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dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche

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La titolarità dell'ufficio può essere attribuita per un determinato periodo <strong>di</strong> tempo, come avviene <strong>di</strong><br />

solito per i funzionari onorari; scaduto il termine il titolare cessa dalle funzioni.<br />

Tuttavia, per garantire la continuità <strong>di</strong> funzionamento dell'organo, può essere previsto che continui ad<br />

esercitare le sue funzioni anche dopo tale scadenza, in attesa della nomina o elezione del successore;<br />

si parla, in questo caso, <strong>di</strong> PROROGATIO.<br />

LE COMPETENZE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO<br />

In <strong>di</strong>ritto è detta competenza la sfera <strong>di</strong> poteri e facoltà attribuita ad un organo. La competenza ha una<br />

funzione <strong>di</strong> limite, in quanto definendo facoltà e poteri pone dei limiti all'agire degli organi: gli atti<br />

compiuti dall’organo al <strong>di</strong> fuori della sua competenza sono invali<strong>di</strong> e precisamente affetti dal vizio <strong>di</strong><br />

incompetenza.<br />

Se la persona giuri<strong>di</strong>ca ha un solo organo, questo esercita tutti i poteri e le facoltà spettanti alla<br />

persona giuri<strong>di</strong>ca. Se, invece, come normalmente accade, gli organi sono più <strong>di</strong> uno, i poteri e facoltà<br />

sono ripartiti tra gli stessi, in relazione alla <strong>di</strong>visione del lavoro operata nella struttura organizzativa,<br />

sicché ad ogni organo è attribuita una competenza. Si suole pertanto <strong>di</strong>stinguere l'attribuzione <strong>di</strong><br />

poteri e facoltà all'ente dalla competenza del suo organo, che è la frazione <strong>di</strong> tali poteri e facoltà<br />

spettante al medesimo.<br />

Alla competenza esterna, come sopra definita, si suole impropriamente contrapporre la competenza<br />

interna, intesa quale insieme <strong>di</strong> compiti, privi <strong>di</strong> rilevanza giuri<strong>di</strong>ca esterna, attribuiti ad un ufficio in<br />

relazione alla <strong>di</strong>visione del lavoro operata nella struttura organizzativa dell'ente.<br />

Secondo i criteri usati dalla norma che conferisce la competenza per delimitare la sua sfera, si parla<br />

<strong>di</strong>:<br />

competenza per materia, quando è delimitata con riferimento ad un insieme <strong>di</strong> fattispecie<br />

(ossia una materia);<br />

competenza per territorio (o territoriale), quando è delimitata con riferimento ad una parte del<br />

territorio (detta circoscrizione);<br />

competenza per grado, quando è delimitata con riferimento al livello gerarchico che l'organo<br />

occupa all'interno della struttura organizzativa.<br />

In relazione all'esercizio <strong>di</strong> funzioni pubbliche, la competenza può essere legislativa (o, più in<br />

generale, normativa), amministrativa o giuris<strong>di</strong>zionale, secondo la funzione dello stato alla quale si<br />

riferisce. Talvolta, quale sinonimo <strong>di</strong> competenza <strong>di</strong> un organo pubblico si usa il termine giuris<strong>di</strong>zione<br />

in uno dei suoi molteplici significati.<br />

La competenza amministrativa in<strong>di</strong>ca la quota <strong>di</strong> poteri e funzioni pubbliche attribuite ad un<br />

determinato organo della PA e, dunque, ne delimita compiti e potestà.<br />

In base a quanto stabilito dall'art. 97 Cost. la competenza amministrativa degli organi viene<br />

in<strong>di</strong>viduata sulla base della legge; si tratta <strong>di</strong> una riserva <strong>di</strong> legge relativa.<br />

La competenza, in senso tecnico, in<strong>di</strong>vidua la sfera delle attribuzioni dei soli organi con competenza<br />

esterna. Le attribuzioni degli uffici amministrativi senza competenze a rilievo esterno possono essere<br />

in<strong>di</strong>viduate anche sulla base <strong>di</strong> fonti normative <strong>di</strong> rango secondario.<br />

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