31.07.2014 Views

dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche

dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche

dispensa di diritto amministrativo AGGIORNATA ... - Scienze Politiche

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• è <strong>di</strong> rango almeno pari a quello (alla riservatezza) dell’interessato, in un’ottica <strong>di</strong><br />

bilanciamento <strong>di</strong> interessi).<br />

Tale impostazione è stata confermata e precisata dall’art. 60 del nuovo co<strong>di</strong>ce della privacy<br />

(196/2003) che:<br />

• estende la previsione (oltre che al trattamento) anche al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso;<br />

• precisa che il <strong>di</strong>ritto del controinteressato dev’essere o <strong>di</strong> pari rango, o consistere in un <strong>di</strong>ritto<br />

della personalità ovvero in un altro <strong>di</strong>ritto o libertà fondamentale ed inviolabile.<br />

La legge n. 15/2005 costituisce il punto <strong>di</strong> arrivo del lungo percorso evolutivo sopra esaminato.<br />

L’art. 16, nel sostituire l’art. 24 della legge 241/90, dopo aver statuito che deve essere comunque<br />

garantito il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o <strong>di</strong>fendere i<br />

propri interessi giuri<strong>di</strong>ci, ha espressamente <strong>di</strong>sposto che:<br />

• nel caso <strong>di</strong> documenti contenenti dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari, l’accesso è consentito “nei limiti in<br />

cui sia strettamente in<strong><strong>di</strong>spensa</strong>bile;<br />

• nel caso <strong>di</strong> dati c.d. supersensibili l’accesso è consentito nei limiti previsti dall’art. 6° del<br />

nuovo co<strong>di</strong>ce della privacy, sopra esaminato.<br />

Si segnale la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 6 maggio 2010 n. 2639 in tema <strong>di</strong> accesso ai<br />

documenti vs. riservatezza dei terzi: due <strong>di</strong>ritti in conflitto nella quale si cristallizza il principio<br />

secondo il quale posto che i <strong>di</strong>ritti - alla riservatezza, nella vicenda risultano coinvolti alcuni "dati<br />

sensibili" relativi allo stato <strong>di</strong> salute e alla tutela giuri<strong>di</strong>ca , hanno pari valore e devono essere<br />

equamente tutelati.<br />

E allora come compensarne gli effetti?<br />

Per il Consiglio <strong>di</strong> Stato l'accesso deve essere consentito nella forma limitata della sola visione della<br />

documentazione strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione giuri<strong>di</strong>ca del<br />

richiedente.<br />

In altri termini, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso è in casi come questi limitato alla sola documentazione<br />

strettamente necessaria a consentire la tutela della situazione del richiedente e non può consentire che<br />

venga rilasciata all'interessato anche copia degli atti.<br />

I BENI PUBBLICI<br />

Introduzione<br />

Sono i beni <strong>di</strong> proprietà degli enti pubblici che, in quanto destinati a sod<strong>di</strong>sfare in modo <strong>di</strong>retto<br />

interessi della collettività, sono assoggettati a un particolare regime giuri<strong>di</strong>co, <strong>di</strong>verso da quello dei<br />

beni privati. Sono pubblici i beni demaniali e i beni patrimoniali in<strong>di</strong>sponibili; il criterio <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduazione delle due categorie è solo formale, cioè stabilito dalla legge e non fondato sulla<br />

maggiore o minore utilità pubblica dell'una rispetto all'altra. Sono così demaniali e patrimoniali<br />

in<strong>di</strong>sponibili i beni elencati nel co<strong>di</strong>ce civile cc 822 s, o altri a essi assimilabili. Non sono considerati<br />

beni pubblici i beni patrimoniali <strong>di</strong>sponibili. Tutti i beni pubblici assolvono una funzione <strong>di</strong> pubblica<br />

utilità.<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!