<br />

la loro istruzione.<br />

132 A.VISCOMI, Fatti, parole e regole nella disciplina dei lavori dei minori, in http://www.unicz.it/lavoro.<br />

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