dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche
dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche
dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
egola, gli ere<strong>di</strong> non vengono chiamati a giu<strong>di</strong>zio e, se chiamati, spesso vengono <strong>di</strong>chiarati carenti <strong>di</strong><br />
legittimazione passiva alla causa.<br />
Rapporto fra danno erariale e legittimità dell’atto o del comportamento del responsabile<br />
• Con riferimento al rapporto fra danno erariale e legittimità dell’atto o del comportamento del<br />
responsabile, la giurisprudenza della Corte dei conti ha da sempre – e pacificamente – affermato che il<br />
danno erariale, e la conseguente responsabilità amministrativa, non si configura in relazione alla<br />
semplice inosservanza della legge, e quin<strong>di</strong>, non si configura automaticamente ogni qualvolta si ci<br />
trovi in presenza <strong>di</strong> un atto o un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione,<br />
essendo in ogni caso in<strong><strong>di</strong>spensa</strong>bile, perché possa parlarsi <strong>di</strong> responsabilità amministrativa, che<br />
l’atto o il comportamento dell’agente, a prescindere dalla sua conformità, o meno, a legge, abbia<br />
cagionato un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione<br />
La determinazione e la quantificazione del danno:<br />
• La determinazione dell’ammontare del danno erariale è rimessa al giu<strong>di</strong>ce contabile.<br />
• Non sempre è possibile per il pubblico ministero o per lo stesso giu<strong>di</strong>ce contabile procedere ad una<br />
esatta determinazione o quantificazione del danno, mancando, in taluni casi, sicuri parametri <strong>di</strong><br />
riferimento oggettivi per la determinazione del danno subito dalla pubblica amministrazione, come, ad<br />
esempio, nel caso del danno da <strong>di</strong>sservizio, o nel caso del danno all’immagine. In tali casi, il giu<strong>di</strong>ce<br />
contabile può fare ricorso alla applicazione del criterio della valutazione equitativa del danno, previsto<br />
dall’articolo 1226 del co<strong>di</strong>ce civile, e che assume l’equità come criterio <strong>di</strong> determinazione del danno<br />
risarcibile in tutte le ipotesi <strong>di</strong> impossibilità o <strong>di</strong>fficoltà tecnica <strong>di</strong> provarne l’ammontare.<br />
Prescrizione dell’azione :<br />
• La legge n. 639 del 1996 ha affermato, in via generale, il principio secondo cui “il <strong>di</strong>ritto al<br />
risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è<br />
verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso <strong>di</strong> occultamento doloso del danno, dalla data della sua<br />
scoperta”.<br />
Azione <strong>di</strong> responsabilità amministrativa e contabile<br />
L’azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale<br />
competente presso le Sezioni giuris<strong>di</strong>zionali regionali della Corte dei Conti.<br />
L’azione deve essere esercitata entro cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto<br />
dannoso, ovvero, in caso <strong>di</strong> occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, altrimenti la<br />
stessa si prescrive.<br />
Prima <strong>di</strong> emettere un atto <strong>di</strong> citazione in giu<strong>di</strong>zio il P.M. contabile svolge un’attività istruttoria volta<br />
alla raccolta delle prove.<br />
La fase istruttoria presuppone una “notizia <strong>di</strong> danno erariale” che può provenire sia da privati citta<strong>di</strong>ni<br />
o organi <strong>di</strong> stampa, sia dalla stessa amministrazione pubblica o, comunque, da ogni istituzione. In<br />
base alle norme vigenti, gli organi <strong>di</strong> vertice dell’amministrazione sono obbligati alla denuncia <strong>di</strong><br />
danno.<br />
Il Procuratore regionale, una volta raggiunto da una notizia <strong>di</strong> danno erariale, sempre che non ritenga<br />
<strong>di</strong> dover archiviare la denuncia per mancanza <strong>di</strong> elementi, svolge un’attività <strong>di</strong> raccolta delle prove<br />
42