dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche
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• è <strong>di</strong> rango almeno pari a quello (alla riservatezza) dell’interessato, in un’ottica <strong>di</strong><br />
bilanciamento <strong>di</strong> interessi).<br />
Tale impostazione è stata confermata e precisata dall’art. 60 del nuovo co<strong>di</strong>ce della privacy<br />
(196/2003) che:<br />
• estende la previsione (oltre che al trattamento) anche al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso;<br />
• precisa che il <strong>di</strong>ritto del controinteressato dev’essere o <strong>di</strong> pari rango, o consistere in un <strong>di</strong>ritto<br />
della personalità ovvero in un altro <strong>di</strong>ritto o libertà fondamentale ed inviolabile.<br />
La legge n. 15/2005 costituisce il punto <strong>di</strong> arrivo del lungo percorso evolutivo sopra esaminato.<br />
L’art. 16, nel sostituire l’art. 24 della legge 241/90, dopo aver statuito che deve essere comunque<br />
garantito il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o <strong>di</strong>fendere i<br />
propri interessi giuri<strong>di</strong>ci, ha espressamente <strong>di</strong>sposto che:<br />
• nel caso <strong>di</strong> documenti contenenti dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari, l’accesso è consentito “nei limiti in<br />
cui sia strettamente in<strong><strong>di</strong>spensa</strong>bile;<br />
• nel caso <strong>di</strong> dati c.d. supersensibili l’accesso è consentito nei limiti previsti dall’art. 6° del<br />
nuovo co<strong>di</strong>ce della privacy, sopra esaminato.<br />
Si segnale la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 6 maggio 2010 n. 2639 in tema <strong>di</strong> accesso ai<br />
documenti vs. riservatezza dei terzi: due <strong>di</strong>ritti in conflitto nella quale si cristallizza il principio<br />
secondo il quale posto che i <strong>di</strong>ritti - alla riservatezza, nella vicenda risultano coinvolti alcuni "dati<br />
sensibili" relativi allo stato <strong>di</strong> salute e alla tutela giuri<strong>di</strong>ca , hanno pari valore e devono essere<br />
equamente tutelati.<br />
E allora come compensarne gli effetti?<br />
Per il Consiglio <strong>di</strong> Stato l'accesso deve essere consentito nella forma limitata della sola visione della<br />
documentazione strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione giuri<strong>di</strong>ca del<br />
richiedente.<br />
In altri termini, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso è in casi come questi limitato alla sola documentazione<br />
strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione del richiedente e non può consentire che<br />
venga rilasciata all'interessato anche copia degli atti.<br />
I BENI PUBBLICI<br />
Introduzione<br />
Sono i beni <strong>di</strong> proprietà degli enti pubblici che, in quanto destinati a sod<strong>di</strong>sfare in modo <strong>di</strong>retto<br />
interessi della collettività, sono assoggettati a un particolare regime giuri<strong>di</strong>co, <strong>di</strong>verso da quello dei<br />
beni privati. Sono pubblici i beni demaniali e i beni patrimoniali in<strong>di</strong>sponibili; il criterio <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduazione delle due categorie è solo formale, cioè stabilito dalla legge e non fondato sulla<br />
maggiore o minore utilità pubblica dell'una rispetto all'altra. Sono così demaniali e patrimoniali<br />
in<strong>di</strong>sponibili i beni elencati nel co<strong>di</strong>ce civile cc 822 s, o altri a essi assimilabili. Non sono considerati<br />
beni pubblici i beni patrimoniali <strong>di</strong>sponibili. Tutti i beni pubblici assolvono una funzione <strong>di</strong> pubblica<br />
utilità.<br />
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