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bisogni educativi speciali - VivoScuola

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Art. 28<br />

Provvedimenti per la frequenza scolastica<br />

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello<br />

obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:<br />

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa,<br />

a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli<br />

enti gestori dei corsi;<br />

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione<br />

delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;<br />

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.<br />

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i<br />

casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche<br />

di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento<br />

nelle predette classi normali.<br />

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori<br />

ed universitarie.<br />

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.<br />

Legge 517/1977<br />

Ma fu presto evidente che l’inserimento costituiva solo una parziale applicazione del principio costituzionale di<br />

eguaglianza, che era esercitato dagli alunni in questione solo nel suo aspetto formale.<br />

Il contenuto della Legge 517/1977, “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione<br />

nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”, stabilisce con chiarezza presupposti e<br />

condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la<br />

presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe e attraverso l’introduzione<br />

dell’insegnante <strong>speciali</strong>zzato per le attività di sostegno.<br />

La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/1987, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato<br />

di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della<br />

stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della CM n. 262/1988, può<br />

considerarsi la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria<br />

e secondaria.<br />

Legge 104/1992<br />

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone<br />

handicappate” raccoglie ed integra i precedenti interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo<br />

dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. Il diritto soggettivo al pieno sviluppo<br />

del potenziale umano della persona con disabilità non può dunque essere limitato da ostacoli o impedimenti<br />

che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione).<br />

La Legge prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni<br />

con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato.<br />

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) sono, dunque, per la Legge i<br />

momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.<br />

Viene inoltre sottolineato il ruolo di con-titolarità del docente di sostegno.<br />

Area BES - Linee Guida 2012 40

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