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enti bilaterali - Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Savona

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Sono paritetici perché i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori <strong>di</strong> lavoro sono in numero eguale<br />

tra loro.<br />

Sezione <strong>del</strong> CCNL in cui si può trovare l’iscrizione all’ente<br />

Risulta <strong>di</strong>fficile collocare la <strong>di</strong>sciplina contrattuale <strong>del</strong>l’ente bilaterale nelle due parti previste dal<br />

contratto collettivo, in quella economico/normativa o in quella cosiddetta “obbligatoria”. Tutto ciò che si<br />

trova nella parte economico/normativa fa sorgere genericamente un <strong>di</strong>ritto inderogabile per il<br />

lavoratore, sia che esso <strong>di</strong>penda da un datore iscritto ad una <strong>del</strong>le associazioni stipulanti il contratto<br />

collettivo, sia in caso contrario (per esempio <strong>di</strong>ritto ai minimi retributivi, all’inquadramento, all’orario <strong>di</strong><br />

lavoro, al periodo <strong>di</strong> prova). Dalla parte “obbligatoria” invece, scaturiscono obbligazioni per i contra<strong>enti</strong>,<br />

e gli istituti che vengono regolamentati in questa parte vincolano solo i datori <strong>di</strong> lavoro che, attraverso le<br />

associazioni sindacali al quale aderiscono, sottoscrivono il contratto collettivo. Si può affermare che le<br />

clausole che impongono l’adesione agli <strong>enti</strong> <strong>bilaterali</strong> vanno collocate nell’ambito <strong>del</strong>la parte<br />

“obbligatoria” <strong>del</strong> contratto, e vincolano solo i datori <strong>di</strong> lavoro che lo hanno sottoscritto. Questo perché<br />

non vi può essere un obbligo generalizzato d’iscrizione agli <strong>enti</strong> <strong>bilaterali</strong>, perché altrim<strong>enti</strong> verrebbero<br />

violati i principi costituzionali <strong>di</strong> libertà sindacale negativa e le regole <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto comunitario <strong>del</strong>la<br />

concorrenza.<br />

L’obbligatorietà <strong>del</strong>la prestazione equivalente<br />

La mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli <strong>enti</strong> <strong>bilaterali</strong>, si traduce<br />

in minori prestazioni e in un conseguente svantaggio economico per il lavoratore non iscritto. Partendo<br />

da questa considerazione, il ministero <strong>del</strong> lavoro focalizza l’attenzione sul <strong>di</strong>ritto <strong>del</strong> lavoratore, non <strong>di</strong><br />

trovarsi iscritto all’ente, quanto <strong>di</strong> poter fruire al pari degli altri lavoratori <strong>del</strong> settore, <strong>del</strong>le prestazioni<br />

fornite dal sistema <strong>del</strong>la <strong>bilaterali</strong>tà. Per questo è necessario che i contra<strong>enti</strong> <strong>del</strong> CCNL prevedano per i<br />

lavoratori non iscritti al sistema bilaterale, uno specifico riconoscimento in capo al prestatore <strong>di</strong><br />

alternative forme <strong>di</strong> tutela (per es. sottoscrizione <strong>di</strong> polizze sanitarie o <strong>di</strong> previdenza integrativa) anche<br />

attraverso una loro quantificazione economica. Di conseguenza, riconosciuto da parte <strong>del</strong> contratto<br />

collettivo <strong>di</strong> riferimento che una determinata prestazione rappresenta un <strong>di</strong>ritto contrattuale <strong>del</strong> singolo<br />

lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta solo una modalità per adempiere al corrispondente<br />

obbligo <strong>del</strong> datore <strong>di</strong> lavoro. Invece, dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo<br />

prestatore <strong>di</strong> lavoro matura un <strong>di</strong>ritto contrattuale <strong>di</strong> natura retributiva nei confronti <strong>di</strong> quei datori <strong>di</strong><br />

lavoro non ader<strong>enti</strong> al sistema bilaterale <strong>di</strong> riferimento che può essere adempiuto attraverso il<br />

riconoscimento <strong>di</strong> una somma o <strong>di</strong> una prestazione equival<strong>enti</strong> a quella erogata dal sistema bilaterale <strong>di</strong><br />

riferimento, sempre nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.<br />

Il ruolo degli Enti Bilaterali è richiamato anche nel Testo Unico in materia <strong>di</strong> tutela e sicurezza negli<br />

ambi<strong>enti</strong> <strong>di</strong> <strong>Lavoro</strong> nonché nelle <strong>di</strong>sposizioni correttive contenute nel D. LGS 106/2009 (ve<strong>di</strong> anche<br />

Circ. Min. Lav. n. 20 <strong>del</strong> 29/07/2011):<br />

Articolo 51 - Organismi paritetici (…) 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese<br />

nell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> soluzioni tecniche e organizzative <strong>di</strong>rette a garantire e migliorare la tutela <strong>del</strong>la<br />

salute e sicurezza sul lavoro; 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività <strong>di</strong><br />

formazione, anche attraverso l’impiego dei fon<strong>di</strong> interprofessionali <strong>di</strong> cui all’articolo 118 <strong>del</strong>la<br />

legge 23 <strong>di</strong>cembre 2000, n. 388, e2003, n. 276, nonché, su richiesta <strong>del</strong>le imprese, rilasciano una<br />

attestazione <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>le attività e dei servizi <strong>di</strong> supporto al sistema <strong>del</strong>le imprese,<br />

tra cui l’asseverazione <strong>del</strong>la adozione e <strong>del</strong>la efficace attuazione dei mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> organizzazione e<br />

gestione <strong>del</strong>la sicurezza <strong>di</strong> cui all’articolo 30, <strong>del</strong>la quale gli organi <strong>di</strong> vigilanza possono tener<br />

conto ai fini <strong>del</strong>la programmazione <strong>del</strong>le proprie attività; 3-ter. Ai fini <strong>di</strong> cui al comma 3-bis, gli<br />

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