Atto Aziendale - ULSS5
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Art. 15 Accettazione beni e servizi<br />
1 Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà<br />
avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni.<br />
2 L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l’impresa dalla responsabilità per eventuali<br />
vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati entro il termine di garanzia.<br />
3 In caso di fornitura di servizi l’accettazione sarà costituita dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio<br />
medesimo, secondo le modalità fi ssate dai singoli contratti.<br />
Art. 16 Pagamento del corrispettivo<br />
1 Ai fi ni del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa<br />
vigente.<br />
2 Le fatture pervenute saranno esaminate al fi ne di accertarne:<br />
a la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate<br />
b la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o<br />
nell’ordine<br />
c l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fi ni fi scali.<br />
3 In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 231/02, il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 90<br />
giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, come risultante dal protocollo generale dell’Azienda<br />
U.L.S.S. 5, purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente<br />
eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto.<br />
Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda U.L.S.S. 5.<br />
4 Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale<br />
richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R..<br />
La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente<br />
esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente<br />
articolo. A tal fi ne fa fede la data del timbro postale riportata sull’avviso di ricevimento. Pertanto, le richieste<br />
inviate in data antecedente alla scadenza del termine di cui al comma 3, non saranno considerate titolo idoneo<br />
per procedere al pagamento degli interessi moratori.<br />
5 Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è pari al TUS maggiorato di 3 punti calcolati pro-die dal<br />
giorno successivo alla data di ricevimento della formale richiesta scritta, di cui al precedente comma 4,<br />
risultante dal protocollo generale dell’Azienda U.L.S.S. 5.<br />
6 L’Azienda U.L.S.S. 5, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma<br />
restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze<br />
nell’esecuzione della fornitura o nella prestazione del servizio, fi no a che non si sia posto in regola con gli<br />
obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).<br />
7 Dalla data di comunicazione della contestazione, avvenuta in contraddittorio o a mezzo Raccomandata A.R.<br />
(in questo secondo caso il riferimento è la data di spedizione riportata sul timbro postale), rimane sospeso il<br />
temine fi ssato per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, di cui al precedente comma 3.<br />
Il termine stesso riprende a decorrere dalla data nella quale la merce verrà regolarmente consegnata accettata<br />
e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di<br />
contratto.<br />
Capo III°<br />
Contestazioni, controversie<br />
Art. 17 Penali<br />
1 L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito, di volta in volta nei singoli<br />
capitolati speciali in relazione all’entità dell’importo della fornitura dei beni o dei servizi in caso di:<br />
• ritardo nella consegna dei prodotti o nell’esecuzione del servizio<br />
• ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di<br />
consegna o di collaudo.<br />
2 Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, l’Azienda U.L.S.S. 5, oltre all’applicazione della<br />
penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il<br />
deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per<br />
l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.<br />
3 La quantifi cazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda U.L.S.S. 5<br />
dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della<br />
fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della<br />
fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).<br />
4 Le penali per inadempienza del fornitore decorrono dal momento della comunicazione scritta dell’inadempienza<br />
medesima da parte dell’Azienda U.L.S.S. 5. Da tale momento vengono, altresì, sospesi i termini per il pagamento<br />
delle fatture a cui le prestazioni contestate si riferiscono, ai sensi dell’art. 16 delle presenti condizioni generali<br />
di contratto.<br />
5 L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,<br />
ovvero, qualora non fossero suffi cienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con<br />
l’Azienda U.L.S.S. 5.<br />
6 Mancando crediti o essendo gli stessi insuffi cienti, l’ammontare delle penalità sarà addebitato sul deposito<br />
cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dall’art. 3 del presente atto.<br />
7 L’ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della<br />
fattura.<br />
8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento<br />
dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della<br />
penale medesima.<br />
Art. 18 Risoluzione del contratto<br />
1 L’Azienda U.L.S.S. 5, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante<br />
lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione<br />
per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto (art. 1454 c.c.<br />
diffi da ad adempiere).<br />
2 L’Azienda U.L.S.S. 5, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa),<br />
risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata<br />
A.R., nei seguenti casi:<br />
• in caso di frode nella fornitura<br />
• in caso di grave, reiterata, negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, dopo due<br />
contestazioni scritte<br />
• in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale<br />
• nel caso in cui l’esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto<br />
(vedi comma 2 art. 17)<br />
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della<br />
procedura di gara<br />
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